Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1939
CASS
Sentenza 10 febbraio 2003

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Nelle obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, l'estinzione del debito consegue al pagamento dell'importo in moneta avente corso legale presso il domicilio del creditore. Qualora il pagamento venga effettuato mediante corresponsione di un assegno circolare, che, diversamente dalla cambiale, costituisce un mezzo di pagamento, la consegna o la trasmissione di esso non ha l'immediato effetto estintivo del debito che discende dalla consegna di denaro contante, salvo diversa volontà delle parti, costituendo una violazione sia dell'art. 1197 che dell'art. 1182 cod. civ; ne consegue che se, come nel caso di specie, l'assegno circolare viene inviato al creditore ma non arriva mai a destinazione, in quanto viene trafugato e successivamente incassato da ignoto, il debitore non è liberato dalla sua obbligazione di pagamento nei confronti del creditore, in quanto sono a suo carico i rischi conseguenti alla mancata consegna e alla sottrazione dell'assegno circolare. Per le sole obbligazioni che concernano un trasferimento di denaro per importi superiori all'equivalente di lire venti milioni ,tali principi vanno coordinati con quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio, che vieta che il pagamento avvenga direttamente tra le parti, ed impone il tramite di intermediari autorizzati; da tale normativa tuttavia discende l'obbligo del creditore di rifiutare il pagamento in contanti effettuato senza far ricorso al procedimento di intermediazione previsto, ma essa non impone di accettare il pagamento in titoli di credito in luogo di moneta.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1939
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1939
Data del deposito : 10 febbraio 2003

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