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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 3104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3104 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa OT RI Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa AN BA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2122/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
e, per essa, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_1 Parte_3
(C.F. C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
e, per gli ultimi due, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_4 Per_1
(C.F.
[...] C.F._7
(C.F. ) Parte_7 C.F._8
(C.F. ) Parte_8 C.F._9
rappresentati e difesi dall'Avv. Elisa Rossetto del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliati presso il suo studio (PEC: Email_1
appellanti contro
(C.F. Controparte_1 C.F._10
1 appellata contumace
(C.F. ) CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mirko Arena del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso il suo studio (PEC: Email_2
appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 742/2023 del 19.04.2023
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
- accertare e pronunciare l'assenza del concorso colposo della vittima e, per l'effetto, condannare
a corrispondere, a titolo di CP_2
- risarcimento integrale del danno non patrimoniale, la somma ulteriore di: € 63.558,50 in favore di
; € 66.290,50 in favore di;
Parte_1 Parte_7
- € 59.560,50 in favore di;
€ 22.791,60 in favore di . Parte_4 Parte_8
- a titolo di risarcimento integrale del danno patrimoniale, la somma ulteriore di € 1.621,54 in favore di . Parte_4
- Accertare e dichiarare la sussistenza del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei IP del sig. ( , e e condannare Parte_9 Parte_5 Parte_6 Parte_2 CP_2
a pagare per ciascuno di loro la somma di equità.
[...]
- Per effetto dell'accoglimento del presente appello, condannare alla rifusione integrale CP_2
delle spese di lite del giudizio di primo grado, nonché a quelle del giudizio di appello”.
Per la parte appellata:
“IN VIA PRELIMINARE: previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis e ter c.p.c
NEL MERITO: confermarsi integralmente la sentenza di primo grado, con il rigetto dell'avversario gravame.
2 Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , e , Parte_1 Parte_7 Parte_4
nonché , , e , nelle loro rispettive vesti di Parte_5 Parte_6 Parte_2 Parte_8
figlie, IP e, quanto all'ultimo, fratello del defunto , convenivano innanzi al Persona_2
Tribunale di Vicenza e al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 CP_2
patiti iure proprio per effetto della perdita del congiunto, occorsa in data 14.6.2017, allorchè, ad ore
12.30 circa, in Rosà, si trovava a bordo del veicolo Fiat Punto di sua proprietà, Persona_2
condotto da , la quale perdeva il controllo del mezzo ed andava a collidere con un Controparte_1
autocarro Fiat Iveco che giungeva da direzione opposta, dopo aver invaso la sua corsia di marcia.
Nella contumacia di , si costituiva senza contestare la ricostruzione Controparte_1 CP_2
della dinamica del sinistro riportata nell'atto introduttivo, eccependo, tuttavia, il concorso colposo del danneggiato, deducendo che questi non si era avvalso di alcun dispositivo di protezione individuale, né delle cinture di sicurezza, né dell'air bag, disinserito e posto in condizione di trasporto di bambino su seggiolino.
2. Con sentenza n. 742/2023 del 19.04.2023, il Tribunale di Vicenza accertava che l'incidente era stato cagionato dalla condotta gravemente imprudente di , ravvisando il concorso Controparte_1
del fatto colposo della vittima nella causazione dell'evento di danno, in misura del 30 %, per non aver utilizzato la cintura di sicurezza, ritenendo al contempo che alcuna censura potesse essere sollevata nei confronti di in relazione all'omesso controllo della corretta funzionalità dell'air Persona_2
bag; respingeva, poi, la domanda risarcitoria dei IP e, quanto al risarcimento richiesto dagli altri congiunti, previa decurtazione della quota corrispondente al concorso di colpa suddetto e degli acconti medio tempore versati dalla Compagnia assicurativa, così statuiva: “dichiara tenuta e condanna a pagare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del CP_2
congiunto, le seguenti residue somme: € 58.396,50 in favore di , € 53.685,50 in favore di Parte_1
; € 48.974,50 in favore di ed € 40.180,40 in favore di , Parte_7 Parte_4 Parte_8
oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
(…) dichiara tenuta e condanna CP_2
a pagare, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da perdita del congiunto, la residua
[...]
3 somma di € 1.598,58 in favore di , oltre interessi e rivalutazione monetaria come in Parte_4
parte motiva”.
A tale decisione il giudice di prime cure perveniva dopo aver assunto prove testimoniali e disposto, onde verificare l'impiego della cintura di sicurezza, una prima CTU affidata ad un medico-legale ed una seconda CTU, affidata al dott. e all'ing. e dopo aver osservato, in Persona_3 Persona_4
estrema sintesi:
- che in occasione dell'ispezione dell'autovettura Fiat Punto eseguita dal perito del PM, ing. , Per_5
si riscontrava che l'air bag anteriore destro, lato passeggero, “non si era attivato in quanto il dispositivo risultava essere stato disinserito e posto nella condizioni di trasporto di bambino su seggiolino” e che “la cintura di sicurezza lato passeggero si presentava riavvolta in sede e libera di scorrere col meccanismo di riavvolgimento funzionante;
sul nastro non si rilevavano segni evidenti di trazione o di abrasione”;
- che nella ricostruzione del consulente del PM l'impatto era avvenuto in sostanza tra lato anteriore sinistro della macchina e lato anteriore sinistro dell'autocarro (da cui la caratterizzazione quale urto
“elevatamente eccentrico a sinistra”), in corrispondenza del lato del mezzo più prossimo alla conducente, piuttosto che al trasportato , e che pertanto l'impatto (in termini di forza Persona_2
cinetica sprigionata) era stato più violento dal lato del guidatore, come confermato dalla condizione in cui versava la Fiat Punto, che risultava schiacciata e deformata nella parte anteriore sinistra;
- che sussistevano elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad escludere l'impiego della cintura di sicurezza da parte del passeggero, desumibili, in primo luogo, dall'accertamento dell'ausiliario del PM
e dalla documentazione fotografica relativa alla condizione in cui era stata rinvenuta la cintura, riavvolta, in sede (quindi, “a riposo”) e libera di scorrere (ossia non bloccata); in secondo luogo, dal diverso stato in cui veniva trovata la cintura lato guidatore, srotolata, bloccata e tagliata per l'intervento dei soccorritori;
in terzo luogo, dalle diverse conseguenze in termini di pregiudizio fisico occorse agli occupanti del mezzo, là dove la riportava ferite gravi, ma guaribili, mentre il CP_1
riportava traumi plurimi di gravità tale da condurne al decesso;
in quarto luogo, dalla Pt_4
concentrazione dell'impatto sul lato anteriore sinistro dell'autovettura, ove si trovava la CP_1
4 la quale probabilmente riportava lesioni “guaribili” proprio grazie all'azione della cintura di sicurezza allacciata, in concomitanza con il funzionamento del dispositivo air bag, al contrario del;
Pt_4
- che, a conferma del mancato utilizzo delle cinture da parte della vittima, v'era che alcun malfunzionamento o difetto tecnico del veicolo veniva accertato dal consulente del P.M., il quale, al contrario, aveva riportato che la cintura scorreva regolarmente, segno che era funzionante e che non era scattata in esito all'urto, bloccando il corpo del passeggero;
- che non rilevava l'assenza di segni tipici di impatto del corpo contro il parabrezza, dato che, per un verso, a fronte di un impatto che non era stato propriamente frontale, ma bensì “elevatamente eccentrico a sinistra”, era verosimile ritenere che non si fosse verificato sbalzo in avanti dei corpi dei passeggeri, fino ad urtare il capo contro il parabrezza, e che, per altro verso, la CTU collegiale, seppur aveva concluso per la compatibilità dell'uso della cintura con le lesioni consistite in “grave traumatismo toraco-addominale con multiple fratture costali sulla parte posteriore;
frattura del piastrone sternale;
emotorace a destra;
collasso del polmone di sinistra e lacerazioni al parenchima polmonare di destra (riferibili ai monconi delle fratture costali); lacerazione dell'emidiaframma sinistro;
rottura della milza con emoperitoneo;
contusione della capsula renale sinistra”, allo stesso tempo aveva dato atto che all'esame autoptico era stata riscontrata al capo “un'infiltrazione ematica dei tessuti molli in regione frontoparietale, edema diffuso della sostanza bianca all'encefalo e al cervelletto;
presenza di area rossastra da contusione a livello occipitale e di film ematico cerebellare”, cui corrispondevano “escoriazioni al lato destro della piramide nasale”, a testimoniare che un urto del capo della vittima effettivamente vi era stato, contro il cruscotto anteriore o contro la portiera destra, a causa dell'impatto e della rotazione cui era stata sottoposta l'autovettura;
- che gli elementi presuntivi sopra enumerati neppure erano inficiati dal fatto che i CTU avessero ritenuto compatibili le lesioni del con le striature superficiali visibili sullo sportello del Pt_4
portaoggetti anteriore passeggero, attribuendole ad un possibile fenomeno di “submarining”, ossia di scivolamento al di sotto della cintura di sicurezza, favorito dalla presenza di un cuscino sul sedile e dalla non adeguata disposizione della cintura in corrispondenza delle ossa iliache;
5 - che, invero, tale ultima ricostruzione dei CTU si poneva in termini ipotetici e postulava fatti - precisamente lo scivolamento del corpo del passeggero su cuscino ed il non corretto posizionamento del dispositivo di sicurezza - di cui viceversa non v'era alcuna prova;
- che neppure risultavano convincenti i rilievi svolti dai CTU in merito al funzionamento del pretensionatore, secondo i quali “l'attivazione del pretensionatore non blocca definitivamente la cintura che rimane in seguito libera di riavvolgersi in sede ovvero sull'arrotolatore (…). Qualora la cintura non fosse stata indossata si sarebbe trovata riavvolta in sede e sicuramente vi sarebbe stata bloccata dall'attivazione del pretensionatore, (atteso che) il funzionamento del pretensionatore è tale per cui quando il dispositivo si attiva e la cintura non è indossata, quest'ultima, già riavvolta sull'arrotolatore, subisce ad opera del pretensionatore stesso una trazione superiore al suo limite di elasticità che, a causa del sistema di blocco proprio dell'arrotolatore, provoca il blocco della cintura stessa una volta che è terminata l'azione del pretensionatore”;
- che, infatti, secondo regole di comune esperienza, “(…) se la cintura viene tirata in modo energico ed improvviso si blocca, ma poi ritorna a scorrere e a funzionare perfettamente;
viceversa in caso di sinistro violento, il sistema di blocco si attiva in modo per così dire irreversibile, nel senso che il nastro poi non scorre più e non può quindi più essere riavvolto in sede. (…) Non si capisce, pertanto, il descritto meccanismo di funzionamento del sistema di bloccaggio da parte dei CTU in relazione alla normale funzionalità del dispositivo”; inoltre, le considerazioni tecniche dei periti non si spiegavano in relazione allo stato della cintura del lato conducente, rinvenuta srotolata, bloccata (ossia non libera di riavvolgersi in sede) e tagliata;
- che l'evento infausto sarebbe stato verosimilmente impedito dal simultaneo uso di cinture di sicurezza e air bag, così come era avvenuto per la conducente, e che il mancato impiego della cintura di sicurezza, dispositivo idoneo a bloccare il corpo da ogni movimento in caso di urto, assumeva, rispetto alla disattivazione dell'air bag, valenza preponderante dal punto di vista eziologico;
- che alcun risarcimento per la perdita del rapporto parentale poteva essere riconosciuto ai IP
, e in quanto non era stata data prova dell'esistenza di un Parte_5 Parte_6 Parte_2
tangibile legame di affetto, solidarietà e comunanza familiare con la vittima, essendo emerso dall'istruttoria orale che di fatto era materialmente la nonna ad occuparsi dei Controparte_1
6 IP, allorchè affidati ai nonni, in via se non esclusiva, quantomeno preponderante, in ragione delle limitazioni fisiche correlate alla condizioni di invalidità del , come da dichiarazioni della teste Pt_4
, secondo cui “era sempre lì presente, ma non era in grado di gestire i bambini da solo e ci Tes_1
pensava soprattutto la moglie”.
3. Avverso tale sentenza hanno interposto gravame i congiunti del sig. , come sopra Persona_2
indicati, articolando due motivi d'appello, che verranno di seguito partitamente esaminati, ed insistendo per la riforma parziale della sentenza, come da conclusioni riportate in epigrafe.
4. Si è costituita chiedendo preliminarmente la fissazione di udienza ex art. 350 bis CP_2
c.p.c. ai fini della pronuncia dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., nel merito contestando le ragioni poste a fondamento del gravame ed insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
Nessuno si è costituito per , rimasta contumace. Controparte_1
5. La causa, dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del
09.05.2025 e del 13.05.2025 e la fissazione di udienza anticipata ex art. 281 sexies c.p.c., è stata trattenuta in decisione dal Collegio all'udienza del 02.07.2025.
6. In via preliminare va evidenziato che la trattazione della causa ha assorbito ogni questione relativa all'applicazione del disposto dell'art. 348 bis c.p.c., i cui presupposti non sono stati ravvisati.
7. Con il primo motivo, rubricato “Violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c. e dell'art. 1227, comma 1, c.c., ritenuta la illogicità e la contraddittorietà della sentenza, nonchè, insufficienza della motivazione nella parte in cui il Giudice di primo grado, discostandosi dalle risultanze istruttorie emerse all'esito delle due consulenze tecniche disposte, ha erroneamente riconosciuto la sussistenza del concorso colposo del signor nella causazione de l sinistro riducendo conseguentemente del Pt_4
30% l'entità del risarcimento del danno non patrimoniale in favore di , , e Pt_1 Pt_7 Pt_4
, ed anche il risarcimento del danno patrimoniale subito dalla signora Parte_8 Pt_4
”, gli appellanti censurano la sentenza per non essersi conformata a quanto accertato da ben
[...]
due consulenze tecniche d'ufficio disposte in corso del giudizio civile, nonostante entrambe concordemente avessero accertato la compatibilità dei traumi riportati dal sig. con l'impiego Pt_4
della cintura di sicurezza, e per aver fatto ricorso a massime di comune esperienza (che non hanno la
7 stessa portata euristica delle leggi scientifiche), pervenendo ad una ricostruzione inidonea a confutare quella avvalorata da due CTU e dalla perizia redatta in sede autoptica.
Gli appellanti, in particolare, contestano che il diverso stato in cui venivano rinvenute le cinture di sicurezza dei due occupanti fosse circostanza di per sé idonea a dimostrare il mancato utilizzo del dispositivo da parte della vittima ed assumono che la regola di comune esperienza evocata dal giudice non spiegherebbe “l'assenza di segni sul parabrezza, sul montante anteriore destro e sul cielo dell'autovettura, indicativi di un urto concentrato (dall'interno verso l'esterno) caratteristici di un impatto del cranio contro dette strutture”.
Rilevano, inoltre, che il Tribunale ha tratto il proprio convincimento valorizzando i diversi e minori esiti traumatici subiti dalla conducente, senza considerare l'azione protettiva ed ulteriormente contenitiva svolta dall'airbag posto innanzi alla stessa o le diverse condizioni di salute dei coniugi.
Lamentano, infine, che il Tribunale non si sia confrontato, non solo con il contenuto della relazione redatta dal consulente del PM ing. , che non aveva riscontrato esiti d'urto sul parabrezza, Per_5
ma neppure con gli esiti della relazione autoptica del dott. secondo cui “tali dati emersi al Per_6
cranioencefalo permettono di affermare che il indossava la cintura di sicurezza, poichè se così Pt_4
non fosse stato il violento impatto fra i veicoli avrebbe provocato un violento urto anche del capo contro le rigide strutture dell'abitacolo dell'autovettura e quindi le lesioni non si sarebbero limitate a modeste contusioni bensì all'esame necroscopico avrebbero dovuto emergere lesioni ben più gravi quale ematomi e/o fratture”.
Tali elementi, a parere degli appellanti, proverebbero inequivocabilmente che il passeggero indossava la cintura perché, se così non fosse stato, egli sarebbe stato certamente proiettato sulla plancia e sul parabrezza di fronte a sé, riportando conseguenze traumatiche al capo ben più gravi delle “modeste contusioni” descritte dai medici legali, tanto più in considerazione del mancato funzionamento dell'air bag.
Ed ancora, gli appellanti evidenziano che le conclusioni dei tre medici legali sarebbero avvalorate dall'applicazione dei principi fondamentali della dinamica, in base ai quali, anche in un sinistro con impatto frontale agito con elevata eccentricità a sinistra, il trasportato non trattenuto da cintura
8 avrebbe necessariamente dovuto urtare il capo contro il parabrezza per effetto del repentino spostamento in avanti di tutto il suo corpo.
8. Il motivo è infondato.
Le deduzioni degli appellanti non consentono di discostarsi dalla valutazione cui è pervenuto il
Tribunale, dovendo darsi continuità al principio judex peritus peritorum, in base al quale il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (cfr. Cass., Sez. 3,
Ord. 27/05/2025, n. 14160; Sez. 3, Ord. 11/01/2021, n. 200; Sez. 1, Sentenza, 03/03/2011, n. 5148).
Invero, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice, il quale, tuttavia, può legittimamente disattenderle attraverso una coerente e convincente valutazione critica, che sia ancorata alle emergenze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, mediante l'indicazione degli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del CTU (v. ancora Cass., Sez.
III, Ordinanza, 11/01/2021, n. 200).
Nel caso, il giudice di prime cure ha diffusamente esposto le ragioni della decisione, procedendo ad una attenta disamina delle risultanze istruttorie e dei rilievi contenuti nella CTU collegiale ed evidenziando congrui elementi presuntivi a fondamento della valutazione espressa in ordine al mancato impiego della cintura di sicurezza da parte della vittima.
In tale ambito il Tribunale – che correttamente non ha tenuto conto della CTU medico-legale depositata il 19.07.2021, avendone disposto la rinnovazione, dopo aver rilevato che la stessa era sostanzialmente priva di un'autonoma motivazione, limitandosi a far proprie le conclusioni del consulente che aveva eseguito l'esame autoptico, pedissequamernte riportandole – ha valorizzato innanzitutto il dato oggettivo relativo alla perfetta integrità del sistema di ritenzione lato passeggero, osservando che la cintura era stata rinvenuta nel proprio alloggiamento, con meccanismo di riavvolgimento funzionante e, soprattutto, con nastro privo di segni di trazione o abrasione. Proprio
l'assenza di tali segni - ben evidenziata nella relazione dell'ing. , viceversa trascurata nella Per_5
9 CTU collegiale, ove i periti si sono limitati a valutare quanto corroborato da fotografie, non avendo potuto visionare direttamente il veicolo - appare, in effetti, elemento inconciliabile con un utilizzo della cintura, data la notevole severità dell'impatto, attestata da entrambi i consulenti del P.M.
In secondo luogo, il giudice di prime cure ha posto in rilievo la diversa condizione in cui era stata trovata la cintura di sicurezza lato guidatore, srotolata, tagliata e bloccata (cfr. documentazione fotografica rappresentata all'interno della CTU), per un verso quale elemento che denotava la diversa condotta tenuta dalla rispetto al passeggero e metteva in luce come “non (fosse) CP_1
ragionevolmente possibile concludere che a fronte di medesimo incidente con cinture di sicurezza rinvenute in stato così diverso, in termini di posizione di quiete e stato del maccanismo di bloccaggio, nondimeno i passeggeri avessero tenuto condotte identiche, nello specifico entrambi indossandole”; per altro verso, quale evenienza che si poneva in chiara contraddizione con i rilievi tecnici espressi nella CTU, secondo cui l'attivazione del pretensionatore, a cintura indossata, non avrebbe bloccato definitivamente il nastro, che sarebbe rimasto in seguito libero di riavvolgersi in sede, risultando certo, al contrario, che la cintura utilizzata dalla conducente, dopo il violento impatto contro l'autocarro, si era bloccata in modo irreversibile ed era stata, perciò, tagliata.
A quanto sopra deve aggiungersi che gli stessi CTU, dopo aver desunto proprio dal funzionamento del meccanismo di ravvolgimento della cintura lato passeggero la conferma dell'impiego della cintura stessa da parte della vittima, sul presupposto che l'esplosione del pretensionatore in sede avrebbe comportato il blocco definitivo del nastro, rispondendo alle critiche del CTP di parte convenuta, il quale ipotizzava invece la mancata attivazione del pretensionatore, hanno poi precisato che
“Tuttavia, è bene ricordarlo, non è stato possibile esaminare l'autovettura e, quindi, il funzionamento descritto è una semplice deduzione in base alle informazioni disponibili”, con ciò stesso privando di valenza l'assunto iniziale.
In terzo luogo, il Tribunale ha giustamente sottolineato che l'esame autoptico non si era limitato a rilevare le lesività delle strutture anatomiche “protettive” (gabbia toracica, sterno) ritenute compatibili dai CTU con l'uso della cintura, avendo altresì accertato sia la presenza al capo di
“infiltrazione ematica dei tessuti molli in regione frontoparietale, edema diffuso della sostanza bianca dell'encefalo e al cervelletto;
area rossastra da contusione a livello occipitale e film ematico
10 cerebellare; escoriazioni al lato destro della piramide nasale”, sia l'avvenuto riscontro di lesioni agli arti inferiori.
Si tratta, in effetti, di traumi difficilmente compatibili con l'ipotesi che la vittima abbia fatto un corretto uso della cintura, la cui presenza non pare giustificata da quanto osservato nella CTU collegiale: malgrado i CTU abbiano posto a sostegno delle loro conclusioni, come già il medico dell'esame autoptico, “la sostanziale assenza di importanti lesività a livello della faccia e del capo tipiche di un impatto da proiezione contro il parabrezza”, la presenza di lesioni al capo rappresenta comunque elemento irrimediabilmente indicativo di un urto del capo contro strutture rigide dell'abitacolo, sebbene non contro il parabrezza, ma contro il cruscotto o contro la portiera
(rinvenuta con il cristallo scendente infranto).
La tesi degli appellanti, secondo cui anche in un sinistro con impatto frontale agito con elevata eccentricità a sinistra, il trasportato non trattenuto da cintura avrebbe necessariamente dovuto urtare il capo contro il parabrezza, non risulta poi supportata da specifici accertamenti tecnici dei consulenti incaricati, i quali si sono limitati a rilevare i segni dell'urto del corpo contro la portiera (“La presenza di frattura all'omero destro risulta (…) compatibile con un impatto contro le strutture interne laterali destre dell'auto per meccanismo inerziale dovuto alla pressoché istantanea rotazione in senso antiorario di circa 270° del veicolo, a seguito del violento impatto eccentrico avvenuto sulla parte anteriore sinistra dello stesso”).
Quanto ai traumi agli arti inferiori e alle lesioni addominali (concausate, queste ultime, secondo quanto si legge a pag. 8 della CTU, dallo scivolamento del passeggero al di sotto della cintura), non solo v'è quanto considerato nella sentenza, ovvero che il fenomeno di submarining affermato dai CTU
è indimostrato, ma l'errato posizionamento della cintura, del pari ipotizzato dagli ausiliari per dare spiegazione di dette lesività, sarebbe comunque imputabile a fatto del danneggiato.
Anche senza procedere ad un raffronto tra le diverse lesioni riportate dai due occupanti del mezzo, si ritiene che gli elementi anzidetti siano idonei e sufficienti per far presumere che la vittima non abbia utilizzato il sistema di ritenzione.
Il motivo d'appello, pertanto, va disatteso.
11 9. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c., degli artt. 3 e 29 della Costituzione, nonché degli artt. 2059, 315 bis e 317 bis , c.c., laddove il Tribunale di Vicenza ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei IP ( Parte_2
e ), del defunto solo in considerazione delle condizioni Parte_5 Parte_6 Persona_2
personali della vittima primaria e dell'età delle vittime secondarie”, gli appellanti criticano la statuizione di diniego di un risarcimento in favore dei IP, rilevando che, per orientamento unanime della Corte di Cassazione, l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza dei familiari superstiti, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e di norma connaturale all'essere umano.
Precisamente, gli appellanti richiamano l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, se la vittima secondaria ha dimostrato l'esistenza dei rapporti di parentela e la sussistenza di uno stabile rapporto di frequentazione, spetta alla parte convenuta superare la presunzione sopra esposta e, conseguentemente, dimostrare concrete e specifiche circostanze dell'assenza di un effettivo legame tra la vittima e i superstiti, e rilevano l'inconferenza del generico richiamo alla giovane età dei IP ed all'invalidità fisica della vittima, che, come emerso dalle testimonianze assunte, non impediva al sig. di assistere moralmente i propri IP, fornendo loro un'adeguata impronta educativa, Pt_4
tanto più che, anche secondo il giudice di prime cure “appare provato che i rispettivi genitori li affidassero quotidianamente ai nonni”.
10. Il motivo è fondato.
Il Tribunale, invero, non si è conformato al principio che attribuisce al vincolo formale di parentela, e dunque anche a quello che esiste tra nonno e nipote, già di per sé valore di elemento presuntivo della sussistenza del danno, secondo “meccanismi che richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che... trova un limite ragionevole... nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate” (così in motivazione Cass., Sez. 3, Sent. 11/11/2019, n.
28989), salva la prova contraria, anche di tipo presuntivo, che spetta al responsabile fornire e che nella specie non è stata offerta (cfr. proprio in riferimento al rapporto tra nonno e nipote Cass. civ.,
Sez. 3, Ord. 07/10/2024, n. 26185).
12 Risulta, inoltre, che in prime cure sia stato puntualmente allegato e dimostrato, attraverso le prove orali, che i IP avevano un rapporto di assidua e stabile frequentazione con il nonno, il quale, insieme alla nonna, si occupava pressoché quotidianamente di loro, sia pur compatibilmente con Tes_ l'invalidità fisica che lo affliggeva (cfr. dichiarazioni dei testi , , e Tes_1 Tes_2 Parte_2
l'ultima delle quali precisava “riprendeva i IP quando occorreva, si occupava dell'aspetto educativo e della vigilanza, anche se non poteva intervenire fisicamente”).
Si ritiene, pertanto, che in parziale riforma della sentenza impugnata si debba riconoscere in favore dei tre IP un risarcimento per la perdita del rapporto con l'ascendente, liquidato in via equitativa, già all'attualità, utilizzando i parametri previsti dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel
2024, applicabili, secondo la parte esplicativa in queste ultime contenuta, anche ad altri soggetti rispetto a quelli espressamente indicati.
Considerato, dunque, il valore del punto della tabella milanese versione 2024 riferito a fratelli/IP, pari ad euro 1.698,00, tenuto conto che non vi era convivenza, che sono presenti altri familiari entro il secondo grado in misura superiore a tre, che non è stato offerto alcun elemento per far comprendere l'entità della relazione col nonno e della correlativa perdita e che, pertanto, non spetta alcun punto per i parametri di cui alle lettere C), D, E), per ciascun nipote vengono riconosciuti i seguenti punti, che conducono alla quantificazione di un importo di € 47.544,00: n. 8 punti in relazione all'età della vittima primaria;
n. 20 punti in relazione all'età della vittima secondaria.
Applicata all'importo suddetto la riduzione del 30 % dovuta ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. si perviene ad un risarcimento, spettante come detto a ciascuno dei tre IP, di € 33.280,80, oltre interessi calcolati al tasso legale a partire dal sinistro sulle somme previamente devalutate alla data del sinistro e via via rivalutate di anno in anno, fino alla data della presente sentenza. Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento, sempre calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1,
c.c.
11. Il parziale accoglimento dell'impugnazione comporta un nuovo regolamento delle spese processuali, cui si deve provvedere alla stregua di una valutazione complessiva dell'esito della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese del primo e del
13 secondo grado, in base ad un criterio unitario e globale, rimanendo perciò assorbito il terzo motivo di impugnazione con il quale gli appellanti avevano sollecitato la “Riforma del capo della sentenza di primo grado con il quale, in punto di liquidazione delle spese di lite, il Tribunale di Vicenza ha ritenuto di disporre la compensazione parziale tra le stesse nella misura di ⅓”.
Considerato, dunque, l'esito complessivo della lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello, le relative spese vengono poste a carico di liquidate come in dispositivo CP_2
secondo i parametri previsti dal d.m. n. 147/2022, avuto riguardo, quanto al primo grado, al valore complessivo del decisum, ivi compreso il quantum riconosciuto ai IP, e, quanto al secondo grado, nel quale non si è svolta istruttoria, esclusivamente al quantum riconosciuto ai IP.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n.
742/2023 del 19.04.2023, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara tenuta e condanna a versare, a titolo di risarcimento del danno non CP_2
patrimoniale da perdita del congiunto, le seguenti somme: € 33.280,80 in favore di , € Parte_5
33.280,80 in favore di e € 33.280,80 in favore di , oltre interessi legali Parte_6 Parte_2
calcolati come in parte motiva;
2) condanna a rifondere in favore degli appellanti le spese di lite relative ad entrambi i CP_2
gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 22.457,00 per compenso e € 1.686,00 per esborsi, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 9.991,00 per compenso e € 1.165,50 per esborsi, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 02.07.2025
Il Consigliere est. La Presidente
AN BA OT RI
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa OT RI Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa AN BA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2122/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
e, per essa, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_1 Parte_3
(C.F. C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
e, per gli ultimi due, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_4 Per_1
(C.F.
[...] C.F._7
(C.F. ) Parte_7 C.F._8
(C.F. ) Parte_8 C.F._9
rappresentati e difesi dall'Avv. Elisa Rossetto del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliati presso il suo studio (PEC: Email_1
appellanti contro
(C.F. Controparte_1 C.F._10
1 appellata contumace
(C.F. ) CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mirko Arena del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso il suo studio (PEC: Email_2
appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 742/2023 del 19.04.2023
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
- accertare e pronunciare l'assenza del concorso colposo della vittima e, per l'effetto, condannare
a corrispondere, a titolo di CP_2
- risarcimento integrale del danno non patrimoniale, la somma ulteriore di: € 63.558,50 in favore di
; € 66.290,50 in favore di;
Parte_1 Parte_7
- € 59.560,50 in favore di;
€ 22.791,60 in favore di . Parte_4 Parte_8
- a titolo di risarcimento integrale del danno patrimoniale, la somma ulteriore di € 1.621,54 in favore di . Parte_4
- Accertare e dichiarare la sussistenza del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei IP del sig. ( , e e condannare Parte_9 Parte_5 Parte_6 Parte_2 CP_2
a pagare per ciascuno di loro la somma di equità.
[...]
- Per effetto dell'accoglimento del presente appello, condannare alla rifusione integrale CP_2
delle spese di lite del giudizio di primo grado, nonché a quelle del giudizio di appello”.
Per la parte appellata:
“IN VIA PRELIMINARE: previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis e ter c.p.c
NEL MERITO: confermarsi integralmente la sentenza di primo grado, con il rigetto dell'avversario gravame.
2 Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , e , Parte_1 Parte_7 Parte_4
nonché , , e , nelle loro rispettive vesti di Parte_5 Parte_6 Parte_2 Parte_8
figlie, IP e, quanto all'ultimo, fratello del defunto , convenivano innanzi al Persona_2
Tribunale di Vicenza e al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 CP_2
patiti iure proprio per effetto della perdita del congiunto, occorsa in data 14.6.2017, allorchè, ad ore
12.30 circa, in Rosà, si trovava a bordo del veicolo Fiat Punto di sua proprietà, Persona_2
condotto da , la quale perdeva il controllo del mezzo ed andava a collidere con un Controparte_1
autocarro Fiat Iveco che giungeva da direzione opposta, dopo aver invaso la sua corsia di marcia.
Nella contumacia di , si costituiva senza contestare la ricostruzione Controparte_1 CP_2
della dinamica del sinistro riportata nell'atto introduttivo, eccependo, tuttavia, il concorso colposo del danneggiato, deducendo che questi non si era avvalso di alcun dispositivo di protezione individuale, né delle cinture di sicurezza, né dell'air bag, disinserito e posto in condizione di trasporto di bambino su seggiolino.
2. Con sentenza n. 742/2023 del 19.04.2023, il Tribunale di Vicenza accertava che l'incidente era stato cagionato dalla condotta gravemente imprudente di , ravvisando il concorso Controparte_1
del fatto colposo della vittima nella causazione dell'evento di danno, in misura del 30 %, per non aver utilizzato la cintura di sicurezza, ritenendo al contempo che alcuna censura potesse essere sollevata nei confronti di in relazione all'omesso controllo della corretta funzionalità dell'air Persona_2
bag; respingeva, poi, la domanda risarcitoria dei IP e, quanto al risarcimento richiesto dagli altri congiunti, previa decurtazione della quota corrispondente al concorso di colpa suddetto e degli acconti medio tempore versati dalla Compagnia assicurativa, così statuiva: “dichiara tenuta e condanna a pagare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del CP_2
congiunto, le seguenti residue somme: € 58.396,50 in favore di , € 53.685,50 in favore di Parte_1
; € 48.974,50 in favore di ed € 40.180,40 in favore di , Parte_7 Parte_4 Parte_8
oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
(…) dichiara tenuta e condanna CP_2
a pagare, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da perdita del congiunto, la residua
[...]
3 somma di € 1.598,58 in favore di , oltre interessi e rivalutazione monetaria come in Parte_4
parte motiva”.
A tale decisione il giudice di prime cure perveniva dopo aver assunto prove testimoniali e disposto, onde verificare l'impiego della cintura di sicurezza, una prima CTU affidata ad un medico-legale ed una seconda CTU, affidata al dott. e all'ing. e dopo aver osservato, in Persona_3 Persona_4
estrema sintesi:
- che in occasione dell'ispezione dell'autovettura Fiat Punto eseguita dal perito del PM, ing. , Per_5
si riscontrava che l'air bag anteriore destro, lato passeggero, “non si era attivato in quanto il dispositivo risultava essere stato disinserito e posto nella condizioni di trasporto di bambino su seggiolino” e che “la cintura di sicurezza lato passeggero si presentava riavvolta in sede e libera di scorrere col meccanismo di riavvolgimento funzionante;
sul nastro non si rilevavano segni evidenti di trazione o di abrasione”;
- che nella ricostruzione del consulente del PM l'impatto era avvenuto in sostanza tra lato anteriore sinistro della macchina e lato anteriore sinistro dell'autocarro (da cui la caratterizzazione quale urto
“elevatamente eccentrico a sinistra”), in corrispondenza del lato del mezzo più prossimo alla conducente, piuttosto che al trasportato , e che pertanto l'impatto (in termini di forza Persona_2
cinetica sprigionata) era stato più violento dal lato del guidatore, come confermato dalla condizione in cui versava la Fiat Punto, che risultava schiacciata e deformata nella parte anteriore sinistra;
- che sussistevano elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad escludere l'impiego della cintura di sicurezza da parte del passeggero, desumibili, in primo luogo, dall'accertamento dell'ausiliario del PM
e dalla documentazione fotografica relativa alla condizione in cui era stata rinvenuta la cintura, riavvolta, in sede (quindi, “a riposo”) e libera di scorrere (ossia non bloccata); in secondo luogo, dal diverso stato in cui veniva trovata la cintura lato guidatore, srotolata, bloccata e tagliata per l'intervento dei soccorritori;
in terzo luogo, dalle diverse conseguenze in termini di pregiudizio fisico occorse agli occupanti del mezzo, là dove la riportava ferite gravi, ma guaribili, mentre il CP_1
riportava traumi plurimi di gravità tale da condurne al decesso;
in quarto luogo, dalla Pt_4
concentrazione dell'impatto sul lato anteriore sinistro dell'autovettura, ove si trovava la CP_1
4 la quale probabilmente riportava lesioni “guaribili” proprio grazie all'azione della cintura di sicurezza allacciata, in concomitanza con il funzionamento del dispositivo air bag, al contrario del;
Pt_4
- che, a conferma del mancato utilizzo delle cinture da parte della vittima, v'era che alcun malfunzionamento o difetto tecnico del veicolo veniva accertato dal consulente del P.M., il quale, al contrario, aveva riportato che la cintura scorreva regolarmente, segno che era funzionante e che non era scattata in esito all'urto, bloccando il corpo del passeggero;
- che non rilevava l'assenza di segni tipici di impatto del corpo contro il parabrezza, dato che, per un verso, a fronte di un impatto che non era stato propriamente frontale, ma bensì “elevatamente eccentrico a sinistra”, era verosimile ritenere che non si fosse verificato sbalzo in avanti dei corpi dei passeggeri, fino ad urtare il capo contro il parabrezza, e che, per altro verso, la CTU collegiale, seppur aveva concluso per la compatibilità dell'uso della cintura con le lesioni consistite in “grave traumatismo toraco-addominale con multiple fratture costali sulla parte posteriore;
frattura del piastrone sternale;
emotorace a destra;
collasso del polmone di sinistra e lacerazioni al parenchima polmonare di destra (riferibili ai monconi delle fratture costali); lacerazione dell'emidiaframma sinistro;
rottura della milza con emoperitoneo;
contusione della capsula renale sinistra”, allo stesso tempo aveva dato atto che all'esame autoptico era stata riscontrata al capo “un'infiltrazione ematica dei tessuti molli in regione frontoparietale, edema diffuso della sostanza bianca all'encefalo e al cervelletto;
presenza di area rossastra da contusione a livello occipitale e di film ematico cerebellare”, cui corrispondevano “escoriazioni al lato destro della piramide nasale”, a testimoniare che un urto del capo della vittima effettivamente vi era stato, contro il cruscotto anteriore o contro la portiera destra, a causa dell'impatto e della rotazione cui era stata sottoposta l'autovettura;
- che gli elementi presuntivi sopra enumerati neppure erano inficiati dal fatto che i CTU avessero ritenuto compatibili le lesioni del con le striature superficiali visibili sullo sportello del Pt_4
portaoggetti anteriore passeggero, attribuendole ad un possibile fenomeno di “submarining”, ossia di scivolamento al di sotto della cintura di sicurezza, favorito dalla presenza di un cuscino sul sedile e dalla non adeguata disposizione della cintura in corrispondenza delle ossa iliache;
5 - che, invero, tale ultima ricostruzione dei CTU si poneva in termini ipotetici e postulava fatti - precisamente lo scivolamento del corpo del passeggero su cuscino ed il non corretto posizionamento del dispositivo di sicurezza - di cui viceversa non v'era alcuna prova;
- che neppure risultavano convincenti i rilievi svolti dai CTU in merito al funzionamento del pretensionatore, secondo i quali “l'attivazione del pretensionatore non blocca definitivamente la cintura che rimane in seguito libera di riavvolgersi in sede ovvero sull'arrotolatore (…). Qualora la cintura non fosse stata indossata si sarebbe trovata riavvolta in sede e sicuramente vi sarebbe stata bloccata dall'attivazione del pretensionatore, (atteso che) il funzionamento del pretensionatore è tale per cui quando il dispositivo si attiva e la cintura non è indossata, quest'ultima, già riavvolta sull'arrotolatore, subisce ad opera del pretensionatore stesso una trazione superiore al suo limite di elasticità che, a causa del sistema di blocco proprio dell'arrotolatore, provoca il blocco della cintura stessa una volta che è terminata l'azione del pretensionatore”;
- che, infatti, secondo regole di comune esperienza, “(…) se la cintura viene tirata in modo energico ed improvviso si blocca, ma poi ritorna a scorrere e a funzionare perfettamente;
viceversa in caso di sinistro violento, il sistema di blocco si attiva in modo per così dire irreversibile, nel senso che il nastro poi non scorre più e non può quindi più essere riavvolto in sede. (…) Non si capisce, pertanto, il descritto meccanismo di funzionamento del sistema di bloccaggio da parte dei CTU in relazione alla normale funzionalità del dispositivo”; inoltre, le considerazioni tecniche dei periti non si spiegavano in relazione allo stato della cintura del lato conducente, rinvenuta srotolata, bloccata (ossia non libera di riavvolgersi in sede) e tagliata;
- che l'evento infausto sarebbe stato verosimilmente impedito dal simultaneo uso di cinture di sicurezza e air bag, così come era avvenuto per la conducente, e che il mancato impiego della cintura di sicurezza, dispositivo idoneo a bloccare il corpo da ogni movimento in caso di urto, assumeva, rispetto alla disattivazione dell'air bag, valenza preponderante dal punto di vista eziologico;
- che alcun risarcimento per la perdita del rapporto parentale poteva essere riconosciuto ai IP
, e in quanto non era stata data prova dell'esistenza di un Parte_5 Parte_6 Parte_2
tangibile legame di affetto, solidarietà e comunanza familiare con la vittima, essendo emerso dall'istruttoria orale che di fatto era materialmente la nonna ad occuparsi dei Controparte_1
6 IP, allorchè affidati ai nonni, in via se non esclusiva, quantomeno preponderante, in ragione delle limitazioni fisiche correlate alla condizioni di invalidità del , come da dichiarazioni della teste Pt_4
, secondo cui “era sempre lì presente, ma non era in grado di gestire i bambini da solo e ci Tes_1
pensava soprattutto la moglie”.
3. Avverso tale sentenza hanno interposto gravame i congiunti del sig. , come sopra Persona_2
indicati, articolando due motivi d'appello, che verranno di seguito partitamente esaminati, ed insistendo per la riforma parziale della sentenza, come da conclusioni riportate in epigrafe.
4. Si è costituita chiedendo preliminarmente la fissazione di udienza ex art. 350 bis CP_2
c.p.c. ai fini della pronuncia dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., nel merito contestando le ragioni poste a fondamento del gravame ed insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
Nessuno si è costituito per , rimasta contumace. Controparte_1
5. La causa, dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del
09.05.2025 e del 13.05.2025 e la fissazione di udienza anticipata ex art. 281 sexies c.p.c., è stata trattenuta in decisione dal Collegio all'udienza del 02.07.2025.
6. In via preliminare va evidenziato che la trattazione della causa ha assorbito ogni questione relativa all'applicazione del disposto dell'art. 348 bis c.p.c., i cui presupposti non sono stati ravvisati.
7. Con il primo motivo, rubricato “Violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c. e dell'art. 1227, comma 1, c.c., ritenuta la illogicità e la contraddittorietà della sentenza, nonchè, insufficienza della motivazione nella parte in cui il Giudice di primo grado, discostandosi dalle risultanze istruttorie emerse all'esito delle due consulenze tecniche disposte, ha erroneamente riconosciuto la sussistenza del concorso colposo del signor nella causazione de l sinistro riducendo conseguentemente del Pt_4
30% l'entità del risarcimento del danno non patrimoniale in favore di , , e Pt_1 Pt_7 Pt_4
, ed anche il risarcimento del danno patrimoniale subito dalla signora Parte_8 Pt_4
”, gli appellanti censurano la sentenza per non essersi conformata a quanto accertato da ben
[...]
due consulenze tecniche d'ufficio disposte in corso del giudizio civile, nonostante entrambe concordemente avessero accertato la compatibilità dei traumi riportati dal sig. con l'impiego Pt_4
della cintura di sicurezza, e per aver fatto ricorso a massime di comune esperienza (che non hanno la
7 stessa portata euristica delle leggi scientifiche), pervenendo ad una ricostruzione inidonea a confutare quella avvalorata da due CTU e dalla perizia redatta in sede autoptica.
Gli appellanti, in particolare, contestano che il diverso stato in cui venivano rinvenute le cinture di sicurezza dei due occupanti fosse circostanza di per sé idonea a dimostrare il mancato utilizzo del dispositivo da parte della vittima ed assumono che la regola di comune esperienza evocata dal giudice non spiegherebbe “l'assenza di segni sul parabrezza, sul montante anteriore destro e sul cielo dell'autovettura, indicativi di un urto concentrato (dall'interno verso l'esterno) caratteristici di un impatto del cranio contro dette strutture”.
Rilevano, inoltre, che il Tribunale ha tratto il proprio convincimento valorizzando i diversi e minori esiti traumatici subiti dalla conducente, senza considerare l'azione protettiva ed ulteriormente contenitiva svolta dall'airbag posto innanzi alla stessa o le diverse condizioni di salute dei coniugi.
Lamentano, infine, che il Tribunale non si sia confrontato, non solo con il contenuto della relazione redatta dal consulente del PM ing. , che non aveva riscontrato esiti d'urto sul parabrezza, Per_5
ma neppure con gli esiti della relazione autoptica del dott. secondo cui “tali dati emersi al Per_6
cranioencefalo permettono di affermare che il indossava la cintura di sicurezza, poichè se così Pt_4
non fosse stato il violento impatto fra i veicoli avrebbe provocato un violento urto anche del capo contro le rigide strutture dell'abitacolo dell'autovettura e quindi le lesioni non si sarebbero limitate a modeste contusioni bensì all'esame necroscopico avrebbero dovuto emergere lesioni ben più gravi quale ematomi e/o fratture”.
Tali elementi, a parere degli appellanti, proverebbero inequivocabilmente che il passeggero indossava la cintura perché, se così non fosse stato, egli sarebbe stato certamente proiettato sulla plancia e sul parabrezza di fronte a sé, riportando conseguenze traumatiche al capo ben più gravi delle “modeste contusioni” descritte dai medici legali, tanto più in considerazione del mancato funzionamento dell'air bag.
Ed ancora, gli appellanti evidenziano che le conclusioni dei tre medici legali sarebbero avvalorate dall'applicazione dei principi fondamentali della dinamica, in base ai quali, anche in un sinistro con impatto frontale agito con elevata eccentricità a sinistra, il trasportato non trattenuto da cintura
8 avrebbe necessariamente dovuto urtare il capo contro il parabrezza per effetto del repentino spostamento in avanti di tutto il suo corpo.
8. Il motivo è infondato.
Le deduzioni degli appellanti non consentono di discostarsi dalla valutazione cui è pervenuto il
Tribunale, dovendo darsi continuità al principio judex peritus peritorum, in base al quale il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (cfr. Cass., Sez. 3,
Ord. 27/05/2025, n. 14160; Sez. 3, Ord. 11/01/2021, n. 200; Sez. 1, Sentenza, 03/03/2011, n. 5148).
Invero, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice, il quale, tuttavia, può legittimamente disattenderle attraverso una coerente e convincente valutazione critica, che sia ancorata alle emergenze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, mediante l'indicazione degli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del CTU (v. ancora Cass., Sez.
III, Ordinanza, 11/01/2021, n. 200).
Nel caso, il giudice di prime cure ha diffusamente esposto le ragioni della decisione, procedendo ad una attenta disamina delle risultanze istruttorie e dei rilievi contenuti nella CTU collegiale ed evidenziando congrui elementi presuntivi a fondamento della valutazione espressa in ordine al mancato impiego della cintura di sicurezza da parte della vittima.
In tale ambito il Tribunale – che correttamente non ha tenuto conto della CTU medico-legale depositata il 19.07.2021, avendone disposto la rinnovazione, dopo aver rilevato che la stessa era sostanzialmente priva di un'autonoma motivazione, limitandosi a far proprie le conclusioni del consulente che aveva eseguito l'esame autoptico, pedissequamernte riportandole – ha valorizzato innanzitutto il dato oggettivo relativo alla perfetta integrità del sistema di ritenzione lato passeggero, osservando che la cintura era stata rinvenuta nel proprio alloggiamento, con meccanismo di riavvolgimento funzionante e, soprattutto, con nastro privo di segni di trazione o abrasione. Proprio
l'assenza di tali segni - ben evidenziata nella relazione dell'ing. , viceversa trascurata nella Per_5
9 CTU collegiale, ove i periti si sono limitati a valutare quanto corroborato da fotografie, non avendo potuto visionare direttamente il veicolo - appare, in effetti, elemento inconciliabile con un utilizzo della cintura, data la notevole severità dell'impatto, attestata da entrambi i consulenti del P.M.
In secondo luogo, il giudice di prime cure ha posto in rilievo la diversa condizione in cui era stata trovata la cintura di sicurezza lato guidatore, srotolata, tagliata e bloccata (cfr. documentazione fotografica rappresentata all'interno della CTU), per un verso quale elemento che denotava la diversa condotta tenuta dalla rispetto al passeggero e metteva in luce come “non (fosse) CP_1
ragionevolmente possibile concludere che a fronte di medesimo incidente con cinture di sicurezza rinvenute in stato così diverso, in termini di posizione di quiete e stato del maccanismo di bloccaggio, nondimeno i passeggeri avessero tenuto condotte identiche, nello specifico entrambi indossandole”; per altro verso, quale evenienza che si poneva in chiara contraddizione con i rilievi tecnici espressi nella CTU, secondo cui l'attivazione del pretensionatore, a cintura indossata, non avrebbe bloccato definitivamente il nastro, che sarebbe rimasto in seguito libero di riavvolgersi in sede, risultando certo, al contrario, che la cintura utilizzata dalla conducente, dopo il violento impatto contro l'autocarro, si era bloccata in modo irreversibile ed era stata, perciò, tagliata.
A quanto sopra deve aggiungersi che gli stessi CTU, dopo aver desunto proprio dal funzionamento del meccanismo di ravvolgimento della cintura lato passeggero la conferma dell'impiego della cintura stessa da parte della vittima, sul presupposto che l'esplosione del pretensionatore in sede avrebbe comportato il blocco definitivo del nastro, rispondendo alle critiche del CTP di parte convenuta, il quale ipotizzava invece la mancata attivazione del pretensionatore, hanno poi precisato che
“Tuttavia, è bene ricordarlo, non è stato possibile esaminare l'autovettura e, quindi, il funzionamento descritto è una semplice deduzione in base alle informazioni disponibili”, con ciò stesso privando di valenza l'assunto iniziale.
In terzo luogo, il Tribunale ha giustamente sottolineato che l'esame autoptico non si era limitato a rilevare le lesività delle strutture anatomiche “protettive” (gabbia toracica, sterno) ritenute compatibili dai CTU con l'uso della cintura, avendo altresì accertato sia la presenza al capo di
“infiltrazione ematica dei tessuti molli in regione frontoparietale, edema diffuso della sostanza bianca dell'encefalo e al cervelletto;
area rossastra da contusione a livello occipitale e film ematico
10 cerebellare; escoriazioni al lato destro della piramide nasale”, sia l'avvenuto riscontro di lesioni agli arti inferiori.
Si tratta, in effetti, di traumi difficilmente compatibili con l'ipotesi che la vittima abbia fatto un corretto uso della cintura, la cui presenza non pare giustificata da quanto osservato nella CTU collegiale: malgrado i CTU abbiano posto a sostegno delle loro conclusioni, come già il medico dell'esame autoptico, “la sostanziale assenza di importanti lesività a livello della faccia e del capo tipiche di un impatto da proiezione contro il parabrezza”, la presenza di lesioni al capo rappresenta comunque elemento irrimediabilmente indicativo di un urto del capo contro strutture rigide dell'abitacolo, sebbene non contro il parabrezza, ma contro il cruscotto o contro la portiera
(rinvenuta con il cristallo scendente infranto).
La tesi degli appellanti, secondo cui anche in un sinistro con impatto frontale agito con elevata eccentricità a sinistra, il trasportato non trattenuto da cintura avrebbe necessariamente dovuto urtare il capo contro il parabrezza, non risulta poi supportata da specifici accertamenti tecnici dei consulenti incaricati, i quali si sono limitati a rilevare i segni dell'urto del corpo contro la portiera (“La presenza di frattura all'omero destro risulta (…) compatibile con un impatto contro le strutture interne laterali destre dell'auto per meccanismo inerziale dovuto alla pressoché istantanea rotazione in senso antiorario di circa 270° del veicolo, a seguito del violento impatto eccentrico avvenuto sulla parte anteriore sinistra dello stesso”).
Quanto ai traumi agli arti inferiori e alle lesioni addominali (concausate, queste ultime, secondo quanto si legge a pag. 8 della CTU, dallo scivolamento del passeggero al di sotto della cintura), non solo v'è quanto considerato nella sentenza, ovvero che il fenomeno di submarining affermato dai CTU
è indimostrato, ma l'errato posizionamento della cintura, del pari ipotizzato dagli ausiliari per dare spiegazione di dette lesività, sarebbe comunque imputabile a fatto del danneggiato.
Anche senza procedere ad un raffronto tra le diverse lesioni riportate dai due occupanti del mezzo, si ritiene che gli elementi anzidetti siano idonei e sufficienti per far presumere che la vittima non abbia utilizzato il sistema di ritenzione.
Il motivo d'appello, pertanto, va disatteso.
11 9. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c., degli artt. 3 e 29 della Costituzione, nonché degli artt. 2059, 315 bis e 317 bis , c.c., laddove il Tribunale di Vicenza ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei IP ( Parte_2
e ), del defunto solo in considerazione delle condizioni Parte_5 Parte_6 Persona_2
personali della vittima primaria e dell'età delle vittime secondarie”, gli appellanti criticano la statuizione di diniego di un risarcimento in favore dei IP, rilevando che, per orientamento unanime della Corte di Cassazione, l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza dei familiari superstiti, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e di norma connaturale all'essere umano.
Precisamente, gli appellanti richiamano l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, se la vittima secondaria ha dimostrato l'esistenza dei rapporti di parentela e la sussistenza di uno stabile rapporto di frequentazione, spetta alla parte convenuta superare la presunzione sopra esposta e, conseguentemente, dimostrare concrete e specifiche circostanze dell'assenza di un effettivo legame tra la vittima e i superstiti, e rilevano l'inconferenza del generico richiamo alla giovane età dei IP ed all'invalidità fisica della vittima, che, come emerso dalle testimonianze assunte, non impediva al sig. di assistere moralmente i propri IP, fornendo loro un'adeguata impronta educativa, Pt_4
tanto più che, anche secondo il giudice di prime cure “appare provato che i rispettivi genitori li affidassero quotidianamente ai nonni”.
10. Il motivo è fondato.
Il Tribunale, invero, non si è conformato al principio che attribuisce al vincolo formale di parentela, e dunque anche a quello che esiste tra nonno e nipote, già di per sé valore di elemento presuntivo della sussistenza del danno, secondo “meccanismi che richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che... trova un limite ragionevole... nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate” (così in motivazione Cass., Sez. 3, Sent. 11/11/2019, n.
28989), salva la prova contraria, anche di tipo presuntivo, che spetta al responsabile fornire e che nella specie non è stata offerta (cfr. proprio in riferimento al rapporto tra nonno e nipote Cass. civ.,
Sez. 3, Ord. 07/10/2024, n. 26185).
12 Risulta, inoltre, che in prime cure sia stato puntualmente allegato e dimostrato, attraverso le prove orali, che i IP avevano un rapporto di assidua e stabile frequentazione con il nonno, il quale, insieme alla nonna, si occupava pressoché quotidianamente di loro, sia pur compatibilmente con Tes_ l'invalidità fisica che lo affliggeva (cfr. dichiarazioni dei testi , , e Tes_1 Tes_2 Parte_2
l'ultima delle quali precisava “riprendeva i IP quando occorreva, si occupava dell'aspetto educativo e della vigilanza, anche se non poteva intervenire fisicamente”).
Si ritiene, pertanto, che in parziale riforma della sentenza impugnata si debba riconoscere in favore dei tre IP un risarcimento per la perdita del rapporto con l'ascendente, liquidato in via equitativa, già all'attualità, utilizzando i parametri previsti dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel
2024, applicabili, secondo la parte esplicativa in queste ultime contenuta, anche ad altri soggetti rispetto a quelli espressamente indicati.
Considerato, dunque, il valore del punto della tabella milanese versione 2024 riferito a fratelli/IP, pari ad euro 1.698,00, tenuto conto che non vi era convivenza, che sono presenti altri familiari entro il secondo grado in misura superiore a tre, che non è stato offerto alcun elemento per far comprendere l'entità della relazione col nonno e della correlativa perdita e che, pertanto, non spetta alcun punto per i parametri di cui alle lettere C), D, E), per ciascun nipote vengono riconosciuti i seguenti punti, che conducono alla quantificazione di un importo di € 47.544,00: n. 8 punti in relazione all'età della vittima primaria;
n. 20 punti in relazione all'età della vittima secondaria.
Applicata all'importo suddetto la riduzione del 30 % dovuta ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. si perviene ad un risarcimento, spettante come detto a ciascuno dei tre IP, di € 33.280,80, oltre interessi calcolati al tasso legale a partire dal sinistro sulle somme previamente devalutate alla data del sinistro e via via rivalutate di anno in anno, fino alla data della presente sentenza. Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento, sempre calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1,
c.c.
11. Il parziale accoglimento dell'impugnazione comporta un nuovo regolamento delle spese processuali, cui si deve provvedere alla stregua di una valutazione complessiva dell'esito della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese del primo e del
13 secondo grado, in base ad un criterio unitario e globale, rimanendo perciò assorbito il terzo motivo di impugnazione con il quale gli appellanti avevano sollecitato la “Riforma del capo della sentenza di primo grado con il quale, in punto di liquidazione delle spese di lite, il Tribunale di Vicenza ha ritenuto di disporre la compensazione parziale tra le stesse nella misura di ⅓”.
Considerato, dunque, l'esito complessivo della lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello, le relative spese vengono poste a carico di liquidate come in dispositivo CP_2
secondo i parametri previsti dal d.m. n. 147/2022, avuto riguardo, quanto al primo grado, al valore complessivo del decisum, ivi compreso il quantum riconosciuto ai IP, e, quanto al secondo grado, nel quale non si è svolta istruttoria, esclusivamente al quantum riconosciuto ai IP.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n.
742/2023 del 19.04.2023, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara tenuta e condanna a versare, a titolo di risarcimento del danno non CP_2
patrimoniale da perdita del congiunto, le seguenti somme: € 33.280,80 in favore di , € Parte_5
33.280,80 in favore di e € 33.280,80 in favore di , oltre interessi legali Parte_6 Parte_2
calcolati come in parte motiva;
2) condanna a rifondere in favore degli appellanti le spese di lite relative ad entrambi i CP_2
gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 22.457,00 per compenso e € 1.686,00 per esborsi, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 9.991,00 per compenso e € 1.165,50 per esborsi, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 02.07.2025
Il Consigliere est. La Presidente
AN BA OT RI
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