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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9451 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 26342/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 16/10/2025 nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del
Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. CIRIELLO UMBERTO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in C.F._2
virtù di procura in atti
- Opponente
E
Controparte_1 [...]
(c.f.: ), nella persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_1
dell'Ufficio, Dottor , C.F. con domicilio in Controparte_3 C.F._3 CP_2
alla via A. Vespucci n. 168
- Opposto
E' presente per l' il funzionario dottoressa Controparte_1 Controparte_4
che si riporta integralmente alla propria costituzione. Chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
È altresì presente l'avv Ciriello che si riporta ai propri scritti difensivi e chiede rinviare la causa per conclusioni;
aderisce alla cessazione della materia del contendere ed alla richiesta compensazione.
Sono presenti i difensori delle parti che si riportano alle difese e conclusioni in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
1
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 429 sexies c.p.c.
a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 26342/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. CIRIELLO UMBERTO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in C.F._2
virtù di procura in atti
- Opponente
E
Controparte_1 [...]
(c.f.: ), nella persona del Controparte_2 P.IVA_1 [...]
, C.F. con domicilio in Controparte_5 C.F._3 CP_2
alla via A. Vespucci n. 168
- Opposto
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato, ha inte- Parte_1
so proporre opposizione nei confronti dell' Controparte_6
sede di ed avverso l'ordinanza ingiunzione ex art 18
[...] CP_2
legge 689-1981 rif Z19 456/20NAT PROT 0057794/24 – N. 2412/24 del 24-10-2024, notificata in data 19-11-2024 con la quale veniva comminata la sanzione di € 14.711,45 in
2
ragione della violazione di cui all'art. 291 bis dpr 43-73, conseguente al verbale di conte- stazione del 05-11-2019 (contrabbando di kg 2.940 di tabacchi lavorati).
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione della sanzione amministrativa ex art 28 L.
n.689 del 1981 in quanto dalla data della presunta violazione ed accertamento alla data della notifica dell'ordinanza ingiunzione era decorso il termine di cinque anni.
Ha, inoltre, sollevato contestazioni in merito alla regolarità della notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Si è costituita la resistente amministrazione evidenziando che in data 11/09/2025 era stata adottata ordinanza di annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Ha, quindi, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con conseguente compensazione alle spese.
Il difensore di parte ricorrente, alla odierna udienza (cfr. dichiarazioni rese a verba- le), ha aderito alla suddetta richiesta, anche avuto riguardo alla richiesta compensazione delle spese di lite.
****
Conformemente alla concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere in ragione dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Sempre in conformità all'accordo delle parti, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara cessata la materia del contendere per annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
➢ Compensa integralmente le spese di lite.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
3
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 16/10/2025 nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del
Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. CIRIELLO UMBERTO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in C.F._2
virtù di procura in atti
- Opponente
E
Controparte_1 [...]
(c.f.: ), nella persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_1
dell'Ufficio, Dottor , C.F. con domicilio in Controparte_3 C.F._3 CP_2
alla via A. Vespucci n. 168
- Opposto
E' presente per l' il funzionario dottoressa Controparte_1 Controparte_4
che si riporta integralmente alla propria costituzione. Chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
È altresì presente l'avv Ciriello che si riporta ai propri scritti difensivi e chiede rinviare la causa per conclusioni;
aderisce alla cessazione della materia del contendere ed alla richiesta compensazione.
Sono presenti i difensori delle parti che si riportano alle difese e conclusioni in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
1
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 429 sexies c.p.c.
a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 26342/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. CIRIELLO UMBERTO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in C.F._2
virtù di procura in atti
- Opponente
E
Controparte_1 [...]
(c.f.: ), nella persona del Controparte_2 P.IVA_1 [...]
, C.F. con domicilio in Controparte_5 C.F._3 CP_2
alla via A. Vespucci n. 168
- Opposto
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato, ha inte- Parte_1
so proporre opposizione nei confronti dell' Controparte_6
sede di ed avverso l'ordinanza ingiunzione ex art 18
[...] CP_2
legge 689-1981 rif Z19 456/20NAT PROT 0057794/24 – N. 2412/24 del 24-10-2024, notificata in data 19-11-2024 con la quale veniva comminata la sanzione di € 14.711,45 in
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ragione della violazione di cui all'art. 291 bis dpr 43-73, conseguente al verbale di conte- stazione del 05-11-2019 (contrabbando di kg 2.940 di tabacchi lavorati).
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione della sanzione amministrativa ex art 28 L.
n.689 del 1981 in quanto dalla data della presunta violazione ed accertamento alla data della notifica dell'ordinanza ingiunzione era decorso il termine di cinque anni.
Ha, inoltre, sollevato contestazioni in merito alla regolarità della notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Si è costituita la resistente amministrazione evidenziando che in data 11/09/2025 era stata adottata ordinanza di annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Ha, quindi, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con conseguente compensazione alle spese.
Il difensore di parte ricorrente, alla odierna udienza (cfr. dichiarazioni rese a verba- le), ha aderito alla suddetta richiesta, anche avuto riguardo alla richiesta compensazione delle spese di lite.
****
Conformemente alla concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere in ragione dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Sempre in conformità all'accordo delle parti, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara cessata la materia del contendere per annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
➢ Compensa integralmente le spese di lite.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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