Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/06/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2439/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 2439/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PERTILE SERGIO ATTORE contro
(C.F. ) ONroparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MARCHIORI MARIA CHIARA e
CP_2 CONVENUTO
ONroparte_3 (C.F. ) P.IVA_3 con il patrocinio degli avv.ti PAVAN GIULIANO e MEDEA PIERGIANNI INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'8 maggio 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (nel prosieguo Parte_2 Pt_2 ha citato in giudizio (nel ONroparte_1 ON prosieguo, “ ”), quale successore a titolo particolare di Parte_3 domandando la condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni patiti in ragione
1
8237972657, n. 8200512893, n. 8235695094) emessi da tra il 2009 e il 2014 per un ammontare Pt_2 complessivo di euro 95.857,13 e tratti su diverse filiali di in favore di soggetti CP_3 prenditori non beneficiari di tali titoli, in violazione dell'art. 43 r.d. 1736/1943 e dell'art. 1176 co. 2 c.c. In particolare, parte attrice ha affermato:
- di aver emesso cinque assegni con clausola di non trasferibilità in favore di altrettanti soggetti beneficiari, per un ammontare complessivo di euro
95.857,13;
- che tali assegni erano stati illegittimamente negoziati in favore di soggetti prenditori non beneficiari presso varie filiali di la CP_3 quale non aveva compiutamente identificato tali soggetti, omettendo di usare la diligenza professionale richiesta agli operatori bancari e consentendo in tal modo l'incasso fraudolento degli assegni;
- di aver proceduto, in conseguenza di tale condotta negligente della banca, ad un nuovo accredito delle somme fraudolentemente riscosse da terzi agli effettivi beneficiari degli assegni negoziati per un totale di euro 95.857,13 e di avere dunque diritto alla restituzione di tale somma;
- di aver pertanto avviato un primo giudizio avente r.g. 2415/2015 avanti il Tribunale di Treviso nei confronti di domandandone la condanna CP_3 al risarcimento dei danni patiti in ragione dell'illegittima negoziazione degli assegni;
- di aver poi tempestivamente riassunto il giudizio, interrottosi per l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa di CP_3 con decreto del 25 giugno 2017, notificando l'atto di citazione in riassunzione ad quale ONroparte_1 successore a titolo particolare dei rapporti di cui era precedentemente titolare CP_3
- che il giudice del procedimento r.g. 2415/2015 aveva ordinato la notificazione della citazione in riassunzione anche a riservando ad un CP_3
2 momento successivo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali successori a titolo particolare;
- di non aver proceduto a tale notificazione, al fine di evitare una pronuncia di improcedibilità dell'azione e così evitare la vis actractiva del foro fallimentare;
- che, in difetto di notificazione, alla successiva udienza nessuno era comparso per parte convenuta e il giudizio si era concluso con sentenza di estinzione e cancellazione della causa dal ruolo del 22 febbraio
2018;
- di aver pertanto avviato il presente giudizio innanzi all'intestato Tribunale, proponendo nuovamente la domanda risarcitoria spiegata nel giudizio r.g. 2415/2015 poi estinto.
Si è costituita chiedendo il rigetto ONroparte_1 delle domande attoree sulla base delle seguenti argomentazioni:
- ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Torino, nella cui circoscrizione la banca ha la sede principale, evidenziando altresì che la deroga alla competenza territoriale per soli motivi di connessione soggettiva non era consentita;
- ha poi eccepito la prescrizione del diritto di credito azionato da posto che, tanto in Parte_2 caso di responsabilità contrattuale quanto in caso di responsabilità extracontrattuale, gli assegni erano stati emessi e negoziati tra il 2009 e il 2014 e i relativi termini prescrizionali erano ampiamente scaduti;
- ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande attoree, atteso che i rapporti oggetto di causa non erano ricompresi nel perimetro della cessione conclusa con
; CP_3
- ha infine affermato che la banca aveva adottato un comportamento diligente nelle operazioni di negoziazione degli assegni. Effettuate le verifiche preliminari e depositate le memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 29 ottobre 2024 il Giudice ha formulato
3 alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. ON del seguente tenore: «Pagamento da parte di dell'importo complessivo di euro 60.000,00 in favore dell'attrice, oltre a euro 5.000,00 a titolo di contributo alle spese legali».
La proposta è stata accettata da ma non da Pt_2
Intesa AN Paolo. Con atto depositato in data 9 gennaio 2025, è intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 105 c.p.c.
, affermando: Parte_3
- di essere titolare dei rapporti bancari azionati da in quanto non trasferiti ad Parte_2 [...]
con la cessione del giugno 2017 e di essere CP_1 conseguentemente legittimata passiva rispetto alla domanda attorea;
- che la domanda attorea era improcedibile ai sensi dell'art. 83 comma 3 TUB;
- di aderire alle eccezioni sollevate dalla convenuta ON
in punto di incompetenza del Tribunale adito e di prescrizione del diritto di credito di parte attrice;
- di avere in ogni caso correttamente negoziato gli assegni oggetto di causa e che alcuna condotta negligente le era addebitabile. All'udienza del 16 gennaio 2025, il Giudice, preso atto dell'intervento di ha esteso anche CP_3 all'intervenuta la proposta conciliativa, invitando la banca a prendere posizione in merito.
Visto il rifiuto della soluzione conciliativa anche da parte di il Giudice, ritenuta la causa CP_3 matura per la decisione, ha infine fissato udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
*
1. La convenuta ha eccepito in via ONroparte_1 pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Torino, quale luogo ove è situata la sede principale della banca. In particolare, ON
ha evidenziato che le domande spiegate in giudizio da parte attrice appartengono alla competenza di giudici diversi, posto che gli assegni oggetto di causa sono stati negoziati in varie filiali territorialmente diverse di non essendo pertanto possibile CP_3 proporre tutte le domande innanzi al medesimo giudice
4 solo sulla base di un vincolo di connessione soggettiva ai sensi dell'art. 104 c.p.c. come avrebbe fatto parte attrice.
L'eccezione è infondata.
1.1. Sul punto, va infatti osservato che «l'art. 104 c.p.c., là dove prevede che nel caso di pluralità di domande nei confronti della stessa parte (come tali dovendosi considerare le domande con le quali, nell'ambito del medesimo giudizio, il creditore chieda la condanna del convenuto al pagamento del corrispettivo asseritamente dovuto per le diverse prestazioni eseguite, pur se in esecuzione di un unico contratto, in favore dello stesso, posto che i fatti storici che fondano la causa petendi dell'una non sono del tutto corrispondenti ai fatti storici che fondano la causa petendi dell'altra) possa aversi deroga alla competenza per valore, implica la possibilità di una deroga anche alla competenza per territorio derogabile nel senso che la sussistenza del foro territoriale rispetto ad una delle domande consente la trattazione anche delle altre» (Cass. 15252/2020).
In particolare, la connessione tra domande che consente la trattazione avanti ad un unico foro in deroga alla competenza territoriale degli altri Tribunali astrattamente competenti è avallata anche dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui «le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito […] oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque “fondati” sul medesimo fatto costitutivo – sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria […] possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore un interesse oggettivo valutabile alla tutela processuale frazionata» (Cass. S.U. 4090/2017). Tale principio di diritto è stato poi specificato dalla giurisprudenza successiva nel senso che: «a)
l'espressione “medesimo rapporto di durata” deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola
“rapporto” va, cioè, assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione
5 derivante da una delle cause elencate nell'art. 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione “medesimo fatto costitutivo”, l'aggettivo “medesimo” va letto con riferimento non all'identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di “identico” ma come sinonimo di
“analogo”» (Cass. 28847/2021).
La sentenza della Suprema Corte da ultimo citata ha dunque affermato, in modo del tutto condivisibile che
«le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando l'attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria le parti.
La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti» (Cass. 28847/2021 citata).
Nel caso di specie, il diritto di credito (risarcitorio) azionato da parte attrice si fonda su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, rappresentati dalla negoziazione illegittima di assegni tutti emessi da e dalla condotta asseritamente Pt_2 negligente di (pur se posta in essere da CP_3 operatori di diverse filiali di tale istituto di credito nel territorio italiano).
In tale quadro, posto che uno dei cinque assegni emessi da è stato negoziato presso la filiale di Pt_2 CP_3
di SE EN (PD), il giudizio avanti
[...]
l'intestato Tribunale risulta correttamente radicato. Come infatti ricordato dalla giurisprudenza sopra
6 richiamata, i fatti costitutivi del caso in esame si inscrivono nell'ambito «di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia» e, al contempo, non si ravvisa un «interesse oggettivo» di ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, Pt_2 dei crediti sorti nell'ambito della relazione unitaria con CP_3
Ciò conferma l'opportunità di trattare la controversia, pur se fondata su vicende fattuali che hanno avuto luogo in aree territoriali diverse, in modo unitario avanti a questo Tribunale in quanto essa si inscrive in un unico rapporto tra le medesime parti.
1.2. In ogni caso, va osservato che «La parte che sollevi eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che l'eccezione è fondata con riferimento a qualunque, possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui contesta la competenza. Ove sia convenuta una società per azioni […], per declinare la competenza con riferimento al luogo di residenza del convenuto, ai sensi dell'art. 19 cod. proc. civ., la società deve dimostrare non solo che la propria sede principale si trova altrove, ma anche che essa non ha alcuna sede secondaria, né alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito. […] In mancanza,
l'eccezione di incompetenza è da ritenere incompleta ed inammissibile.» (Cass. 21253/2011). ON Nel caso di specie, la convenuta che ha sollevato l'eccezione di incompetenza in esame, non ha raggiunto
- né invero offerto – la prova di non avere altre sedi secondarie (rispetto a quella principale di Torino, nella cui circoscrizione l'istituto di credito afferma esservi la competenza territoriale del relativo
Tribunale) né uno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del Tribunale oggi adito, essendosi limitata ad affermare la competenza del Tribunale di Torino e a negare la competenza di questo Giudice in ragione dell'impossibilità di derogare alla competenza territoriale sulla base della mera connessione
7 soggettiva tra le parti;
il che rende l'eccezione in parola inammissibile.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Padova è pertanto competente a conoscere della presente controversia.
2. L'intervenuta ha poi eccepito Parte_3
l'improcedibilità ex art. 83 comma 3 TUB della domanda attorea di condanna al risarcimento del danno proposta nei suoi confronti. L'eccezione è inconferente e va pertanto rigettata, in quanto non risulta che parte attrice abbia proposto domande contro l'intervenuta, posto che le pretese risarcitorie sono state avanzate unicamente contro la convenuta ONroparte_1
3. Passando all'esame del merito, va esaminata l'eccezione sollevata da relativa al ONroparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva.
In particolare, la convenuta afferma di poter essere chiamata a rispondere unicamente dei debiti ricompresi nel perimetro del c.d. “Insieme Aggregato” di cui al contratto di cessione di azienda concluso con CP_3
in data 26 giugno 2017 (doc. 3 comparsa di
[...] costituzione) e cioè dei debiti ricompresi nelle Passività Incluse «regolarmente evidenziate nella contabilità aziendale» ed «individuate e precisamente indicate…nel prospetto allegato» sub D del contratto di cessione, ove per tali passività debbono intendersi «i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di VB che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria».
Nello specifico, l'art. art.
3.1.2 lett. b) di tale contratto di cessione individua, al punto vii) tra le
Passività Incluse anche il «ONenzioso Pregresso».
Secondo la convenuta, per contenzioso pregresso deve intendersi «non qualsiasi controversia verso VB comunque principiata, ma solamente (a) il contenzioso giudiziale (e non quello stragiudiziale) (b) già pendente alla data del 26.7.2017» (cfr. pag. 6 comparsa costituzione e doc. 3 allegato) «come risultante dalle informazioni riferite al 31.3.2017 rimandando all'espletanda due diligence l'inventario puntuale ed analitico delle poste costituenti la situazione contabile definitiva della attività e passività
8 rispettivamente ricomprese nell'Insieme Aggregato alla data di Esecuzione (art.
4.2.3. co. 2)» (cfr. pag. 6 ON comparsa ).
Il contratto – sempre secondo le deduzioni della convenuta – esclude invece dal perimetro di cessione, alla voce “Passività escluse” e conformemente al disposto dell'art 3 comma 1, lett. c) d.l. 99/2017 (contenente le disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di , «qualsiasi CP_3 contenzioso (e relativi effetti negativi …… diverso dal
ONenzioso Pregresso» (cfr. pag. 6 comparsa ISP).
Secondo dunque, il presente giudizio, ONroparte_1 instaurato da successivamente al perfezionamento Pt_2 della cessione del 2017 (precisamente con atto di citazione depositato il 16 maggio 2024) e successivamente alla definizione - con ordinanza di estinzione e cancellazione della causa dal ruolo - del procedimento r.g. 2415/2015, promosso da avanti Pt_2 il Tribunale di Treviso, non rientrerebbe nel
“ONenzioso pregresso” e dunque nelle passività cedute ON ad .
Per contro, secondo l'attrice non rileva che il giudizio avanti il Tribunale di Treviso (ancora pendente al momento della cessione del giugno 2017 e pertanto sicuramente ricompreso nell'Insieme aggregato trasferito ad , come peraltro confermato CP_1 dall'art.
1.2 dell'atto ripetitivo del “Secondo accordo ricognitivo del contratto di cessione del 26 giugno
2017” del 18 gennaio 2018, ove compare tra le controversie cedute quella promossa da con Pt_2
l'esatto importo del credito risarcitorio oggi ON azionato, cfr. pag. 50 doc. 5 ) «non sia stato coltivato e quell'azione sia stata invece riproposta in un nuovo procedimento», poiché «è al momento dell'acquisto dell'azienda bancaria (il giugno 2017) che bisogna guardare e non agli eventi successivi»
(cfr. pag. 5 memoria ex art. 171 ter c.p.c. , Pt_2 dovendo dunque farsi riferimento alla vicenda sostanziale e non a quella processuale.
3.1. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata. 3.2. In merito va evidenziato che l'art.
3.1.2 lett. b) punto vii) del contratto di cessione del 26 giugno 2017
9 concluso tra le banche venete Popolare di Vicenza e con stabilisce che nelle CP_3 ONroparte_1
“Passività incluse” rientrano «i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di
Esecuzione diversi da controversie con azionisti delle
Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non aderito, ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LC e dai cd “Incentivi
Welfare”( di seguito il ONenzioso pregresso) nonché i relativi fondi». L'art. 3 comma 1 lett. c) del medesimo contratto esclude invece dalla cessione «le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività».
Nelle “passività incluse” rientrano dunque i «singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni» che siano, al momento della cessione già oggetto di contenzioso civile e che trovino la propria genesi in fatti occorsi antecedentemente alla cessione.
La pendenza del giudizio funge, dunque, da criterio oggettivo di selezione dei “singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni” ceduti a ONroparte_1
Il “ONenzioso pregresso” non può tuttavia essere considerato come una sorta di tertium genus accanto alle “attività” e “passività” incluse, in quanto in applicazione dei principi fondamentali in tema di cessione del credito e del contratto non è predicabile alcuna cessione disgiunta di una situazione giuridica processuale senza la contestuale cessione della posizione sostanziale ad essa sottesa.
In altre parole, ciò che ha acquistato ONroparte_1 con la cessione del giugno 2017 non è il mero contenzioso giudiziale già in essere a quella data, quanto piuttosto la posizione sostanziale sottostante il contenzioso in parola. Se così è, deve allora ritenersi che la convenuta sia legittimata passiva in ordine alla domanda risarcitoria proposta da nel presente giudizio, in quanto Pt_2 tale domanda ha ad oggetto una «passività» sicuramente ceduta a Intesa AN Paolo, perché fondata su fatti costitutivi antecedenti la cessione ed oggetto di
10 contenzioso giudiziale già pendente alla data della cessione (ossia il giudizio r.g. n. 2415/2015 instaurato da avanti al Tribunale di Treviso). Pt_2
Il fatto che il giudizio trevigiano si sia successivamente estinto e che abbia quindi Pt_2 coltivato un nuovo giudizio avanti al Tribunale di
Padova non incide sulla legittimazione passiva della convenuta, dovendosi ribadire che ciò che
[...]
ha acquistato non è il singolo contenzioso CP_1 giudiziale civile (quello instaurato avanti al
Tribunale di Treviso piuttosto che quello instaurato avanti al Tribunale di Padova), ma la posizione sostanziale («debito» o «passività») alla cui tutela quel contenzioso era preordinato, ossia il “debito potenziale” derivante dalla responsabilità della banca per l'illegittima negoziazione dei cinque assegni sopra indicati.
Né può ritenersi che l'estinzione del “primo contenzioso” abbia comportato la “retrocessione” in capo alla cedente della Parte_3 posizione debitoria ceduta a non ONroparte_1 rinvenendosi alcuna disposizione di legge o contrattuale che legittimi una tale conclusione. In forza di tali considerazioni la convenuta deve pertanto ritenersi legittimata passiva in ordine alla domanda proposta dall'attore.
3.4. Va poi osservato che non risultano condivisibili le argomentazioni di laddove afferma ONroparte_1 che le sarebbero stati ceduti i soli rapporti «funzionali alla prosecuzione dell'attività bancaria di
in quanto «il fine ultimo Parte_3 dell'intervento legislativo era proprio la prosecuzione dei rapporti bancari ancora in corso, già facenti capo alla banca veneta», escludendo dunque che «possa essere ON stata trasferita ad la dedotta responsabilità di in qualità di banca negoziatrice Parte_3 degli assegni bancari tratti da » (cfr. pagg. Parte_1 ON 11-13 comparsa costituzione .
Come osservato dalla Corte d'Appello di Venezia, con motivazione condivisibile, «l'espressione “rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'attività bancaria” è volta ad individuare le categorie di rapporti che hanno generato le passività che fanno
11 parte dell'insieme aggregato (es. mutui bancari o rapporti di conto corrente, con esclusione, ad esempio, dei rapporti relativi alle utenze). L'impresa bancaria cui si riferisce il contratto di cessione nelle clausole citate anche dall'appellata non è certo quella di posto che, ove così fosse stato, Parte_4 il contratto lo avrebbe esplicitato. In realtà, il criterio della pendenza della lite al momento dell'apertura della procedura concorsuale nei confronti della banca vicentina rappresenta, proprio in base a quanto previsto nel contratto di cessione stipulato dall'appellata con i Commissari liquidatori, un elemento di generale (anche se non esclusiva) distinzione tra il contenzioso ceduto a ONroparte_1
e quello rimasto in capo alla l.c.a. (cui va fatto riferimento, pertanto, salve eventuali specifiche disposizioni derogatorie come nel diverso caso dei crediti deteriorati)» (Corte App. n. 2223/2019). Sempre secondo la Corte d'Appello, «devono pertanto ritenersi incluse nella cessione le controversie già pendenti al momento dell'intervenuta liquidazione coatta amministrativa. Vale rimarcare, al fine di superare le difese di che ritiene che ONroparte_1 il rapporto per cui è lite sarebbe riconducibile al
c.d. “ONenzioso Escluso”, che il “ONenzioso
Pregresso”, ossia relativo a giudizi pendenti alla data dell'intervenuta messa in liquidazione coatta amministrativa, è espressamente indicato tra le
“Passività Incluse”, senza alcuna differenziazione per quanto concerne il suo oggetto (se non con espressa esclusione di quello con azionisti o obbligazionisti). Il “ONenzioso Pregresso” risulta essere stato espressamente accettato dalla cessionaria, in quanto chiaramente indicato tra le “Passività Incluse” e contrapposto rispetto al “ONenzioso minacciato o possibile”, ricompreso tra le Passività Escluse in base all'art. 3.1.4., lett. b)» (Corte appello Venezia, n. 1608/2022).
Pertanto, il fatto che la presente controversia rientri nel “contenzioso pregresso” (come sopra visto) rende superfluo verificare se il rapporto sostanziale sottostante sia funzionale o meno all'esercizio dell'impresa bancaria, dovendo senz'altro ritenersi che
12 Intesa AN Paolo sia legittimata passiva rispetto alla pretesa azionata da . Pt_2
4. La convenuta ha poi eccepito la prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato da parte attrice.
L'eccezione è infondata.
Come infatti si vedrà nel prosieguo, la condotta della banca negoziatrice in relazione agli assegni azionati da integra un'ipotesi di contatto sociale Pt_2 qualificato (Cass. S.U. 12477/2018) e come tale soggiace al regime della responsabilità di tipo contrattuale con conseguente termine di prescrizione decennale.
Dagli atti di causa emerge che gli assegni di traenza sono stati emessi e negoziati tra il 2009 e il 2014 (docc.
2-4 e e che la prescrizione CP_5 decennale è stata interrotta da in data 12 marzo Pt_2
2015, mediante la notificazione a CP_3 dell'atto di citazione che ha dato avvio al giudizio r.g. 2415/2015 avanti al Tribunale di Treviso (doc. 1
). Pt_2
Ai sensi dell'art. 2945, comma 1 e comma 3, c.c., dunque, dal 12 marzo 2015 è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale, e tale termine non risultava ancora spirato al momento della notificazione ad dell'atto introduttivo ONroparte_1 del presente giudizio (7 maggio 2024, cfr. buste PEC di accettazione e consegna allegate alla citazione).
5. Va ora esaminata la domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
5.1. Le vicende di causa possono innanzitutto così brevemente riassumersi, per come risultano provate dagli atti e dai documenti di causa:
- nell'ambito della propria attività di liquidazione delle polizze e pagamento degli importi spettanti a titolo di risarcimento dei danni, ha emesso Pt_2 cinque assegni di traenza non trasferibili in favore di
CP_6 Persona_1 Persona_2
e tra il 2009 e il Persona_3 Parte_5
2014 (docc. 2-4; 6-7 attrice);
- successivamente all'emissione, i beneficiari degli assegni hanno comunicato ad di non aver mai Pt_2 ricevuto il titolo di credito portante l'importo
13 liquidato, né di aver mai incassato la relativa somma (cfr. pag. 3 atto citazione, circostanza non contestata da parte convenuta e dunque pacifica);
- dalle verifiche effettuate dalla compagnia assicurativa è emerso che tali assegni sono stati illegittimamente negoziati in diverse filiali di CP_3
da soggetti che si sono fraudolentemente
[...] sostituiti ai beneficiari originari mediante presentazione di documenti di identità poi risultati falsificati e precisamente: l'assegno intestato a
(n. 9103250715 del 10/06/2013) è stato CP_6 negoziato presso la filiale di RI (doc. 2 attrice); l'assegno intestato a (n. Persona_1
8201264718 del 6/11/2013) è stato negoziato presso la filiale di CA (doc. 3 attrice); l'assegno intestato a (n. 8237972657 del Persona_2
13/1/2012) è stato negoziato presso la filiale di
SE EN (docc.
4-5 attrice); l'assegno intestato a (n. 8200512893 del Persona_3
7/11/2012) è stato negoziato presso la filiale di FE (doc. 6 attrice); l'assegno intestato a
(n. 8235695094 dell'1/12/2009) è Parte_5 stato negoziato presso la filiale di AN TI AL (doc. 7 attrice);
- i beneficiari originari degli assegni hanno dunque sporto denuncia-querela (docc.
8-12 attrice) e, conseguentemente, ha proceduto ad un secondo Pt_2 accredito direttamente sui conti correnti degli intestatari degli assegni per un totale di euro 95.857,13 (docc. 13-18 attrice);
- tali assegni risultano essere stati negoziati in un complesso di circostanze fattuali così riassumibile: i) contiguità temporale tra emissione degli assegni ed incasso dei medesimi (docc. 2-4,6-7 attrice); ii) apertura di un conto corrente in ciascuna filiale di al solo fine di incassare i titoli di CP_3 credito da parte di soggetti che non avevano pregressi ON rapporti con le filiali in questione (docc. 15-22 );
iii) negoziazione presso succursali di CP_3 territorialmente distanti dai luoghi di residenza degli effettivi beneficiari;
iv) identificazione dei soggetti traenti mediante verifica dei documenti di identità (docc. 7-11).
14 In tale quadro, ha chiesto il risarcimento dei Pt_2 danni patiti in conseguenza della condotta negligente della banca nella negoziazione degli assegni e nell'erogazione delle somme a soggetti non beneficiari dei medesimi (ex artt. 1176 comma 2 c.c. e 43 r.d.
1736/1933),.
Per contro, parte convenuta ha affermato di aver diligentemente identificato i soggetti traenti, negando una propria responsabilità in merito all'incasso illegittimo delle somme portate dai titoli di credito azionati e affermando altresì un concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c. per avere spedito a mezzo posta gli assegni ai beneficiari.
La domanda risarcitoria è fondata nei limiti che seguono.
5.2. Va innanzitutto osservato, in via generale, che la misura della diligenza degli istituti di credito è valutata alla stregua dell'accorto banchiere, secondo il canone di diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Proprio per il fatto che la professionalità e la diligenza del banchiere si riflette su tutta la gamma delle attività da egli svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria e, quindi, sui rapporti, per lo più asimmetrici, che in quelle attività sono radicati, egli dispone di strumenti e di competenze per la corretta attuazione delle predette attività che normalmente altri soggetti interessati non possiedono. Da tale condotta diligente e professionale discende, da un lato, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento dei compiti inerenti al servizio bancario;
dall'altro lato, la specifica responsabilità in cui il banchiere incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto al fine di avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge. Data questa premessa generale, nello specifico caso di assegni c.d. di traenza, muniti di clausola di non trasferibilità, come quelli oggetto di causa, la valutazione della responsabilità della banca e, in particolare, della banca negoziatrice, nei confronti del traente, per l'avvenuto pagamento di un assegno a
15 prenditore diverso dal beneficiario, richiede un grado di diligenza rapportato alla professionalità del servizio bancario (Cass. 6513/2014).
Tale responsabilità è espressamente disciplinata dall'art. 43, comma 2, r.d. 1736/1933 (c.d. legge assegni), secondo cui «colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento». In tale quadro, la responsabilità della banca negoziatrice dell'assegno deve qualificarsi come responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato.
Sul punto vanno richiamate le argomentazioni svolte dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 12477/2018: «la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso». (Cass. S.U. 12477/2018).
Sulla banca, cioè, grava un obbligo il cui contenuto si sostanzia nell'utilizzo di un'adeguata diligenza nell'espletamento della propria attività tecnico- professionale, in ragione degli specifici strumenti di cui l'istituto di credito dispone per operare, tale da evitare il verificarsi di pregiudizi in capo ai soggetti con cui la banca instauri una relazione, anche al di fuori di un rapporto contrattuale, come appunto nel caso del contatto sociale qualificato.
Ne consegue che «nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non
16 trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176 c.c. comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve» (Cass. S.U. 12477/2018).
In detta ipotesi si applica, dunque, il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c.: grava, pertanto, sull'istituto di credito l'onere di fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli è imputabile, nemmeno per colpa lieve.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre ribadito in più occasioni che «In tema di assegno bancario cd. "di traenza" l'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, da espletare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deve essere particolarmente attenta, non potendosi esaurirsi nell'esame del solo documento d'identità esibito dal prenditore, ma deve investire anche la valutazione di eventuali circostanze "extracartolari" anomale (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'ufficio postale innanzi al quale l'assegno era stato presentato avrebbe dovuto valutare che il prenditore era persona totalmente sconosciuta all'ufficio ed aveva appena aperto un libretto postale dove aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno)» (cfr. fra le altre Cass. 13152/2021).
5.3. Tanto chiarito, va osservato che dai documenti e dagli atti di causa emerge che le filiali negoziatrici dei cinque assegni emessi da non hanno adottato Pt_2 una condotta diligente laddove hanno omesso di valutare il complesso di circostanze che, in ciascuna operazione di negoziazione, dovevano risultare anomale alla luce del grado di diligenza professionale richiesta agli istituti di credito.
In particolare, va evidenziato che:
- tutti gli assegni sono stati incassati pochi giorni dopo l'emissione degli stessi, come può evincersi da un raffronto tra la data di emissione e quella dell'accredito sui conti correnti degli asseriti
17 beneficiari (docc. 2-4,6-7 attrice e docc. 13; 15- 22 ISP);
- sono stati aperti conti correnti in ciascuna filiale di al solo fine di incassare i CP_3 titoli di credito da parte di soggetti che non avevano alcun pregresso rapporto con le filiali in questione (come si ricava dalla stessa prospettazione di sub doc. 19 di parte CP_3 ON attrice e dai docc. 15-22 );
- eccettuata la negoziazione dell'assegno intestato a che è avvenuto presso filiale di ONroparte_6
RI, ove risiede la beneficiaria, la negoziazione degli altri assegni è avvenuta presso succursali di territorialmente CP_3 distanti dai luoghi di residenza sia degli effettivi beneficiari, sia dei sedicenti prenditori. In particolare: l'assegno intestato a
(residente in provincia di Varese, Persona_1 mentre il prenditore era residente a [...]) è stato negoziato nella filiale di CA (Macerata); l'assegno intestato a Persona_2
(residente in provincia di Caserta, mentre il prenditore era residente a [...], in provincia di Padova) è stato negoziato nella filiale di
SE EN (PD); l'assegno intestato a
(residente in provincia di Monza- Persona_3
Brianza, mentre il prenditore era residente in provincia di Bologna) è stato negoziato nella filiale di FE;
l'assegno intestato a Parte_5
(residente in provincia di Brescia, mentre
[...] il prenditore era residente in provincia di Verona) è stato negoziato nella filiale di AN TI
AL (VR);
- l'assegno intestato a riporta una ONroparte_6 sottoscrizione della beneficiaria errata -
“Charchereux” in luogo di “ ” (cfr. doc. CP_6 ON 13 ) – riscontrabile ictu oculi. Nonostante tali significative anomalie, la banca negoziatrice si è limitata a identificare i prenditori mediante richiesta di esibizione dei soli documenti di identità (docc.
7-11 ISP), senza compiere alcuna verifica aggiuntiva, per mezzo della quale sarebbe emerso che le carte di identità presentate per
18 l'identificazione e l'incasso fraudolento degli assegni non erano mai state emesse dagli enti locali indicati e che i dati non corrispondevano ai documenti di identità dei beneficiari effettivi (docc. 34 citazione;
docc. 37-42 memoria attrice ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.).
Tale condotta della banca negoziatrice risulta censurabile, in quanto contraria agli obblighi di diligenza professionale richiesti ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c. e non rispondente agli standard di controllo e diligenza richiesti agli operatori del settore bancario nel verificare la corrispondenza tra il soggetto indicato come prenditore dell'assegno e colui che presenta il titolo all'incasso, allorquando – come nel caso in esame – emergano circostanze
"extracartolari" anomale. Ciò induce a ritenere sussistente la responsabilità ON contrattuale di (ora in ordine alla CP_3 illegittima negoziazione degli assegni oggetto di causa.
5.4. La responsabilità della banca risulta tuttavia mitigata dalla condotta di nella trasmissione Pt_2 degli assegni in esame ai soggetti beneficiari.
In particolare, per stessa ammissione di parte attrice (cfr. pag. 16 citazione), quattro su cinque assegni sono stati trasmessi ai beneficiari o a soggetti incaricati della ricezione mediante posta ordinaria (mentre l'assegno intestato a è stato Persona_2 trasmesso tramite raccomandata, cfr. docc. 4 e 5 attrice;
il che, come si vedrà nel prosieguo, esclude il concorso di responsabilità di limitatamente a Pt_2 tale titolo) tale da configurare – secondo la pronuncia delle Sezioni Unite (n. 9769/2020) che deve in questa sede condividersi – un profilo di corresponsabilità colposa ai sensi dell'art. 1227 c.c. Va infatti osservato che, così come la banca è tenuta ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti suggeriti dalla diligenza professionale nel verificare la corrispondenza tra il soggetto indicato come prenditore e colui che presenta il titolo all'incasso,
è altresì necessario il possesso del documento per l'esercizio del diritto in esso incorporato, al pari della qualità di prenditore di colui che presenta il titolo per l'incasso. Ciò comporta che «qualora la
19 sottrazione sia stata cagionata o comunque agevolata dall'adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l'assegno pervenga al destinatario, non può dubitarsi che la scelta delle predette modalità costituisca, al pari dell'errore nell'identificazione del presentatore, un antecedente necessario dell'evento dannoso, che rispetto ad esso non si presenta come una conseguenza affatto inverosimile o imprevedibile» (Cass. S.U. 9769/2020). In tale contesto, «la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell'individuazione della causa dell'evento dannoso: quest'ultima, infatti, non è identificabile esclusivamente con il segmento terminale del processo che ha condotto al verificarsi dell'evento, ma dev'essere individuata tenendo conto dell'intera sequenza dei fatti che lo hanno determinato, escludendo ovviamente quelli che non hanno spiegato alcuna incidenza su di esso, per essere stati superati da altri fatti successivi di per sé soli sufficienti a cagionarlo. Tale esposizione volontaria al rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo, è stata ritenuta da questa Corte sufficiente a giustificare il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.» (Cass. S.U. 9769/2020).
Come chiarito dalle Sezioni Unite richiamate, «la riduzione della responsabilità del danneggiante è configurabile non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta
(attiva od omissiva che sia) che si inserisca come antecedente necessario nel processo causale che culmina
20 con il danno da lui subìto. Premesso infatti che lo svolgimento di qualsiasi attività sociale ed economica comporta inevitabilmente l'assoggettamento ad un certo livello di rischio, al quale è impossibile sottrarsi senza andare incontro a limitazioni incompatibili con una normale partecipazione alla convivenza civile, e la cui accettazione non consente di porre a carico del soggetto le conseguenze dannose della propria condotta, non potendosi pretendere in ogni situazione il rispetto di regole di massima prudenza, si è affermato invece che costituisce fonte di responsabilità non solo la condotta tenuta in violazione di precise norme giuridiche, ma anche quella che comporti l'esposizione volontaria o comunque consapevole ad un rischio che, secondo regole di prudenza comportamentale avvertite come vincolanti dalla comunità, si ponga al di sopra della soglia della normalità, dal momento che in tal caso il comportamento tenuto dal danneggiato si inserisce nel processo eziologico che conduce all'evento dannoso, divenendo un segmento della catena causale (cfr. Cass., Sez. III, 6/12/2018, n. 31540;
26/05/ 2014, n. 11698; 23/05/2014, n. 15332)» (Cass.
S.U. 9769/2020 citata). Nel caso di specie, la condotta di nella Pt_2 trasmissione di quattro assegni su cinque mediante posta ordinaria (escluso appunto l'assegno intestato a trasmesso a mezzo raccomandata a/r, Persona_2 doc. 5), pur in presenza di altre forme di spedizione o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri, comporta l'esposizione volontaria del danneggiato «ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva od omissiva che sia) che si inserisca come antecedente necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subìto» ed è idonea a determinare un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
La corresponsabilità colposa in capo ad va Pt_2 quantificata in via equitativa nella misura del 25% dell'importo totale richiesto (euro 95.857,13), in ragione della ravvicinata concomitanza temporale tra l'invio e l'incasso dei titoli.
21 6. In definitiva, la convenuta va ONroparte_1 condannata al pagamento in favore di della somma Pt_2 capitale di euro 71.892,84 (ossia il 75% del totale richiesto dall'attrice, considerato il concorso di colpa del 25% riconosciuto in capo a quest'ultima), oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata da calcolarsi dalla data dell'illegittima negoziazione di ogni assegno (quale momento di verificazione dell'evento dannoso) alla data della domanda giudiziale.
Su tale somma sono inoltre dovuti gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
Non può invece riconoscersi in favore dell'attrice la «disponibilità rimasta sui conti correnti accesi dai falsi prenditori che risulta essere stata “bloccata” dalla banca negoziatrice» (cfr. pag. 17 citazione), in quanto posta risarcitoria di cui non ha fornito Pt_2 prova né nell'an né tantomeno nel quantum.
7. In ragione dell'accoglimento della domanda di condanna attorea - sebbene ridotta nel quantum in ragione dell'accertato concorso di colpa - le spese di lite vanno poste a carico della convenuta
[...]
, rimasta soccombente in giudizio. CP_1
L'intervenuta va condannata, in Parte_3 solido con la convenuta ai sensi dell'art. 97 comma 1 secondo periodo c.p.c., al rimborso delle spese di lite in favore dell'attrice, atteso il rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 83 comma 3 TUB nonché delle altre eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione formulate ON da , cui ha aderito con il proprio atto CP_3 di intervento. Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e seguenti modificazioni, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino ad euro 260.000,00 (secondo il criterio del decisum ex art. 5 comma 1 del D.M. citato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione
22 disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione.
2. CO al pagamento nei ONroparte_1 confronti dell'attrice della somma di euro 71.892,84, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata dalla data dell'illegittima negoziazione di ogni assegno alla data della domanda giudiziale ed interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
3. CO e ONroparte_1 [...]
in solido fra loro, al rimborso Parte_3 nei confronti di delle spese di lite Parte_2 del presente giudizio che si liquidano in: euro 14.103,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 1.241,00 (C.U. e marca da bollo); infine, IVA e Cassa forense.
Così deciso in Padova, in data 6 giugno 2025
Il Giudice Alberto Stocco
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