Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/02/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda
in composizione monocratica in persona del giudice designato Dott.Alfonso
Piccialli, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 990 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 riservata a sentenza con i termini di cui all'art.190
c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 12.11.2024
TRA
il Sig. e la Sig.ra rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giulia Rocco e Adriano Rocco, giusta delega in atti;
-Attori-
E il Sig. rappresentato e difeso dall' Avv. Gian Battista Controparte_1
Rossella, giusta delega in atti;
-Convenuto-
E la rappresentata e difesa dall'Avv.Umberto Controparte_2
Maria Malandrucco, giusta delega in atti;
OGGETTO: azione di risarcimento danni ai sensi degli artt. 144 c.d.a. e 2054
c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.11.2024 le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi depositati
Occorre premettere che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità ai sensi degli artt. 144 c.d.a. e 2054
c.c. per il sinistro occorso il 15.05.2012 in Sezze (LT), con conseguente domanda risarcitoria.
Secondo la prospettazione attorea, alle ore 15,00, circa, il conducente Sig Pt_1
, percorrendo Via Bassiano a bordo del motociclo Aprilia 125 targato
[...]
DS32780, di proprietà della Sig.ra improvvisamente veniva Parte_2 urtato dall'autocarro Nissan Terrano tg. RM68532W, condotto dal Sig.
e di proprietà dello stesso. Veniva allegato dall'attore che: Controparte_1
l'autocarro condotto dal Sig arrestava repentinamente la Controparte_1
marcia con una frenata assai brusca per operare una manovra improvvisa di svolta a sinistra, senza che la stessa fosse preceduta da alcuna segnalazione;
sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri di Sezze, i quali redigevano verbale di accertamento di sinistro stradale;
riportava, in conseguenza del sinistro, lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto, a mezzo autoambulanza, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S.M. Goretti di
Latina, ove gli venivano diagnosticate: “frattura completa e scomposta del terzo medio diafisario del femore sx, contusioni ed escoriazioni multiple, e, successivamente, frattura del terzo prossimale tibia e perone sx”; veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura del femore e della tibia sinistri tramite applicazione di fissatori esterni, al quale susseguivano ulteriori degenze ed un lungo periodo di inabilità e di cure mediche, senza che, tuttavia, vi fosse l'integrale recupero delle funzioni motorie;
che in conseguenza del sinistro il Sig. subiva Parte_1
ulteriormente una danno psicologico;
il veicolo dallo stesso condotto subiva ingenti danni alla carrozzeria ed alla meccanica tanto da risultare non marciante all'esito del sinistro. Produceva in atti: il verbale di recupero del veicolo, la relazione del sinistro dei Carabinieri intervenuti, la perizia medica del Dott.
e la documentazione medica inerente al ricovero (cfr. cartella clinica Per_1
Ospedale Santa Maria Goretti in Latina, fascicolo parte attrice).
Pertanto, citato in giudizio il Sig. e la Controparte_3 Controparte_2
nelle rispettive qualità di responsabile civile e di garante,
[...] chiedeva accertare l'esclusiva responsabilità del Sig. in Controparte_1 ordine alla produzione del sinistro e condannare il medesimo, in solido con la al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, Controparte_2
subiti dagli attori, da quantificarsi all'esito di ctu, ovvero nella maggiore o minore somma che sarebbe risultata in corso di causa, ovvero ritenuta di giustizia.
Costituiti i convenuti Sig. e che Controparte_3 Controparte_4 prospettavano entrambi l'esclusiva responsabile per il sinistro occorso del Sig.
, chiedevano il rigetto delle domande attoree. Parte_1
Istruita la causa, ed escussi i testi ammessi, veniva assunta in decisione con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
________________________________________________________
Le domande attoree sono infondate e non possono trovare accoglimento, per i seguenti motivi.
Con riferimento al sinistro occorso va rilevato che è indiscusso il fatto storico avvenuto, nei luoghi e tempi indicati dagli attori, così come riportato nella relazione redatta dai Carabinieri del comando di Sezze, che intervenuti sui luoghi rinvenivano i veicoli: “ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, riportata nei rilievi fotoplanimetrici all'uopo effettuati”
(cfr. Relazione di sinistro stradale prot. n. 8509/2012).
Va esposto che, nella citata relazione venivano evidenziate le condizioni metereologiche e di visibilità al momento dell'accadimento, così rilevandosi che la strada fosse rettilinea, la pavimentazione stradale asciutta e le condizioni di visibilità buone, stante l'illuminazione delle ore diurne, oltre che non vi fossero presenti visibili tracce di frenata degli pneumatici dei veicoli coinvolti.
In riferimento alla dinamica va rilevato quanto segue.
I militari intervenuti raccoglievano dichiarazioni, verbalizzate su atti separati: del conducente del veicolo Nissan Terrano, con targa RM68532W, condotta dal Sig. il quale affermava: “sono stato tamponato…”; Controparte_3
del passeggero del veicolo condotto dal Sig. Sig. Controparte_3 [...]
che riferiva: “Eravamo fermi sulla linea di mezzeria per entrare in Per_2 detto smorzo, quando all'improvviso abbiamo sentito un gran colpo dietro la macchina ed in particola nell'angolo destro tanto da farci spostare in avanti.”; oltre che della Sig.ra , passeggero trasportato con il Parte_3 veicolo condotto dal Sig. , la quale riferiva che: “Giunti all'altezza Parte_1 dello smorzo di un fuoristrada Nissa, si fermava improvvisamente, e CP_1
mio cugino tentando di evitarlo andava a collidere con lo stesso prendendo con la parte anteriore del nostro scooter la parte posteriore destra del Nissan.”
(cfr.Doc. n.2, rapporto Carabinieri, fascicolo parte convenuta Controparte_4
.
[...]
La dinamica del tamponamento a tergo del veicolo condotto dal Sig.
veniva ulteriormente confermata dal Sig. Controparte_3 Persona_2 che nel corso dell'istruttoria, ai capitoli di prova della Controparte_2
ammessi nn.3 e 4, della memoria di cui all'art. 183, 6° comma,
[...]
n.2, recanti le seguenti domande: “3. Vero che giunto all'altezza del “Bar dello
Sport” il conducente il Nissan Terrano azionava l'indicatore di direzione sinistro per segnalare la propria manovra di accesso per entrare nel magazzino edile? 4. Vero che il conducente il motociclo si Parte_1
avvedeva in ritardo della manovra del veicolo che lo precedeva e tentava una frenata di emergenza rovinando in terra ed andando comunque a tamponare
l'autocarro che lo precedeva?”, così rispondeva: “confermo la dinamica del sinistro come descritta nei capitoli di prova”, ulteriormente precisando: “ho visto che mio figlio azionava la freccia a sinistra… al momento dell'urto la macchina era ferma con la freccia azionata in attesa che passassero le auto provenienti dall'opposto senso di marcia;
adr: la Nissan è stata colpita sul lato posteriore destro.” (cfr. Verbale d'udienza del 24.09.2019).
Alla luce di tali accertamenti deve ritenersi che il conducente il Sig. Pt_1
, non abbia mantenuto una distanza di sicurezza adeguata rispetto
[...] all'autocarro che lo precedeva, ovvero che nonostante abbia tentato di evitare il veicolo che gli si arrestava dinanzi non riusciva ad arrestare il proprio, presumibilmente, per non aver mantenuto una velocità moderata, ovvero un'adeguata, diligente e preventiva condotta di guida, rispetto al normale andamento della circolazione stradale.
Infatti, sebbene la prospettazione attorea è volta ad indicare una condotta pericolosa del conducente Sig. in quanto si assume che lo Controparte_1 stesso non avrebbe azionato l'indicatore di direzione, ciò solo non varrebbe ad escludere la responsabilità esclusiva dell'attore.
In riferimento, alla dinamica del tamponamento, essa viene e rappresentata nella deposizione testimoniale dal teste di parte attrice Sig. Testimone_1 che così riferisce: “il veicolo Nissan ha frenato ed è ripartito come se dovesse girare, lo ha fatto una prima volta, poi una seconda volta, era un po' incerto sul punto in cui poter girare;
il veicolo Nissan ha cominciato a esitare nell'intraprendere la manovra di svolta a sinistra in prossimità dell'entrata al piazzale antistante il bar e poi è andato avanti, superando il bar, fino all'altezza di un altro cancello successivo, distante circa una decina metri” … il motociclo era a una distanza di circa 6, 8 o 10 metri dal veicolo Nissan, ed io rispetto al motociclo ero distante tra i sette e i dieci metri;
ero infatti distante una ventina di metri dalla Nissan”.
A parere di questo giudicante, quanto riportato, non è indice di una condotta di guida, del veicolo tamponato, che denoti tratti di anomalie tali da renderla causa esclusiva o concausa del sinistro, in ragione della imprudente ed imperita condotta di guida dell' attore, di per sè sufficiente sul piano eziologico a provocare l' evento, condotta assorbente sul piano giuridico ogni diverso antecedente o concorrente condotta, riducendola al ruolo di semplice occasione del fatto (sinistro).
Invero, va rilevato che, pur volendo considerare che il conducente del veicolo tamponato sia stato incerto nel punto in cui iniziare la manovra di svolta a sinistra, non vi è prova che il conducente del veicolo tamponante abbia atteso l'inizio della stessa, così conformandosi alla norma di cui all'art. 148, comma
7, c.d.s., che impone al veicolo sorpassante -a destra- di non effettuare la manovra, sino all'inizio della manovra di svolta del veicolo che lo precede.
Va evidenziato, inoltre, che la costante giurisprudenza in tema di responsabilità da sinistro stradale ha, da sempre, ritenuto che, in caso di tamponamento a tergo la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, che opera nel caso di scontro tra i veicoli ai sensi dell'art. 2054 c.c., è superata dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante (cfr. Corte di Cassazione, con l'ordinanza 3 febbraio 2023, n.
3398), e che la prova liberatoria può essere fornita dal tamponante dimostrando che “il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”.(Cass.
8051/2016, Cass. 21513/2020, Cass. 18884/2015, Cass. 6193/2014).
Invero, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili ( Cass.civ.
18708/2021).
Va ulteriormente evidenziato che è il medesimo teste di parte attrice, che seguiva i veicoli coinvolti nello scontro, a riferire di essersi accorto di un incerto procedere del veicolo tamponato: “la Nissan non andava veloce perché frenava e ripartiva però non si capiva dove volesse andare;
lo ricordo bene perché questa andatura incerta ha infastidito anche me” (cfr. Verbale
d'udienza del 16.02.2021).
Orbene, pur assumendo che il veicolo tamponato abbia messo in atto arresti e ripartenze ripetute, e perciò una condotta incerta delle manovra di svolta a sinistra, tale manifesta incertezza nella guida, anche se accompagnata al mancato azionamento dell'indicatore di direzione, avrebbe, ragionevolmente, dovuto indurre il veicolo che precedeva ad una maggiore prudenza.
Valutato, altresì, che sui luoghi del sinistro non venivano rinvenuti segni di frenata, può escludersi con ragionevolezza che il conducente del veicolo tamponante abbia adottato ogni cautela tale evitare il sinistro.
Ciò in quanto il conducente, che avesse tenuto una condotta diligente, sia in termini di rispetto della distanza di sicurezza, sia in temini di velocità, avrebbe sicuramente avuto il tempo psico-tecnico di percepire il pericolo ed azionare una manovra di emergenza tempestiva, utile ad evitare la collisione.
Ritenuto dunque che la giurisprudenza ha ulteriormente evidenziato che la prova liberatoria, ovvero quella della corresponsabilità per il sinistro, in caso di tamponamento è resa “dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Vi, 6 ottobre 2020, n. 21513), e che tale evidenza non è risultata emergere nel corso del giudizio, deve ascriversi al conducente del veicolo tamponante la piena responsabilità per il sinistro occorso. Per quanto su dedotto e ritenuto, le domande attoree devono ritenersi infondate e pertanto vanno rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché sono poste a carico degli attori, in solido tra loro.
PQM
il Giudice Dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
1. Rigetta le domande attoree.
2. Condanna gli attori Sig.ri e la Sig.ra in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dei conventi Sig.
e che liquida in complessivi € 2540,00, Controparte_1 Controparte_5
oltre oneri ed accessori come per legge.
Latina, 28.02.2025
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli