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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/09/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al 24.09.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1624/2025 RG promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. LAMAZZA Parte_1
RITA e dall'avv. VENTURINO DOMENICO
Ricorrente
O Controparte_1
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Mariagrazia CP_2
CARNOVALE
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio promosso ex art. 445 bis c.p.c. volto all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di cui all'art. 2 e 13 l.118/71 negato dal CTU nominato nella fase Pt_2 sommaria, avendo accertato una invalidità in misura pari al 67%.
L' nel costituirsi in giudizio, ribadiva la correttezza del proprio operato ed insisteva per il CP_2 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, ritenuto di non disporre il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito dell'odierna udienza di trattazione, la causa è così decisa.
***
Nel merito, il ricorso è infondato.
Il CTU nominato nella fase sommaria, procedendo ad un'accurata valutazione di tutta la documentazione medica in atti, nonché ad un completo esame obiettivo del periziando, ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari idonei a giustificare l'attribuzione della prestazione rivendicata ( cfr. consulenza tecnica depositata in data 19.3.2025 fascicolo sommario qui da intendersi integralmente richiamata).
Nell'introdurre a seguito di dichiarazione di dissenso il presente giudizio parte ricorrente ha lamentato sostanzialmente a) un' errata valutazione da parte del CTU della sindrome depressiva,
1 tabellata con il codice 2206 anziché con i codici 2209 e 2207 di cui al DM 5.2.1990, con corrispondenti valori del 50% e del 15% in quanto patologie concorrenti;
b) una errata valutazione della sindrome di Menier con il Codice 4106 anziché con il codice 4107, rilevando inoltre la concorrenza con l'ipoacusia e la necessità di attribuzione della maggiorazione di cinque punti percentuali.
Tanto premesso, deve evidenziarsi come il CTU abbia correttamente tabellato la sindrome depressiva con il codice 2206 relativo alla “Sindrome depressiva endoreattiva grave”, attribuendo la massima percentuale di invalidità pari al 50%, in quanto dall'esame della documentazione medica in atti emergono solo due certificazione specialistiche assai distanziate nel tempo, la prima del
26.11.20215 e la seconda dell'8.11.2024, sicchè deve escludersi una ricorrenza degli episodi depressivi che giustifichi la tabellazione nella più grave “sindrome depressiva endogena media” in concorrenza con una nevrosi ansiosa (cod. 2207); peraltro all'esito dell'esame obiettivo compiuto sull'apparto nervoso e psichico la paziente si presentava “in condizioni buone con sensorio integro, collaborante, la prova di Romberg è negativa, il ricorrente all'atto della visita non presenta vertigini sensorio integro”.
Si rileva come l'ipoacusia sia stata correttamente valutata e tabellata con il codice 4005 “Perdite uditive mono e bilaterale pari o inferiore 275db, punteggio da 0 a 59 come da tabella (perdita orecchio sx 210 db
(peggiore) perdita orecchio dx 120 db,) percentuale 20%” e che, infine, corretta appare anche la valutazione dell'apparato vestibolare, avendo il CTU attribuito alla sindrome di in base Per_1 alla documentazione medica in atti, il cod. 4106 “VERTIGINE DI POSIZIONE E
NISTAGMO DI POSIZIONE (VERTIGINE OTOLITICA POSIZIONALE” e la percentuale massima del 20% in considerazione dei ricorrenti accessi al PS per tale patologia- anziché il più grave codice 4107 relativo a “VERTIGINI IN GRANDI CRISI PAROSSISTICHE”, non documentati nel caso di specie-.
Infine, si rileva che il CTU ha altresì attribuito la maggiorazione del 5% “poiché il paziente soffre anche di cervicalgia e di RGE”.
Da ultimo si rileva l'assenza di nuova documentazione medica, astrattamente idonea ad aggravare il quadro patologico già valutato dal CTU nella fase sommaria, sicchè allo stato il rinnovo delle operazioni peritali assumerebbe carattere meramente esplorativo.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (Cass.
12703/2015).
2 Invero “qualora il giudice di merito fondi la propria decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche - e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”
(tra le tante, Cass., n. 12244 del 2015 e n. 7341 del 2004)
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU per le medesime argomentazioni sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1624/2025, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara irripetibili le spese di lite;
-pone a carico di le spese di consulenza separatamente liquidate CP_2
Crotone, 24/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al 24.09.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1624/2025 RG promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. LAMAZZA Parte_1
RITA e dall'avv. VENTURINO DOMENICO
Ricorrente
O Controparte_1
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Mariagrazia CP_2
CARNOVALE
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio promosso ex art. 445 bis c.p.c. volto all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di cui all'art. 2 e 13 l.118/71 negato dal CTU nominato nella fase Pt_2 sommaria, avendo accertato una invalidità in misura pari al 67%.
L' nel costituirsi in giudizio, ribadiva la correttezza del proprio operato ed insisteva per il CP_2 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, ritenuto di non disporre il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito dell'odierna udienza di trattazione, la causa è così decisa.
***
Nel merito, il ricorso è infondato.
Il CTU nominato nella fase sommaria, procedendo ad un'accurata valutazione di tutta la documentazione medica in atti, nonché ad un completo esame obiettivo del periziando, ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari idonei a giustificare l'attribuzione della prestazione rivendicata ( cfr. consulenza tecnica depositata in data 19.3.2025 fascicolo sommario qui da intendersi integralmente richiamata).
Nell'introdurre a seguito di dichiarazione di dissenso il presente giudizio parte ricorrente ha lamentato sostanzialmente a) un' errata valutazione da parte del CTU della sindrome depressiva,
1 tabellata con il codice 2206 anziché con i codici 2209 e 2207 di cui al DM 5.2.1990, con corrispondenti valori del 50% e del 15% in quanto patologie concorrenti;
b) una errata valutazione della sindrome di Menier con il Codice 4106 anziché con il codice 4107, rilevando inoltre la concorrenza con l'ipoacusia e la necessità di attribuzione della maggiorazione di cinque punti percentuali.
Tanto premesso, deve evidenziarsi come il CTU abbia correttamente tabellato la sindrome depressiva con il codice 2206 relativo alla “Sindrome depressiva endoreattiva grave”, attribuendo la massima percentuale di invalidità pari al 50%, in quanto dall'esame della documentazione medica in atti emergono solo due certificazione specialistiche assai distanziate nel tempo, la prima del
26.11.20215 e la seconda dell'8.11.2024, sicchè deve escludersi una ricorrenza degli episodi depressivi che giustifichi la tabellazione nella più grave “sindrome depressiva endogena media” in concorrenza con una nevrosi ansiosa (cod. 2207); peraltro all'esito dell'esame obiettivo compiuto sull'apparto nervoso e psichico la paziente si presentava “in condizioni buone con sensorio integro, collaborante, la prova di Romberg è negativa, il ricorrente all'atto della visita non presenta vertigini sensorio integro”.
Si rileva come l'ipoacusia sia stata correttamente valutata e tabellata con il codice 4005 “Perdite uditive mono e bilaterale pari o inferiore 275db, punteggio da 0 a 59 come da tabella (perdita orecchio sx 210 db
(peggiore) perdita orecchio dx 120 db,) percentuale 20%” e che, infine, corretta appare anche la valutazione dell'apparato vestibolare, avendo il CTU attribuito alla sindrome di in base Per_1 alla documentazione medica in atti, il cod. 4106 “VERTIGINE DI POSIZIONE E
NISTAGMO DI POSIZIONE (VERTIGINE OTOLITICA POSIZIONALE” e la percentuale massima del 20% in considerazione dei ricorrenti accessi al PS per tale patologia- anziché il più grave codice 4107 relativo a “VERTIGINI IN GRANDI CRISI PAROSSISTICHE”, non documentati nel caso di specie-.
Infine, si rileva che il CTU ha altresì attribuito la maggiorazione del 5% “poiché il paziente soffre anche di cervicalgia e di RGE”.
Da ultimo si rileva l'assenza di nuova documentazione medica, astrattamente idonea ad aggravare il quadro patologico già valutato dal CTU nella fase sommaria, sicchè allo stato il rinnovo delle operazioni peritali assumerebbe carattere meramente esplorativo.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (Cass.
12703/2015).
2 Invero “qualora il giudice di merito fondi la propria decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche - e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”
(tra le tante, Cass., n. 12244 del 2015 e n. 7341 del 2004)
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU per le medesime argomentazioni sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1624/2025, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara irripetibili le spese di lite;
-pone a carico di le spese di consulenza separatamente liquidate CP_2
Crotone, 24/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
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