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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 19/04/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 713/2022 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...], rappr.ta e difesa Parte_1 C.F._1
dalle Avv. Maria Simona Chelo e Claudia Mura, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , nata a [...] il [...], residente a [...]in Controparte_1 C.F._2
Via XX Settembre n. 23, e la c.f. , con sede a Bosa nella via Gioberti n. Controparte_2 P.IVA_1
18, rappresentate e difese dall'Avv. Riccardo Uda, in virtù di procura speciale in atti,
- resistente -
e nei confronti di
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, in rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Chiara Marras, in forza di procura generale alle liti conferita in data 23.01.23, Rep. n. 37590, a rogito Dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino, elettivamente domiciliato in Oristano, nella Via Dorando Petri Torre A, presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale dell' , CP_3
- resistente -
Oggetto: differenze retributive.
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Oristano, in funzione di Giudice del Lavoro,
1 previa fissazione dell'udienza di discussione, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: a) accertare e dichiarare, per le ragioni e i titoli di cui in espositiva, che la SI.ra ha Parte_1
diritto a ricevere dalle odierne resistenti, e in solido tra loro e/o Controparte_1 Controparte_2
ciascuna per il proprio titolo, l'importo lordo di € 17.280,93 (o altra somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta in corso di causa, in ogni caso entro lo scaglione da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00), oltre il corrispondente adeguamento della posizione previdenziale mediante versamento dei contributi previdenziali e oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
b) per l'effetto, condannare le odierne resistenti, e in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro e/o ciascuna per il proprio titolo, al pagamento, in favore della SI.ra , Parte_1 dell'importo lordo di € 17.280,93 (o altra somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta in corso di causa, in ogni caso entro lo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, anche mediante adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost.), nonché al corrispondente adeguamento della posizione previdenziale mediante versamento dei relativi contributi previdenziali presso l' oltre CP_3
interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
c) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre gli oneri di legge sugli stessi gravanti ed accessori”.
Nell'interesse di sia in proprio che in qualità di legale rappresentante di Controparte_1
“Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: Controparte_2
rigettare le domande così come proposte nel ricorso introduttivo del giudizio poiché infondate in fatto
e in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per l' “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in CP_3
ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, accertare e determinare la conseguente obbligazione contributiva a carico della convenuta in favore del ricorrente per i titoli retributivi che risulteranno accertati di giustizia, con accessori maturati e maturandi, con vittoria delle spese di lite;
- in subordine, nell'ipotesi di rigetto della domanda del ricorrente, condannare lo stesso alla refusione in favore dell' delle spese e competenze del presente giudizio”. CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25 novembre 2022, ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale la e , esponendo di avere Controparte_4 Controparte_1 prestato la propria attività lavorativa in favore di , titolare dell'omonima impresa Controparte_1 individuale, a far data dall'8 settembre 2003, con trasformazione del contratto originariamente part time in full time a far data dal 1° marzo 2005, benché la ricorrente avesse anche in precedenza lavorato
2 con orario full time (precisamente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30, con due giorni di riposo settimanale, per un totale di 37,5 ore settimanali).
Ha allegato di essere stata inizialmente assunta in qualità di impiegata di 2° livello CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera - ANAPA (ex Unapass) e che, con decorrenza dal 1° novembre
2013, le era stata attribuita la qualifica di Capo Ufficio e l'inquadramento nel livello B5 del predetto
CCNL.
Ha altresì esposto di avere svolto, in seguito al passaggio di qualifica, le mansioni meglio elencate in ricorso e che, con comunicazione datata 27 novembre 2014, la datrice di lavoro le aveva comunicato il mutamento, con decorrenza dal 1° dicembre 2014, del CCNL applicato, ovvero il passaggio dal
CCNL ANAPA/UNAPASS al CCNL SN/CONFSAL, con il riconoscimento di un “superminimo individuale assorbibile” pari a € 127,80 lordi mensili.
Il rapporto era quindi proseguito, a far data dal 1° luglio 2015 e con passaggio diretto senza soluzione di continuità, per effetto di incorporazione d'azienda, alle dipendenze della Controparte_2 presso l'Agenzia Assicurativa UnipolSai, sita in Bosa nella via Gioberti n. 18, con espresso riconoscimento di tutti i diritti maturati alla data della cessione e ferme le condizioni contrattuali in essere.
Con decorrenza dal 1° ottobre 2015, il rapporto di lavoro era stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale per un totale di 30 ore settimanali e, dopo un periodo di assenza per malattia dovuta ad una grave condizione di stress psico-fisico di origine lavorativa, la ricorrente si era dimessa per giusta causa con decorrenza dal 24 novembre 2020.
La ricorrente ha lamentato che il predetto mutamento del CCNL non avrebbe potuto avvenire da parte del datore di lavoro se non in caso di cessazione del rapporto associativo unitamente alla scadenza del termine di durata del CCNL applicato - condizioni di cui la resistente avrebbe dovuto fornire la prova -, posto che, in difetto, era sempre rivendicabile la disciplina collettiva pregressa, configurandosi sia una violazione delle previsioni civilistiche sul mandato con rappresentanza sia del principio di irrecedibilità (sino a scadenza) dai contratti collettivi a termine di diritto comune.
Inoltre, il mutamento della contrattazione collettiva di riferimento aveva comportato una violazione del principio di irriducibilità della retribuzione, giacché aveva determinato un peggioramento delle condizioni contrattuali e soprattutto economiche applicate al rapporto di lavoro individuale, andando a incidere illegittimamente sui cc.dd. diritti quesiti della lavoratrice, ovverosia dei diritti già acquisiti al suo patrimonio per contratto o per legge.
La ricorrente ha quindi concluso domandando il riconoscimento in proprio favore del diritto a
3 vedersi corrispondere tutte le differenze retributive e contributive scaturenti da tale illegittima condotta datoriale, con condanna delle odierne resistenti, e in solido tra loro Controparte_1 Controparte_2
e/o ciascuna per il proprio titolo, al pagamento, in suo favore, dell'importo lordo di € 17.280,93, o di quella somma maggiore o minore che fosse risultata dovuta in corso di causa, anche mediante adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., nonché al corrispondente adeguamento della posizione previdenziale mediante versamento dei relativi contributi previdenziali in favore dell' , che per tale CP_3
ragione è stato chiamato in causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
2. Si è costituita , sia in proprio che quale legale rappresentante di Controparte_1 CP_2
contestando l'avverso ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
[...]
Ha esposto di essere stata titolare dal 1° aprile 2002 fino al 1° luglio 2015 dell'agenzia assicurativa corrente in Bosa alla via Gioberti n. 18, di essersi iscritta fin dal 2012 allo SN (Sindacato Nazionale
Agenti di Assicurazione) e di avere comunicato alla ricorrente, in data 27 novembre 2014,
l'applicazione del CCNL sottoscritto tra lo SN e le rappresentanze sindacali e CP_5
con il riconoscimento di un superminimo individuale riassorbibile di € 127,80 CP_6
mensile. La ricorrente, che non era iscritta a nessuna associazione sindacale, tantomeno ai sindacati dei lavoratori stipulanti, in seguito a tale comunicazione, non aveva espresso alcun dissenso.
Era dunque legittimo l'adeguamento della retribuzione al nuovo CCNL applicato, anche sotto il profilo dell'adeguatezza della retribuzione, a norma dell'art. 36 Cost., né la ricorrente avrebbe potuto pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, operando le disposizioni dei contratti collettivi dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni avrebbero potuto essere modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, intendendosi per tali solo le situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come i corrispettivi di prestazioni già rese, e non anche quelle situazioni future o in via di consolidamento, suscettibili, come tali, di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi.
La resistente ha inoltre contestato i conteggi depositati in atti poiché assolutamente generici, mancando qualsivoglia indicazione dei parametri di calcolo e dei CCNL applicati.
3. Si è costituito l' , affinché l'emananda sentenza facesse stato nei suoi confronti in caso di CP_3
accertamento del diritto della ricorrente alle differenze contributive rivendicate nei termini e nella misura indicati e richiesti nel ricorso introduttivo e così anche della contribuzione previdenziale
4 conseguente. Nel merito, ha rilevato come non fosse stata esercitata alcuna azione in sede amministrativa (denuncia di eventuale scopertura contributiva), il che precludeva qualsiasi deduzione da parte dell' circa il diritto vantato e non permetteva all' di riconoscere ma neanche di CP_3 CP_3 contestare le avverse deduzioni, non potendo l' aderire né alle prospettazioni attoree, né a quelle CP_3
dei convenuti.
4. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata fissata all'udienza del 2.02.2024 e, con ordinanza in pari data, il tribunale ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa
“Riconoscimento in favore della ricorrente da parte delle resistenti delle differenze retributive a decorrere dal mese di dicembre 2014 fino alla data di cessazione del rapporto, pari alla differenza tra la retribuzione calcolata sulla base delle tabelle del CCNL UNAPASS e ANAPA rinnovato il 20 novembre 2014 e quanto effettivamente percepito dalla lavoratrice, applicando per il mese di dicembre
2014 il minimo tabellare previsto per il livello 5° (Capo Ufficio) di euro 1.692,38 (5° scatto di anzianità) e dal mese di gennaio 2015 fino alla cessazione del rapporto il minimo tabellare previsto dallo stesso CCNL per il 2015, oltre al corrispondente adeguamento della posizione previdenziale mediante versamento dei contributi previdenziali”. La ricorrente è stata quindi invitata a depositare un nuovo conteggio analitico delle differenze retributive ricalcolate seguendo le indicazioni di cui alla proposta testé riportata ed è stato disposto un rinvio all'udienza del 14 giugno 2024, per consentire il deposito del predetto conteggio e per sentire le parti ai fini del tentativo di conciliazione.
Poiché le convenute non hanno accettato la proposta conciliativa del Tribunale, è stato disposto un rinvio al 20.12.2024 per la decisione, disponendo che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 - ter c.p.c., assegnando alle parti termine fino allo stesso giorno per il deposito, in via telematica, delle note scritte d'udienza, contenenti le sole istanze e conclusioni formulate dalle parti, autorizzando altresì le parti al deposito di memorie difensive fino a cinque giorni prima.
§§§
5. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui nel prosieguo.
5.1. In linea generale, giova rilevare che, come è noto, in conseguenza della mancata attuazione dell'art. 39 Cost., l'unico tipo di contratto collettivo che può oggi realizzarsi nel nostro ordinamento è il contratto collettivo di diritto comune, cosi chiamato in quanto regolato dalle norme generali valide per i contratti privatistici (art. 1322 c.c.).
Tale tipo di contratto, secondo le regole civilistiche, vincola esclusivamente gli associati alle organizzazioni sindacali (di datori e lavoratori) che li hanno stipulati.
5 Tuttavia, nel tempo, l'applicabilità del contratto collettivo è stata estesa anche ai soggetti non iscritti alle parti stipulanti, qualora vi sia stata, da parte dei soggetti del rapporto individuale, un'adesione ai contratti collettivi ovvero una ricezione di essi nei contratti individuali.
In tal senso costituisce affermazione costante quella secondo cui i contratti collettivi non aventi efficacia erga omnes sono atti negoziali privatistici, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti, o tra soggetti che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti, attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle relative clausole al singolo rapporto (v., ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 30 dicembre 2021, n. 42001).
Discorso analogo vale anche con riferimento all'assoggettamento del rapporto di lavoro a un nuovo contratto collettivo, che vada a modificare il contratto individuale con riferimento alla fonte collettiva applicabile al rapporto, ovverosia nel caso di successione di un contratto collettivo a un altro applicato in precedenza, in quanto anche tale modifica, ove possa ritenersi espressione della libera esplicazione dell'autonomia privata riconosciuta ai sensi dell'art. 1322 c.c., deve ritenersi vincolante per le parti, in assenza di vizi della volontà, che devono essere specificamente dedotti e provati dalla parte interessata.
In materia di successione tra contratti collettivi, sono anche consentite modificazioni "in peius" per il lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, “dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale” (Cass. civ., Sez. Lav., 21 ottobre 2022, n. 31148, che richiama, fra l'altro, il precedente conforme di Cass. civ., Sez. Lav., 19 giugno 2014, n. 13960).
In coerenza con il principio sopra richiamato, applicabile anche all'ipotesi di sostituzione, per modifica negoziale, di una fonte collettiva ad un'altra, la Corte ha concluso nel senso che il lavoratore non possa far valere il principio di irriducibilità della retribuzione pretendendo il trattamento retributivo previsto in relazione ai diversi CCNL succedutisi nel tempo, in epoca successiva alla modifica contrattuale, ma, al più, “la cristallizzazione della retribuzione percepita all'atto della modifica contrattuale, e rivendicare eventuali differenze retributive a titolo di superminimo”.
Per quanto riguarda la durata del vincolo contrattuale, proprio perché i contratti collettivi di diritto
6 comune costituiscono manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, gli stessi operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività della vincolatività del contratto scaduto sino ad un nuovo regolamento collettivo, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.; pertanto, alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro certo, benché privo di una precisa collocazione cronologica (Cass. civ., Sez. Lav., 12 febbraio 2021, n. 3672, che ha affermato tale principio con riferimento al c.c.n.l. per il personale dipendente delle strutture sanitarie private del 23 novembre 2004, il cui art. 4, comma 2, ne stabiliva la durata “fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL”; Cass. civ., Sez. Lav., 17 novembre 2022, n. 33982).
A questo proposito, occorre rilevare che, qualora il contratto collettivo di lavoro preveda un certo termine di scadenza, la possibilità di disdetta ante tempus spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta, mentre al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori, con conseguente illegittimità della disdetta unilaterale prima della scadenza contrattuale, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso (cfr., in questi termini, Cass. civ., Sez. Lav., 20 agosto 2019, n. 21537), e tale principio si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro si dissoci dall'associazione datoriale di appartenenza.
Viceversa, va riconosciuta al datore di lavoro la legittima facoltà di recesso da un contratto collettivo postcorporativo stipulato a tempo indeterminato e senza predeterminazione del termine di scadenza, purché il recesso sia esercitato nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e non siano lesi i diritti intangibili dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole ed entrati in via definitiva nel loro patrimonio.
In questo caso, qualora la parte datoriale decida unilateralmente di sciogliersi dal contratto collettivo applicato fino a quel momento, la stessa parte sarà onerata, ex art. 2697, comma 2, c.c., della prova del recesso, che costituisce, secondo i principi generali, “un negozio recettizio, assoggettato agli stessi vincoli formali eventualmente prescritti per il contratto costitutivo del rapporto al cui scioglimento sia finalizzato” (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 2 febbraio 2018, n. 2600).
5.2. Venendo al caso di specie, innanzitutto è pacifico e documentato in causa che:
7 - la ricorrente è stata assunta da , titolare dell'omonima impresa Parte_1 Controparte_1 individuale, a far data dall'8 settembre 2003, con contratto a tempo indeterminato part time (doc. 01 all. ricorso), trasformato in full time a decorrere dal 1° marzo 2005 (doc. 03 all. ricorso), con la qualifica di impiegata di 2° livello;
- nel predetto contratto di assunzione le parti avevano previsto che, per quanto non contemplato espressamente nella lettera di assunzione (es. durata delle ferie, importo della retribuzione, orario di lavoro), avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni contrattuali vigenti per i dipendenti del settore Agenzie di Assicurazione;
- in data 20 gennaio 2012, la datrice di lavoro si è iscritta al Sindacato Nazionale Controparte_1
Agenti di Assicurazione – SN (doc. 06 all. memoria p. resistente);
- con decorrenza dal 1° novembre 2013, all'odierna ricorrente è stata attribuita la qualifica di Capo
Ufficio e inquadramento nel livello B5 del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera (doc.
05 all. ricorso);
- in data 27 novembre 2014, la ha comunicato alla lavoratrice che, con decorrenza dal 1° CP_1
dicembre 2014, sarebbe stato applicato al rapporto il CCNL per i dipendenti delle Agenzie di
Assicurazione in Gestione Libera, stipulato in data 10 novembre 2014 tra lo SN (Sindacato Nazionale
Agenti di Assicurazione) e le rappresentanze sindacali e con CP_5 CP_6
il riconoscimento di un superminimo individuale riassorbibile di € 127,80 mensile (doc. 06 all. ricorso);
- a decorrere dal 1° luglio 2015, c'è stata l'incorporazione dell'impresa individuale nella CP_1
per cui il rapporto di lavoro con la è proseguito senza soluzione di Controparte_2 Pt_1
continuità con la medesima società (doc. 02 all. ricorso), che ha applicato pacificamente il CCNL
Assicurazioni SN/CONFSAL, richiamato espressamente anche nell'accordo di trasformazione del contratto da full time a part time del 30 settembre 2015, sottoscritto da entrambe le parti (doc. 08 all. ricorso);
- nel novembre 2020, il rapporto di lavoro è cessato, per dimissioni della (doc. 10 all. Pt_1
ricorso).
La ricorrente lamenta l'applicazione, a suo dire illegittima, del CCNL SN/CONFSAL al rapporto di lavoro, sostenendo che la datrice di lavoro avrebbe dovuto continuare ad applicare il CCNL vigente
UNAPASS, che era stato rinnovato in data 20 novembre 2014, da cui la non avrebbe potuto CP_1
unilateralmente recedere senza preavviso e prima della scadenza contrattualmente prevista, sulla base del disposto di cui all'art. 77 del CCNL de quo, in assenza di giusta causa, trattandosi di condotta contraria ai canoni di buona fede e correttezza, atteso che, in tal modo, la datrice di lavoro aveva inteso
8 chiaramente imporre unilateralmente alla lavoratrice un trattamento economico peggiorativo rispetto a quello previsto dal CCNL ANAPA/UNAPASS, per cui, in ogni caso, avrebbe dovuto essere accertata, ai sensi dell'art. 36 Cost., l'insufficienza dei minimi retributivi previsti dal CCNL applicato dal 1° dicembre 2014 fino alla cessazione del rapporto (in particolare, il CCNL SN/CONFSAL prevedeva una retribuzione oraria di € 8,53 all'ora, ottenuta dividendo la retribuzione tabellare pari ad € 1.354,07 per il divisore di 158,59).
5.3. A questo punto, venendo alla questione centrale la cui soluzione appare dirimente per la decisione della presente vertenza, occorre stabilire se, alla data in cui la ha comunicato alla CP_1
odierna ricorrente che al contratto individuale sarebbe stato applicato il CCNL stipulato dallo SN nel
2014, fosse scaduto, o non, il CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione UNAPASS, al quale è provato che le parti avevano inteso fare riferimento per regolamentare il loro rapporto di lavoro individuale, posto che tale circostanza non è stata contestata specificamente dalla datrice di lavoro resistente e considerato che le parti hanno manifestato la volontà di recepire tale CCNL anche per facta concludentia, mediante la costante e prolungata applicazione delle relative clausole al rapporto di lavoro.
In proposito, risulta che, in data 4 febbraio 2011, tra SN e UNAPASS, da una parte, e Fiba-Cisl,
Con
dall'altra, è stato stipulato il rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle CP_7 CP_9
Agenzie di Assicurazione in gestione libera (doc. 03 all. memoria p. resistente), scaduto il 31 dicembre
2008, con validità triennale dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, secondo quanto previsto all'art. 74, rubricato “Decorrenza e durata”, dove, inoltre, è stato specificato che le Parti contraenti avrebbero potuto dare la disdetta con un preavviso di almeno sei mesi e che, in mancanza di disdetta, lo stesso si sarebbe dovuto intendere “rinnovato per tre anni”.
In tal modo, pertanto, le parti stipulanti hanno inserito nel contratto collettivo una clausola di rinnovo automatico, che avrebbe potuto essere impedito con l'esercizio della disdetta entro il 30 giugno
2011, in difetto stabilendosi l'automatico rinnovo per altri tre anni, decorrenti dalla prima scadenza, fissata al 31 dicembre 2011 e, quindi, fino al 31 dicembre 2014.
Il successivo rinnovo contrattuale tra UNAPASS e ANAPA, da una parte, e Fiba-Cisl, CP_7
Con
dall'altra, è intervenuto il 20 novembre 2014 (doc. 04 all. memoria p. resistente) e, in CP_9
occasione del rinnovo, è stato indicato un nuovo termine di scadenza al 31 dicembre 2015, secondo quanto si legge all'art. 77 del CCNL de quo, nel quale, inoltre, è stata espressamente prevista l'ultrattività del contratto collettivo “fino al suo rinnovo”, in caso di disdetta da esercitarsi con un preavviso di almeno 6 mesi, nonché, in mancanza di disdetta, il rinnovo automatico del contratto per
9 altri 3 anni.
Da quanto sopra esposto si desume, dunque, che quando la ha aderito al Sindacato Nazionale CP_1
Agenti di Assicurazione (SN) e quando è stato stipulato, in data 10 novembre 2014, il CCNL tra il sindacato di appartenenza della datrice di lavoro e le rappresentanze sindacali e CP_5
(doc. 05 all. memoria p. resistente), il CCNL UNAPASS non era ancora scaduto, CP_6
in quanto rinnovato per altri tre anni dopo la scadenza, in mancanza di disdetta.
Con l'ulteriore conseguenza che la datrice di lavoro non avrebbe potuto unilateralmente sciogliersi dal contratto ante tempus, né avrebbe potuto esercitare il recesso prima della scadenza del 31 dicembre
2015 fissata in occasione del rinnovo del 20 novembre 2014.
Pertanto, deve ritenersi che la lavoratrice avesse diritto di percepire una retribuzione non inferiore al minimo previsto nel CCNL ANAPA rinnovato il 20 novembre 2014, considerando la data in cui è avvenuta la comunicazione alla ricorrente della modifica contrattuale.
Non possono invece ritenersi applicabili al contratto individuale per cui è causa i minimi retributivi previsti nelle tabelle dai CCNL Assicurazioni ANAPA UNAPASS succedutisi nel tempo, in particolare i minimi tabellari previsti dal CCNL ANAPA 2016 – 2020 (prodotto in giudizio dalla parte ricorrente sub doc. 04 all. ricorso), atteso che, rispetto ad essi, non si configura alcun diritto quesito della lavoratrice, come si è avuto modo di spiegare in precedenza.
Conseguentemente, deve essere riconosciuto innanzitutto il diritto della ricorrente alle differenze retributive per il periodo da dicembre 2014 fino al 30 giugno 2015, come calcolate sulla base dei dettagliati conteggi depositati da parte ricorrente in data 24 luglio 2024, non tempestivamente e specificamente contestati, per un totale di complessivi euro 2.454,23, dovendosi sul punto precisare che appare corretto il minimo tabellare per il livello 5° (Capo Ufficio) preso in considerazione per il ricalcolo, di euro 1.725,46, corrispondente agli scatti di anzianità maturati dalla lavoratrice che sono quelli indicati per il 6° biennio, e non 5°, come invece indicato da questo Tribunale nell'ordinanza del
2.02.2024.
Per quanto riguarda l'intervenuta incorporazione dell'impresa individuale CP_10 CP_2
a decorrere dal 1° luglio 2015, trova applicazione l'art. 2112, comma 3 c.c., come modificato
[...]
dal D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, a mente del quale “Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario”.
Tale disposizione è stata interpretata nel senso che, qualora nell'impresa dell'acquirente sia già
10 applicato un contratto collettivo, è quest'ultimo che, secondo il principio di successione dei contratti, prevale sul contratto collettivo applicato precedentemente dall'alienante.
Tale tesi, enunciata dapprima dalla giurisprudenza di merito (v. Trib. Milano, 22 novembre 2000, in Orient. Giur. Lav., 2000, I, 1002), è stata condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito tale principio affermando e precisando che ai lavoratori che passano alle dipendenze dell'impresa cessionaria si applica il contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro presso l'azienda ceduta solamente nel caso in cui l'impresa cessionaria non applichi alcun contratto collettivo;
in caso contrario, la contrattazione collettiva dell'impresa cedente è sostituita immediatamente e in tutto da quella applicata nell'impresa cessionaria anche se contenga condizioni peggiorative per i lavoratori rispetto alla prima (Cass. civ., Sez. Lav., 4 febbraio 2008, n. 2609).
Anche a voler condividere l'orientamento testé citato, tale principio vale unicamente nei limiti in cui vi sia la prova che l'impresa cessionaria, alla data del trasferimento, già applicava una differente disciplina collettiva, rispetto a quella vigente presso l'azienda cedente.
Sennonché, nel caso qui esaminato, non è dimostrato che la alla data Controparte_2 dell'incorporazione, applicasse agli altri dipendenti il CCNL stipulato dallo SN nel 2014, non essendovi alcun riferimento, nella comunicazione di incorporazione di azienda del 30 giugno 2015, a quel CCNL, essendo stati invece espressamente fatti salvi “tutti i diritti maturati alla data della cessione” con l'ulteriore precisazione che sarebbero rimaste “invariate tutte le clausole contrattuali non modificate dalla presente”.
In senso contrario non vale la circostanza che il CCNL Assicurazioni SN sia stato in seguito richiamato nell'atto di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time del 30 settembre
2015, anche perché il richiamo al “CCNL Assicurazioni SN” per indicare la qualifica della lavoratrice alla data di assunzione dell'8 settembre 2003 (“assunta in data 08/09/2003 con la qualifica di
IMPIEGATI CAPO UFFICIO del CCNL Assicurazioni SN a tempo pieno e indeterminato”) contrasta con il fatto che le parti avessero invece sempre applicato il CCNL . Controparte_11
Che la società cessionaria stesse già applicando il CCNL SN/CONFSAL, alla data del trasferimento ex art. 2112 c.c., è smentito pure dalla circostanza per cui l'adesione della Controparte_2
al sindacato SN è avvenuta solo nel 2016, come risulta dal versamento dei relativi contributi solo a partire da quella annualità (doc. 10 all. p. resistente), non rilevando che la avesse aderito al CP_1 medesimo sindacato fin dal 2012, stante l'alterità soggettiva tra la cedente persona fisica e la società di capitali cessionaria, di cui la è una delle amministratrici. CP_1
Deve pertanto ritenersi che la lavoratrice, ai sensi dell'art. 2112, comma 1 c.c., abbia conservato
11 tutti i diritti già maturati all'atto della cessione, fra cui quello di percepire una retribuzione non inferiore al minimo previsto nel CCNL ANAPA rinnovato il 20 novembre 2014.
Conseguentemente, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente alle differenze retributive anche con riferimento al periodo dal 1° luglio 2015 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, come calcolate sulla base dei dettagliati conteggi depositati da parte ricorrente in data 24 luglio 2024, e non specificamente contestati, per un totale di complessivi euro 6.381,16.
5.4. In forza dei rilievi che precedono, in accoglimento parziale del ricorso, le resistenti CP_1
e devono essere condannate, in solido tra loro ex art. 2112, comma 2 c.c., al
[...] Controparte_2
pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 2.454,23, a titolo di differenze Parte_1
retributive per il periodo da dicembre 2014 al giugno 2015. Inoltre, la deve essere Controparte_2
condannata al pagamento in favore della ricorrente della ulteriore somma di euro 6.381,16, a titolo di differenze retributive per il periodo dal 1° luglio 2015 alla cessazione del rapporto di lavoro (il 24 novembre 2020), oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429, comma 3 c.p.c., dal maturare delle singole scadenze retributive fino al saldo.
5.5. Le stesse resistenti devono essere condannate anche al corrispondente adeguamento della posizione previdenziale mediante versamento dei relativi contributi previdenziali presso l' . CP_3
6. Passando alla regolamentazione delle spese processuali, stante l'accoglimento parziale del ricorso si giustifica una parziale compensazione delle stesse nella misura di 1/2 con riferimento alle fasi introduttiva, di studio e di trattazione/istruzione, mentre per la restante parte le spese debbono essere poste a carico delle resistenti, comprese quelle della fase decisoria per intero ai sensi dell'art. 91, comma 1, ultimo periodo c.p.c., in considerazione della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal Tribunale da parte delle convenute, atteso che la domanda proposta dalla ricorrente è stata accolta in misura non inferiore a quanto previsto nella medesima proposta. Le spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata (causa di lavoro), al valore della causa (scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa, per cui si giustifica l'applicazione dei parametri medi per tutte le fasi.
Deve invece disporsi l'integrale compensazione delle spese nei rapporti con l' , Controparte_12
rispetto al quale non può configurarsi una vera e propria “soccombenza”, giustificandosi la relativa chiamata in causa al fine di rendere la statuizione contenuta nella sentenza opponibile nei confronti dell'ente in favore del quale deve essere disposta la condanna del datore al pagamento dei contributi, essendo il lavoratore tenuto, in questo caso, a integrare il contraddittorio nei confronti dell' (cfr. CP_3
12 Cass. civ., Sez. Lav., 14 maggio 2020, n. 8956 e, più di recente, Cass. civ., Sez. Lav., 9 gennaio 2024,
n. 701).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna le parti resistenti e Controparte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente della somma di CP_2 Parte_1
euro 2.454,23, a titolo di differenze retributive per il periodo da dicembre 2014 a giugno 2015, e la al pagamento in favore della ricorrente della ulteriore somma di euro 6.381,16, a titolo Controparte_2
di differenze retributive per il periodo dal 1° luglio 2015 alla cessazione del rapporto di lavoro il 24 novembre 2020, oltre interessi e rivalutazione dal maturare delle singole scadenze retributive fino al saldo;
2) condanna le medesime resistenti al corrispondente adeguamento della posizione previdenziale mediante versamento dei relativi contributi previdenziali presso l' ; CP_3
3) compensa le spese delle fasi introduttiva, di studio e di trattazione/istruzione nella misura di 1/2
e condanna le resistenti e in solido tra loro, alla rifusione in Controparte_1 Controparte_2
favore della ricorrente delle spese per la restante parte, che liquida, già al netto Parte_1 dell'operata compensazione, nell'importo di euro 3.502,50 per compensi professionali e di euro 59,25 per spese vive, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%;
4) compensa le spese nei rapporti con l' . CP_3
Così deciso in Oristano, il 19 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
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