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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 27.2.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta al n. 15706 /2024 R.G.
TRA
OL LU , ([...]) rappresentato e difeso dall'Avv. GIACOMO
PRIVITERA , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. OREFICE VINCENZO presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
I.N.P.S., C.F. 80078750587 - P.I. 02121151001- in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Napoli alla Via de Gasperi 55 (Sede INPS), presso l'avv. Maria Sofia Lizzi ( [...]) che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti depositata in atti;
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.7.2024 LU LI ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249027248488000, relativa a varie cartelle di pagamento e avvisi di addebito - in particolare l'avviso n. 07120230000900491000 con il quale si ingiungeva allo stesso, il pagamento dell'importo di euro 689,11; l'avviso n.
37120230000900592000 con il quale si ingiungeva allo stesso, il pagamento dell'importo di euro 1.636,21; l'avviso n. 37120230002560444000 con la quale si ingiungeva allo stesso, il pagamento dell'importo di euro 505,95 - relative alla mancata presentazione del modello
1 DM/10 per l'anno 2022.
A sostegno della proposta opposizione ha eccepito la mancata notifica degli atti prodromici e ha concluso chiedendo al Giudice adito di : “1. Sospendere gli effetti degli avvisi di addebito n. 07120230000900491000, n. 37120230000900592000 e n. 37120230002560444000, contenuti nell'intimazione di pagamento n. 07120249027248488000; 2. Annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto impugnato;
3. Con vittoria di spese ed onorari in favore dell'avv. Alessio Garofalo che si dichiara antistatario.”
In data 9.1.2025 si costituiva in sostituzione del precedente difensore del ricorrente, l'avv.to
Giacomo Privitera che con memoria di costituzione si riportava a tutte le conclusioni già versate in atti
INPS e Agenzia Entrate Riscossione spa, tempestivamente costituitesi, hanno chiesto il rigetto della proposta opposizione sostenendone l'infondatezza nel merito.
La causa, sulle conclusioni spiegate negli atti introduttivi e lette le note di trattazione depositate dalle parti, è stata discussa e decisa all'udienza del 27.2.2025 sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
******
L'opposizione non è fondata.
In primo luogo deve darsi atto che con le note di trattazione depositate in data 26.2.2025 il difensore costituito di parte ricorrente ha dichiarato “che il ricorrente non ha più interesse ad agire giudizialmente nei confronti delle convenute e pertanto, chiede che il giudizio sia estinto per rinuncia agli atti del giudizio. In via gradata chiede che la causa sia decisa, con compensazione delle spese”.
Non essendovi stata alcuna accettazione da parte delle resistenti costituite della rinuncia effettuata dalla controparte non può dichiararsi estinto il giudizio.
Con l'entrata in vigore dell'art. 30 D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 è stata soppressa la fase dell'iscrizione a ruolo del credito contributivo e la consegna del ruolo all'agente della riscossione, cui competeva la notifica della cartella di pagamento ed è stato introdotto per il solo lnps la possibilità di notificare direttamente al contribuente l'avviso di addebito contenente l'intimazione al debitore di adempiere entro il termine perentorio indicato (e cioè 40 gg ex ari 24 comma 5 D. Lg.vo 46/99) decorrente dalla notifica dell'avviso con l'avvertimento che, in mancanza del pagamento, l'agente di riscossione indicato nell'avviso procederà ad espropriazione forzata secondo i poteri e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
Deve quindi dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di ADER avendo parte ricorrente
2 limitato le sue doglianze alla mancata notifica dell'avviso di addebito presupposto, notifica di cui era onerata solo l'INPS.
L'art. 30 comma 4 DL 78/2010 sopra richiamato (rubricato “Potenziamento dei processi di riscossione delI'INPS”) espressamente prevede le modalità di notifica dell'avviso di addebito e precisamente «L'avviso di addebito è notificato in via ordinaria tramite posta elettronica certifìcata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento».
In relazione agli avvisi di addebito –atti presupposto rispetto alla intimazione oggi opposta e che il ricorrente assume non aver mai ricevuto- si rileva che l'INPS ha invece depositato la documentazione attestante l'intervenuta notifica via PEC per tutti gli addebiti contestati ed avverso tale documentazione parte ricorrente non ha operato alcun rilievo.
Il ricorso deve essere quindi rigettato
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti dell'INPS e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese sono compensate invece nei confronti di ADER, del tutto estranea al procedimento notificatorio dell'avviso di addebito.
p.q.m.
Ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a. rigetta il ricorso;
b. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS che liquida in complessivi €1865,00 oltre iva cpa e spese generali.
c. compensa le spese di lite nei confronti di ADER.
Napoli, 24/03/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 27.2.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta al n. 15706 /2024 R.G.
TRA
OL LU , ([...]) rappresentato e difeso dall'Avv. GIACOMO
PRIVITERA , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. OREFICE VINCENZO presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
I.N.P.S., C.F. 80078750587 - P.I. 02121151001- in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Napoli alla Via de Gasperi 55 (Sede INPS), presso l'avv. Maria Sofia Lizzi ( [...]) che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti depositata in atti;
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.7.2024 LU LI ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249027248488000, relativa a varie cartelle di pagamento e avvisi di addebito - in particolare l'avviso n. 07120230000900491000 con il quale si ingiungeva allo stesso, il pagamento dell'importo di euro 689,11; l'avviso n.
37120230000900592000 con il quale si ingiungeva allo stesso, il pagamento dell'importo di euro 1.636,21; l'avviso n. 37120230002560444000 con la quale si ingiungeva allo stesso, il pagamento dell'importo di euro 505,95 - relative alla mancata presentazione del modello
1 DM/10 per l'anno 2022.
A sostegno della proposta opposizione ha eccepito la mancata notifica degli atti prodromici e ha concluso chiedendo al Giudice adito di : “1. Sospendere gli effetti degli avvisi di addebito n. 07120230000900491000, n. 37120230000900592000 e n. 37120230002560444000, contenuti nell'intimazione di pagamento n. 07120249027248488000; 2. Annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto impugnato;
3. Con vittoria di spese ed onorari in favore dell'avv. Alessio Garofalo che si dichiara antistatario.”
In data 9.1.2025 si costituiva in sostituzione del precedente difensore del ricorrente, l'avv.to
Giacomo Privitera che con memoria di costituzione si riportava a tutte le conclusioni già versate in atti
INPS e Agenzia Entrate Riscossione spa, tempestivamente costituitesi, hanno chiesto il rigetto della proposta opposizione sostenendone l'infondatezza nel merito.
La causa, sulle conclusioni spiegate negli atti introduttivi e lette le note di trattazione depositate dalle parti, è stata discussa e decisa all'udienza del 27.2.2025 sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
******
L'opposizione non è fondata.
In primo luogo deve darsi atto che con le note di trattazione depositate in data 26.2.2025 il difensore costituito di parte ricorrente ha dichiarato “che il ricorrente non ha più interesse ad agire giudizialmente nei confronti delle convenute e pertanto, chiede che il giudizio sia estinto per rinuncia agli atti del giudizio. In via gradata chiede che la causa sia decisa, con compensazione delle spese”.
Non essendovi stata alcuna accettazione da parte delle resistenti costituite della rinuncia effettuata dalla controparte non può dichiararsi estinto il giudizio.
Con l'entrata in vigore dell'art. 30 D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 è stata soppressa la fase dell'iscrizione a ruolo del credito contributivo e la consegna del ruolo all'agente della riscossione, cui competeva la notifica della cartella di pagamento ed è stato introdotto per il solo lnps la possibilità di notificare direttamente al contribuente l'avviso di addebito contenente l'intimazione al debitore di adempiere entro il termine perentorio indicato (e cioè 40 gg ex ari 24 comma 5 D. Lg.vo 46/99) decorrente dalla notifica dell'avviso con l'avvertimento che, in mancanza del pagamento, l'agente di riscossione indicato nell'avviso procederà ad espropriazione forzata secondo i poteri e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
Deve quindi dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di ADER avendo parte ricorrente
2 limitato le sue doglianze alla mancata notifica dell'avviso di addebito presupposto, notifica di cui era onerata solo l'INPS.
L'art. 30 comma 4 DL 78/2010 sopra richiamato (rubricato “Potenziamento dei processi di riscossione delI'INPS”) espressamente prevede le modalità di notifica dell'avviso di addebito e precisamente «L'avviso di addebito è notificato in via ordinaria tramite posta elettronica certifìcata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento».
In relazione agli avvisi di addebito –atti presupposto rispetto alla intimazione oggi opposta e che il ricorrente assume non aver mai ricevuto- si rileva che l'INPS ha invece depositato la documentazione attestante l'intervenuta notifica via PEC per tutti gli addebiti contestati ed avverso tale documentazione parte ricorrente non ha operato alcun rilievo.
Il ricorso deve essere quindi rigettato
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti dell'INPS e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese sono compensate invece nei confronti di ADER, del tutto estranea al procedimento notificatorio dell'avviso di addebito.
p.q.m.
Ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a. rigetta il ricorso;
b. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS che liquida in complessivi €1865,00 oltre iva cpa e spese generali.
c. compensa le spese di lite nei confronti di ADER.
Napoli, 24/03/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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