Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/06/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3314/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3314/2022 avente ad oggetto: Altri contratti d'opera promossa
DA
(c.f. , rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CAGNO EDOARDO AURELIO CAMILLO e dall'Avv. LOMBARDO ELISA;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. , rappresentato e difeso in proprio Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CON LA CHIAMATA DI
DAC RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Controparte_2 via Clerici, 14, Milano, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. BERNARDINI
SVEVA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
GHIGO ANGELO
Voglia Codesto On.le Tribunale
Respinta ogni altra istanza eccezione o deduzione
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ammettere le prove dedotte nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE
˗ Accertare e per l'effetto dichiarare il grave inadempimento del convenuto Avv. CP_1
alle obbligazioni contrattuali e professionali assunte nei confronti del signor
[...] Pt_1
, per le ragioni di cui in narrativa, dichiarando risolto ogni contratto d'opera
[...] professionale intercorso tra le parti per esclusivo fatto e colpa del medesimo, e per l'effetto,
1
˗ Dichiarare tenuto e condannare l'avv. al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_1 patiti del signor causa l'occorso, quantificati, in virtù delle motivazioni già Parte_1 esposte, in complessivi euro 46.319,47=e/o in subordine, somma maggiore, minore o veriore che risulterà dovuta in corso di causa anche in via equitativa, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
˗ Dichiarare tenuto e condannare l'avv. alla restituzione in favore dell'attore del Controparte_1 compenso ricevuto per l'opera professionale, pari ad euro 13.554,05=, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
˗ Con vittoria di spese processuali ed onorari di giudizio ivi compreso il rimborso forfetario del
15,00% su diritti ed onorari ex art. 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA.
MARTINO ATTILIO
A.
Verso il IG Parte_1 voglia il Tribunale Ordinario di Cuneo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1
RIGETTARE le domande tutte del IG , perché infondate in fatto e diritto. Parte_1
Vinte le spese, da determinarsi con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 1-bis del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per gli atti redatti “con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
2
Per il non creduto caso in cui il Tribunale accogliesse la domanda del IG Parte_1 relativamente al giudizio di revocazione
COMPENSARE INTEGRALMENTE le relative spese non avendo l'attore accettato l'offerta risarcitoria a quel riguardo rivoltagli dalla compagnia assicuratrice.
B
VERSO US UNDERWRITERS DAC CP_2
1
RIGETTARE
l'eccezione di inoperatività della polizza.
Vinte le corrispondenti spese, da determinarsi con la maggiorazione del 30% prevista dall'art.
4, comma 1-bis del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per gli atti redatti “con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati,
2 nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
2
Per il non creduto caso in cui il Tribunale anche solo parzialmente accogliesse le domande risarcitorie del IG Parte_1
CONDANNARE la compagnia di a manlevarmi, e Controparte_3 tenermi indenne da quanto fosse, a titolo risarcitorio, posto a mio carico verso il IG
[...]
[...]
Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respingere la domanda attorea avanzata nei confronti dell'avv.
, per le ragioni sopra esposte con conseguente caducazione della domanda di CP_1 manleva azionata nei confronti della comunque da respingersi per inoperatività e non CP_2 debenza dell'indennizzo ex art. 1892 e segg. c.c. In subordine, limitarla e ridurla nei limiti del giusto e del provato. Vittoria di spese”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto.
1. Con atto di citazione notificato il 16.12.2022, conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Cuneo l'avv. per sentirlo condannare al pagamento della somma Controparte_1 di euro 45.936,87 a titolo di risarcimento danni e di euro 13.554,05 a titolo di restituzione del compenso ricevuto, deducendo la responsabilità professionale del legale nella gestione della controversia promossa nei confronti dell'esponente dal sig. Controparte_4
In particolare, allegava che quest'ultimo lo aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di
Cuneo pretendendo la corresponsione delle provvigioni maturate per avere prestato attività di mediazione immobiliare a suo favore nel giugno 2012; in quel giudizio, l'esponente si era costituito con il patrocinio dell'avv. che aveva basato la difesa sul merito negando CP_1 che vi fosse stata prestazione della attività di mediazione, omettendo di effettuare accertamenti e di eccepire la mancata iscrizione del nell'albo dei mediatori e quindi il CP_4 suo mancato diritto alla provvigione a prescindere dalla prestazione della relativa attività.
Mentre il Tribunale di Cuneo aveva respinto la domanda, ritenendo che non vi fosse stata attività di mediazione da compensare, la Corte d'Appello aveva accolto l'impugnazione del condannando l'esponente al pagamento delle provvigioni e delle spese di lite. In sede CP_4 di esecuzione spontanea della sentenza, emergeva che l'impresa individuale Controparte_4 era stata cancellata dall'albo dei mediatori fin dal 31.12.2011 e quindi all'epoca della prestazione dell'attività non aveva i requisiti per poter pretendere alcun corrispettivo (doc. 3);
a fronte di tale evidenza, l'avv. aveva consigliato l'esponente a introdurre giudizio di CP_1 revocazione, assumendo che controparte aveva dolosamente indotto il convenuto a Pt_1 confidare nella iscrizione nell'albo dei mediatori, cosa poi rivelatasi non vera;
la Corte
d'Appello tuttavia aveva respinto la domanda con condanna dell'esponente alle spese di lite e
3 per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
2. Si costituiva in giudizio l'avv. che chiedeva il rigetto della domanda;
Controparte_1 contestava che vi fosse nesso di causalità tra l'omessa eccezione di mancata iscrizione del e l'esito dei giudizi;
negava altresì che la stessa circostanza della mancata iscrizione CP_4 all'epoca dei fatti fosse stata dimostrata, e ciò alla luce del doc. 9 prodotto (visura storica impresa ); deduceva che, in ogni caso, la mancata sussistenza di detta condizione CP_4 dell'azione poteva essere rilevata di ufficio dal Giudice e che era erronea la pronuncia della
Corte d'Appello in sede di revocazione.
Chiedeva in ogni caso di poter chiamare in causa la compagnia di assicurazione della responsabilità civile.
3. Autorizzata con decreto 11.04.2023 la chiamata in causa del terzo, in data 25.07.2023 si costituiva la Controparte_5
concludendo come in premessa;
eccepiva l'inoperatività della polizza stipulata
[...] con decorrenza dal 30.06.2019 perché già a quella data era all'assicurato nota la situazione determinante il rischio assicurato, senza che fosse dichiarata;
in base all'art. 18 delle condizioni generali, poi, erano escluse dalla polizza le somme versate dal cliente a titolo di corrispettivo e oggetto di ripetizione. Inoltre, erano escluse le spese di lite in quanto la difesa non era stata assunta dalla Compagnia. Si associava poi alle difese del convenuto in ordine al merito della domanda.
4. Alla prima udienza del 26.10.2023, parte convenuta ex art. 214 c.p.c. disconosceva la sottoscrizione del documento n. 2 della terza chiamata negando che le due sottoscrizioni che vi comparivano fossero proprie;
l'Assicurazione riservava di meglio argomentare in merito al disconoscimento del documento n. 2 da parte del convenuto. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svoltasi con trattazione scritta l'udienza del 14.02.2024 per l'esame delle istanze istruttorie, con ordinanza 2.04.2024 il Giudice ordinava a
[...]
di esibire in giudizio entro giorni 30 Controparte_5 dalla comunicazione della ordinaria -mediante deposito in formato cartaceo da acquisire da parte della Cancelleria Contenzioso e custodire in cassaforte-, l'originale del doc. 2
(Questionario) e disponeva la comparizione personale delle parti ex art. 185 c.p.c. per l'udienza del 16.05.2024 nella quale il difensore della terza chiamata esibiva dichiarazione del legale rappresentante della assicurazione che dichiarava di non aver rinvenuto presso i propri archivi l'originale del documento oggetto di ordine di esibizione;
rinviata la comparizione personale all'udienza del 24.05.2024, la terza chiamata, tramite procuratore speciale, dichiarava che non era sua intenzione accettare qualsiasi proposta transattiva formulata dalle controparti. Con ordinanza 11.06.2024 il Giudice rigettava le istanze istruttorie di parte terza chiamata e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 2.10.2024 in esito alla quale assume la causa a decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con termine fino al 2.12.2024 per comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per memorie di replica
4 IN DIRITTO
Premesse in fatto e in diritto.
1. Parte attrice ascrive all'avv. l'inadempimento contrattuale consistente in CP_1 particolare nel non avere eccepito, nel giudizio promosso contro di lei dal sig. , la CP_4 mancata iscrizione di costui nell'albo dei mediatori immobiliari, eccezione sicuramente fondata che avrebbe escluso in radice qualsiasi pretesa dell'attore al pagamento delle provvigioni per la pretesa attività di mediazione, laddove al contrario la mera difesa nel merito aveva esposto il alla condanna al pagamento delle provvigioni pronunciata dalla Pt_1
Corte d'Appello in riforma della sentenza di primo grado.
Assume che, se il legale convenuto avesse formulato anche solo una semplice eccezione processuale, il signor sarebbe stato gravato dall'onere della prova di aver avuto, nel CP_4 giugno 2012, i requisiti richiesti dall'art. 6 legge n. 39/1989; che, trattandosi peraltro di eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, se tempestivamente svolta, avrebbe paralizzato ab origine ogni ulteriore accertamento, anche nei fatti, e comportato la reiezione delle domande di pagamento avanzate dal mediatore, giacché, come documentato, il signor
: CP_4
(a) in data 07.06.2012, allorché si svolse l'incontro costituente l'essenza dell'attività di mediazione prestata, NON era iscritto nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
(b) aveva infatti cessato ogni attività di mediazione immobiliare svolta nella forma di impresa individuale sin dal 31.12.2011;
(c) aveva conseguentemente cancellato la propria impresa individuale dal registro delle imprese in data 26.01.2012. il tutto (ovvero MANCATA ISCRIZIONE E intervenuta CESSAZIONE ed intervenuta CANCELLAZIONE) come testualmente emergente in via documentale dalla visura camerale prodotta sub doc. n. 10.
A fronte di tali eccezioni nulla avrebbe potuto opporre il sedicente agente immobiliare che
NON avrebbe avuto diritto alla provvigione richiesta per attività svolta nel mese di giugno
2012, allorché era privo dei requisiti di legge e sarebbe risultato certamente SOCCOMBENTE.
Assume infine che la diligenza professionale avrebbe sconsigliato l'iniziativa per l'azione di revocazione, che la Corte d'Appello non solo aveva respinto, ma aveva anche stigmatizzato condannando l'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
2. In diritto va osservato che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando
5 comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente. (vedi Cass. sez. 3 n. 7462 del 20/03/2025). Deve darsi infatti atto dell'orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (tra le molte: Cass. n. 11901/2002; Cass. n. 10966/2004;
Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass. n. 2348/2022; Cass. n. 2109/2024).
A tal fine, si è distinto anche tra “l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio”; mentre nella prima ipotesi “l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione”, nella seconda ipotesi “il danno … deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato”. Ed è in siffatta ipotesi che l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista, “non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica” – in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più probabile che non' -, per cui l'affermazione della responsabilità risarcitoria “implica una valutazione prognostica positiva” circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, abbia un esito favorevole (tra le altre, segnatamente, Cass. n. 25112/2017 e Cass. n. 10320/2018).
Le ragioni che inducono a mantenere fermo detto orientamento e ad escludere che la 'mera' perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio oppure, in generale, l'inadempimento dell'avvocato alla sua obbligazione professionale (omessa impugnazione, oppure omessa proposizione di una eccezione processuale su un requisito della domanda di controparte), possa costituire un danno, di per sé, risarcibile, a prescindere da una correlazione con il risultato 'utile' cui mira il giudizio stesso, muovono, anzitutto, dalla considerazione della natura di detta obbligazione, che questa Corte, da sempre (Cass. n. 3848/1968; Cass. n.
2230/1973; Cass. n. 7618/1997; Cass. n. 16023/2002; Cass. n. 10289/2015; Cass. n.
30169/2018; Cass. n. 21953/2023), ha ritenuto essere, di regola (e certamente nel caso dello svolgimento dell'incarico di patrocinare in un giudizio), “di mezzi e non di risultato” (secondo una terminologia ormai risalente) in quanto il professionista si fa carico non già dell'obbligo di
6 realizzare il risultato cui il cliente aspira, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata
Nel caso dell'obbligazione di diligenza professionale dell'avvocato l'interesse primario del cliente/creditore è la “vittoria della causa”, così come nell'obbligazione del medico tale interesse è la “guarigione dalla malattia”; sicché, “non c'è obbligazione di diligenza professionale del medico o dell'avvocato se non in vista, per entrambe le parti, del risultato della guarigione dalla malattia o della vittoria della causa”. Ne consegue che il “danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda … non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto”, per cui l'inadempimento della prestazione dedotta in obbligazione comporterà certamente la lesione dell'interesse strumentale, ma non necessariamente di quello primario/presupposto, ponendosi, dunque, l'esigenza di dimostrare che la condotta contraria alle leges artis abbia determinato, eziologicamente, la lesione dell'interesse primario/presupposto e, dunque, il danno evento.
Fattispecie concreta.
1. L'accoglimento della presente domanda risarcitoria (e restitutoria quanto al compenso corrisposto) presuppone dunque la dimostrazione:
a- che l'eccezione di difetto di iscrizione del nel ruolo dei mediatori immobiliari CP_4 all'epoca della allegata prestazione di mediazione avrebbe in sé paralizzato la domanda di pagamento della provvigione;
b- che tale eccezione era fondata, nel senso che effettivamente il al giugno 2012 non CP_4 era iscritto al ruolo dei mediatori;
c- che è stata la mancata proposizione di tale eccezione a determinare univocamente la soccombenza del nella controversia con il . Pt_1 CP_4
1a. Quanto al primo profilo, è principio acquisito (vedi Cass. sez. 2, n. 33183 del 18/12/2024) che, anche dopo la soppressione del ruolo dei mediatori previsto dall'art. 2 della legge n. 39 del 1989, disposta dall'art. 73 del D.lgs., hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla Camera di commercio.
La legge n. 39 del 1989 stabiliva, all'art. 2, comma 1, l'istituzione di un ruolo degli agenti di affari in mediazione presso ciascuna camera di commercio, nel quale chiunque intendesse svolgere l'attività di mediazione era tenuto ad iscriversi (Cass., Sez. 3, 22/12/2011, n.
28283; Cass., Sez. 2, 15/3/2006, n. 5777; Cass., Sez. 2, 22/7/2004, n. 13767; Cass., Sez. 3,
24/10/2003, n. 16009; Cass., Sez. 3, 8/5/2001, n. 6389), disponendo all'art. 3, comma 5, che vi fossero iscritti anche tutti coloro che esercitavano l'attività di mediazione per conto di imprese organizzate anche in forma societaria, mentre l'art. 11 del Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione, istituito con D.M. n. 452 del 1990, imponeva, nella mediazione svolta in forma societaria, che il requisito dell'iscrizione fosse in capo sia al legale rappresentante, sia ad eventuali preposti, sia agli ausiliari quando questi fossero assegnati allo svolgimento di attività
7 mediatizia in senso proprio, dovendosi intendere per tale quella avente rilevanza esterna, siccome efficace nei confronti dei soggetti intermediati ed impegnativa per l'ente da cui dipendevano, ma non anche quando espletassero compiti di natura accessoria e strumentale, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti (Cass., Sez. 6-2, 1/6/2020, n. 10350; Cass., Sez.
2, 29/11/2013, n. 26781; Cass., Sez. 3, 24/1/2007, n. 1507; Cass., Sez. 2, 17/6/2002, n.
8697; Cass., Sez. 2, 31/7/2002, n. 11372).
Tale situazione è rimasta sostanzialmente immutata con la soppressione del ruolo di cui all'art. 2 della citata legge n. 39 del 1989, disposta dall'art. 73 del D.lgs., al comma 1, posto che, come esplicitato nel successivo comma 2, le attività disciplinate dalla legge del 1989 sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del Comune competente per territorio, corredata da autocertificazioni e certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, e che, come previsto dall'art. 2 del Regolamento attuativo della legge n. 39 del
1989, adottato con D.M. 26 ottobre 2011, le imprese di affari di mediazione presentano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attività apposita Scia, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge. L'art. 73, pur avendo soppresso il ruolo dei mediatori previsto dall'art. 2 della n. 39 del 1989, non ha abrogato la legge n. 39/1989 e, dunque, nemmeno l'art. 6, secondo cui "hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli", il quale è stato interpretato nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal D.Lgs. 59/2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla camera di commercio (Cass., Sez. U,
2/8/2017, n. 19161; Cass., Sez. 3, 16/1/2014, n. 762; Cass., Sez. 3, 9/5/2011, n. 10125; Cass.,
Sez. 3, 18/7/2010, n. 16147).
1c. Quanto al fatto che l'accertamento della nullità del contratto di mediazione per difetto di iscrizione nel relativo ruolo consegua esclusivamente all'eccezione di parte, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che essendo l'iscrizione un presupposto necessario del diritto alla provvigione, l'eccezione con cui se ne contesti la sussistenza, deducendo la nullità del contratto di mediazione, è rilevabile d'ufficio ed è proponibile anche in appello, essendo sottratta alle preclusioni sancite dall'art. 345 c.p.c. e al principio di non contestazione (Cass.
Sez. II, 04/05/2023, n. 11675 L'art. 73 D.Lgs. 59 del 2010, il quale ha soppresso il ruolo dei mediatori, previsto dall'art. 2 della L. n. 39 del 1989, ma non ha abrogato la L. 39 del 1989, la quale all'art. 6 prevede che "hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli", va interpretato nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal D.Lgs. 59 del 2010 hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla camera di commercio. Ciò posto, essendo l'iscrizione un presupposto necessario del diritto alla provvigione, l'eccezione con cui se ne contesti la sussistenza, deducendo la nullità del contratto di mediazione, è
8 rilevabile d'ufficio ed è proponibile anche in appello, essendo sottratta alle preclusioni sancite dall'art. 345 c.p.c. e al principio di non contestazione); che tale orientamento giurisprudenziale sia recente e quindi non operante all'epoca della pendenza del giudizio promosso dal CP_4
(sicché la Cassazione avrebbe operato un revirement, come osservato da parte attrice) appare sconfessato da precedenti assolutamente conformi risalenti ad anni prima del giudizio: vedi
Cass. sez. 3 n. 8581 del 09/04/2013 L'eccezione di nullità del contratto di mediazione per mancanza di iscrizione del mediatore nel ruolo previsto dalla legge 2 febbraio 1989, n. 39, costituisce un'eccezione in senso lato, afferendo a questione rilevabile d'ufficio dal giudice, e, pertanto, non è soggetta, in grado di appello, alle preclusioni di cui all'art. 345 cod. proc. civ. ed al divieto dello "ius novorum" sancito dalla stessa norma).
1b. Anche ammettendo che il mancato rilievo di tale circostanza e il mancato esplicito sollecito di tale potere di ufficio da parte dell'avv. per l'appellato sia stato CP_1 determinante, risulta decisiva la constatazione che la mancata iscrizione del nel ruolo CP_4 dei mediatori è circostanza affatto provata, risultando anzi elementi di senso contrario.
Il dubbio circa tale circostanza, dicono le parti, venne quando il legale del disse loro CP_4 che il cliente non avrebbe potuto fatturare l'importo ricevuto a titolo di provvigione in base alla sentenza della Corte d'Appello perché “aveva cessato l'attività e quindi non era più titolare di partita IVA” e dalla visura camerale relativa all'impresa (doc. 3 Controparte_4 convenuto) emerse che effettivamente tale impresa risultava cancellata dal gennaio 2012 per cessazione attività al 31.12.2011.
Tuttavia, dalla visura della persona fisica (doc. 9 parte convenuta) emerge Controparte_4 che lo stesso era iscritto solo al REA (Repertorio Economico Amministrativo) non esercitando
9 l'attività di mediatore come titolare di impresa commerciale con partita IVA e iscrizione nel registro delle Imprese;
che era iscritto nel ruolo degli agenti immobiliari sin dal 9.03.1994
(data della comunicazione unica) e che la data di iscrizione nel REA era del
27.05.2013:
10 11 Quindi, la cancellazione si riferiva all'attività della impresa individuale mentre la iscrizione nel
REA risaliva al maggio 2013 per effetto della disciplina transitoria di cui al D. lgs 59/2010.
L'art. 73 d.lgs. 59/2010 prevedeva che:
1. È soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.
2. Le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.52
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla legge
3 febbraio 1989, n. 39.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.
L'art. 80 (Disposizioni transitorie) prevedeva che: 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76, nonché le nuove procedure di iscrizione, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica
Il Ministero dello sviluppo economico adottò quindi il Decreto ministeriale 26/10/2011
(Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59) che all'art. 11 (Disposizioni transitorie), prevedeva che
1. Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel Rea, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto compilano la sezione «aggiornamento posizione Ri/Rea» del modello
«Mediatori» per ciascuna sede o unità locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività
12 mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese.
2. Le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, compilano la sezione «Iscrizione apposita sezione (Transitorio)» del modello «Mediatori» e la inoltrano per via telematica entro un anno dalla predetta data.
Con successivo decreto 23/04/2013 il Ministero dello sviluppo economico prorogava detti termini prevedendo (art. 1) che
1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante «Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59», sono definitivamente fissati al 30 settembre 2013. (I termini saranno riaperti fino alla data del 31.12.2019 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019 -Legge 30/12/2018, n. 145, comma 1134).
Da quanto sopra, può ritenersi che il , che aveva cessato di svolgere l'attività di CP_4 mediazione in forma di impresa al 31.12.2011, chiese tempestivamente e ottenne l'iscrizione al REA (solo al REA) a maggio 2013 come persona fisica esercente attività di mediazione immobiliare. Infatti, se si svolge l'attività di mediatore come impresa (es. società, agenzia immobiliare), l'iscrizione avviene nel Registro delle Imprese;
se l'attività viene svolta come persona fisica, l'iscrizione avviene nel REA. E dalle risultanze del REA (doc. 9 convenuto) emerge che il sig. non ha mai perso la qualifica di mediatore immobiliare dal 1994 CP_4 avendola dapprima esercitata come impresa individuale iscritta nello speciale ruolo, e poi come persona fisica iscritta nel REA nell'apposita categoria, previa tempestiva iscrizione secondo la novella del 2010 e le prescrizioni del relativo decreto ministeriale.
Ciò accertato, non vi è alcun nesso di causalità tra l'allegato inadempimento dell'avv. CP_1
(che pacificamente non estrasse alcuna visura camerale prima di costituirsi in giudizio per il avanti al Tribunale di Cuneo e poi in appello, né sollevò alcun rilievo in quella sede Pt_1 processuale circa la sussistenza dei requisiti per pretendere il pagamento della provvigione) e la soccombenza del sig. in quella controversia. Pt_1
2. Piuttosto, va valutata la scelta difensiva di introdurre il giudizio per revocazione.
Ribadito che la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente, deve osservarsi che, pur dopo avere verificato che l'Impresa Individuale Candela era stata CP_4 cancellata per cessazione attività al 31.12.2011, la estrazione di una visura storica al
13 nominativo del (doc. 9) avrebbe consentito all'avv. di accertare (già CP_4 CP_1 all'epoca) che non vi erano i presupposti per sollevare vittoriosamente un'eccezione di mancata iscrizione del nel ruolo dei mediatori immobiliari e quindi che l'esito del CP_4 giudizio (che vedeva soccombente il suo cliente in grado di appello) conseguiva esclusivamente al merito circa l'effettivo svolgimento di attività di mediazione, consigliando eventualmente un ricorso in Cassazione.
La stessa valutazione che il convenuto ha fatto nel presente giudizio, avrebbe potuto farla già all'epoca dopo la pubblicazione della sentenza di appello, in quanto in realtà basata non su dichiarazioni o certificazioni del difensore di controparte o del direttamente, ma CP_4 verificabile sulla base di documentazione pubblica.
Ma anche ove tale circostanza fosse rimasta incerta (a causa di una diversa lettura delle visure o della normativa del 2010 e del relativo DM attuativo), al più sarebbe stato opportuno valutare un ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello, ma giammai un'azione di revocazione che infatti è stata ritenuta palesemente infondata con conseguente condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. (basata congruamente sulla seguente considerazione: nel caso di specie, è ipotizzabile l'abuso del diritto di impugnazione da parte di , Parte_1 che ha tentato di costruire come ipotesi di dolo della controparte una situazione che avrebbe potuto emergere facilmente, sulla base di una sua semplice segnalazione e anche senza la necessità della collaborazione di , nel corso del giudizio di appello conclusosi Controparte_4 con la sentenza impugnata;
nel contesto delineato sopra si deve riconoscere l'esistenza di colpa grave dell'attore, carente dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione della consapevolezza dell'infondatezza della prospettazione delle circostanze sopra esaminate come ipotesi di dolo idonea a fondare la revocazione ex art.395 c.p.c.).
Peraltro, il convenuto non può nel presente giudizio contemporaneamente sostenere che l'eccezione di mancata iscrizione del nell'albo dei mediatori immobiliari non aveva CP_4 ragione di essere sollevata perché infondata (sulla base della corretta lettura della visura di cui al doc. 9 che peraltro poteva essere benissimo estratta anche all'epoca) e che consigliò al cliente di proporre azione di revocazione perché il avrebbe posto in essere un dolo CP_4 revocatorio professandosi falsamente in ogni difesa come mediatore regolarmente iscritto pur non essendolo.
La domanda appare quindi fondata limitatamente al giudizio di revocazione nel quale il sig.
è risultato soccombente, con conseguente condanna al pagamento a favore di Pt_1 controparte delle spese e del risarcimento ex art. 96 c.p.c. per complessivi euro 5.511,10
(euro 3777,00 ex art. 96 c.p.c. + euro 3777,00 oltre spese generali al 15%, CPA al 4% e IVA al
22%) pagati il 16.08.2019; ha inoltre corrisposto a titolo di compenso per tale giudizio la somma di euro 3.542,21 pagate il 28.01.2019.
Tali importi vanno pertanto riconosciuti all'attore a titolo di risarcimento del danno e restituzione del corrispettivo a seguito di inadempimento della controparte.
14 Azione di manleva del convenuto nei confronti della assicurazione terza chiamata
In sede di precisazione delle conclusioni, la parte terza chiamata richiamò le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione che sono esattamente quelle riportate in premessa, senza alcuna istanza istruttoria né tantomeno di verificazione ex art. 216 c.p.c. della sottoscrizione in calce alla proposta di polizza. Tali istanze, contenute nelle conclusioni rassegnate in comparsa conclusionale sono dunque inammissibili.
Va in ogni caso qui ribadito quanto già osservato nella ordinanza 11.06.2024: “si rileva come,
a fronte del disconoscimento da parte del convenuto della sottoscrizione del questionario di cui al doc. 2 di parte terza chiamata, quest'ultima avesse dichiarato che intendeva avvalersi di tale documento chiedendone la verificazione ex art. 216 c.p.c. “con richiesta di deposito dell'originale in cassaforte” e con riserva di deposito dell'originale del termine di cui all'art. 183 n. 2 c.p.c.; in realtà, poi, la parte dava atto che il certificato in questione risultava smarrito e, infine (dichiarazione depositata il 16.05.2024) che non era stato rinvenuto in originale nei suoi archivi. Purtuttavia, insisteva comunque nel chiedere che la CTU grafica fosse disposta sulla fotocopia invocando Cass. Penale n. 42938 del 21.11.2011 e che venisse ammessa la prova testimoniale sui seguenti capi: a) vero che l'avv. ha sottoscritto il modulo Controparte_1 di proposta per la RC Avvocati datato 20.7.18, compilando il questionario rispondendo negativamente a tutte le domande formulate. (cfr. doc. 2). b) vero che alla risposta se fossero note circostanze che potrebbero causate l'insorgenza di una richiesta di risarcimento ha risposto barrando la casella NO indicando a testimone “il legale rappresentante dell'Agenzia che ha fatto sottoscrivere il modulo con riserva di indicare il nominativo”; la riserva sul nominativo non è mai stata sciolta. Risulta non pertinente la giurisprudenza penale richiamata dalla parte, atteso che le regole processuali e probatorie penali sono diverse da quelle qui applicabili. L'avv. , per parte sua, chiedeva il rigetto di tali istanze invocando Cass. Civ CP_1
4474/2022 la quale, in effetti, afferma che in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dalla anzidetta scrittura deve produrne l'originale al fine di ottenerne la verificazione: altrimenti, del contenuto del documento, compresa l'autografia, può fornire la prova, con i mezzi ordinari, "nei limiti della loro ammissibilità" (Cass. n. 11739 del 1999; Cass. n. 1831 del 2000; Cass. n. 24306 del 2017, in motiv.), a partire dalla prova per testi (o per presunzioni) ove il contraente, secondo quanto previsto dall'art. 2724 n. 3 c.c., abbia smarrito senza sua colpa, il documento originale (Cass.
n.14804 del 2014). Tale pronuncia riassume l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui, quando la parte contro la quale sia prodotta la copia fotostatica - assimilabile a quella fotografica di cui all'art. 2719 cod. civ. - non autenticata da pubblico ufficiale di un documento dalla medesima sottoscritto, almeno apparentemente, la disconosca come falsa e, comunque, non conforme all'originale, nessuna delle parti può produrre l'istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. - la quale concerne soltanto i documenti originali -, ma
15 incombe alla controparte fornire nei modi ordinari la dimostrazione dei fatti risultanti dalla copia suddetta. Ne consegue che detta controparte è tenuta o ad esibire l'originale - e, in ipotesi affermativa, a chiedere la verificazione della scrittura se l'avversario insisterà nel disconoscerla -, ovvero a fornire altre prove del suo asserto, nei limiti ordinari della loro ammissibilità e, quindi, anche prove testimoniali, ove dimostri, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 2724 n. 3 cod. civ., di avere senza sua colpa smarrito il documento. Nel caso di specie, la terza chiamata non ha neppure allegato di avere perso il documento senza sua colpa, avendo semplicemente prima riservato di produrre l'originale e poi dichiarato di non averlo reperito nei suoi archivi. Peraltro, pur tenendo conto che questa giurisprudenza attiene specificamente alle fattispecie in cui si discetti della falsità del contratto a forma scritta ad substantiam o ad probationem (vedi Cassazione 4474/2022 citata: In effetti, come questa
Corte ha già avuto modo di affermare, in caso di contratto (come il preliminare di cessione di azienda composta beni immobili) per il quale sia richiesta, per legge o per volontà delle parti, la Forma scritta a pena di nullità, colui che intenda avvalersi del documento in giudizio, ove la sottoscrizione non sia stata autenticata al momento dell'apposizione (art. 2703 c.c.) né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte (artt. 2702, in fine, c.c. e 215, comma
1°, n. 2 c.p.c.), che ne ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione (art. 214 c.p.c.), ha
l'onere di avviare il procedimento di verificazione, proponendo la relativa istanza (216 c.p.c.) e producendo il documento, dal quale pretende di trarre la prova del contratto, ove già depositato in mera copia (Cass. n. 9202 del 2004, Cass. n. 6272 del 2014), in originale (arg. ex art. 217, comma 1°, c.p.c.), non potendosi avvalere, di regola, né della prova testimoniale né di quella per presunzioni (artt. 2725 e 2729, comma 2°, c.c.) per dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento medesimo, salvo il caso, eccezionalmente previsto dall'art. 2725 c.c., in cui abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell'originale), va sottolineato come abbia contemporaneamente CP_2 dichiarato di volersi avvalere del documento e di volerne provare il contenuto mediante testimoni, formulando appositi capitoli di prova, ma omettendo di indicare e identificare il soggetto chiamato a testimoniare, non essendo ammissibile la riserva mantenuta oltre i termini di decadenza di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c., a garanzia del contraddittorio istruttorio”.
La garanzia appare quindi pienamente operativa per l'intero importo, atteso che l'eccezione di non operatività per il compenso ricevuto e per le spese di lite non è provata, non essendo state neppure prodotte le condizioni generali di polizza cui la terza chiamata fa riferimento
(art. 18) per supportare la sua tesi difensiva.
Spese di lite
1. Tra attore e convenuto le spese di lite vengono compensate per la misura di un mezzo tenuto conto che è risultata infondata l'argomentazione principale assunta quale fondamento della domanda risarcitoria relativamente al giudizio di primo e secondo grado promosso dal
16 sig. ; il residuo mezzo è posto a carico del convenuto soccombente;
tenuto conto del CP_4 valore della controversia (somma riconosciuta in sentenza pari a euro 9.053,31), dell'attività difensiva svolta (fase istruttoria limitata allo scambio di memorie), della complessità delle questioni poste, detta quota è liquidata in complessivi euro 2.050,00 di cui euro 450,00 per la fase di studio, euro 350,00 per la fase introduttiva, euro 450,00 per la fase istruttoria ed euro
800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge.
2. Tra convenuto e terzo chiamato, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 5.508,10 di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria, euro 1.701,00 per la fase decisoria, euro
1.271,10 a titolo di aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA di legge se dovuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3314/2022 R.G.T. promossa da nei confronti di , con la chiamata in causa di Parte_1 Controparte_1 [...]
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, Controparte_3 così decide:
1) in parziale accoglimento della domanda di parte attrice , dichiara tenuto e Parte_1 condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore per il titolo di cui Controparte_1 in domanda della somma di euro 9.053,31 oltre rivalutazione e interessi sulla somma anno per anno rivalutata dal 16.08.2019 (quanto a euro 5.511,10) e dal 28.01.2019 (quanto a euro
3.542,21) fino alla pubblicazione della sentenza e oltre interessi legali dalla pubblicazione al saldo effettivo;
2) dichiara compensate per un mezzo le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta e condanna parte convenuta al rimborso, in favore di parte attrice, del Controparte_1 residuo mezzo che liquida in complessivi euro 2.050,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara tenuta e condanna la Compagnia Assicuratrice terza chiamata, a manlevare e tenere indenne di tutte le somme che egli è chiamato a corrispondere in Controparte_1 forza della presente sentenza a titolo di capitale, interessi e spese;
4) condanna la Compagnia di Assicurazione terza chiamata a rimborsare a Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in euro 5.508,10 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 31/05/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
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