Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/05/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2526/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Forastiere ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al N. 2526/2024 R.G., promossa da:
(CF: ), compiutamente generalizzata Parte_1 C.F._1 nel ricorso, con il patrocinio dell'Avv. SERRAPICA DOMENICO ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE contro
(P.IVA: ; Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMCE OGGETTO: contratto d'appalto; clausola risolutiva espressa;
CONCLUSIONI: come da udienza di discussione;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio chiedendo di Parte_1 Controparte_1 accertare l'inadempimento di quest'ultima alle obbligazioni assunte con un contratto di appalto stipulato in data 1.8.2023 e l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto in forza della clausola risolutiva espressa in esso contenuta, con condanna della convenuta alla restituzione del corrispettivo versato (€. 26.285,37) e al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa in €. 5.000,00.
Ha esposto a sostegno quanto segue.
Ella aveva commissionato alla società convenuta i lavori di ristrutturazione del proprio immobile di cui al predetto contratto, cui era allegato un elenco dettagliato dei lavori da svolgere.
Successivamente sottoscriveva un ulteriore preventivo di spesa e l'inizio dei lavori veniva posticipato al 4.12.2023.
Dopo aver invano sollecitato la ripresa dei lavori, ella comunicava la risoluzione immediata del contratto e, successivamente, la impresa subappaltatrice procedeva alla consegna del cantiere.
La convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
***
Dalle allegazioni della parte ricorrente e dai documenti dalla stessa depositati emerge che la stessa, prima del giudizio, abbia inteso avvalersi di una clausola risolutiva espressa contenuta in un contratto di appalto del 1.8.2023.
Va premesso che, con la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), le parti prevedono espressamente che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto qualora una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. La risoluzione si verifica quando la parte non inadempiente comunichi all'altra parte che intende avvalersene, risolvendo il contratto, con la conseguenza che la pronuncia del giudice ha effetto meramente dichiarativo, essendo lo scioglimento del contratto collegato alla suddetta comunicazione.
Nel caso di specie, con PEC del 13.3.2023 la comunicava alla resistente il Pt_1 proprio “intento risolutivo […] ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del Contratto di appalto, nonché ai sensi del richiamato art. 1456 cc.”. Inoltre, nel ricorso si legge testualmente “risulta di tutta evidenza […] la risoluzione automatica del contratto ex tunc”.
In realtà, la domanda diretta alla dichiarazione di risoluzione del contratto, con conseguente restituzione del corrispettivo versato, non può trovare accoglimento poiché non è stato depositato il contratto di cui si chiede la risoluzione.
Invero, pur avendo indicato il deposito del contratto di appalto quale doc. 1 allegato al ricorso, il suddetto allegato contiene un documento dal contenuto totalmente avulso dal presente giudizio.
Ciò impedisce di apprezzare l'oggetto del contratto, il termine per i lavori, l'esistenza e il tenore della clausola di cui è stata invocata l'applicazione nella presente sede.
In altri termini, per quanto le allegazioni della ricorrente e i documenti prodotti lumeggino l'esistenza di un rapporto negoziale effettivamente intercorso tra le parti, nondimeno appare impercorribile la pronuncia di risoluzione di un contratto che non risulta depositato in atti, né comunque dimostrato nel suo oggetto e nei suoi tratti essenziali;
ciò tantomeno in forza di una clausola risolutiva espressa, che comunque neppure è stata riprodotta nel testo del ricorso. Né la parte avrebbe potuto sopperire a tale carenza documentale, ove se ne fosse avveduta, chiedendo i termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. (peraltro non chiesti), considerato che gli stessi possono essere concessi dal giudice, se richiesti, “quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte”, rimasta contumace nel presente giudizio.
Neppure la domanda di risarcimento del danno, infine, può trovare accoglimento, non essendo invocabile una liquidazione in via equitativa di danni non allegati e provati nell'an, prima che nel quantum.
Per tutto quanto esposto le domande della ricorrente devono essere rigettate.
Nulla sulle spese considerata la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra domanda o eccezione, per le ragioni in motivazione, così provvede:
- rigetta le domande proposte dalla ricorrente;
- nulla sulle spese, considerata la contumacia della parte convenuta.
Così deciso in Ravenna, in data 24.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Forastiere