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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/08/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5765/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 5765/2025 R.G. promosso da
( ) (avv.ti LODA CARLA e ARDESI SIMONA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv.ti LODA CARLA e ARDESI SIMONA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 5/6/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute;
la minore manterrà la propria residenza presso la madre;
le parti si impegnano, nel caso intervenga un cambiamento della residenza, a darsene comunicazione entro il termine di 30 giorni;
2) i genitori si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole, al fine di garantire alla figlia un progetto educativo comune;
3) i genitori si impegnano altresì a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) la figlia trascorrerà con il padre i seguenti periodi: fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla
1 domenica sera (ovvero al lunedì mattina) nonché il mercoledì pomeriggio con pernottamento;
5) la figlia trascorrerà inoltre con ciascun genitore i seguenti periodi: metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali ed un periodo di due settimane consecutive durante l'estate; le ulteriori festività saranno alternate fra i genitori di anno in anno;
6) le frequentazioni di cui ai precedenti punti 4) e 5) potranno essere modificate con accordo fra i genitori sulla base delle esigenze e dei desideri della figlia minore;
7) la casa familiare sita a San Felice del Benaco (BS) viene assegnata alla moglie, con arredi e corredi in essa contenuti;
il marito dichiara di aver già asportato dall'abitazione familiare i propri beni;
8) considerate le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori, i tempi di permanenza della minore presso il padre e presso la madre, le parti concordano che il padre verserà alla madre, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile nella misura di € 600,00 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra ; il predetto contributo è soggetto alla rivalutazione annuale ISTAT con prima Parte_2
rivalutazione da calcolarsi nel mese di febbraio 2026; 9) le spese extra assegno (medico-sanitarie, scolastiche, sportive, per il tempo libero, etc.) relative alla figlia saranno suddivise nella misura del 65%
a carico del padre e del 35% a carico della madre;
le predette spese dovranno essere documentate all'altro genitore e il rimborso della quota di competenza dovrà essere corrisposto, a mezzo di bonifico bancario, al genitore che ha anticipato la spesa entro 15 gg. dalla richiesta documentata;
10) in relazione alle spese extra assegno le parti fanno riferimento al «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» sottoscritto il 14 luglio 2016 dal Tribunale di Brescia e dall'Ordine degli Avvocati di Brescia, e, in particolare, concordano quanto segue: • devono intendersi spese mediche che non richiedono il preventivo accordo le seguenti: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
• devono intendersi spese mediche che richiedono il preventivo accordo le seguenti: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari;
• devono intendersi spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo le seguenti: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
• devono intendersi spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo le seguenti: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
• devono intendersi spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo le seguenti: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; • devono intendersi spese per il divertimento e le attività ludiche che richiedono il preventivo accordo le seguenti: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze della figlia
2 in autonomia;
11) dichiarare che nessun contributo è dovuto reciprocamente fra i coniugi essendo gli stessi forniti di autonomi e sufficienti redditi;
12) il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra Parte_1 [...]
la piena proprietà della casa familiare sita in San Felice del Benaco (BS) via Benaco n. 20 e Parte_2
precisamente: * le unità immobiliari facenti parte del complesso denominato "BORGO DEL GOLFO" in
Via Benaco, frazione Portese, costituite da appartamento con giardino esclusivo sviluppantesi ai piani rialzato e primo con locali accessori al piano seminterrato, ricompreso nel "Corpo C", e due boxes auto pertinenziali al piano interrato, riportate nel Catasto Fabbricati del detto Comune alla sez. POR, foglio 5, rispettivamente con i mappali: - 532/5 graffato con 1594, piani S1-T-1, cat. A/2, cl. 3, vani 5,5 R.C. Euro
482,89 - 1615/1, piano S1, cat. C/6, cl. 1, mq. 16, R.C. Euro 30,57 - 1615/2, piano S1, cat. C/6, cl. 1, mq.
16, R.C. Euro 30,57; 13) le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, il trasferimento di cui al precedente punto 12) avverrà senza corresponsione di alcuna somma di denaro;
14) il predetto trasferimento di proprietà avverrà con rogito da stipularsi entro
60 giorni dal deposito della sentenza che definirà il presente giudizio avanti al Notaio Dott.ssa
[...]
15) i coniugi dichiarano che il trasferimento di cui al precedente punto 12) è effettuato a Persona_1
definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
16) il predetto trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 essendo funzionale alla risoluzione della crisi coniugale;
17) le parti dichiarano che, con la corretta esecuzione di quanto sopra pattuito, non avranno più nulla a pretendere reciprocamente per alcun titolo o ragione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 1/6/2013, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di San Felice del Benaco (BS) (atto n. 2, parte I, anno 2013), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia (n. 7/6/2009). Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della figlia minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'amananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
3 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 5765/2025 R.G. promosso da
( ) (avv.ti LODA CARLA e ARDESI SIMONA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv.ti LODA CARLA e ARDESI SIMONA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 5/6/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute;
la minore manterrà la propria residenza presso la madre;
le parti si impegnano, nel caso intervenga un cambiamento della residenza, a darsene comunicazione entro il termine di 30 giorni;
2) i genitori si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole, al fine di garantire alla figlia un progetto educativo comune;
3) i genitori si impegnano altresì a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) la figlia trascorrerà con il padre i seguenti periodi: fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla
1 domenica sera (ovvero al lunedì mattina) nonché il mercoledì pomeriggio con pernottamento;
5) la figlia trascorrerà inoltre con ciascun genitore i seguenti periodi: metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali ed un periodo di due settimane consecutive durante l'estate; le ulteriori festività saranno alternate fra i genitori di anno in anno;
6) le frequentazioni di cui ai precedenti punti 4) e 5) potranno essere modificate con accordo fra i genitori sulla base delle esigenze e dei desideri della figlia minore;
7) la casa familiare sita a San Felice del Benaco (BS) viene assegnata alla moglie, con arredi e corredi in essa contenuti;
il marito dichiara di aver già asportato dall'abitazione familiare i propri beni;
8) considerate le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori, i tempi di permanenza della minore presso il padre e presso la madre, le parti concordano che il padre verserà alla madre, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile nella misura di € 600,00 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra ; il predetto contributo è soggetto alla rivalutazione annuale ISTAT con prima Parte_2
rivalutazione da calcolarsi nel mese di febbraio 2026; 9) le spese extra assegno (medico-sanitarie, scolastiche, sportive, per il tempo libero, etc.) relative alla figlia saranno suddivise nella misura del 65%
a carico del padre e del 35% a carico della madre;
le predette spese dovranno essere documentate all'altro genitore e il rimborso della quota di competenza dovrà essere corrisposto, a mezzo di bonifico bancario, al genitore che ha anticipato la spesa entro 15 gg. dalla richiesta documentata;
10) in relazione alle spese extra assegno le parti fanno riferimento al «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» sottoscritto il 14 luglio 2016 dal Tribunale di Brescia e dall'Ordine degli Avvocati di Brescia, e, in particolare, concordano quanto segue: • devono intendersi spese mediche che non richiedono il preventivo accordo le seguenti: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
• devono intendersi spese mediche che richiedono il preventivo accordo le seguenti: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari;
• devono intendersi spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo le seguenti: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
• devono intendersi spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo le seguenti: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
• devono intendersi spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo le seguenti: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; • devono intendersi spese per il divertimento e le attività ludiche che richiedono il preventivo accordo le seguenti: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze della figlia
2 in autonomia;
11) dichiarare che nessun contributo è dovuto reciprocamente fra i coniugi essendo gli stessi forniti di autonomi e sufficienti redditi;
12) il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra Parte_1 [...]
la piena proprietà della casa familiare sita in San Felice del Benaco (BS) via Benaco n. 20 e Parte_2
precisamente: * le unità immobiliari facenti parte del complesso denominato "BORGO DEL GOLFO" in
Via Benaco, frazione Portese, costituite da appartamento con giardino esclusivo sviluppantesi ai piani rialzato e primo con locali accessori al piano seminterrato, ricompreso nel "Corpo C", e due boxes auto pertinenziali al piano interrato, riportate nel Catasto Fabbricati del detto Comune alla sez. POR, foglio 5, rispettivamente con i mappali: - 532/5 graffato con 1594, piani S1-T-1, cat. A/2, cl. 3, vani 5,5 R.C. Euro
482,89 - 1615/1, piano S1, cat. C/6, cl. 1, mq. 16, R.C. Euro 30,57 - 1615/2, piano S1, cat. C/6, cl. 1, mq.
16, R.C. Euro 30,57; 13) le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, il trasferimento di cui al precedente punto 12) avverrà senza corresponsione di alcuna somma di denaro;
14) il predetto trasferimento di proprietà avverrà con rogito da stipularsi entro
60 giorni dal deposito della sentenza che definirà il presente giudizio avanti al Notaio Dott.ssa
[...]
15) i coniugi dichiarano che il trasferimento di cui al precedente punto 12) è effettuato a Persona_1
definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
16) il predetto trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 essendo funzionale alla risoluzione della crisi coniugale;
17) le parti dichiarano che, con la corretta esecuzione di quanto sopra pattuito, non avranno più nulla a pretendere reciprocamente per alcun titolo o ragione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 1/6/2013, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di San Felice del Benaco (BS) (atto n. 2, parte I, anno 2013), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia (n. 7/6/2009). Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della figlia minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'amananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
3 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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