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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/04/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9850/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice relatore all'esito della camera di consiglio del 27.3.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 9850/2024, promosso da:
nata in [...] il [...], c.f. Parte_1
; C.F._1 con il patrocinio degli avv. Elton KHANARI e Irisi MIHAJ;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 20.7.2023, cittadina boliviana nata il [...], ha presentato in Parte_1 via amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 11.7.2024 (notificato all'istante in data 16.7.2024). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso il 9.7.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale potrebbe comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto la ricorrente non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurarle effettive possibilità di integrazione.
Pag. 1 di 7 Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 6.8.2024 tempestivo ricorso. La difesa ha dato, in particolare, atto della situazione personale e familiare della ricorrente sul territorio nazionale, ove ella è giunta il 28.9.2014 e ove convive con le sorelle e Persona_1 Persona_2
con la madre con il padre Controparte_2 Controparte_3 [...]
e con il nipote (figlio di presso un immobile Persona_3 Per_2 Persona_4 sito a in via della Grumellina n.
8. In Italia vive, peraltro, anche il fratello CP_1 Persona_5
, unitamente al suo nucleo familiare. La ricorrente ha, inoltre, allegato di non avere più alcun
[...] vincolo familiare o affettivo in patria.
Sulla scorta di quanto sopra, i difensori della ricorrente hanno chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, in data 8.11.2024, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata il 5.11.2024 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione CP_1 personale della ricorrente.
4. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 21.11.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. e in data 19.11.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha chiesto la rimessione della causa in decisione, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Contestualmente ha prodotto il proprio certificato di nascita rilasciato dalle autorità boliviane, insieme a quelli del fratello e delle tre sorelle.
5. Il Giudice designato ha fissato udienza avanti a sé per la discussione della causa il 30.1.2025, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali. In data 28.1.2025 parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni e ha articolato le proprie difese finali, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 27.3.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel
Pag. 2 di 7 rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la straniera ha manifestato la propria volontà di presentare domanda di protezione speciale già nel mese di agosto 2022 (v. il carteggio via PEC con gli uffici della Questura sub doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente), limitandosi poi in data 20.7.2023 a formalizzare l'istanza, quest'ultima va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e,
Pag. 3 di 7 in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
2. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili né all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione
o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
In effetti, dalle fonti consultate (v., in particolare, per un quadro completo, Freedom House, Freedom in the World 2024. Bolivia, https://freedomhouse.org/country/bolivia/freedom-world/2024) non emergono gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani in Bolivia, Stato classificato come “parzialmente libero” con un punteggio complessivo di 66/100, sceso a 65/100 (ripartito in 26/40 per i diritti politici e 39/60 per le libertà civili) l'anno successivo (https://freedomhouse.org/country/bolivia).
La Bolivia è una democrazia in cui si sono tenute regolarmente elezioni credibili. Mentre proteste di massa e violenze sono scoppiate dopo le contestate elezioni del 2019, le nuove elezioni generali tenutesi nel 2020 e le elezioni subnazionali tenutesi nel 2021 sono state credibili ed eque, tanto che tutte le parti interessate hanno accettato i risultati. Tuttavia, le cause sottostanti la violenza politica del 2019 rappresentano ancóra una minaccia per la stabilità politica del Paese.
Il lavoro minorile e la violenza contro le donne sono problemi persistenti, i giornalisti indipendenti e investigativi subiscono molestie e la magistratura è altamente politicizzata e ostacolata dalla corruzione.
I cittadini hanno il diritto di organizzare partiti politici. Il MAS ha dominato la politica dal 2005, ricevendo sostegno da movimenti sociali, sindacati e attori della società civile. Nelle elezioni del 2019, il partito di opposizione più importante, Comunidad Ciudadana, ha attratto individui che si opponevano ai persistenti sforzi di estendere il mandato di Pt_2
Nel gennaio 2020, , un leader regionale di Santa Cruz che ha guidato le proteste di Persona_6 massa contro nel 2019, ha fondato l'alleanza Creemos. Creemos è rapidamente diventato il Pt_2 partito leader a Santa Cruz, la regione più ricca della Bolivia, dove è stato eletto governatore nel Per_6
2021.
La sistematica azione giudiziaria nei confronti dei leader dell'opposizione, esercitata dal MAS ma anche subita quando ha perso il potere nel 2019, funge da disincentivo alla formazione di nuovi raggruppamenti politici. Alla fine del 2023, era ancora in detenzione preventiva, dopo essere stato arrestato un Per_6 anno prima con l'accusa di aver compiuto un colpo di Stato nel 2019.
Non ci sono barriere istituzionali formali che impediscano ai partiti di opposizione di partecipare alle elezioni. Tra il 2005 e il 2019, tuttavia, il predominio schiacciante del MAS, aiutato dall'uso di risorse pubbliche per sostenere le sue campagne, ha reso difficile per i partiti di opposizione ottenere potere attraverso le elezioni. I candidati del MAS hanno ottenuto vittorie schiaccianti nelle elezioni locali tenutesi a marzo 2021, ma hanno perso le elezioni a sindaco nelle città più grandi della Bolivia e la maggior parte delle elezioni a governatore. Dopo le elezioni presidenziali del 2019, la missione di osservatori dell'OAS ha affermato che i risultati del voto sono stati inquinati da gravi irregolarità. Le successive elezioni tenutesi nel 2020 sono state generalmente considerate libere ed eque. Tuttavia, i leader dell'opposizione sostengono che alcune procedure, come il requisito che i partiti tengano le primarie diversi mesi prima delle elezioni nazionali, danno un vantaggio sproporzionato al partito al governo, che ha accesso ai fondi pubblici per sostenere un periodo di campagna elettorale così lungo.
Pag. 4 di 7 Le persone sono generalmente libere di prendere decisioni politiche senza indebite influenze da parte dell'esercito, di potenze straniere o di altri gruppi influenti. Si sono verificati diversi scontri violenti tra sostenitori di partiti concorrenti in vista delle elezioni del 2020, ma i livelli di violenza che hanno preceduto e seguito le elezioni del 2019 sono diminuiti in gravità dal 2020.
Tuttavia, le tensioni sono rimaste alte fino al 2022 e la violenza tra i sostenitori del MAS e quelli del movimento regionalista a Santa Cruz è aumentata dopo che l'amministrazione Arce ha annunciato che un censimento nazionale, originariamente previsto per novembre 2022, sarebbe stato posticipato al 2024, presumibilmente a causa di problemi amministrativi. A causa della crescente popolazione della regione di Santa Cruz, roccaforte dell'opposizione, il ritardo è stato ritenuto come un ingiusto vantaggio finanziario e parlamentare per il MAS. Nel 2023, le divisioni all'interno del MAS hanno innescato violenti scontri tra militanti pro-Morales e pro-Arce durante gli eventi del partito, così come durante gli incontri tenuti dalle organizzazioni contadine che costituiscono la principale base di sostegno del partito.
I cittadini adulti godono del suffragio universale e paritario.
La Costituzione riconosce 36 nazionalità indigene all'interno di uno Stato plurinazionale e formalizza l'autonomia politica nei territori indigeni. I gruppi indigeni sono ben rappresentati nel governo e sette seggi sono riservati ai popoli indigeni nella Camera dei deputati. Tuttavia, gli interessi dei gruppi indigeni sono spesso trascurati.
Formalmente, la Bolivia ha una legislazione progressista che garantisce una rappresentanza politica equa per le donne e cerca di proteggerle dalla violenza politica. Mentre le donne sono ben rappresentate in politica, occupando il 46 percento dei seggi nella Camera dei deputati e quasi il 56 percento di quelli nel Senato, il sessismo e gli atteggiamenti patriarcali minano il loro lavoro, in particolare a livello locale.
La Costituzione garantisce la libertà di espressione, ma in pratica i giornalisti subiscono molestie in relazione a reportage critici o investigativi. I media critici nei confronti del governo hanno subìto molestie da parte di funzionari dell'amministrazione durante le presidenze e Simili molestie sono Pt_2 Per_7 continuate sotto l'amministrazione Arce, che ha definito i giornalisti bugiardi e i media indipendenti attori di parte.
I membri della stampa subiscono molestie, attacchi violenti e censura da parte dello Stato e delle forze governative. Lo Stato usa anche la sua influenza economica per fare pressione sui media che considera parte dell'opposizione. Uno di questi media era il quotidiano che ha smesso di pubblicare dopo Persona_8 aver dichiarato bancarotta nel giugno 2023. Gli ex dirigenti del quotidiano hanno affermato che le successive amministrazioni del MAS avevano soffocato economicamente il quotidiano ritirando la pubblicità statale e imponendo sanzioni fiscali discutibili.
I giornalisti vengono molestati online anche dai sostenitori del governo e dell'opposizione.
La libertà di religione è garantita dalla Costituzione e generalmente sostenuta nella pratica. La Costituzione del 2009 ha posto fine allo status ufficiale della Chiesa cattolica romana e ha creato uno stato laico.
La libertà accademica è garantita dalla legge e sostenuta nella pratica.
La legge boliviana protegge il diritto di riunione pacifica. Tuttavia, molte proteste passate sono state rovinate da scontri tra dimostranti e polizia, nonché da scontri fisici tra dimostranti e
contro
-manifestanti.
Le proteste diffuse durante le elezioni del 2019 sono state caratterizzate da alti livelli di violenza tra manifestanti, contromanifestanti e forze di sicurezza. Un rapporto pubblicato nell'agosto 2021 dal Gruppo interdisciplinare di esperti (GIEI), commissionato tramite un accordo tra la CIDH e il governo boliviano, ha rilevato che durante le proteste che hanno portato alle dimissioni di la sua amministrazione ha Pt_2 facilitato la commissione di violazioni dei diritti umani da parte dei suoi sostenitori contro l'opposizione. Lo stesso rapporto ha rilevato che le forze armate hanno commesso gravi violazioni dei diritti umani, in particolare contro i sostenitori di dopo le dimissioni di Nell'ottobre e nel novembre Pt_2 Pt_2
2022, nella regione di Santa Cruz, si sono tenute grandi proteste, caratterizzate occasionalmente da
Pag. 5 di 7 violenti scontri con le forze di sicurezza, contro la decisione del governo di Arce di rinviare il censimento nazionale fino al 2024. Le proteste sono scoppiate di nuovo a Santa Cruz a dicembre, in séguito all'arresto di con l'accusa di terrorismo per il suo ruolo nelle proteste del 2019
contro
Mentre le Per_6 Pt_2 proteste antigovernative non hanno raggiunto alti livelli di violenza nel 2023, si sono verificati violenti scontri tra sostenitori di Arce e ai summit del MAS o all'interno delle organizzazioni contadine che Pt_2 costituiscono la spina dorsale del partito. Nell'agosto 2023, gli scontri tra questi gruppi durante un congresso per eleggere i principali dirigenti della più grande organizzazione contadina del Paese hanno provocato 450 feriti.
Molte organizzazioni non governative (ONG) operano, ma sono soggette ad alcune restrizioni legali. Nel Parte 2016, il ha respinto una petizione sostenendo che due statuti nelle leggi sulle ONG del Paese davano al governo la licenza di sciogliere le ONG. Funzionari governativi di tutte le affiliazioni politiche hanno talvolta diffamato i gruppi per i diritti umani come cospiratori politici.
I sindacati dei lavoratori e dei contadini sono una forza attiva che esercita una notevole influenza politica.
La legge antirazzismo del 2010 contiene misure per combattere la discriminazione e imporre sanzioni penali per atti discriminatori. Tuttavia, il razzismo e la discriminazione associata sono comuni nel Paese, specialmente contro i gruppi indigeni.
La Bolivia ha leggi in vigore che proibiscono la discriminazione contro le persone LGBTQIA+. Tuttavia, queste leggi vengono raramente applicate e le persone LGBTQIA+ subiscono ancóra discriminazioni sociali.
La violenza di genere è un problema serio e le leggi che criminalizzano la violenza contro le donne non sono ben applicate. Una nuova legge che aumenta le sanzioni penali per i condannati per violenza sessuale, infanticidio e femminicidio è stata promulgata nel luglio 2022. Secondo i dati preliminari dell'Osservatorio boliviano per la sicurezza dei cittadini e la lotta contro la droga (OBSCD), la Bolivia ha registrato 81 casi di femminicidi nel 2023. Molte donne non hanno accesso al controllo delle nascite e all'assistenza sanitaria riproduttiva.
Come si vede, la situazione generale in materia di rispetto dei diritti umani in Bolivia presenta alcune criticità, le quali tuttavia non derivano da sistematiche e pervasive violazioni ad opera delle pubbliche autorità o di altri soggetti.
Quanto alla situazione in tema di sicurezza, ACLED nell'anno 2024 ha registrato un totale di 178 eventi rilevanti, di cui 168 rivolte, 7 episodi di violenza contro i civili e 3 battaglie, per un totale di soli 19 morti. Si tratta all'evidenza di un dato che (considerando anche il numero di abitanti del Paese, ampiamente superiore ai 12 milioni) non evidenzia particolari rischi per la popolazione civile.
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998, del resto neppure invocata dai difensori della ricorrente.
2.2. Ciò posto, vanta, sul territorio italiano, legami familiari così stretti e Parte_1 importanti da delineare una situazione meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU e, perciò, tale da giustificare il riconoscimento della protezione speciale alla stregua dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998.
Come ampiamente documentato dalla difesa, ella vive ininterrottamente nel nostro Paese da ormai più di dieci anni e coabita presso un immobile sito a in via della Grumellina n. 8 con le sorelle CP_1
e con la madre Persona_1 Persona_2 Controparte_2 [...]
con il padre e con il nipote (figlio di Controparte_3 Persona_3 Per_2
. In Italia vive, peraltro, anche il fratello , Persona_4 Persona_5 unitamente al suo autonomo nucleo familiare.
Tutti i suoi parenti sopra citati sono muniti di regolare permesso di soggiorno e appaiono ben integrati nel tessuto sociale italiano (come testimoniato dalla copiosa documentazione lavorativa prodotta in atti
Pag. 6 di 7 dai difensori della ricorrente), al punto da poter agevolmente assicurare il sostentamento dell'istante.
La straniera ha, inoltre, allegato – senza essere in alcun modo smentita dalla resistente (che non ha neppure formalmente contestato le sue affermazioni) – di essere ormai priva di qualsiasi riferimento familiare o affettivo in Bolivia, Paese nel quale ella avrebbe, pertanto, una notevole difficoltà a reinserirsi.
Considerati tali comprovati legami familiari e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio della ricorrente si porrebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto di al rilascio di Parte_1 un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. L'amministrazione resistente è soccombente formale e totale. In mancanza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., essa deve essere, pertanto, condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte. Tali spese vanno liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definita senza svolgimento di attività di istruzione orale, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole prime due fasi, in quanto le difese successive a quelle introduttive si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte (mentre le produzioni in corso di causa si sono risolte in meri aggiornamenti della documentazione già depositata insieme al ricorso).
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nata in [...] il Parte_1
18.7.1984 (c.f. ), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, C.F._1
III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio della ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
Il Presidente
Dott. Luciano Ambrosoli
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