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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/09/2025, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 18/2022
Oggi 25 settembre 2025;
Il Giudice, dott. Stefano Riccio, lette le note depositate, decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 18/2022 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: contratto di assicurazione
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Pasquale Parte_1
Carotenuto, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE ATTRICE
E
(già ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e CP_1 Controparte_2 difesa, in virtù di procura agli atti, dall'avv. Stefano Maria Cotugno Angeloni, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte attrice esponeva di esercitare attività di deposito e vendita di ortaggi, frutta, verdura, con operazioni di lavorazione, lavaggio e confezionamento, presso la propria sede legale alla via Poggiomarino, 246 di Scafati;
di essere assicurata per i rischi industriali derivanti dalla propria attività con , polizza n. 6286098; la polizza coprirebbe, tra Controparte_3
l'altro, i danni subiti dalla merci in refrigerazione per “mancata od anormale produzione
o distribuzione del freddo”; il 6.02.2020 parte attrice scoprì un guasto ad una cella frigorifera, precisamente la n.1, nella quale era contenuto un grosso carico di finocchi ( kg
27660), completamente congelato, e, dunque, inidoneo alla vendita;
la mattina dello stesso giorno fu fatta denuncia del sinistro al subagente;
fu appurato che nelle Persona_1
ore precedenti alla scoperta del sinistro, si era verificato un malfunzionamento del termostato della cella frigorifera, che segnava, la mattina del 6.02.2020, la temperatura ideale di conservazione del carico (5°c ), pur se all'interno della cella la temperatura effettiva era scesa per parecchie ore al di sotto dei 0 gradi;
dal malfunzionamento del termostato era derivata la mancata attivazione della spia di segnalazione (lampeggiante rosso) dell'anormale freddo all'interno della cella, per cui il titolare della società e i propri dipendenti non erano stati in condizione di percepire il guasto in tempo utile ad evitare il danneggiamento del carico;
il tecnico impiantista provvedeva la mattina stessa della chiamata alla sostituzione del termostato, come si evince dalla fattura, n. 5 del 6.02.2020
(all.7), e l'impianto riprese a funzionare regolarmente.
Parte attrice aggiungeva che la si sarebbe recata ad effettuare i sopralluoghi soltanto CP_4
in data 28/02/2020, e parte attrice era stata costretta a smaltire la merce deperita che non poteva essere conservata così a lungo;
aggiungeva che “infondata è l'asserzione della inoperatività della polizza poiché la durata del fenomeno sarebbe stata di 22 ore, e, dunque, inferiore alle 24 h continuative previste dalla polizza all'art.2 delle condizioni di polizza!!!”; “Il perito della ha chiesto al sig. quando aveva scoperto il CP_4 Parte_1 guasto, e lo stesso rispondeva “il 6.02.2020, alle 8.00 circa”; gli veniva, poi, chiesto quando effettuò l'ultimo carico di merce nel frigorifero, e lo stesso rispose “ il 5.02.2020, alle ore
10.00”; gli veniva chiesto se al momento dell'ultimo carico di finocchi la temperatura della cella era ideale, e lo stesso rispose di sì”. Ovviamente il sig. non intendeva Parte_1
affermare che 22 ore prima della scoperta del congelamento del carico di finocchi la temperatura interna fosse regolare, e, del resto, non avrebbe potuto fare una verifica di questo tipo senza strumentazione tecnica. Lo stesso intendeva ovviamente che la temperatura segnata dal termostato era quella giusta di refrigerazione (5°)! Senonchè il guasto che ha colpito la cella frigorifera- ricompreso nel rischio assicurativo- ha interessato proprio il termostato, che continuava a segnare 5°, anche se evidentemente la temperatura interna alla cella si era abbassata, il che ha impedito all'allarme rosso, ubicato all'esterno alla cella di lampeggiare ed allertare tempestivamente il personale sempre vigile”; parte attrice eccepiva, altresì, l'inapplicabilità e/o inefficacia, ovvero nullità, della clausola dell'art. 1 delle condizioni speciali di polizza nel punto in cui richiede la durata minima del mancato freddo in 24 ore.
In relazione ai danni, parte attrice precisava che risultano “indennizzabili solo per l'importo minore di euro 24.571,93” tenuto conto dell'applicazione del 10% delle spese complessive per trasporto e smaltimento, e dall'applicazione dello scoperto del 10% sulla somma complessiva indennizzabile.
Parte attrice lamentava, dunque, l'inadempimento contrattuale di parte convenuta e concludeva domandando la condanna della compagnia assicurativa al pagamento della somma di euro 24.571,93, oltre interessi e svalutazione monetaria già scaduti e maturandi fino al saldo a far data dal 6.02.2020, con vittoria di spese e di spese di ATP.
Si costituiva parte convenuta, la quale eccepiva l'inoperatività della polizza, posto che
“l'evento in questione non rientra tra gli avvenimenti coperti dalla garanzia assicurativa stipulata con la deducente impresa di assicurazioni in quanto la copertura è operante “se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore”; “Senza sottacere che la medesima prestazione è garantita dall'impresa assicurativa ad esclusiva ricorrenza della condizione che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre sei ore e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso alla Società con il mezzo più rapido possibile”; “inadeguato il presunto sistema di rilevazione delle anomalie relative alla cella in oggetto”; contestava la quantificazione dei danni operata da controparte;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La domanda è fondata.
Dalla relazione tecnica acquisita in atti emerge che “in merito alla cella frigorifera, è stata riscontrata che la stessa è munita di sistema di segnalazione di discostamento di temperatura interna rispetto a quella di esercizio impostata. Tale sistema è costituito da: un termostato, dove viene impostata la temperatura di esercizio;
un sensore rilevatore di temperatura presente all'interno della cella frigorifera;
un segnale luminoso di color rosso presente fuori dalla cella frigorifera, al di sopra del termostato e al di sopra della luce verde (si precisa che quest'ultima segnala solo
l'apertura o meno della porta).
Pertanto è stato accertato che la cella frigorifera consente di rilevare un'anomalia nella produzione e/o produzione del freddo. La prova effettuata ha accertato il corretto funzionamento”.
Si aggiunga che il teste dichiarava: “sono elettricista Testimone_1
manutentore della , da circa 10 anni;
parte attrice confeziona finocchi, la Parte_1
sede è in Scafati, via Poggiomarino, n. 246 credo;
usano delle macchine di confezionamento e lavaggio degli ortaggi;
”; “il 06.02.2020 il sig. mi chiamò perché Pt_1
c'era un problema alla cella frigorifero n. 1, i finocchi si erano congelati;
io andai sul posto, e il problema era dovuto al termostato;
chiamai il sig Controparte_5
frigorista, che insieme a me constatò il blocco del termostato, con conseguente congelamento dei finocchi;
il sig. quindi ha recuperato un nuovo termostato e CP_5
abbiamo sostituito quello non funzionante, i modelli erano identici;
dopo una prova fatta, il nuovo termostato funzionava, anche in relazione alla lampada rossa”; “nella cella n. 1 notai vari finocchi, non so se vi era altro”; “il termostato ha una lampada rossa, che indica un discostamento tra la temperatura impostata e quella effettiva;
la lampada rossa non funzionava nel termostato rotto: la temperatura indicata era di 5 gradi, e non corrispondeva con quella effettiva;”; “nella stessa mattina eseguimmo la sostituzione del termostato”; “a parte la lampada rossa descritta, non sono a conoscenza di ulteriori segnali per eventuali malfunzionamenti”; “c'è una sonda all'interno della cella, ed in caso di discostamento tra temperatura effettiva e quella impostata si invia un segnale, con conseguente accensione della lampada rossa”.
Il testimone ha dichiarato: “sono impiegato dal 2009 con la Testimone_2 Parte_1
[...
mi occupo dell'amministrazione e contabilità; parte attrice lavora merce ortofrutticola;
la sede è in Scafati, via Poggiomarino, e vi sono 4 celle frigorifero;
il
06.02.2020 una cella non funzionava, io ero presente di mattina;
all'interno della cella le varie cassette di finocchi erano congelate;
27.600,00 kg di finocchi sono stati smaltiti in quanto congelati e non più recuperabili;
in due, tre ore fu risolto il malfunzionamento, tramite intervento dell'elettricista e del frigorista: il termostato all'esterno della cella non funzionava;
è stato quindi avvertito l'agente assicurativo che venne Testimone_3
in sede il 06.02.2020 e prese atto della merce congelata e della necessità dello smaltimento, che lui stesso evidenziò; i finocchi sono stati smaltiti”; “tutta la notte presso la sede vi è un custode, che nulla ha segnalato prima del fatto;
c'è una spia rossa sulla cella che evidenzia eventuali malfunzionamenti, che nel caso di specie non si accese;
non sono a conoscenza di altri eventuali segnali di allarme”; “i finocchi smaltiti – prima della lavorazione, quindi grezzi – pesavano 76.800 kg;
una volta lavorati, a seguito di un procedimento di scarto, 27.600 kg;
lo scarto della lavorazione è destinato a consumo zootecnico”.
Le dichiarazioni rese, in relazione agli elementi essenziali del fatto, nel caso di specie non presentano alcun particolare profilo di inattendibilità e confermano l'esistenza di un adeguato sistema di segnalazione circa i discostamenti di temperatura della cella, nonchè il relativo malfunzionamento;
né giova a parte convenuta eccepire che l'evento presenterebbe una durata inferiore alle 24 ore continuative previste all'art.2 delle condizioni di polizza, non essendovi alcun dato probatorio univoco in tal senso (e non essendo utile invocare le dichiarazioni rese da che non sono tali da poter Parte_1
attestare l'esatto periodo del funzionamento o del malfunzionamento del termostato, e quindi l'effettiva temperatura); pertanto, sussistono i presupposti contrattuali invocati da parte attrice. Per quanto concerne la quantificazione del danno, va condivisa la valutazione contenuta nella relazione tecnica in atti; applicando l'art. 11 delle condizioni generali, che dichiara coperto solo il 10% dei costi per lo smaltimento e trasporto propedeutico ad esso, e lo scoperto del 10% del danno complessivo indennizzabile (all.2), il totale è pari ad euro
24.571,93, somma al cui pagamento deve essere condannata la convenuta compagnia di assicurazione.
Posto che “Il debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato costituisce un debito di valore” (Cass., 16229 del 2023), a fronte del ritardo nell'adempimento deve, inoltre, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda Cass., sent. n. 2796 del 2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale dalla data dell'evento, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento dell'evento – il 06 febbraio 2020 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento dell'evento e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Parte convenuta deve essere altresì condannata al pagamento delle spese di ATP, pari ed euro 3.290,87 per spese di CTU, come risultante dai bonifici in atti, nonché per il compenso professionale del difensore.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora esposto.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott.
Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. 18/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma pari ad euro 24.571,93, oltre interessi come in motivazione;
2. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ATP, pari ad euro
3.290,87 quali spese di CTU ed euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre
15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore;
3. condanna parte convenuta al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.380,00 per compenso professionale, oltre euro 237,00 per spese, 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, 25 settembre 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 25 settembre 2025.
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 18/2022
Oggi 25 settembre 2025;
Il Giudice, dott. Stefano Riccio, lette le note depositate, decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 18/2022 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: contratto di assicurazione
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Pasquale Parte_1
Carotenuto, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE ATTRICE
E
(già ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e CP_1 Controparte_2 difesa, in virtù di procura agli atti, dall'avv. Stefano Maria Cotugno Angeloni, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte attrice esponeva di esercitare attività di deposito e vendita di ortaggi, frutta, verdura, con operazioni di lavorazione, lavaggio e confezionamento, presso la propria sede legale alla via Poggiomarino, 246 di Scafati;
di essere assicurata per i rischi industriali derivanti dalla propria attività con , polizza n. 6286098; la polizza coprirebbe, tra Controparte_3
l'altro, i danni subiti dalla merci in refrigerazione per “mancata od anormale produzione
o distribuzione del freddo”; il 6.02.2020 parte attrice scoprì un guasto ad una cella frigorifera, precisamente la n.1, nella quale era contenuto un grosso carico di finocchi ( kg
27660), completamente congelato, e, dunque, inidoneo alla vendita;
la mattina dello stesso giorno fu fatta denuncia del sinistro al subagente;
fu appurato che nelle Persona_1
ore precedenti alla scoperta del sinistro, si era verificato un malfunzionamento del termostato della cella frigorifera, che segnava, la mattina del 6.02.2020, la temperatura ideale di conservazione del carico (5°c ), pur se all'interno della cella la temperatura effettiva era scesa per parecchie ore al di sotto dei 0 gradi;
dal malfunzionamento del termostato era derivata la mancata attivazione della spia di segnalazione (lampeggiante rosso) dell'anormale freddo all'interno della cella, per cui il titolare della società e i propri dipendenti non erano stati in condizione di percepire il guasto in tempo utile ad evitare il danneggiamento del carico;
il tecnico impiantista provvedeva la mattina stessa della chiamata alla sostituzione del termostato, come si evince dalla fattura, n. 5 del 6.02.2020
(all.7), e l'impianto riprese a funzionare regolarmente.
Parte attrice aggiungeva che la si sarebbe recata ad effettuare i sopralluoghi soltanto CP_4
in data 28/02/2020, e parte attrice era stata costretta a smaltire la merce deperita che non poteva essere conservata così a lungo;
aggiungeva che “infondata è l'asserzione della inoperatività della polizza poiché la durata del fenomeno sarebbe stata di 22 ore, e, dunque, inferiore alle 24 h continuative previste dalla polizza all'art.2 delle condizioni di polizza!!!”; “Il perito della ha chiesto al sig. quando aveva scoperto il CP_4 Parte_1 guasto, e lo stesso rispondeva “il 6.02.2020, alle 8.00 circa”; gli veniva, poi, chiesto quando effettuò l'ultimo carico di merce nel frigorifero, e lo stesso rispose “ il 5.02.2020, alle ore
10.00”; gli veniva chiesto se al momento dell'ultimo carico di finocchi la temperatura della cella era ideale, e lo stesso rispose di sì”. Ovviamente il sig. non intendeva Parte_1
affermare che 22 ore prima della scoperta del congelamento del carico di finocchi la temperatura interna fosse regolare, e, del resto, non avrebbe potuto fare una verifica di questo tipo senza strumentazione tecnica. Lo stesso intendeva ovviamente che la temperatura segnata dal termostato era quella giusta di refrigerazione (5°)! Senonchè il guasto che ha colpito la cella frigorifera- ricompreso nel rischio assicurativo- ha interessato proprio il termostato, che continuava a segnare 5°, anche se evidentemente la temperatura interna alla cella si era abbassata, il che ha impedito all'allarme rosso, ubicato all'esterno alla cella di lampeggiare ed allertare tempestivamente il personale sempre vigile”; parte attrice eccepiva, altresì, l'inapplicabilità e/o inefficacia, ovvero nullità, della clausola dell'art. 1 delle condizioni speciali di polizza nel punto in cui richiede la durata minima del mancato freddo in 24 ore.
In relazione ai danni, parte attrice precisava che risultano “indennizzabili solo per l'importo minore di euro 24.571,93” tenuto conto dell'applicazione del 10% delle spese complessive per trasporto e smaltimento, e dall'applicazione dello scoperto del 10% sulla somma complessiva indennizzabile.
Parte attrice lamentava, dunque, l'inadempimento contrattuale di parte convenuta e concludeva domandando la condanna della compagnia assicurativa al pagamento della somma di euro 24.571,93, oltre interessi e svalutazione monetaria già scaduti e maturandi fino al saldo a far data dal 6.02.2020, con vittoria di spese e di spese di ATP.
Si costituiva parte convenuta, la quale eccepiva l'inoperatività della polizza, posto che
“l'evento in questione non rientra tra gli avvenimenti coperti dalla garanzia assicurativa stipulata con la deducente impresa di assicurazioni in quanto la copertura è operante “se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore”; “Senza sottacere che la medesima prestazione è garantita dall'impresa assicurativa ad esclusiva ricorrenza della condizione che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre sei ore e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso alla Società con il mezzo più rapido possibile”; “inadeguato il presunto sistema di rilevazione delle anomalie relative alla cella in oggetto”; contestava la quantificazione dei danni operata da controparte;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La domanda è fondata.
Dalla relazione tecnica acquisita in atti emerge che “in merito alla cella frigorifera, è stata riscontrata che la stessa è munita di sistema di segnalazione di discostamento di temperatura interna rispetto a quella di esercizio impostata. Tale sistema è costituito da: un termostato, dove viene impostata la temperatura di esercizio;
un sensore rilevatore di temperatura presente all'interno della cella frigorifera;
un segnale luminoso di color rosso presente fuori dalla cella frigorifera, al di sopra del termostato e al di sopra della luce verde (si precisa che quest'ultima segnala solo
l'apertura o meno della porta).
Pertanto è stato accertato che la cella frigorifera consente di rilevare un'anomalia nella produzione e/o produzione del freddo. La prova effettuata ha accertato il corretto funzionamento”.
Si aggiunga che il teste dichiarava: “sono elettricista Testimone_1
manutentore della , da circa 10 anni;
parte attrice confeziona finocchi, la Parte_1
sede è in Scafati, via Poggiomarino, n. 246 credo;
usano delle macchine di confezionamento e lavaggio degli ortaggi;
”; “il 06.02.2020 il sig. mi chiamò perché Pt_1
c'era un problema alla cella frigorifero n. 1, i finocchi si erano congelati;
io andai sul posto, e il problema era dovuto al termostato;
chiamai il sig Controparte_5
frigorista, che insieme a me constatò il blocco del termostato, con conseguente congelamento dei finocchi;
il sig. quindi ha recuperato un nuovo termostato e CP_5
abbiamo sostituito quello non funzionante, i modelli erano identici;
dopo una prova fatta, il nuovo termostato funzionava, anche in relazione alla lampada rossa”; “nella cella n. 1 notai vari finocchi, non so se vi era altro”; “il termostato ha una lampada rossa, che indica un discostamento tra la temperatura impostata e quella effettiva;
la lampada rossa non funzionava nel termostato rotto: la temperatura indicata era di 5 gradi, e non corrispondeva con quella effettiva;”; “nella stessa mattina eseguimmo la sostituzione del termostato”; “a parte la lampada rossa descritta, non sono a conoscenza di ulteriori segnali per eventuali malfunzionamenti”; “c'è una sonda all'interno della cella, ed in caso di discostamento tra temperatura effettiva e quella impostata si invia un segnale, con conseguente accensione della lampada rossa”.
Il testimone ha dichiarato: “sono impiegato dal 2009 con la Testimone_2 Parte_1
[...
mi occupo dell'amministrazione e contabilità; parte attrice lavora merce ortofrutticola;
la sede è in Scafati, via Poggiomarino, e vi sono 4 celle frigorifero;
il
06.02.2020 una cella non funzionava, io ero presente di mattina;
all'interno della cella le varie cassette di finocchi erano congelate;
27.600,00 kg di finocchi sono stati smaltiti in quanto congelati e non più recuperabili;
in due, tre ore fu risolto il malfunzionamento, tramite intervento dell'elettricista e del frigorista: il termostato all'esterno della cella non funzionava;
è stato quindi avvertito l'agente assicurativo che venne Testimone_3
in sede il 06.02.2020 e prese atto della merce congelata e della necessità dello smaltimento, che lui stesso evidenziò; i finocchi sono stati smaltiti”; “tutta la notte presso la sede vi è un custode, che nulla ha segnalato prima del fatto;
c'è una spia rossa sulla cella che evidenzia eventuali malfunzionamenti, che nel caso di specie non si accese;
non sono a conoscenza di altri eventuali segnali di allarme”; “i finocchi smaltiti – prima della lavorazione, quindi grezzi – pesavano 76.800 kg;
una volta lavorati, a seguito di un procedimento di scarto, 27.600 kg;
lo scarto della lavorazione è destinato a consumo zootecnico”.
Le dichiarazioni rese, in relazione agli elementi essenziali del fatto, nel caso di specie non presentano alcun particolare profilo di inattendibilità e confermano l'esistenza di un adeguato sistema di segnalazione circa i discostamenti di temperatura della cella, nonchè il relativo malfunzionamento;
né giova a parte convenuta eccepire che l'evento presenterebbe una durata inferiore alle 24 ore continuative previste all'art.2 delle condizioni di polizza, non essendovi alcun dato probatorio univoco in tal senso (e non essendo utile invocare le dichiarazioni rese da che non sono tali da poter Parte_1
attestare l'esatto periodo del funzionamento o del malfunzionamento del termostato, e quindi l'effettiva temperatura); pertanto, sussistono i presupposti contrattuali invocati da parte attrice. Per quanto concerne la quantificazione del danno, va condivisa la valutazione contenuta nella relazione tecnica in atti; applicando l'art. 11 delle condizioni generali, che dichiara coperto solo il 10% dei costi per lo smaltimento e trasporto propedeutico ad esso, e lo scoperto del 10% del danno complessivo indennizzabile (all.2), il totale è pari ad euro
24.571,93, somma al cui pagamento deve essere condannata la convenuta compagnia di assicurazione.
Posto che “Il debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato costituisce un debito di valore” (Cass., 16229 del 2023), a fronte del ritardo nell'adempimento deve, inoltre, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda Cass., sent. n. 2796 del 2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale dalla data dell'evento, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento dell'evento – il 06 febbraio 2020 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento dell'evento e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Parte convenuta deve essere altresì condannata al pagamento delle spese di ATP, pari ed euro 3.290,87 per spese di CTU, come risultante dai bonifici in atti, nonché per il compenso professionale del difensore.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora esposto.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott.
Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. 18/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma pari ad euro 24.571,93, oltre interessi come in motivazione;
2. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ATP, pari ad euro
3.290,87 quali spese di CTU ed euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre
15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore;
3. condanna parte convenuta al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.380,00 per compenso professionale, oltre euro 237,00 per spese, 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, 25 settembre 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 25 settembre 2025.