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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/07/2025, n. 3008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3008 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL Nord, I sezione civile, così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel.
Dr.ssa Cristiana Satta Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1266 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del 14.07.2025, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Marano di OL (Na) alla Via Giancarlo Siani n. 3, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Daniele
Simeoli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Qualiano (Na) al CP_1 C.F._2
Corso Campano n. 177, presso lo studio dell'avv. Salvatore Sarracino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 14.07.2025 i procuratori concludevano riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.02.2025 la sig.ra , premettendo che in data Parte_1
08.03.2008 in OL aveva contratto matrimonio con il sig. e che dalla loro unione CP_1 erano nati tre figli, il 26.07.2008, il 01.02.2010, e il 12.06.2017, assumeva Per_1 Per_2 Per_3 che l'affectio coniugalis era venuta meno per incompatibilità caratteriali che avevano comportato insanabili contrasti.
1 Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e con emissione delle statuizioni accessorie come indicate nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 04.06.2025, ove comparivano la ricorrente con il di lei procuratore nonché personalmente il sig. , il procuratore chiedeva un rinvio al fine di raggiungere un CP_1 accordo e, pertanto, il Giudice delegato, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, rinviava la causa all'udienza cartolare del 14.07.2025 onerando parte resistente a costituirsi a mezzo procuratore.
In data 11.07.2025 si costituiva in giudizio il sig. , il quale chiedeva pronunciarsi la CP_1 separazione dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
All'udienza del 14.07.2025, le parti comparivano in via figurata dichiarando di non volersi riconciliare, riportandosi all'accordo raggiunto e chiedendo che la separazione venisse pronunciata alle condizioni di cui al predetto accordo e, pertanto, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c., previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni.
Rileva il Tribunale la ritualità del processo atteso che prima della decisione il PM ha avuto comunicazione della data di udienza;
infatti nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del PM, il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 c.p.c., con la comunicazione degli Atti all'ufficio competente del PM, per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante;
nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non interviene e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni.
Tanto premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta da parte ricorrente secondo la quale tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Rilevato che le parti hanno raggiunto un pieno accordo, la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo che di seguito si trascrive in corsivo:
2 Articolo 1 - Mantenimento dei figli
Il signor si obbliga a corrispondere alla OR , quale CP_1 Parte_1 genitrice collocataria dei tre figli minori, l'importo mensile di Euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei medesimi. Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 21 di ciascun mese mediante bonifico bancario o altra modalità concordata tra le parti.
L'importo stabilito sarà oggetto di automatica rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, con decorrenza dal primo anniversario del presente accordo. Il padre si impegna altresì a sostenere il cinquanta per cento delle spese straordinarie relative ai figli, quali quelle mediche specialistiche, scolastiche, sportive e ricreative, previa preventiva comunicazione e documentazione da parte della madre, fatta eccezione per le spese di carattere urgente e improrogabile.
I genitori si accordano espressamente per il rilascio e il rinnovo dei documenti di identità validi per
l'espatrio dei minori, impegnandosi reciprocamente a prestare il proprio consenso per viaggi all'estero e per ogni altra necessità connessa alla cura e all'educazione dei figli.
Articolo 2 - Assegnazione della casa coniugale
L'immobile adibito a casa coniugale, sito in Giugliano in Campania (NA) alla via San Francesco a
Patria n. 91, di proprietà esclusiva del signor in quanto acquisito prima del CP_1 matrimonio, viene assegnato alla OR unitamente ai figli minori. Parte_1
Articolo 3 - Disciplina dei rapporti con i figli
I figli minori mantengono la propria residenza presso la casa coniugale con la madre, in regime di affidamento condiviso e il diritto-dovere di entrambi i genitori di mantenere rapporti continuativi e significativi con i medesimi.
Il padre potrà frequentare i figli e tenerli presso di sé secondo le modalità che verranno concordemente stabilite nell'interesse dei minori, privilegiando la flessibilità e l'adattamento alle esigenze concrete della famiglia. In via generale, salvo diversi accordi, si conviene che il padre possa tenere i figli presso di sé nei fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, nonché per periodi più prolungati durante le vacanze scolastiche, previo accordo con la madre.
Entrambi i genitori si impegnano a favorire e non ostacolare i rapporti dell'altro genitore con i figli, mantenendo un comportamento rispettoso e collaborativo nell'interesse superiore dei minori. Ogni decisione di particolare rilevanza concernente la salute, l'istruzione e l'educazione dei figli dovrà essere assunta di comune accordo.
Articolo 4 - Rinuncia reciproca
Le parti, considerata la scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni effettuata al momento del matrimonio e l'assenza di beni comuni da dividere, si accordano reciprocamente ogni pretesa di carattere patrimoniale, confermando che ciascuno manterrà la piena proprietà e disponibilità dei beni di cui risulta intestatario.
3 Non sussistono tra i coniugi rapporti debitori o creditizi di alcun genere, fatta eccezione per gli obblighi derivanti dal presente accordo relativamente al mantenimento dei figli e all'assegnazione della casa coniugale.
Articolo 5 - Disposizioni finali
Il presente accordo, sottoscritto dalle parti in piena libertà e consapevolezza, costituisce l'integrale regolamentazione dei rapporti derivanti dalla separazione e potrà essere modificato soltanto previo nuovo accordo scritto tra i coniugi ovvero mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Le parti si impegnano a dare puntuale esecuzione a quanto convenuto e a comportarsi reciprocamente con lealtà e correttezza, evitando condotte che possano arrecare pregiudizio all'altro coniuge o ai figli minori.
Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di OL Nord.
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole e, pertanto, possono essere recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
Il Tribunale provvede, altresì, con separato decreto sulla istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario avanzata da parte ricorrente, stante l'ammissione in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni pattuite dalle parti come riportate in parte motiva, ai sensi dell'art. 151,
1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi , nata ad Parte_1
Araraquara - Brasile (Ee) il 14.03.1988, e , nato a [...] il [...]; CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 5, parte II, S. A, Sez. O,
Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2008);
c) spese compensate;
d) provvede con separato decreto in ordine all'istanza di liquidazione delle spese a carico dell'Erario formulate dalla parte ricorrente ammessa in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 25.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL Nord, I sezione civile, così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel.
Dr.ssa Cristiana Satta Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1266 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del 14.07.2025, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Marano di OL (Na) alla Via Giancarlo Siani n. 3, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Daniele
Simeoli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Qualiano (Na) al CP_1 C.F._2
Corso Campano n. 177, presso lo studio dell'avv. Salvatore Sarracino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 14.07.2025 i procuratori concludevano riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.02.2025 la sig.ra , premettendo che in data Parte_1
08.03.2008 in OL aveva contratto matrimonio con il sig. e che dalla loro unione CP_1 erano nati tre figli, il 26.07.2008, il 01.02.2010, e il 12.06.2017, assumeva Per_1 Per_2 Per_3 che l'affectio coniugalis era venuta meno per incompatibilità caratteriali che avevano comportato insanabili contrasti.
1 Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e con emissione delle statuizioni accessorie come indicate nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 04.06.2025, ove comparivano la ricorrente con il di lei procuratore nonché personalmente il sig. , il procuratore chiedeva un rinvio al fine di raggiungere un CP_1 accordo e, pertanto, il Giudice delegato, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, rinviava la causa all'udienza cartolare del 14.07.2025 onerando parte resistente a costituirsi a mezzo procuratore.
In data 11.07.2025 si costituiva in giudizio il sig. , il quale chiedeva pronunciarsi la CP_1 separazione dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
All'udienza del 14.07.2025, le parti comparivano in via figurata dichiarando di non volersi riconciliare, riportandosi all'accordo raggiunto e chiedendo che la separazione venisse pronunciata alle condizioni di cui al predetto accordo e, pertanto, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c., previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni.
Rileva il Tribunale la ritualità del processo atteso che prima della decisione il PM ha avuto comunicazione della data di udienza;
infatti nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del PM, il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 c.p.c., con la comunicazione degli Atti all'ufficio competente del PM, per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante;
nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non interviene e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni.
Tanto premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta da parte ricorrente secondo la quale tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Rilevato che le parti hanno raggiunto un pieno accordo, la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo che di seguito si trascrive in corsivo:
2 Articolo 1 - Mantenimento dei figli
Il signor si obbliga a corrispondere alla OR , quale CP_1 Parte_1 genitrice collocataria dei tre figli minori, l'importo mensile di Euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei medesimi. Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 21 di ciascun mese mediante bonifico bancario o altra modalità concordata tra le parti.
L'importo stabilito sarà oggetto di automatica rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, con decorrenza dal primo anniversario del presente accordo. Il padre si impegna altresì a sostenere il cinquanta per cento delle spese straordinarie relative ai figli, quali quelle mediche specialistiche, scolastiche, sportive e ricreative, previa preventiva comunicazione e documentazione da parte della madre, fatta eccezione per le spese di carattere urgente e improrogabile.
I genitori si accordano espressamente per il rilascio e il rinnovo dei documenti di identità validi per
l'espatrio dei minori, impegnandosi reciprocamente a prestare il proprio consenso per viaggi all'estero e per ogni altra necessità connessa alla cura e all'educazione dei figli.
Articolo 2 - Assegnazione della casa coniugale
L'immobile adibito a casa coniugale, sito in Giugliano in Campania (NA) alla via San Francesco a
Patria n. 91, di proprietà esclusiva del signor in quanto acquisito prima del CP_1 matrimonio, viene assegnato alla OR unitamente ai figli minori. Parte_1
Articolo 3 - Disciplina dei rapporti con i figli
I figli minori mantengono la propria residenza presso la casa coniugale con la madre, in regime di affidamento condiviso e il diritto-dovere di entrambi i genitori di mantenere rapporti continuativi e significativi con i medesimi.
Il padre potrà frequentare i figli e tenerli presso di sé secondo le modalità che verranno concordemente stabilite nell'interesse dei minori, privilegiando la flessibilità e l'adattamento alle esigenze concrete della famiglia. In via generale, salvo diversi accordi, si conviene che il padre possa tenere i figli presso di sé nei fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, nonché per periodi più prolungati durante le vacanze scolastiche, previo accordo con la madre.
Entrambi i genitori si impegnano a favorire e non ostacolare i rapporti dell'altro genitore con i figli, mantenendo un comportamento rispettoso e collaborativo nell'interesse superiore dei minori. Ogni decisione di particolare rilevanza concernente la salute, l'istruzione e l'educazione dei figli dovrà essere assunta di comune accordo.
Articolo 4 - Rinuncia reciproca
Le parti, considerata la scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni effettuata al momento del matrimonio e l'assenza di beni comuni da dividere, si accordano reciprocamente ogni pretesa di carattere patrimoniale, confermando che ciascuno manterrà la piena proprietà e disponibilità dei beni di cui risulta intestatario.
3 Non sussistono tra i coniugi rapporti debitori o creditizi di alcun genere, fatta eccezione per gli obblighi derivanti dal presente accordo relativamente al mantenimento dei figli e all'assegnazione della casa coniugale.
Articolo 5 - Disposizioni finali
Il presente accordo, sottoscritto dalle parti in piena libertà e consapevolezza, costituisce l'integrale regolamentazione dei rapporti derivanti dalla separazione e potrà essere modificato soltanto previo nuovo accordo scritto tra i coniugi ovvero mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Le parti si impegnano a dare puntuale esecuzione a quanto convenuto e a comportarsi reciprocamente con lealtà e correttezza, evitando condotte che possano arrecare pregiudizio all'altro coniuge o ai figli minori.
Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di OL Nord.
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole e, pertanto, possono essere recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
Il Tribunale provvede, altresì, con separato decreto sulla istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario avanzata da parte ricorrente, stante l'ammissione in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni pattuite dalle parti come riportate in parte motiva, ai sensi dell'art. 151,
1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi , nata ad Parte_1
Araraquara - Brasile (Ee) il 14.03.1988, e , nato a [...] il [...]; CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 5, parte II, S. A, Sez. O,
Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2008);
c) spese compensate;
d) provvede con separato decreto in ordine all'istanza di liquidazione delle spese a carico dell'Erario formulate dalla parte ricorrente ammessa in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 25.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
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