Art. 2.
Qualora, per il miglior esito della sistemazione idraulico-agraria, occorra coordinare le opere in fondi contermini, il compito puo' essere assunto da consorzi di proprietari comunque esistenti o da costituirsi a questo scopo. Il contributo e' concesso al consorzio, che ne tiene conto nella determinazione della quota di spesa dovuta in rimborso da ciascuno degli interessati.
Se le opere di sistemazione sono giudicate indispensabili per assicurare la ripresa dell'economia agricola della zona, il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, anche di propria iniziativa, su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, determina, con deliberazione motivata, il piano delle opere, che viene reso obbligatorio dal prefetto, il quale, con lo stesso provvedimento, costituisce, ove manchi, il consorzio obbligatorio dei proprietari interessati.
Ore tanto le opere di sistemazione agrarie quanto quelle di ripristino della coltivabilita' del terreni, previste ambedue al n. 1 dell'art. 1, rivestano particolare importanza ai fini dell'economica ripresa produttiva dell'azienda e dell'assorbimento della mano d'opera, anche se ricadenti nel perimetro di un solo fondo, potranno parimenti essere dichiarate obbligatorie con la stessa procedura di cui al precedente comma.
Qualora, per il miglior esito della sistemazione idraulico-agraria, occorra coordinare le opere in fondi contermini, il compito puo' essere assunto da consorzi di proprietari comunque esistenti o da costituirsi a questo scopo. Il contributo e' concesso al consorzio, che ne tiene conto nella determinazione della quota di spesa dovuta in rimborso da ciascuno degli interessati.
Se le opere di sistemazione sono giudicate indispensabili per assicurare la ripresa dell'economia agricola della zona, il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, anche di propria iniziativa, su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, determina, con deliberazione motivata, il piano delle opere, che viene reso obbligatorio dal prefetto, il quale, con lo stesso provvedimento, costituisce, ove manchi, il consorzio obbligatorio dei proprietari interessati.
Ore tanto le opere di sistemazione agrarie quanto quelle di ripristino della coltivabilita' del terreni, previste ambedue al n. 1 dell'art. 1, rivestano particolare importanza ai fini dell'economica ripresa produttiva dell'azienda e dell'assorbimento della mano d'opera, anche se ricadenti nel perimetro di un solo fondo, potranno parimenti essere dichiarate obbligatorie con la stessa procedura di cui al precedente comma.