Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/04/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 175 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ) e PA C.F._1 Parte_2
(C.F. , n.q. di eredi di , rappresentati C.F._2 Persona_1
e difesi dall'Avv. Caterina , con la quale sono elettivamente Parte_3
domiciliati in Marina di Caulonia (RC), Via Provinciale n. 4
Ricorrenti CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale
Resistente
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/01/2022, gli opponenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, hanno esposto:
- che, in data 09/12/2021, è stato notificato al sig. un PA
decreto ingiuntivo, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri, con il quale è stato ingiunto il pagamento, in favore dell' della CP_1
somma di € 14.784,64, a titolo di indebita riscossione post mortem di ratei pensionistici dal 01/10/2016 al 31/10/2016, intestati alla sig.ra _1
(C.F. );
[...] C.F._3
- che, con decreto di omologa del 22/04/2016, questo Tribunale ha riconosciuto alla sig.ra il requisito sanitario legittimante il _1
conseguimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di giugno del 2014;
- che, conseguentemente, la sig.ra vanta, nei confronti _1
dell'Istituto previdenziale, un credito di € 14.229,43, a titolo di ratei maturati e non riscossi per il periodo da giugno 2014 a settembre 2016;
- che, nelle more del procedimento di liquidazione, la sig.ra è _1
deceduta lasciando quali unici eredi i propri figli , PA [...]
e ; CP_2 Parte_2
- che il sig. era cointestatario insieme alla defunta PA
madre del libretto di risparmio recante iban
[...];
- che, in data 29/04/2021, l' ha diffidato il Sig. CP_1 [...]
a restituire quanto indebitamente percepito;
Pt_1
- che il decreto ingiuntivo è illegittimo, alla luce del decreto di omologa emesso nell'ambito del ricorso ex art. 445-bis c.p.c. originariamente promosso dalla sig.ra ; Persona_1
- che, pertanto, hanno diritto ad ottenere i ratei pensionistici spettanti 3
e non riscossi.
Alla luce di quanto esposto, hanno formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi in premessa: nel merito revocare
l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo:
- che sussiste il difetto di interesse ad agire del sig. , Parte_2
in quanto l'ingiunzione di pagamento è stata emessa unicamente nei confronti del sig. ; PA
- che, in data 16/01/2022, il sig. ha presentato PA
domanda di ratei maturati e non riscossi sulla pensione n. 044-6700-
07105264, intestata alla sig.ra ; Persona_1
- che la domanda è stata respinta per intervenuta prescrizione, ex art. 38, comma 1, lettera d), n. 2 e comma 4, D.L. n. 98 del 2011;
- che l' ha effettuato un pagamento che è stato percepito dal CP_3
sig. , cointestatario del libretto postale sul quale è avvenuta la PA
riscossione post mortem;
- che, pertanto, l'opposizione è generica, infondata e inammissibile.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di interesse ad agire/difetto di legittimazione attiva formulata dall' nella memoria CP_1 4
di costituzione.
Infatti, gli odierni opponenti agiscono nella qualità di eredi della sig.ra
(nata a [...] il [...] e deceduta il 14.09.2016) per Persona_1
ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto che, però, è stato emesso nei confronti del solo e, a ben guardare, in proprio non già in PA
qualità di erede della signora ma quale cointestatario del Persona_1
conto sul quale sono stati accreditati i ratei di pensione destinati alla stessa, successivamente all'intervenuto decesso.
Invero, parte opponente non nega ma, al contrario, conferma, la cointestazione del conto tra il sig. e la defunta madre PA _1
, né contesta o confuta l'effettivo accredito dei ratei, successivo al
[...]
decesso dell'avente diritto.
Del resto, tali circostanze appaiono provate dalla documentazione depositata dall' in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, dalla quale CP_1
si evince l'accredito sul conto cointestato con il ricorrente delle somme destinate alla sig.ra deceduta nel mese di settembre 2016, a titolo di _1
ratei di indennità di accompagnamento.
Inoltre, è incontestata la mancata restituzione delle somme, circostanza che può considerarsi provata anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Pertanto, il credito azionato con il procedimento monitorio trova la sua genesi nella cointestazione del conto tra la defunta e il sig.
[...]
e nella circostanza che quest'ultimo ha trattenuto delle somme Pt_1
destinate alla defunta e accreditate successivamente alla sua morte.
Ne discende il difetto di legittimazione ad agire del sig.
[...]
, che non è stato destinatario del decreto ingiuntivo opposto, Parte_2
diretto esclusivamente al sig. , a titolo personale e non in PA
qualità di erede della sig.ra _1
Nel merito, parte opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto sull'assunto che le somme accreditate sul conto del sig. Pt_1 5
, in quanto relative ai ratei di indennità di accompagnamento Pt_1
riconosciuti alla madre in seguito ad un decreto di omologa Persona_1
che l'aveva riconosciuta meritevole del benefico da giugno 2014 (e fino al decesso), spetterebbero agli eredi della stessa.
Orbene, in qualche modo parte opponente, sia pure senza specificarlo, oppone una sorta di compensazione tra il debito, innegabilmente maturato con l'incasso da parte del sig. di somme destinate alla madre PA
successivamente al decesso della stessa e il credito che assume di vantare nei confronti dell' per i ratei di accompagnamento spettanti al genitore, CP_1
per effetto del decreto di omologa, mai riscossi a causa dell'intervenuto decesso.
Tuttavia, con riferimento alle somme accreditate - sul conto cointestato tra la sig.ra e il sig. – successivamente al _1 PA
decesso della destinataria, l' ha allegato che il sig. , in CP_1 PA
data 16/01/2022, ha inoltrato domanda all' volta al conseguimento CP_1
delle rate di pensione maturate (dal 2014 al mese di settembre 2016) e non riscosse dalla madre e che tale domanda è stata rigettata, con provvedimento del 2/02/2022, per “Prescrizione quinquennale in applicazione dell'art. 38, comma 1, lettera d), n. 2 e comma 4, del D.L. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011”.
Avverso tale provvedimento, parte ricorrente non ha dimostrato di aver proposto opposizione, né ha preso posizione in ordine alle contestazioni ivi contenute nel corso del presente giudizio.
Orbene, ai sensi della menzionata norma: “1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.". 6
Pertanto, dal momento che i ratei di indennità di accompagnamento reclamati con riferimento alla signora deceduta in data 14/09/2026, _1
riguardavano il periodo da giugno 2014 a settembre 2016 ed erano dovuti in virtù del decreto di omologa emesso in favore della defunta nell'ambito del procedimento n. 4276/2013 in data 22/04/2016 (come risulta da controllo effettuato d'ufficio, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. tramite la cancelleria), alla data del 16/01/2022, quando è stata presentata l'istanza di liquidazione da parte del sig. , la prescrizione quinquennale, decorrente dalla PA
pronuncia giurisdizionale, era già maturata.
Ne discende l'integrale rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, in ogni sua parte, che acquista efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese di lite della fase di opposizione restano integralmente compensate, in ragione del concreto dispiegarsi del giudizio e della natura della prestazione oggetto di domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da e PA
, n.q. di eredi di , N.R.G. 175 / 2022, disattesa Parte_2 Persona_1
ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, in ogni sua parte, che acquista efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
- Compensa le spese di lite del giudizio di opposizione.
Locri, 03/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci