Rigetto
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/05/2025, n. 4430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4430 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 04430/2025REG.PROV.COLL.
N. 09361/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9361 del 2023, proposto da Azienda Agricola AR VI ed ON s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ED Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
contro
Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 157/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il Cons. Dalila Satullo e uditi per le parti l’avvocato Paolo Botasso e l’avvocato dello Stato Massimo Di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l’Azienda Agricola AR VI e ON s.s. ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 07820229001685484/000, con cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione le ha chiesto il pagamento della somma complessiva di euro 81.666,68 per alcune cartelle fra cui quella emessa dalla stessa Agenzia, per conto della Regione Emilia Romagna, a titolo di prelievo supplementare per la campagna lattiera 2014/2015.
In particolare, la ricorrente ha dedotto:
1) illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione - mancata allegazione della cartella di pagamento - mancata indicazione della campagna lattiera cui fare riferimento-violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio;
2) illegittimità dell’atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati “interessi moratori” – mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati;
3) intervenuta prescrizione del credito di Agea; intervenuta prescrizione per tardività della notifica dell’atto di intimazione di pagamento rispetto alla data di presunta notifica di cartella;
4) illegittimità del provvedimento notificato impugnato per violazione di legge anche in riferimento a normativa unionale - illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere;
5) nullità/annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni da Agea. Errata quantificazione del presunto debito - difetto carenza di motivazione.
Si sono costituiti in giudizio AGEA e l’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il Tribunale, dopo avere accolto la domanda cautelare, con ordinanza del 13 marzo 2023 ha sottoposto alle parti la questione rilevata d’ufficio relativa all’inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla Regione Emilia Romagna, amministrazione titolare del credito contestato.
Dopo il deposito da parte dell’Azienda agricola della memoria concernente la questione rilevata d’ufficio, il Tribunale con sentenza n. 157/2023 ha dichiarato il ricorso inammissibile.
L’Azienda agricola ha impugnato la predetta sentenza deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il ricorso dovesse essere notificato anche alla Regione e riproponendo tutti i motivi non esaminati dal giudice di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio l’AGEA e l’Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo la reiezione dell’appello.
All’udienza pubblica del 15 maggio 2025, a seguito di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il primo motivo di appello è infondato.
Va preliminarmente rilevato che l’intimazione di pagamento impugnata ha ad oggetto il prelievo supplementare di latte vaccino per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 1, c. 9, l. 119/2003, e i relativi interessi.
Il soggetto che ha effettuato l’iscrizione a ruolo è la Regione Emilia Romagna e ciò risulta chiaramente sia dalle disposizioni di legge applicabili sia dagli atti versati in giudizio.
Sotto il primo profilo, come affermato dal giudice di primo grado e non contestato dall’appellante, l’art. 1, c. 1. D.l. n. 49/2003, conv. in l. n. 119/2003, prevede che “Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonome, alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono devoluti i proventi delle sanzioni” mentre il comma 9 dispone altresì che “In caso di mancato versamento del prelievo supplementare dovuto, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le misure di cui all'articolo 8 del regolamento n. 1392/2001/CE” ; in particolare, per la campagna 2014/2015, l’art. 1, comma 4 sexies , d.l. n. 51/2015, conv. in l. n. 91/2015, prevede che “ L’AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di latte […] e ne dà comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti ”.
Sotto il secondo profilo, dall’intimazione di pagamento, dalla cartella di pagamento e dall’estratto di ruolo risulta inequivocabilmente che l’ente che ha emesso il ruolo è la Regione Emilia Romagna e che ad essa avrebbero dovuto essere presentati eventuali chiarimenti sulla somma dovuta e l’eventuale richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo medesimo.
Pertanto, atteso che con il ricorso introduttivo di primo grado l’Azienda agricola interessata non si è limitata a impugnare l’intimazione di pagamento per vizi propri ma ha dedotto motivi diretti a contestare l’ an ed il quantum della pretesa sostanziale, la legittimazione passiva spettava oltre che ad ADER e all’AGEA anche alla Regione Emilia Romagna.
Da ciò consegue che il ricorso di primo grado, non notificato alla Regione, è stato correttamente ritenuto inammissibile dal giudice di primo grado.
Ad una diversa conclusione non può addivenirsi sulla scorta delle deduzioni formulate dall’Azienda agricola in appello e, cioè, che i motivi incidenti sulla pretesa sono rivolti a contestare unicamente l’attività amministrativa condotta da AGEA e che comunque la stessa non avrebbe avuto alcuna possibilità e legittimazione a contraddire in ordine all’attività procedimentale svolta da AGEA.
Al riguardo si osserva che la circostanza che le censure fossero dirette a contestare (anche e non solamente) l’attività procedimentale di AGEA non esonerava comunque il ricorrente dall’evocare in giudizio l’amministrazione che ha adottato, sulla base degli accertamenti operati dall’AGEA, l’atto finale accertativo dell’obbligo di versare la somma e, quindi, della pretesa contestata nel presente giudizio. A ciò si aggiunga, peraltro, che la contestazione della pretesa sostanziale fondata sull’intervenuta prescrizione del credito non riguarda l’attività svolta da AGEA.
Non condivisibile è poi la circostanza che, trattandosi di contestazioni relative all’attività svolta da AGEA, la Regione non può in ogni caso contraddire; a tal riguardo è sufficiente considerare la possibilità per la Regione di provare l’intervenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione e di atti la cui mancata impugnazione potrebbe avere determinato la cristallizzazione della pretesa al prelievo.
3. Anche ove si ritenesse di potere scindere i motivi incidenti sulla pretesa sostanziale (terzo, quarto e quinto motivo del ricorso introduttivo di primo grado, comunque inammissibili per le ragioni esposte al punto precedente) e quelli concernenti i vizi formali dell’intimazione di pagamento (primo e secondo motivo del ricorso introduttivo di primo grado), il collegio ritiene che questi ultimi siano comunque infondati.
3.1. Con il primo motivo del ricorso introduttivo di primo grado l’azienda ha dedotto l’illegittimità dell’intimazione per carenza di motivazione, non essendo stata allegata la cartella di pagamento e non essendo stata indicata la campagna lattiera cui il prelievo è riferito.
Tale motivo è infondato.
Va infatti rilevato che secondo la costante giurisprudenza (v. Cass. civ., sez. trib., 4 luglio 2022, n. 21065) “l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa”.
Nel caso in esame, nell’intimazione di pagamento impugnata sono indicati gli estremi delle cartelle cui l’intimazione si riferisce e la relativa data di notifica nonché l’anno e il titolo del debito, con la conseguenza che può ritenersi soddisfatta la motivazione richiesta.
3.2. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo di primo grado, l’azienda ha censurato il provvedimento impugnato per genericità e indeterminatezza degli interessi richiesti.
A tal proposito può richiamarsi la costante giurisprudenza tributaria, richiamata anche di questo Consiglio (v. Cons. Stato, sez. VI, 5 febbraio 2025, n. 893), secondo cui “ L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990 ” (v., tra le tante, Cass. civ., sez. trib., 23 ottobre 2024, n. 27504).
Nel caso in esame l’intimazione di pagamento è seguita ad altri atti (intimazione di prelievo e cartella di pagamento) e pertanto è sufficiente l’indicazione, all’interno della stessa, della presupposta cartella comprensiva anche degli interessi.
4. Per tutte le ragioni sopra esposte l’appello va respinto.
5. L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO