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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1029/2020 R.G.V.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Caruso Parte_1
Grazia;
CONTRO
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Cannarella Gianluca;
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
(C.F. – Partita iva
[...] P.IVA_1
, con sede centrale in Roma, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Gaetana Angela Marchese, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma del Persona_1
21.07.2015, n. 80974/21569 di repertorio;
1 Avente ad oggetto: Attribuzione di una quota della pensione di reversibilità e di TFR.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione in data 10/04/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha esposto che: -ha contratto matrimonio Parte_1
con in data 26/09/2012 e dall'unione Controparte_3
non sono nati figli;
-in data 22/06/2016 i coniugi hanno raggiunto accordo di negoziazione assistita di scioglimento del matrimonio, con riconoscimento a carico dell'ex coniuge ed in favore della ricorrente di un assegno di € 300,00; -dopo il divorzio il IG.
ha contratto matrimonio con CP_3 Controparte_1 in data 18/02/2019 “nonostante la sua incapacità
[...]
cognitiva”; -il predetto matrimonio è durato “solo 47 giorni” in quanto il IG. è deceduto il 07/04/2019. CP_3
La ricorrente, pertanto, ha agito nel presente giudizio al fine di ottenere le quote ad essa spettanti sia della pensione di reversibilità percepita dalla coniuge superstite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.
898/70, sia ex art. 12 bis del TFR “in base alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali”.
Si è costituita contestando la Controparte_1
ricostruzione dei fatti effettuata dalla ricorrente.
Al riguardo ha evidenziato che:
- Ella non era stata sposata con il IG. per soli 47 CP_3 giorni bensì, dapprima, per oltre trent'anni ovverosia dal
09/12/1978 al 17/06/2010.
2 - In seguito, il IG. aveva contratto matrimonio con CP_3
in data 26 settembre 2012 e dalla medesima Parte_1
aveva divorziato con accordo di negoziazione assistita nel 2016.
- Infine, in data 18 febbraio 2019 il IG. ed essa CP_3
resistente avevano contratto nuovamente matrimonio in quanto si erano sentimentalmente riavvicinati;
tale unione era cessata per il decesso del coniuge il 07/04/2019.
Ciò evidenziato ed altresì contestata la deduzione in ordine alla “incapacità cognitiva” del IG. , ha preliminarmente CP_3 eccepito l'insussistenza dei presupposti in capo alla ricorrente per il riconoscimento dei diritti azionati;
ha dedotto la mancanza di un provvedimento del Tribunale di riconoscimento alla ricorrente dell'assegno divorzile;
in subordine, ha chiesto al Tribunale di tener conto della effettiva durata delle due unioni.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , si è costituito anche l' rimettendosi CP_2 Controparte_4
alle determinazioni del Tribunale.
In data 10/04/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
___________
La domanda con cui la ricorrente ha chiesto di attribuirle una quota della pensione di reversibilità merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
Ai sensi dell'art. 9, co. 3, L. 898/70, “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5 […]”.
3 È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui
“in tema di pensione di reversibilità, il meccanismo divisionale non
è uno strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi. La ripartizione del trattamento economico va quindi effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quale l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali” (Cass. civ., sez. VI, 5/7/2017, n. 16602; cfr. anche Cass. civ., sez. I, 30/3/2004, n. 6272).
In particolare, il detto principio ha trovato conferma nella sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha precisato che “[…] la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 419 del 20 ottobre 1999, ha fornito l'interpretazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3 compatibile con le disposizioni di cui agli artt. 3 e
38 della Carta fondamentale. Secondo il giudice delle leggi "la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione. Nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto. Nei confronti dell'ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un
4 trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale. Si tratta, dunque, di un diritto alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell'eIGenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati (L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6)". Secondo la Corte
Costituzionale "in presenza di più aventi diritto alla pensione di reversibilità (il coniuge superstite e l'ex coniuge), la ripartizione del suo ammontare tra di essi non può avvenire escludendo che si possa tenere conto, quale possibile correttivo, delle finalità e dei particolari requisiti che, in questo caso, sono alla base del diritto alla reversibilità. Ciò che il criterio esclusivamente matematico della proporzione con la durata del rapporto matrimoniale non consente di fare. Difatti una volta attribuito rilievo, quale condizione per aver titolo alla pensione di reversibilità, alla titolarità dell'assegno, sarebbe incoerente e non risponderebbe al canone della ragionevolezza, né, per altro verso, alla duplice finalità solidaristica propria di tale trattamento pensionistico, la esclusione della possibilità di attribuire un qualsiasi rilievo alle ragioni di esso perché il tribunale ne possa tenere in qualche modo conto dovendo stabilire la ripartizione della pensione di reversibilità" […]”, giungendo così alla conclusione che “[…] il presupposto per l'attribuzione della pensione di reversibilità è, invece, il venir meno di un sostegno economico che veniva apportato in vita dal coniuge o ex coniuge scomparso e la sua finalità è quella di sovvenire a tale perdita economica all'esito di una valutazione effettuata dal giudice in concreto che tenga conto della durata temporale del rapporto, delle condizioni economiche dei coniugi, dell'entità del contributo economico del coniuge
5 deceduto e di qualsiasi altro criterio utilizzabile per la quantificazione dell'assegno di mantenimento […]” (Cass. civ., sez. un., 24/9/2018, n. 22434).
Nel caso di specie si rileva che sussistono i presupposti applicativi dell'art. 9, co. 3, L. 898/70.
La ricorrente, infatti, ha dimostrato di essere titolare dell'assegno di cui all'art. 5 L. 898/70, attraverso la produzione dell'accordo di negoziazione assistita raggiunto in sede di scioglimento del matrimonio del 22/06/2016 (nulla osta della
Procura della Repubblica del 3 - 4 agosto 2016) nel quale, al punto a), è stato stabilito quanto segue: “il marito IG. Controparte_3
si impegna, alla luce della maggiore disponibilità di
[...] reddito, a versare, in favore della moglie, l'importo di € 300,00 mensili […].”.
Le deduzioni della resistente in ordine alla mancanza di un provvedimento del Tribunale in virtù del quale è stato riconosciuto l'assegno divorzile, per contro, sono infondate in quanto ai sensi dell'art. 6, comma 3, Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, “L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1
e 1-bis, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.”.
6 Il superiore accordo raggiunto a seguito della convenzione, pertanto, ha gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali, né in senso contrario rilevano le considerazioni svolte dalla ricorrente in merito al nulla osta della Procura della Repubblica, che chiaramente riguarda l'intero accordo comprensivo della parte relativa all'assegno divorzile.
Allo stesso modo non sono condivisibili le deduzioni secondo cui sarebbero carenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, contenendo l'accordo il riferimento soltanto alla “maggiore disponibilità di reddito” del marito, in quanto chiaramente esula dal presente giudizio la verifica dei requisiti di cui all'art. 5 L. n. 898/1970 e, alla luce del contenuto del predetto accordo, la somma riconosciuta dal IG. in sede di CP_3
negoziazione assistita va certamente qualificata come assegno divorzile.
Con riferimento al quantum della pretesa azionata nel presente giudizio, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, ritiene il Collegio che vada assegnata a una Parte_1
quota pari al 15% della pensione di reversibilità per cui è causa, e a la residua quota del 85%. Controparte_1
E invero, nella determinazione delle quote della pensione di reversibilità si è tenuto conto, innanzitutto, della eIGua durata del rapporto con la ricorrente - oltre che dell'entità dell'assegno riconosciuto dal Tribunale all'ex coniuge - vieppiù rispetto al matrimonio con la IG.ra . CP_1
Sotto il profilo temporale, in particolare, si deve evidenziare - sebbene la circostanza fosse stata taciuta dalla ricorrente e in disparte ogni considerazione in ordine a tale condotta processuale
- la limitata durata dell'unione con in raffronto Parte_1
a quella con la IG.ra . CP_1
7 Dagli atti di causa, infatti, si ricava che: -in data 26/09/2012 la ricorrente e Parte_1 Controparte_3
contraevano matrimonio;
-il 12/03/2015 i coniugi raggiungevano accordo di negoziazione assistita di separazione personale;
-in data
22/06/2016 raggiungevano accordo di negoziazione assistita per lo scioglimento del matrimonio.
Il matrimonio con la IG.ra , dunque, è durato meno di Parte_1
quattro anni. ed il IG. , Controparte_5 CP_3
invece, avevano dapprima contratto matrimonio in data 09/12/1978; con sentenza n. 2537/2010 del 17/6/2010 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
dopo il divorzio con l'odierna ricorrente, i due ex coniugi - CP_1 CP_3
avevano nuovamente contratto matrimonio in data 18/02/2019; il IG. è deceduto il 07/04/2019. Le affermazioni della CP_3
ricorrente in ordine alla “incapacità cognitiva” del IG. al CP_3
momento delle nozze contratte nel 2019, sono del tutto indimostrate oltre a non essere pertinenti nel presente giudizio.
Non può dunque ragionevolmente sostenersi - come affermato in ricorso - che il matrimonio con la resistente IG.ra sia CP_1
durato “solo 47 giorni”, bensì, complessivamente, ha avuto durata di circa 32 anni, mentre quello con l'odierna ricorrente di appena 4 anni.
Quanto alle condizioni economiche tra le due parti, va osservato che non è stata prodotta alcuna documentazione riguardante la loro situazione patrimoniale, sicché, in mancanza di elementi di segno difforme, vanno considerate equivalenti.
Gli importi delle quote sopra indicati appaiono, dunque, congrui sia in ragione della durata dei rispettivi rapporti (circa 4
8 anni con la ricorrente e 32 anni con la resistente), sia in considerazione delle condizioni delle parti.
Il diritto alla quota di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso di , in Controparte_3
conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato
(sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.” (Cass. Civ. sez. lav.,
27.09.2013, n. 22259, conf. Cass. Civ. sez. I, 31.1.2007, n. 2092).
La domanda con cui la ricorrente ha chiesto di attribuire la quota di TFR spettante ex art. 12 bis L n. 898/1970 “in concorrenza con gli altri aventi diritto”, invece, non può trovare accoglimento.
L'art. 12 bis L. 898/1970 stabilisce che “
1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art 5 ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto
9 percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Pertanto, presupposto per tale attribuzione - oltre alla percezione di assegno di divorzio e la condizione negativa di non aver contratto nuovo matrimonio - è che vi sia stata una coincidenza temporale quantomeno parziale tra il rapporto lavorativo (con riguardo al quale è maturato il TFR) e il matrimonio con l'ex coniuge istante.
Nel caso di specie, tuttavia, non risulta se e in che misura vi sia stata una coincidenza temporale tra il matrimonio con la ricorrente (durato dal 2012 al 2016) ed il rapporto di lavoro del IG.
con riguardo al quale sarebbe maturato il TFR oggetto CP_3
della domanda formulata dalla IG.ra . Parte_1
In particolare, nulla risulta in ordine al periodo di svolgimento del rapporto lavorativo relativo al TFR per cui è causa, alla sua data di inizio e alla sua cessazione, né all'eventuale coincidenza temporale tra il coniugio ed il rapporto di lavoro medesimo.
E invero, non è stato prodotto nessun documento - neppure a seguito della costituzione dell - volto a ricostruire la CP_2
situazione lavorativa del de cuius, la durata del rapporto di lavoro,
l'eventuale liquidazione del TFR.
A ciò si aggiunga che le uniche deduzioni formulate dalla parte attrice - secondo cui il IG. avrebbe lavorato “dal CP_3
01/01/1983 e sino al momento del decesso […] presso la Ditta
“Buffetti Di Paola Salvatore” con sede in Catania C.so Martiri della Libertà n. 24/26” - non solo sono prive di riscontro probatorio, ma sono state altresì sconfessate dall'unico documento
10 in atti relativo al rapporto lavorativo del de cuius, consistente in una busta paga depositata dalla IG.ra relativa alla mensilità CP_1
di luglio 2012 (dunque risalente ad epoca anteriore rispetto al matrimonio contratto solo a settembre 2012 con la ricorrente) nella quale, invero, risulta un rapporto alle dipendenze di
[...]
. Parte_2
In relazione alla natura della controversia, alla necessità del ricorso al Tribunale ai sensi dell'art. 9 L 898/70 e al limitato accoglimento del ricorso, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1029/2020 V.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Attribuisce a la del 15 % della Parte_1 CP_6
pensione di reversibilità per cui è causa, con decorrenza dal
01/05/2019;
Rigetta nel resto;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di conIGlio del
16/05/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1029/2020 R.G.V.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Caruso Parte_1
Grazia;
CONTRO
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Cannarella Gianluca;
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
(C.F. – Partita iva
[...] P.IVA_1
, con sede centrale in Roma, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Gaetana Angela Marchese, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma del Persona_1
21.07.2015, n. 80974/21569 di repertorio;
1 Avente ad oggetto: Attribuzione di una quota della pensione di reversibilità e di TFR.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione in data 10/04/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha esposto che: -ha contratto matrimonio Parte_1
con in data 26/09/2012 e dall'unione Controparte_3
non sono nati figli;
-in data 22/06/2016 i coniugi hanno raggiunto accordo di negoziazione assistita di scioglimento del matrimonio, con riconoscimento a carico dell'ex coniuge ed in favore della ricorrente di un assegno di € 300,00; -dopo il divorzio il IG.
ha contratto matrimonio con CP_3 Controparte_1 in data 18/02/2019 “nonostante la sua incapacità
[...]
cognitiva”; -il predetto matrimonio è durato “solo 47 giorni” in quanto il IG. è deceduto il 07/04/2019. CP_3
La ricorrente, pertanto, ha agito nel presente giudizio al fine di ottenere le quote ad essa spettanti sia della pensione di reversibilità percepita dalla coniuge superstite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.
898/70, sia ex art. 12 bis del TFR “in base alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali”.
Si è costituita contestando la Controparte_1
ricostruzione dei fatti effettuata dalla ricorrente.
Al riguardo ha evidenziato che:
- Ella non era stata sposata con il IG. per soli 47 CP_3 giorni bensì, dapprima, per oltre trent'anni ovverosia dal
09/12/1978 al 17/06/2010.
2 - In seguito, il IG. aveva contratto matrimonio con CP_3
in data 26 settembre 2012 e dalla medesima Parte_1
aveva divorziato con accordo di negoziazione assistita nel 2016.
- Infine, in data 18 febbraio 2019 il IG. ed essa CP_3
resistente avevano contratto nuovamente matrimonio in quanto si erano sentimentalmente riavvicinati;
tale unione era cessata per il decesso del coniuge il 07/04/2019.
Ciò evidenziato ed altresì contestata la deduzione in ordine alla “incapacità cognitiva” del IG. , ha preliminarmente CP_3 eccepito l'insussistenza dei presupposti in capo alla ricorrente per il riconoscimento dei diritti azionati;
ha dedotto la mancanza di un provvedimento del Tribunale di riconoscimento alla ricorrente dell'assegno divorzile;
in subordine, ha chiesto al Tribunale di tener conto della effettiva durata delle due unioni.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , si è costituito anche l' rimettendosi CP_2 Controparte_4
alle determinazioni del Tribunale.
In data 10/04/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
___________
La domanda con cui la ricorrente ha chiesto di attribuirle una quota della pensione di reversibilità merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
Ai sensi dell'art. 9, co. 3, L. 898/70, “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5 […]”.
3 È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui
“in tema di pensione di reversibilità, il meccanismo divisionale non
è uno strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi. La ripartizione del trattamento economico va quindi effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quale l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali” (Cass. civ., sez. VI, 5/7/2017, n. 16602; cfr. anche Cass. civ., sez. I, 30/3/2004, n. 6272).
In particolare, il detto principio ha trovato conferma nella sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha precisato che “[…] la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 419 del 20 ottobre 1999, ha fornito l'interpretazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3 compatibile con le disposizioni di cui agli artt. 3 e
38 della Carta fondamentale. Secondo il giudice delle leggi "la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione. Nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto. Nei confronti dell'ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un
4 trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale. Si tratta, dunque, di un diritto alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell'eIGenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati (L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6)". Secondo la Corte
Costituzionale "in presenza di più aventi diritto alla pensione di reversibilità (il coniuge superstite e l'ex coniuge), la ripartizione del suo ammontare tra di essi non può avvenire escludendo che si possa tenere conto, quale possibile correttivo, delle finalità e dei particolari requisiti che, in questo caso, sono alla base del diritto alla reversibilità. Ciò che il criterio esclusivamente matematico della proporzione con la durata del rapporto matrimoniale non consente di fare. Difatti una volta attribuito rilievo, quale condizione per aver titolo alla pensione di reversibilità, alla titolarità dell'assegno, sarebbe incoerente e non risponderebbe al canone della ragionevolezza, né, per altro verso, alla duplice finalità solidaristica propria di tale trattamento pensionistico, la esclusione della possibilità di attribuire un qualsiasi rilievo alle ragioni di esso perché il tribunale ne possa tenere in qualche modo conto dovendo stabilire la ripartizione della pensione di reversibilità" […]”, giungendo così alla conclusione che “[…] il presupposto per l'attribuzione della pensione di reversibilità è, invece, il venir meno di un sostegno economico che veniva apportato in vita dal coniuge o ex coniuge scomparso e la sua finalità è quella di sovvenire a tale perdita economica all'esito di una valutazione effettuata dal giudice in concreto che tenga conto della durata temporale del rapporto, delle condizioni economiche dei coniugi, dell'entità del contributo economico del coniuge
5 deceduto e di qualsiasi altro criterio utilizzabile per la quantificazione dell'assegno di mantenimento […]” (Cass. civ., sez. un., 24/9/2018, n. 22434).
Nel caso di specie si rileva che sussistono i presupposti applicativi dell'art. 9, co. 3, L. 898/70.
La ricorrente, infatti, ha dimostrato di essere titolare dell'assegno di cui all'art. 5 L. 898/70, attraverso la produzione dell'accordo di negoziazione assistita raggiunto in sede di scioglimento del matrimonio del 22/06/2016 (nulla osta della
Procura della Repubblica del 3 - 4 agosto 2016) nel quale, al punto a), è stato stabilito quanto segue: “il marito IG. Controparte_3
si impegna, alla luce della maggiore disponibilità di
[...] reddito, a versare, in favore della moglie, l'importo di € 300,00 mensili […].”.
Le deduzioni della resistente in ordine alla mancanza di un provvedimento del Tribunale in virtù del quale è stato riconosciuto l'assegno divorzile, per contro, sono infondate in quanto ai sensi dell'art. 6, comma 3, Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, “L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1
e 1-bis, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.”.
6 Il superiore accordo raggiunto a seguito della convenzione, pertanto, ha gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali, né in senso contrario rilevano le considerazioni svolte dalla ricorrente in merito al nulla osta della Procura della Repubblica, che chiaramente riguarda l'intero accordo comprensivo della parte relativa all'assegno divorzile.
Allo stesso modo non sono condivisibili le deduzioni secondo cui sarebbero carenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, contenendo l'accordo il riferimento soltanto alla “maggiore disponibilità di reddito” del marito, in quanto chiaramente esula dal presente giudizio la verifica dei requisiti di cui all'art. 5 L. n. 898/1970 e, alla luce del contenuto del predetto accordo, la somma riconosciuta dal IG. in sede di CP_3
negoziazione assistita va certamente qualificata come assegno divorzile.
Con riferimento al quantum della pretesa azionata nel presente giudizio, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, ritiene il Collegio che vada assegnata a una Parte_1
quota pari al 15% della pensione di reversibilità per cui è causa, e a la residua quota del 85%. Controparte_1
E invero, nella determinazione delle quote della pensione di reversibilità si è tenuto conto, innanzitutto, della eIGua durata del rapporto con la ricorrente - oltre che dell'entità dell'assegno riconosciuto dal Tribunale all'ex coniuge - vieppiù rispetto al matrimonio con la IG.ra . CP_1
Sotto il profilo temporale, in particolare, si deve evidenziare - sebbene la circostanza fosse stata taciuta dalla ricorrente e in disparte ogni considerazione in ordine a tale condotta processuale
- la limitata durata dell'unione con in raffronto Parte_1
a quella con la IG.ra . CP_1
7 Dagli atti di causa, infatti, si ricava che: -in data 26/09/2012 la ricorrente e Parte_1 Controparte_3
contraevano matrimonio;
-il 12/03/2015 i coniugi raggiungevano accordo di negoziazione assistita di separazione personale;
-in data
22/06/2016 raggiungevano accordo di negoziazione assistita per lo scioglimento del matrimonio.
Il matrimonio con la IG.ra , dunque, è durato meno di Parte_1
quattro anni. ed il IG. , Controparte_5 CP_3
invece, avevano dapprima contratto matrimonio in data 09/12/1978; con sentenza n. 2537/2010 del 17/6/2010 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
dopo il divorzio con l'odierna ricorrente, i due ex coniugi - CP_1 CP_3
avevano nuovamente contratto matrimonio in data 18/02/2019; il IG. è deceduto il 07/04/2019. Le affermazioni della CP_3
ricorrente in ordine alla “incapacità cognitiva” del IG. al CP_3
momento delle nozze contratte nel 2019, sono del tutto indimostrate oltre a non essere pertinenti nel presente giudizio.
Non può dunque ragionevolmente sostenersi - come affermato in ricorso - che il matrimonio con la resistente IG.ra sia CP_1
durato “solo 47 giorni”, bensì, complessivamente, ha avuto durata di circa 32 anni, mentre quello con l'odierna ricorrente di appena 4 anni.
Quanto alle condizioni economiche tra le due parti, va osservato che non è stata prodotta alcuna documentazione riguardante la loro situazione patrimoniale, sicché, in mancanza di elementi di segno difforme, vanno considerate equivalenti.
Gli importi delle quote sopra indicati appaiono, dunque, congrui sia in ragione della durata dei rispettivi rapporti (circa 4
8 anni con la ricorrente e 32 anni con la resistente), sia in considerazione delle condizioni delle parti.
Il diritto alla quota di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso di , in Controparte_3
conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato
(sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.” (Cass. Civ. sez. lav.,
27.09.2013, n. 22259, conf. Cass. Civ. sez. I, 31.1.2007, n. 2092).
La domanda con cui la ricorrente ha chiesto di attribuire la quota di TFR spettante ex art. 12 bis L n. 898/1970 “in concorrenza con gli altri aventi diritto”, invece, non può trovare accoglimento.
L'art. 12 bis L. 898/1970 stabilisce che “
1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art 5 ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto
9 percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Pertanto, presupposto per tale attribuzione - oltre alla percezione di assegno di divorzio e la condizione negativa di non aver contratto nuovo matrimonio - è che vi sia stata una coincidenza temporale quantomeno parziale tra il rapporto lavorativo (con riguardo al quale è maturato il TFR) e il matrimonio con l'ex coniuge istante.
Nel caso di specie, tuttavia, non risulta se e in che misura vi sia stata una coincidenza temporale tra il matrimonio con la ricorrente (durato dal 2012 al 2016) ed il rapporto di lavoro del IG.
con riguardo al quale sarebbe maturato il TFR oggetto CP_3
della domanda formulata dalla IG.ra . Parte_1
In particolare, nulla risulta in ordine al periodo di svolgimento del rapporto lavorativo relativo al TFR per cui è causa, alla sua data di inizio e alla sua cessazione, né all'eventuale coincidenza temporale tra il coniugio ed il rapporto di lavoro medesimo.
E invero, non è stato prodotto nessun documento - neppure a seguito della costituzione dell - volto a ricostruire la CP_2
situazione lavorativa del de cuius, la durata del rapporto di lavoro,
l'eventuale liquidazione del TFR.
A ciò si aggiunga che le uniche deduzioni formulate dalla parte attrice - secondo cui il IG. avrebbe lavorato “dal CP_3
01/01/1983 e sino al momento del decesso […] presso la Ditta
“Buffetti Di Paola Salvatore” con sede in Catania C.so Martiri della Libertà n. 24/26” - non solo sono prive di riscontro probatorio, ma sono state altresì sconfessate dall'unico documento
10 in atti relativo al rapporto lavorativo del de cuius, consistente in una busta paga depositata dalla IG.ra relativa alla mensilità CP_1
di luglio 2012 (dunque risalente ad epoca anteriore rispetto al matrimonio contratto solo a settembre 2012 con la ricorrente) nella quale, invero, risulta un rapporto alle dipendenze di
[...]
. Parte_2
In relazione alla natura della controversia, alla necessità del ricorso al Tribunale ai sensi dell'art. 9 L 898/70 e al limitato accoglimento del ricorso, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1029/2020 V.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Attribuisce a la del 15 % della Parte_1 CP_6
pensione di reversibilità per cui è causa, con decorrenza dal
01/05/2019;
Rigetta nel resto;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di conIGlio del
16/05/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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