Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 09/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 2182/2020 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….……..Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO…………Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2182 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2020, posta in decisione con provvedimento del 23.8.2024 a seguito delle note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 18.7.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Taggia, Via della Stazione n.51 presso lo studio dell'avv.to Ramona Zappia che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Corso Mombello n.7 presso lo studio dell'avv.to Gianluca De Marco che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente: “…in via principale: dichiarare la cessazione degli affetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri ed in data Parte_1 Controparte_1 08.05.1994, in Ceriana, ed iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Predetto Comune, Registro Atti di Matrimonio anno 1994 Parte 2 Serie A n.1; accertata l'insussistenza delle condizioni di legge, dichiarare l'inesistenza del diritto della sig.ra a percepire un assegno divorzile a carico del sig. In via subordinata;
CP Pt_1 nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto un assegno in dr. Andrea CANCIANI 1
favore della sig.ra ai soli fini assistenziali, determinare lo stesso in una misura CP non superiore ad € 100,00 (diconsi euro cento//00) mensili. Con vittoria di spese e compensi…”;
per la resistente: “…dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 08/05/1994 in Ceriana ed Controparte_1 Parte_1 iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Ceriana all'anno 1994 Parte 2 Serie A n. 1, stabilendo in favore di e a carico di un Controparte_1 Parte_1 assegno divorzile nella misura di euro 350,00 mensili o, in subordine, nella misura ritenuta di giustizia. Vinte le spese…”;
per il pubblico Ministero: “...voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra: ”. Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 20.11.2020 - premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Ceriana il 8.5.1994 con e che dall'unione è nato il Controparte_1 Per_ figlio (30 anni, essendo nato il [...]), ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
che il Tribunale di Imperia con provvedimento in data 9.10.2019 omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non avanzava alcuna richiesta di carattere economico.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro chiedeva che fosse riconosciuto in proprio favore un assegno divorzile in misura non inferiore ad € 350,00 mensili.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 17.3.2021 all'esito della quale, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza in pari data poneva a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento della moglie in misura di €
350,00 mensili. Nominava, inoltre, il Giudice Istruttore fissando udienza ex art. 183
c.p.c.
La causa veniva, quindi, esclusivamente attraverso la produzione di documenti (tra cui le autocertificazioni in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti), l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione di testi ( , Testimone_1 Tes_2
). Successivamente, con provvedimento del
[...] Testimone_3
23.8.2024 a seguito delle note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 18.7.2024 e contenenti la precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata da in quanto appare provato Parte_3 come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra i coniugi sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dr. Andrea CANCIANI 2 n. 2182/2020 R.G.A.C.C.
dimostrata da quanto dalle parti allegato nell'atto introduttivo e resa esplicita dalla dichiarata volontà – espressa di fronte a Presidente - di non volersi riconciliare. È inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella causa di separazione giudiziale.
Passando a questo punto ad esaminare l'ulteriore domanda avanzata da parte resistente onde veder riconosciuto in proprio favore un assegno divorzile, osserva il Collegio come, relativamente ai presupposti utili ad un suo riconoscimento, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte - a Sezioni Unite e così modificando il precedente orientamento di cui alla nota sentenza n.11504/17 - abbia evidenziato la funzione
“perequativo-compensativa” del contributo de quo, svincolandola da una valutazione
“bifasica” nella quale l'accertamento della “non autosufficienza economica” del coniuge richiedente precedeva e condizionava la possibilità di accesso alla successiva fase della
“quantificazione” dell'assegno (e, quindi, dell'applicazione dei criteri indicati dall'art. 5, c.6 L.898/70) e ritenendo che il concetto di “adeguatezza dei mezzi” debba esso stesso essere valutato in rapporto ai criteri dettati dalla predetta norma, risultando a tal fine immediatamente rilevanti sia la durata del matrimonio e l'età delle parti, così come il contributo personalmente dato da ciascuno alla formazione del patrimonio famigliare o personale di uno dei coniugi;
quanto precede al fine di riconoscere valore pregnante agli eventuali sacrifici compiuti nell'interesse della famiglia dal coniuge richiedente e che abbiano determinato, a fronte di una piena possibilità dell'altro di raggiungere e/o consolidare una migliore situazione economica, una corrispondente compressione delle proprie possibilità occupazionali o di carriera, tali da tradursi, dopo la cessazione del vincolo matrimoniale, in una conseguente posizione di debolezza economica, senza alcuna prognosi favorevole di recupero delle opportunità perdute (vds. maggiormente in dettaglio ed in parte motiva Cass., Sez. Un, Sent. 11.7.2018, n. 18287: …questa Corte ritiene di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito, come già evidenziato, dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. …(omissis)… L'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico- patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica
è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro
…(omissis)… L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione dr. Andrea CANCIANI 3 n. 2182/2020 R.G.A.C.C.
di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico- patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio …(omissis)… Il parametro dell'adeguatezza contiene in sé una funzione equilibratrice e non solo assistenziale- alimentare …(omissis)… Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”).
È, pertanto, alla luce di quanto sopra osservato che il Collegio ritiene di dover orientare la propria decisione, sempre considerando, quali parametri di riferimento, quelli dettati dall'art. 5, c. 6 L.989/70.
Prendendo, pertanto, in considerazione l'attuale condizione economica delle parti sulla scorta di quanto risultante dall'autocertificazione e dalla documentazione in atti, Pt_1
risulta essere in servizio presso l'Arma dei Carabinieri (Stazione CC. di Taggia)
[...] ed avere da ultimo dichiarato per il 2023 redditi pari ad € 39.706,27 (vds. autocertificazione del 8.7.2024); redditi sostanzialmente in linea sia con quelli degli anni precedenti (€ 38,866,00 per il 2019, € 38.820,00 per il 2020 ed € 40.305,00 per il 2021) che con quelli relativi all'epoca della separazione (€ 41.041,00 per il 2018), allorquando aveva concordato con la moglie un contributo pari ad € 350,00 mensili. Non risulta sostenere spese di locazione (abitando immobile di servizio messo a disposizione dall'amministrazione di appartenenza), avendo talune proprietà immobiliari (seppure per piccole quote in proprietà indivisa) ed essendo gravato per la restituzione di finanziamento da una rata pari ad € 198,33 mensili.
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 2182/2020 R.G.A.C.C.
Quanto, invece, a , la stessa – sulla scorta di quanto autocertificato in Controparte_1 data 9.7.21024 - attualmente disoccupata, avendo svolto fino al marzo 2024 attività di collaboratrice domestica presso la famiglia (part-time per 8 ore settimanali) Tes_2 con ultima retribuzione pari ad € 683,02 (febbraio 2024); quanto precede senza essere gravata da canone di locazione (abitando immobile già dei genitori ed in comproprietà con la OR) ed avendo disponibilità liquide su c/c ovvero investite in polizze pari a circa € 40.000,00.
Al fine di arricchire il quadro di cui sopra così come di valutare l'eventuale apporto data dalla resistente alla vita famigliare nel corso del matrimonio, deve darsi atto di come, sulla scorta delle testimonianze acquisite attraverso l'istruttoria di causa, se da un lato è emerso come abbia svolto, in costanza di convivenza, solo attività Controparte_1 sporadiche e senza significativa retribuzione (vds. quanto riferito dai testimoni Tes_2
“…non mi risulta che nel corso del matrimonio abbia mai lavorato;
[...] CP che io ricordi ha avuto solo una breve esperienza presso una profumeria, forse un mese ma ora non so essere precisa: se non ricordo male si trattava di una proposta lavorativa solo per quel periodo…” e : “…sono a conoscenza che mia OR abbia Testimone_1 per un breve periodo lavorato presso la profumeria Gardenia;
si è trattato di un'esperienza lavorativa che mia OR ha fatto per guadagnare qualche soldo che in famiglia serviva sempre… Non mi risulta che mia OR nel periodo in cui era sposata abbia fatto altri lavori…” e dallo stesso ricorrente nel proprio interrogatorio: “…nel corso del nostro matrimonio mia moglie ha lavorato solo per il periodo di una ventina di giorni presso la profumeria Gardenia e si trattava di un'opportunità lavorativa che ero stato io a procurarle. Non mi risulta abbia mai fatto altri lavori se non aiutare i propri genitori nella cura della campagna di loro proprietà, ricevendo in cambio solo prodotti agricoli per il nostro consumo …(omissis)… Ora che ricordo mi pare che mia moglie in qualche occasione abbia dato una mano ad una conoscente che faceva la parrucchiera, tale , ricevendo una trentina di euro per ogni giornata;
questo però è durato Per_2 pochissimo…”), dall'altro la stessa risulta, per sostanziale tacito accordo tra le parti in ordine al ménage famigliare, aver dedicato la maggior parte del proprio tempo e delle Per_ proprie energie alla crescita del figlio ed alla cura delle faccende domestiche (vds. quanto riferito dai testimoni : “…il marito lavorava e lei si occupava Testimone_4 della casa e del figlio…” e : “…Mi risulta che non abbia mai lavorato Testimone_1 perché aveva l'opportunità di rimanere a casa ad occuparsi delle faccende domestiche e della cura dei figli e nessuno l'ha mai costretta a farlo …(omissis)… Della cura di mio IP si occupavano mia OR ed il marito;
i miei genitori possono averle dato una mano, ma in modo del tutto saltuario come tutti i nonni…” e dallo stesso ricorrente nel proprio interrogatorio: “…lei restava a casa ad occuparsi delle faccende domestiche…Era mia moglie ad occuparsi della cura di mio figlio, spesso con l'aiuto dei nonni materni…”); quanto precede senza che la sua mancata costante ricerca di un'occupazione abbia rappresentato pregiudizio economico per la famiglia (vds. quanto riferito dal teste : “…Mi pare di ricordare che le fosse stato proposto un Testimone_4 corso dopo tale esperienza, mi pare fosse fuori sede ma non so essere precisa. Ricordo che parlai della cosa con ma mi pare che all'epoca non fosse molto CP interessata alla cosa e che in realtà non ve ne fosse una specifica necessità economica…”) né motivo di attrito o contrasto con il coniuge (vds. quanto riferito dai testimoni : “…ADR. Non mi risulta che non lavorasse per Testimone_4 CP una particolare ragione;
mi risulta che fosse il loro normale stile di vita, il marito lavorava e lei si occupava della casa e del figlio;
non mi risulta che tale situazione sia mai stata un problema o oggetto di discussione…”, : “…per quanto mi Testimone_1 risulta posso dire che il marito non impediva a mia OR di lavorare né lei volesse farlo ma il marito glielo abbia impedito. Ritengo si trattasse di decisione condivisa e non mi è mai capitato di sentirli discutere o litigare su tale questione…”).
dr. Andrea CANCIANI 5 n. 2182/2020 R.G.A.C.C.
Né le testimonianze rese nel corso dell'istruttoria hanno evidenziato, per il periodo successivo alla separazione tra i coniugi, lo svolgimento da parte della resistente di attività lavorative che, con continuità, abbiano potuto garantirle una stabilità economica ovvero possano anche per il futuro rappresentare, in chiave prognostica - anche in ragione dell'età (54 anni) e di limitate competenze ed esperienze professionali -, significativa possibilità di miglioramento della sua attuale situazione reddituale (vds. quanto riferito dai testimoni : “quello che posso dire è che mi risulta che Testimone_5 mia OR abbia dato una mano alla in qualche occasione quando questa ne CP_2 aveva bisogno, ma non in modo continuativo tale da rappresentare un'attività lavorativa. Non so se mia OR sia stata retribuita per tale aiuto… Mi risulta che mia OR abbia la passione del bricolage ed in alcune occasioni abbia fatto degli oggetti che ha dato ad altre persone che glieli avevano commissionati… In ogni caso non si è trattata di un'attività economica significativa. Sono a conoscenza che mia OR in un'occasione abbia aiutato un'amica, tale , ad allestire la vetrina del proprio Per_3 negozio…”, : “…ho un'azienda agricola… Ho aiutato dopo Testimone_2 CP la sua separazione e per un periodo lei è stata mia ospite. Effettivamente in qualche occasione mi ha aiutato nel lavoro dell'azienda o in altre attività domestiche, ma più che come lavoro quale partecipazione alla vita famigliare nell'ambito dell'ospitalità che le davo. Non le ho mai dato somme di danaro finché è restata a vivere da me;
solo quando si è trasferita a Ceriana le ho dato settimanalmente qualche piccola somma, 30 o 50 euro, ma più come regalo ed aiuto che come retribuzione. Posso dire che questa cosa è durata in modo del tutto saltuario fino a settembre 2022… Posso dire che ancora oggi qualche volta mi aiuta, ma senza che io le dia alcuna somma neppure come regalia, al massimo pranza a casa mia” e : “…non mi risulta che Testimone_3
lavori effettivamente presso l'azienda floricola della Per quanto CP CP_2 mi risulta da circa un anno fa le pulizie a casa della madre della Mi risulta Parte_4 unicamente che nel periodo del Covid AL abbia fatto dei pupazzetti, degli gnomi, nel periodo di Natale che poi ha regalato. Non mi risulta che li abbia venduti…”); quanto precede pur verosimilmente potendo oggi proseguire, anche successivamente a quanto autocertificato, la sua attività di collaboratrice famigliare (vds. quanto dichiarato dal teste all'udienza del 19.3.2024: Testimone_3
“…Per quanto mi risulta da circa un anno fa le pulizie a casa della madre della mi pare un paio di volte alla settimana, ogni volta per un'ora o qualcosa di CP_2 simile…”).
Tutto ciò premesso, se da un lato dal raffronto delle loro condizioni reddituali e patrimoniali emerge come la situazione economica di risulti – così come Parte_1 all'epoca della separazione - migliore di quella della moglie Controparte_1 dall'altro deve essere adeguatamente valorizzato, in uno con la precarietà della situazione reddituale di quest'ultima, l'apporto dalla stessa fornito nel corso di una convivenza matrimoniale durata 25 anni (dal 1996 al 2019) alla vita della famiglia ed Per_ alla cura ed educazione del figlio (nato nel 1994); apporto che, non consentendo ad essa, seppure per libera scelta condivisa con il coniuge, l'acquisizione di migliori competenze ed esperienze professionali, ha invece oggettivamente consentito a quest'ultimo di dedicare tutto il proprio tempo al servizio, certamente impegnativo, prestato nell'Arma dei Carabinieri, con conseguenti avanzamenti di carriera e realizzazione di personali aspirazioni.
E' sulla scorta delle superiori considerazioni, valutate nel loro complesso, che a giudizio del Collegio, deve essere ritenuta la sussistenza dei presupposti utili a riconoscere in favore di un assegno divorzile (valorizzatane sia la funzione Controparte_1
“assistenziale” che quella “perequativo-compensativa”); assegno che deve essere stabilito nell'importo di € 250,00 mensili. Tale somma, compatibile con la maggiore capacità contributiva del ricorrente così come sopra ritenuta, appare idonea – seppure dr. Andrea CANCIANI 6 n. 2182/2020 R.G.A.C.C.
inferiore rispetto al “mantenimento” concordato in sede di separazione - a consentire alla resistente di meglio soddisfare le esigenze della vita quotidiana;
quanto precede nell'auspicio che, smentite le superiori negative previsioni, un miglioramento della sua situazione reddituale possa, in prospettiva, eventualmente mitigare l'obbligo oggi previsto ed, una volta venute meno le ragioni “assistenziali”, limitarlo alla sola funzione
“perequativo-compensativa”.
Né appare possibile ritenere, sulla scorta degli elementi acquisiti in corso di causa, che il superiore diritto ad un assegno divorzile venga meno in ragione della relazione sentimentale intrapresa dalla resistente con;
quanto Testimone_3 precede non essendovi prova alcuna che tale legame non solo sia approdato ad un'effettiva e stabile convivenza, ma neppure abbia nella sostanza fatto sorgere tra i due obblighi, in concreto soddisfatti, comparabili a quelli nascenti dal vincolo matrimoniale (vds. quanto riferito dallo stesso : “…Attualmente Testimone_3 frequento la signora con la quale da qualche anno ho una relazione CP sentimentale, anche se non molto assidua in quanto ci vediamo poco anche per i miei problemi di lavoro e famigliari …(omissis)… non è vero che io ed CP conviviamo, né attualmente né in passato. Passiamo unicamente insieme il sabato o il fine settimana quando non ci sono problemi di lavoro o di famiglia…” e nella sostanza confermato dai testimoni : “…mi risulta che effettivamente mia OR Testimone_1 abbia un compagno, ma che ognuno abbia una propria abitazione. A volte ovviamente capita che uno si fermi a dormire presso l'abitazione dell'altro, ma non mi risulta una convivenza stabile. Non so dire se mia OR sia o meno aiutata economicamente dal compagno…” e : “…mi risulta che effettivamente abbia un Testimone_2 CP compagno, ma che ognuno abbia una propria abitazione. A volte ovviamente capita che uno si fermi a dormire presso l'abitazione dell'altro… Non mi risulta tuttavia una convivenza stabile. Non so dire se sia o meno aiutata economicamente dal CP compagno, per quanto mi risulta posso dire che condividono le spese…”).
Da ultimo, la natura del giudizio e il contenuto della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando e con la partecipazione del Pubblico
Ministero, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Ceriana il 8.5.1994 tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli Controparte_1 atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1994, n. 1, p. II, serie A;
2) pone a carico di l'obbligo di versare a un Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile dell'importo di € 300,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 2.1.2024
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 7 n. 2182/2020 R.G.A.C.C.
dr. Andrea CANCIANI 8