Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2091 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. SOTTILE C.F._1
GABRIELE, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSINI C.F._2
GIACOMO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 21/06/2024 i coniugi Pt_2
[...]
[...] Controparte_1
nato a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Osaka (Giappone) il
24/12/2017, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Taormina al n. 13, parte 2, serie C;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 22995/2023 del 27/12/2023 alle seguenti condizioni: “1) I coniugi sarebbero stati autorizzati a vivere separatamente ed a trasferire la propria residenza altrove. 2) La signora avrebbe rinunziato ad ogni forma di mantenimento, avendo Parte_1
la stessa mezzi idonei alla propria sussistenza. 3) Entrambe le parti avrebbero rinunziato alla propria domanda di addebito delle ragioni dell'intervenuta separazione personale. 4) Ciascuna parte avrebbe consentito sin da allora al rilascio del rispettivo passaporto. 5) Le parti avevano già provveduto alla suddivisione delle cose comuni che erano soliti utilizzare congiuntamente durante l'ormai cessato stato di convivenza personale, dando atto di non avere reciprocamente null'altro a che pretendere per detti beni mobili. 6) Le parti avevano dichiarato che, a seguito della emissione del provvedimento di omologa, non avrebbero avuto più null'altro a che pretendere l'una dall'altra per tutte le situazioni giuridiche attive e passive scaturenti dal rapporto matrimoniale oggetto di separazione”;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
2 Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle medesime condizioni di cui alla separazione.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 29/07/2024.
All'udienza del 16/04/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 22995/2023 del 27/12/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
3 Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 21/06/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Osaka (Giappone) il 24/12/2017, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Taormina al n. 13, parte 2, serie C, tra Pt_1
, nata in [...] il [...], e
[...] Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Taormina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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