TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 5866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5866 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 18 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13045 /2024 R.G. vertente
TRA
, (c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. CERCHIA CLAUDIO e dall'avv. PEDATA DIEGO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n.° 21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, dall'avv. DEL
SORDO ROBERTA, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De
Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 03/06/2024, la parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha esposto di aver presentato domanda amministrativa dell'11/10/2021, ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché dei benefici di cui alla l.104/92, art. 3, co.3; di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo quanto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
di avere formulato tempestivo atto
1 di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia eseguita nella prima fase dal dott. , il quale ha riconosciuto la ricorrente Per_1
invalida al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento e portatrice di handicap con connotazione di gravità.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente e con nomina di un nuovo ctu.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma
10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza dei soli difensori di parte ricorrente, mediante il deposito delle note di trattazione scritta, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione è fondato per i motivi di seguito precisati.
La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo.
Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. ( cfr: Cass.
n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004; Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-02-
2008, n. 2435;Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese. (Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n.
14696).
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc e ss., introdotto dal 1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
2 Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento.
Tuttavia, nella presente fase del giudizio, all'esito della produzione di ulteriore documentazione medica, è stato nominato nuovo ctu, dott. , che ha Persona_2
accertato quanto segue:
La ricorrente “è risultata affetta da: vasculopatia cerebrale cronica con sindrome ansioso depressiva decadimento cerebrale con demenza e notevole difficoltà di deambulazione, artrosi diffusa della colonna con nevriti ricorrenti, note di osteoporosi, con alterazioni della deambulazione, diverse fratture operate entrambi i femori e spalla dx note BPCO, cardiopatia ischemico ipertensiva in trattamento farmacologico, riduzione del visus e ipoacusia bilaterale.
Tale situazione clinica denota un organismo con patologie multiple a livello dei principali organi e degli apparati con invalidità pari al 100% E questa situazione clinica comporta allo stato l'incapacità da parte della perizianda di svolgere i comuni atti della vita relativamente all'età e al suo stato, soprattutto trattandosi di note vasculopatia cerebrale cronica decadimento cognitivo, disorientamento spaziotemporale
, difficoltà di deambulazione se non accompagnata ed obesità grave con artrosi arti inferiori che comportano difficoltà di deambulazione che avviene a piccoli passi con appoggio, che riducono drasticamente la propria capacità di svolgere autonomamente gli atti comuni della vita come certificato da visita dott sa in data Persona_3
15/05/2022 rallentamento ideomotorio …. disturbi della deambulazione, sindrome ansiosa e valutazione MMSE 8/30 ADl 2/6 e IADL 2/8 non autonoma confermati all'atto della visita di CTU. Agli atti viè Visita Geriatrica Dr Simeone in data 19/05/2022 con valutazione MMSE 15/30.
Tale situazione clinica denota un organismo con patologie multiple a livello dei principali organi e degli apparati con invalidità del 100% e una situazione clinica che comporta allo stato l'incapacità da parte della perizianda di svolgere i comuni atti della vita relativamente all'età e al suo stato. Pertanto posso concludere che
[...]
presenta un'invalidità totale (100%) ed è nelle condizioni cliniche per Parte_1
l'indennità di accompagnamento e portatrice di Handicap grave art 3 comma 3 legge
104 (già riconosciuto nella relazione di CTU del Dr ). Pertanto valutando la Per_1
perizianda alla visita considerando la visita geriatrica della Dott. di Persona_4
maggio 2024 e considerando la situazione clinica alla visita geriatrica del 19/05/2022
3 Dr Simeone Tale situazione può essere retrodatata tre mesi prima dalla data della visita della visita geriatrica (maggio 2022) quindi da febbraio 2022”.
Il riconoscimento della prestazione (febbraio 2022) decorre da data antecedente al deposito del ricorso del presente giudizio, (03.06.2024), nonché del deposito del ricorso per ATP ( 26 luglio 2022).
Il CTU ha fondato il proprio convincimento sulla documentazione sanitaria, sugli accertamenti strumentali in atti, nonché all'esito di attento esame clinico.
Il Ctu ha motivato le sue conclusioni sulla base della valutazione dell'incidenza funzionale specifica di ciascuna patologia, nonché sulla corretta sussunzione delle patologie riscontrate nelle tabelle Ministeriali da applicare nella specie.
In conclusione, il ctu ha disatteso le precedenti conclusioni rese nella prima fase, chiarendo che “Il CTU non concorda con il Dr sulla valutazione riportata Per_1
100% senza accompagnamento”.
In conclusione, anche tenuto conto della competenza del CTU che rivela un'attenta analisi clinica delle patologie riscontrate non si può che aderire alle conclusioni del ctu ed al suo metodo d'indagine.
Ne consegue che - in accoglimento della domanda di accertamento – va dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere da febbraio 2022.
Si ritiene di dover aderire all'orientamento della Suprema Corte che ha affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 26/08/2020, n. 17787; cfr.: Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 24/10/2018, n.
27010).
Tenuto conto della data di decorrenza, successiva di quattro mesi alla data della domanda amministrativa (11.10.2021), ma antecedente alla data del deposito del ricorso, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite in misura di un terzo e condanna l' al CP_1
pagamento dei residui due terzi delle spese di lite.
4 Pone le spese delle ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott.ssa Martina Brizzi- così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere da febbraio 2022 e che la ricorrente è portatrice di handicap grave art 3 comma 3 per la legge 104.
2. compensa per un terzo le spese di lite e condanna l' al pagamento dei residui CP_1 due terzi delle spese di giudizio, liquidati ( tali due terzi) in € 2000,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, con attribuzione;
4. pone le spese di ctu, sia della fase ATP, sia del presente giudizio, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi. Napoli, il 18.06.2025 – 14.7.2025 Il Giudice
MARTINA
BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 15/07/2025 in
Cancelleria
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 18 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13045 /2024 R.G. vertente
TRA
, (c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. CERCHIA CLAUDIO e dall'avv. PEDATA DIEGO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n.° 21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, dall'avv. DEL
SORDO ROBERTA, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De
Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 03/06/2024, la parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha esposto di aver presentato domanda amministrativa dell'11/10/2021, ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché dei benefici di cui alla l.104/92, art. 3, co.3; di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo quanto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
di avere formulato tempestivo atto
1 di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia eseguita nella prima fase dal dott. , il quale ha riconosciuto la ricorrente Per_1
invalida al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento e portatrice di handicap con connotazione di gravità.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente e con nomina di un nuovo ctu.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma
10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza dei soli difensori di parte ricorrente, mediante il deposito delle note di trattazione scritta, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione è fondato per i motivi di seguito precisati.
La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo.
Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. ( cfr: Cass.
n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004; Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-02-
2008, n. 2435;Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese. (Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n.
14696).
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc e ss., introdotto dal 1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
2 Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento.
Tuttavia, nella presente fase del giudizio, all'esito della produzione di ulteriore documentazione medica, è stato nominato nuovo ctu, dott. , che ha Persona_2
accertato quanto segue:
La ricorrente “è risultata affetta da: vasculopatia cerebrale cronica con sindrome ansioso depressiva decadimento cerebrale con demenza e notevole difficoltà di deambulazione, artrosi diffusa della colonna con nevriti ricorrenti, note di osteoporosi, con alterazioni della deambulazione, diverse fratture operate entrambi i femori e spalla dx note BPCO, cardiopatia ischemico ipertensiva in trattamento farmacologico, riduzione del visus e ipoacusia bilaterale.
Tale situazione clinica denota un organismo con patologie multiple a livello dei principali organi e degli apparati con invalidità pari al 100% E questa situazione clinica comporta allo stato l'incapacità da parte della perizianda di svolgere i comuni atti della vita relativamente all'età e al suo stato, soprattutto trattandosi di note vasculopatia cerebrale cronica decadimento cognitivo, disorientamento spaziotemporale
, difficoltà di deambulazione se non accompagnata ed obesità grave con artrosi arti inferiori che comportano difficoltà di deambulazione che avviene a piccoli passi con appoggio, che riducono drasticamente la propria capacità di svolgere autonomamente gli atti comuni della vita come certificato da visita dott sa in data Persona_3
15/05/2022 rallentamento ideomotorio …. disturbi della deambulazione, sindrome ansiosa e valutazione MMSE 8/30 ADl 2/6 e IADL 2/8 non autonoma confermati all'atto della visita di CTU. Agli atti viè Visita Geriatrica Dr Simeone in data 19/05/2022 con valutazione MMSE 15/30.
Tale situazione clinica denota un organismo con patologie multiple a livello dei principali organi e degli apparati con invalidità del 100% e una situazione clinica che comporta allo stato l'incapacità da parte della perizianda di svolgere i comuni atti della vita relativamente all'età e al suo stato. Pertanto posso concludere che
[...]
presenta un'invalidità totale (100%) ed è nelle condizioni cliniche per Parte_1
l'indennità di accompagnamento e portatrice di Handicap grave art 3 comma 3 legge
104 (già riconosciuto nella relazione di CTU del Dr ). Pertanto valutando la Per_1
perizianda alla visita considerando la visita geriatrica della Dott. di Persona_4
maggio 2024 e considerando la situazione clinica alla visita geriatrica del 19/05/2022
3 Dr Simeone Tale situazione può essere retrodatata tre mesi prima dalla data della visita della visita geriatrica (maggio 2022) quindi da febbraio 2022”.
Il riconoscimento della prestazione (febbraio 2022) decorre da data antecedente al deposito del ricorso del presente giudizio, (03.06.2024), nonché del deposito del ricorso per ATP ( 26 luglio 2022).
Il CTU ha fondato il proprio convincimento sulla documentazione sanitaria, sugli accertamenti strumentali in atti, nonché all'esito di attento esame clinico.
Il Ctu ha motivato le sue conclusioni sulla base della valutazione dell'incidenza funzionale specifica di ciascuna patologia, nonché sulla corretta sussunzione delle patologie riscontrate nelle tabelle Ministeriali da applicare nella specie.
In conclusione, il ctu ha disatteso le precedenti conclusioni rese nella prima fase, chiarendo che “Il CTU non concorda con il Dr sulla valutazione riportata Per_1
100% senza accompagnamento”.
In conclusione, anche tenuto conto della competenza del CTU che rivela un'attenta analisi clinica delle patologie riscontrate non si può che aderire alle conclusioni del ctu ed al suo metodo d'indagine.
Ne consegue che - in accoglimento della domanda di accertamento – va dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere da febbraio 2022.
Si ritiene di dover aderire all'orientamento della Suprema Corte che ha affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 26/08/2020, n. 17787; cfr.: Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 24/10/2018, n.
27010).
Tenuto conto della data di decorrenza, successiva di quattro mesi alla data della domanda amministrativa (11.10.2021), ma antecedente alla data del deposito del ricorso, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite in misura di un terzo e condanna l' al CP_1
pagamento dei residui due terzi delle spese di lite.
4 Pone le spese delle ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott.ssa Martina Brizzi- così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere da febbraio 2022 e che la ricorrente è portatrice di handicap grave art 3 comma 3 per la legge 104.
2. compensa per un terzo le spese di lite e condanna l' al pagamento dei residui CP_1 due terzi delle spese di giudizio, liquidati ( tali due terzi) in € 2000,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, con attribuzione;
4. pone le spese di ctu, sia della fase ATP, sia del presente giudizio, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi. Napoli, il 18.06.2025 – 14.7.2025 Il Giudice
MARTINA
BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 15/07/2025 in
Cancelleria
5