Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 16/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 23 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GAGLIARDI RITA
nei confronti di
) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
STIGNANI ELENA
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione giudiziale
All'udienza del 14 gennaio 2025 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio sulle seguenti conclusioni la ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per violazione dei doveri famigliari alle seguenti condizioni: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) Affidare in via condivisa i minori , e , con diritto di visita del Persona_1 Per_2 Persona_3 padre che possa far loro visita il mercoledì dalle ore 18,30,00 – 19,00 alle ore 21,00 in inverno ed ore 22,00 in estate. I figli staranno con i genitori un week end alternato il sabato dopo pranzo fino alle ore 22,00 -22,30 e li riprenderà la domenica mattina alle ore 10,00 fino alle ore 21,00 in inverno ed ore 22,00 in estate, ciò fino a quando il Sig. non CP_1 avrà reperito sistemazione idonea per il pernottamento per i figli. I minori sono abituati a dormire in camera singola ciascuno. Poichè entrambi i figli maschi giocano a calcio in squadre diverse, il sabato pomeriggio entrambi i genitori li accompagneranno alle partite Pers ed in ordine alla figlia qualora non volesse recarsi ai campi, verrà accompagnata a casa da amiche. Per le vacanze estive i minori trascorreranno 2 settimane anche non consecutive con ciascun genitore da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
per le festività rimarranno con in genitori in maniera alternata. Il tutto sempre compatibilmente pagina 1 di 8
Terranova 26, alla Sig.ra che ivi continuerà a vivere con i figli. 4) Disporsi che il Pt_1
Sig. corrisponda alla Sig.ra assegno di mantenimento mensile in favore dei CP_1 Pt_1 figli nella misura di € 1.050,00 (€ 350,00 ciascuno), o nella misura che si riterrà di giustizia, rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie così come previsto dal Protocollo in uso dal Tribunale di Ferrara che di seguito si riporta le spese mediche (che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private, b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi interventi chirurgici in strutture private;
- spese scolastiche (che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di 2° imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400= all'anno per ciascuna figlia. L'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. - spese extrascolastiche da documentare (che richiedono il preventivo accordo): a) baby sitter;
b) centri estivi. Comprendendo fra le spese da non concordare quelle necessarie per lo svolgimento del gioco a scacchi (tornei, lezioni, trasferte ecc.). - Disporsi che il Sig. corrisponda alla Sig.ra assegno di CP_1 Pt_1 mantenimento mensile in suo favore nella misura di € 450,00 rivalutabile in base agli indici Istat o nella misura che si riterrà di giustizia oltre al pagamento del gpl utilizzato per il riscaldamento della casa e dell'acqua ed il pagamento della rata mensile dell'autovettura Opel Mokka in uso alla Sig.ra - Disporsi che la Sig.ra percepisca Pt_1 Pt_1 l'assegno unico nella misura del 100% - Addebitare la separazione al sig. . CP_1 Condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 cpc per le motivazioni esposte negli atti di CP_1 causa. Respingere ogni altra domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto Con vittoria di spese e compensi di causa oltre il 15% tpf ed accessori di legge" .
il resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in Camera di Consiglio, rigettare ogni domanda di parte ricorrente;
in particolare in ordine alla richiesta di addebito della separazione a carico del Sig. in ordine alla richiesta di assegno di mantenimento CP_1 mensile a favore della sig.ra al pagamento del gpl per il riscaldamento e della Pt_1 bolletta dell'acqua nonché della rata dell'auto Opel Mokka che è intestata al Sig.
[...]
ma in uso alla ricorrente;
Voglia pronunciare la separazione personale dei CP_1 coniugi alle seguenti condizioni: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Affidare i minori in via condivisa ad entrambi i genitori stabilendo che il padre potrà vedere i figli in ogni momento, compatibilmente con gli impegni di questi ultimi e con gli impegni lavorativi del padre. In ogni caso i minori staranno con il padre due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento quando non avranno trascorso con lui il we. Il padre potrà trascorrere we alternati con i figli dal venerdì sera prima di cena fino alla domenica sera ore 21,00 in inverno e 22,30 in estate. Nei periodi di vacanza estiva, salvo quanto di seguito meglio precisato e concordato, i minori staranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi che dovranno essere concordati entro il 15 del mese di maggio di ogni anno. Il periodo estivo inizia con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola. Il padre potrà tenerli con sè 7 giorni durante le vacanze natalizie e 3 giorni durante quelle Pasquali comprendenti ad anni alterni pagina 2 di 8 il giorno di Natale o di Pasqua. I genitori manterranno l'attuale piano di frequentazioni durante la pausa estiva. I giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari. La seguente calendarizzazione è soggetta alla diversa organizzazione che i genitori possono concordare in prossimità delle festività e, in ogni caso, dalla diversa volontà e dagli impegni dei minori previo accordo fra gli stessi. 3) Stabilire che i figli continueranno a vivere con la madre nell'abitazione familiare in Argenta (FE), Via Terranova, 26; 4) Stabilire che il padre sia tenuto a versare a titolo di contributo al mantenimento la somma di euro 260,00 mensili per ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione Istat o quella diversa somma, maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre naturalmente al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara;
5) Assegno unico alla madre;
Si chiede altresì che il
Giudice voglia ordinare alla ricorrente di prestare il consenso al rilascio del passaporto per il marito e la firma del modulo per la riscossione degli assegni familiari dei figli che ormai non sono riscossi da tre anni. Si chiede respingersi ogni altra domanda infondata in fatto e in diritto.
il PM: visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4 gennaio 2024 , premesso di aver contratto in Parte_1
data 5 maggio 2009 matrimonio con e che la prosecuzione della Controparte_1
convivenza era divenuta intollerabile a causa della violazione dell'obbligo di fedeltà, chiedeva la pronuncia di separazione con addebito, l'affido condiviso dei tre figli minori con collocazione presso essa ricorrente, un contributo per il loro mantenimento in somma complessiva non inferiore ad Euro 1.050 oltre una quota di spese straordinarie ed un assegno personale di Euro 450.
Il nel costituirsi in giudizio, contestava la domanda di addebito deducendo che la CP_1
relazione sentimentale era la conseguenza e non la causa della crisi coniugale, iniziata all'anno 2017 ed acuitasi negli anni successivi sino a vivere da “separati in casa”; concordava sul regime di affido offrendosi di versare un contributo per il mantenimento della prole non superiore ad Euro 780 mensili oltre la metà delle spese straordinarie;
si opponeva infine al riconoscimento di un assegno personale.
Con ordinanza del 9 aprile 2024 il presidente delegato affidava in forma condivisa i tre figli minori con residenza privilegiata presso la madre cui assegnava la casa coniugale di proprietà dei genitori della stessa, regolamentava la frequentazione con il padre e poneva a carico di quest'ultimo un contributo di Euro 900 oltre il 70% delle spese straordinarie riservando al definitivo ogni valutazione sulla domanda di assegno personale.
pagina 3 di 8 All'esito di istruttoria caratterizzata dall'interpello dei coniugi e dall'assunzione di prove testimoniali, all'udienza del 14 gennaio 2025 la causa veniva rimessa in decisione di fronte al Collegio ex art. 473-bis.28 c.p.c.
***
L'esame della domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente postula il richiamo alle seguenti risultanze.
In sede di interpello il ha dichiarato di aver ricevuto nell'anno 2018, in presenza CP_1
della moglie, una foto di una donna in maglietta e pantaloncini corti precisando che si trattava della collega di lavoro;
che nell'anno 2019 la moglie gli aveva Parte_2
contestato di aver ricevuto un'allarmante telefonata di una donna e di aver in tale occasione negato di averla tradita;
di aver iniziato verso la fine dell'anno 2020 una relazione sentimentale con la , sua attuale compagna;
di aver riferito alla moglie, nel Pt_2
mese di luglio del 2022, di non essere in grado di interrompere la relazione extraconiugale.
In sede di interpello la ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata nella quale Pt_1 una donna le aveva detto “sai bene chi sono, ti volevo solo dire che tuo marito mi scopa”; di aver in un primo momento creduto alle giustificazioni del marito;
di aver in seguito saputo del tradimento sulla base di quanto riferito dagli amici;
di aver proseguito nella vita matrimoniale nella speranza che la relazione si interrompesse;
di aver messo alle strette il marito e di averne ottenuto l'esplicita confessione nel mese di luglio del 2022.
La teste , madre della ricorrente, ha dichiarato che la figlia le aveva Testimone_1
fatto vedere una foto sul telefono dicendo che la donna ivi effigiata le aveva detto di essere l'amante del marito;
di aver telefonato alla donna ripresa nella fotografia chiedendole se si rendeva conto di quello che stava facendo e ricevendo come risposta che non stava facendo nulla di male;
decorso qualche tempo, il genero, dopo averle chiesto per quale motivo si era permessa di telefonare, le aveva detto che la donna della fotografia era una brava ragazza, sua carissima amica e collega di lavoro.
La teste , madre del resistente, ha dichiarato che da alcuni anni i coniugi si Testimone_2 comportavano come da “separati in casa”, dormendo in camere distinte e comunicando a mezzo di messaggi whatsApp.
Il teste convivente della e proprietario di una pizzeria Testimone_3 Tes_2
abitualmente frequentata dalla famiglia ha dichiarato di aver notato che, “da CP_1 alcuni anni prima del Covid”, i coniugi si comportavano diversamente da prima e, in particolare, che vi era stato un allontanamento.
pagina 4 di 8 Ciò posto il Collegio osserva quanto segue.
In considerazione di quanto ammesso dal resistente in sede di interpello e di quanto risulta dalla deposizione della può ritenersi comprovato che nell'anno 2018 la Tes_1 Pt_2
ha inviato al resistente una foto in abiti succinti che è stata aperta e visionata in presenza della moglie;
nell'anno 2019 ha poi telefonato alla per metterla sull'avviso della Pt_1
(rectius: per rivendicare la) relazione sentimentale intrecciata con il CP_1
Tali circostanze inducono a ritenere già esistente nell'anno 2018 la relazione extra coniugale la cui nascita il ha invece collocato verso la fine dell'anno 2020. Ed CP_1
anche ove si volesse prestar credito all'assunto del resistente, il ricevimento della fotografia e della telefonata di contenuto univoco hanno comunque gravemente turbato la serenità coniugale determinando il comportamento “distaccato” risultante dal deposizione della teste Né, contrariamente a quanto sostenuto dal procuratore del resistente, la Tes_2
crisi coniugale può essere collocata in epoca anteriore all'anno 2018 atteso che la deposizione del teste è generica sia in ordine alla condotta tenuta dai coniugi sia Tes_3 in ordine all'epoca della sua “emersione” e considerato, in via assorbente, che non è stata provata, e neanche allegata, l'esistenza di fattori di contrasto diversi dalla relazione extraconiugale. E se è vero che in alcuni messaggi della chat whatsApp prodotta dal resistente sub 2) la ha ammesso di aver un carattere “difficile e complicato” e Pt_1
che non era facile trovare una persona che la sopportasse, è altrettanto vero che tali frasi sono state pronunciate sia per giustificare con se stessa la situazione che stava vivendo sia per indurre il marito a confessare una volta per tutte la definitività della relazione extra- coniugale, come avvenuto con il messaggio delle ore 23,46 del 6 giugno 2022 al quale la ha replicato scrivendo che dal quel momento si sarebbe sentita libera anche lei. Pt_1
Deve quindi concludersi che la sia perché innamorata del marito sia Pt_1 nell'interesse dei tre figli minori, ha “tollerato” la relazione extraconiugale sino a quando non ha avuto certezza del sua irreversibilità. Sussistendo quindi la violazione del dovere di fedeltà ed il nesso eziologico rispetto alla impossibilità di prosecuzione della convivenza, la domanda di addebito deve trovare accoglimento.
Sgombrato il campo da tale questione, deve essere confermato, in assenza di rilievi mossi da entrambe le parti, il regime di affido e di frequentazione della prole disposto nei
Pers provvedimenti temporanei ed urgenti. I figli (nato nel 2012), (nata nel Per_1
2013) e (nato nel 2015) vanno quindi affidati in forma condivisa con residenza Per_3
privilegiata presso la madre e facoltà per il padre di tenerli ogni settimana il martedì e il pagina 5 di 8 giovedì dalle 16.30 fino alle 21.00; a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera;
sette giorni durante il vacanze natalizie (alternando di anno in anno il giorno di Natale a quello dell'ultimo dell'anno), tre giorni durante quelle pasquali
(alternando di anno in anno il giorno di Pasqua a quello di Lunedì dell'Angelo) e quindici durante quelle estive in periodi da concordare entro il mese di maggio. Alla individuazione della come genitore collocatario della prole consegue Pt_1
l'assegnazione della casa coniugale di proprietà dei genitori della stessa.
Venendo ora alle questioni di carattere economico, occorre dire che la ricorrente svolge attività impiegatizia con una retribuzione lorda di Euro 17.830 ed un netto mensile di
Euro 1.300. Anche il resistente svolge attività impiegatizia con una retribuzione lorda di
Euro 46.469 ed un netto mensile di Euro 2.200 oltre 14^ mensilità e premi di produzione;
egli deve inoltre corrispondere un canone di locazione di Euro 200. Entrambi i coniugi sono gravati da una rata mensile di circa 800 relativa al mutuo dai medesimi contratto per la ristrutturazione della casa coniugale di proprietà del padre della terzo datore Pt_1
di ipoteca. L'assegno unico universale, pari ad Euro 500, è stato in un primo tempo versato nel conto comune sul quale veniva addebitata la rata di mutuo e viene ora suddiviso per metà (cfr. il verbale della udienza del 19 settembre 2024).
Ciò posto, va in primo luogo rilevato che esiste uno squilibrio fra le situazioni economiche-patrimoniali dei due coniugi, circostanza questa che costituisce la precondizione per il riconoscimento dell'assegno di separazione: la percepisce Pt_1
infatti un reddito annuo di gran lunga inferiore alla metà rispetto a quello del marito.
Va in secondo luogo rilevato che la a seguito della rottura della unione Pt_1
coniugale e della conseguente perdita dell'apporto economico dato del marito, non appare in grado di mantenere l'anteatto tenore di vita che è stato improntato ad una certa agiatezza. A tale riguardo è sufficiente rilevare che il resistente, rispondendo affermativamente sui capitoli n. 12 e 14, ha confessato di aver effettuato insieme alla moglie e ai figli viaggi in Sicilia, Sardegna, Parigi, Lago di Garda, Puglia e Marche con permanenza in alberghi a tre stelle nonché week-end in montagna e soggiorni, anche di due mesi, presso località marittime in abitazioni prese in locazione.
Tanto premesso, si rileva che il mantenimento della prole deve essere sostenuto in misura prevalente dal a tal fine, considerate le svariate esigenze dei tre figli in età CP_1
preadolescenziale, appare equa la somma complessiva di Euro 900 oltre il 70% delle spese straordinarie, come già determinato nei provvedimenti temporanei ed urgenti.
pagina 6 di 8 Quanto alla provvidenza in favore della ricorrente, non può essere sottaciuto che il resistente è gravato dalla somma di Euro 600 (di cui Euro 200 per locazione ed il resto quale quota di rateo di mutuo di cui è cointestatario) oltre che del contributo in favore della prole. Il resistente deve quindi sostenere costi mensili fissi per Euro 1.500 (oltre la quota di spese straordinarie) con una retribuzione netta di circa Euro 2.500, ricavata mediante l'applicazione dell'aliquota del 35% al reddito lordo. A fronte di ciò l'assegno non può che essere quantificato nella (modesta) somma di Euro 100, da corrispondere dal mese successivo a quello di deposito del ricorso
La domanda di lite temeraria proposta dalla ricorrente deve essere rigettata per assoluta mancanza dei presupposti soggettivi ed oggettivi.
In considerazione della natura e dell'esito del giudizio, le spese processuali vanno compensate in ragione della metà con condanna del resistente al pagamento delle rimanenti liquidate come da dispositivo sulla base del valore medio dello scaglione delle cause di valore indeterminato di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
con addebito a carico di quest'ultimo.
Affida in forma condivisa i tre figli minori con residenza privilegiata presso la madre e facoltà per il padre di vederli nei termini indicati in parte motiva.
Assegna alla ricorrente la casa coniugale.
Dispone che il resistente, con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, versi alla ricorrente, entro il giorno quindici di ogni mese e quale contributo per il mantenimento della prole, la somma di Euro 900 (Euro 300 a figlio) oltre rivalutazione su base Istat.
Dispone altresì che il resistente partecipi alle spese straordinarie nella misura del 70% nei termini seguenti:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e pagina 7 di 8 fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari, rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede
Universitaria;
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica;
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) Baby sitter.
Dispone che il resistente versi alla ricorrente, entro il giorno quindici di ogni mese e con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, un assegno personale di Euro 100 oltre rivalutazione su base Istat.
Dichiara compensate per metà le spese processuali e condanna il resistente al pagamento delle rimanenti che liquida, detta metà, in Euro 3.808 oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa.
Ferrara, 14 gennaio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
pagina 8 di 8