Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/04/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato,
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1800/2010 R.G.A.C., promossa : dai sig.ri : (C.F.: e (C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via Fontana Vecchia n. 25, presso lo studio dell'avv. Modestina
Migliaccio che, nelle more del decorso dei concessi termini finali di cui all'art. 190 c.p.c., è subentrata, giusta procura presente in atti ed allegata all' “Atto di costituzione” del 12.10.2022, al precedente difensore, avv.
NI De Mare che “ha rinunciato al mandato difensivo a causa di sopraggiunti motivi di incompatibilità”;
- ATTORI IN RIASSUNZIONE -
C o n t r o
(P.I.: ), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso l'Avvocatura dello stesso ente pubblico in “Catanzaro, alla Via Jannoni - Palazzo De Nobili, rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Gabriella Celestino, Ida Paladino e Anna
Maria Paladino, in virtù di procura resa in calce al ricorso introduttivo”;
N o n c h é
in persona del legale rappresentante p.t., “rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Carbone, con CP_2 studio in Catanzaro, alla Via Milano n. 15 bis, come da procura speciale per atto Notaio allegata in atti Per_1
e rilasciata dal Direttore Centrale Affari Legali avv. Gian Claudio Picardi, per in virtù dei poteri ad esso conferito con procura per atto Notaio di Roma, rep. 66915, rogito 13318, reg. Uff. Entrate Roma il Persona_2
30.05.2003”;
- CONVENUTI -
Avente ad oggetto: giudizio di merito sull'azione di danno temuto;
a cui è stato, altresì, riunito il Giudizio avente n. 3200/2010 R.G., promosso : dai sig.ri (C.F.: ), (C.F.: e Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F.: ), “tutti germani, elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla P.zza Parte_5 C.F._5
Matteotti - Centro Direzionale - presso lo studio dell'avv. Lanfranco Calderazzo (C.F.: ) C.F._6
, dal quale sono rappresentati e difesi - la prima - per mandato a margine dell' “Atto di citazione”; gli altri per procura in fronte al ricorso ex art. 696 c.p.c. in data 3 aprile 2009 (del quale il presente atto costituisce seguito)”;
- ATTORI -
Nei confronti
1
- CONVENUTI - ATTORI IN RICONVENZIONALE -
E del ed Controparte_1 CP_2
- CONVENUTI -
Tutti, per come sopra rappresentati, giuste procure già presenti in atti;
E
(C.F.: e (C.F.: ), Controparte_3 C.F._7 CP_4 C.F._8
“rappresentati e difesi dall'avv. Marisa Clemente, giusta procura resa a margine della “Comparsa di costituzione e risposta” del 14.07.2011 e con lei elettivamente domiciliati in Catanzaro alla Via Crispi 174 (c7o avv. Marcello
Allevato)”;
- TERZI CHIAMATI -
Avente ad oggetto : risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.; sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità “cartolare”, i difensori delle parti contendenti hanno provveduto a specificare, attraverso le inoltrate “Note scritte”, le rispettive conclusioni come da verbale del 16.11.2021, insistendo per il loro accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, che i verbali di causa e successive note, per come predisposti da tutte le parti processuali in entrambi i sopra indicati giudizi riuniti.
L'odierno giudizio, al quale è stato, nelle more, riunito altro vertente sostanzialmente tra le medesime parti, oltre che nei confronti dei sig.ri e quali terzi chiamati dai sig.ri e Controparte_3 CP_4 CP_5 Par
, convenuti nella seconda causa de qua, origina dall'avvenuta riassunzione, nel merito, ad opera Parte_2 degli stessi e della domanda di “denuncia per danno temuto” promossa nei riguardi del Pt_1 Pt_2 CP_1
, nonché . (cui seguiva, altresì, successivamente, ricorso per accertamento
[...] CP_2 Controparte_6 tecnico preventivo), al fine di ottenere, previa conferma dell'Ordinanza emessa in fase sommaria dalla dott.ssa
(che aveva accolto l'azione di enunciazione e, per l'effetto, ordinato al ed CP_7 Controparte_1 all' di “eseguire - a proprie cure e spese - i lavori meglio indicati in parte motiva”), il risarcimento di CP_2 tutti i danni subiti a seguito della frana, verificatasi in data 11.12.2008, con conseguente crollo del muro di contenimento costruito nello spazio antistante l'ingresso della loro abitazione e posto a confine della proprietà degli stessi istanti con proprietà di terzi nonché l'eliminazione degli inconvenienti lamentati, e giungere, così, per converso, alla “riforma del provvedimento emesso dal Tribunale, in sede di reclamo ex art. 669 terdecies
2 c.p.c. (che aveva, invece, in “parziale riforma dell'Ordinanza emessa dalla , accolto la tutela cautelare CP_7 solo nei confronti del , ordinandogli “l'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione dei Controparte_1 pozzetti di raccolta delle acque meteoriche siti in Catanzaro, sulla strada statale 109 - bis, di proprietà dell'ente territoriale, nonché delle relative condotte”, rigettando, per converso, il ricorso proposto da e Parte_1 [...] nei confronti di e di ). Pt_2 Controparte_6 CP_2
A dire dei medesimi deducenti, infatti, l'Ordinanza de qua, a firma del primo adito giudicante, aveva accertato
“inequivocabilmente” la responsabilità sia del che dell' per “i danni cagionati” Controparte_1 CP_2 alla loro abitazione dal “crollo del muro” sopra indicato, dopo aver “aveva compiutamente compreso la vicenda, analizzando concretamente sia l'esigenza cautelare che quella del merito, determinando tutti i provvedimenti da adottare”, mentre il secondo provvedimento, adottato dall'adito Collegio, ed a firma del dott. Tallaro (quale estensore), “non ritenendo corretto analizzare anche ciò che era da intendersi - mera manifestazione del pericolo
- assieme a ciò che rappresentava - causa del pericolo - aveva riformato l'ordinanza differendo a questa fase le valutazioni circa le conseguenze del danno non analizzabili in fase cautelare”.
Ciò che induceva, pertanto, gli stessi originari ricorrenti ad instaurare il presente giudizio di merito per far “ben comprendere all'attenzione del Giudicante, la successione temporale dei fatti, le cause che avevano determinato il danno lamentato e tutte le ragioni poste a fondamento dell'avanzata domanda, tra l'altro pienamente confermate dal Ctu (arch. e dalla stessa Ordinanza del Tribunale”. CP
Alla luce di tali deduzioni i sig.ri e concludevano, dunque, come di seguito : Pt_1 Pt_2
“In via principale :
- confermare l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro sezione prima civile n. 4591/09 da parte della dott.ssa A.M. Raschellà, e per l'effetto accogliere la domanda proposta dagli attori ed ordinare nei confronti del e dell' di eseguire a proprie cure e spese i lavori di cui alla Ctu dell'arch. Controparte_1 CP_2
Persona_3
- condannare i convenuti, ut sopra, in solido tra loro, a risarcire il danno di € 2.055,06 relativo all'autovettura danneggiata;
In via subordinata :
- condannare i convenuti ..., in solido tra loro, al pagamento della somma di € 100.589,06 a titolo di risarcimento del danno cagionato;
- condannare le convenute..., in solido tra loro, al pagamento delle spese di Ctu come già liquidate con separato provvedimento;
In ogni caso :
- condannare le convenute..., in solido tra loro, alla refusione di tutte le spese di lite del presente nonché di quelle della fase cautelare e del reclamo da distrarsi come per legge”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano sia l' che l' i Controparte_8 CP_2 quali, nel contestare ogni avversa considerazione e richiesta, instavano per il rigetto della domanda ed il favore delle spese.
In particolare, la suddetta Amministrazione, in via preliminare eccepiva : “l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea” per avere, lo stesso ente, “già provveduto ad eseguire i lavori oggetto della consulenza
3 tecnica e delle ordinanze del Tribunale civile di Catanzaro”, nonché la “totale inammissibilità e/o CP improcedibilità della domanda di risarcimento danni dal momento che la stessa non era stata mai proposta nella fase cautelare”.
Quanto al merito, poi, “rilevava ancora una volta il difetto di legittimazione passiva del medesimo CP_1 convenuto, stante la mancanza di responsabilità dello stesso”, a differenza di quanto asserito dai sig.ri e Pt_1
e dal Ctu arch. il cui elaborato “si presentava totalmente errato, contraddittorio ed ingiusto, dal Pt_2 CP momento che, senza tener conto della reale situazione dei luoghi, si era limitato in pochissime righe a decretare la piena responsabilità del e dell pur precisando che le cause dell'inconveniente erano Controparte_1 CP_2 da attribuire a tutt'altro”.
La stessa “relazione proveniente dal Settore Gestione del Territorio del 20.03.2009”, infatti, attestava che, “a seguito della diffida e messa in mora da parte dei sig.ri , il aveva incaricato le ditte competenti ad Pt_1 CP_1 effettuare la manutenzione delle varie opere e di verificare il funzionamento delle condotte idriche e fognarie” che, all'esito, si dimostravano prive “di perdite e di alcuna correlazione con l'evento franoso lamentato dai ricorrenti”.
Inoltre, in “data 12.12.2008 era stato eseguito un sopralluogo congiunto da un tecnico dell'Impresa CP_9
con il geom. , in Via Gattoleo n. 95, da quale è stata riscontrata una fuoriuscita d'acqua.
[...] CP_10
Veniva sospesa l'erogazione idrica dal serbatoio Cuticchietto che alimentava la Via Gattoleo ed è stato verificato che, nonostante la mancanza d'acqua in tutta la zona, la perdita continuava senza variazioni. La stessa operazione veniva ripetuta...senza che la situazione subisse variazioni, ragion per cui si provvedeva a riaprire l'acqua...Da ciò l'evidente conseguenza che l'inconveniente lamentato non poteva in alcun modo essere attribuito al
. Controparte_1
Aggiungeva, ad ulteriore supporto di quanto dedotto, che “in data 20.01.2009 veniva eseguita una tele ispezione della condotta fognante in Via Gattoleo all'altezza del numero civico 95 ...da cui è risultato che la condotta in
Pvc 0 300 non presentava lesioni o rotture nel tratto interessato, né risultavano problemi idraulici di funzionamento. In data 2.03.2009 veniva, inoltre eseguita una ricerca di perdite idriche con apposito strumento geofono sulla medesima condotta al fine di verificare la funzionalità della tubazione. Dall'intervento è emerso che - Lo strumento non ha rilevato alcuna anomalia per cui la tubazione risulta essere perfettamente funzionante”.
Tutte conclusioni, queste, a cui era pervenuto anche il Ctu arch. laddove, nell'espletato elaborato, ha CP affermato che : “è da escludere...qualsiasi grossa perdita da parte della rete idrica comunale di adduzione principale....A sostegno di questa convinzione soccorre l'intervento effettuato da parte del Controparte_1 in data 12.12.2008...a mezzo della ditta Chiarella...Sulla scorta di quanto detto..., le cause delle lamentate venute d'acqua...si possono attribuire innanzitutto all'eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta nel periodo dell'accaduto ed infatti è stato statisticamente accertato che le precipitazioni verificatesi sono state le più abbondanti degli ultimi cento anni”.
Il Ctu ha anche riconosciuto l'esistenza di alcune concause dovute “in parte alla presenza di piccole ma diffuse fessurazioni sulla sede stradale della S.S. 109” ed in parte a “pozzetti che presentano nella zona di innesto alla tubazione delle fessure da cui si infiltra una buona quantità di acqua ...non adeguatamente impermeabilizzati”.
4 Da ultimo, poi, lo stesso Ctu ha evidenziato “ulteriori cause del versamento dell'acqua, consistenti nella pendenza dell'asse viario dello spigolo est del fabbricato dei ricorrenti nonché nella “formazione al centro strada di una sella che fa sì che le acque meteoriche della carreggiata in direzione città defluiscano comunque in direzione della rampa di accesso alla corte di parte attrice continuando a provocare, nel caso di abbondanti e continue precipitazioni l'allagamento dell'area antistante il fabbricato degli attori e di conseguenza il riversamento del liquido a valle ove è ubicato un fabbricato già oggetto di danni a causa del crollo del muro di contenimento della suddetta area dei ricorrenti”.
De derivava, secondo gli assunti del , che apparivano “ingiuste le conclusioni a cui era Controparte_1 pervenuto il Ctu nel momento in cui, in presenza di una minima responsabilità del CP CP_1
(così come affermato dallo stesso Ctu e contestato dal ) ed in presenza di
[...] Controparte_1 numerosissime e ben altre cause dell'inconveniente lamentato dai e ..., ha affermato la sussistenza Pt_1 Pt_2 della responsabilità del . CP_1
Del tutto fondate, per converso, si dimostravano, sempre a dire della medesima Amministrazione comunale, le deduzioni svolte dall'ing. di cui alla relazione del 15.10.2009, presente in atti, da cui emergeva Per_4 chiaramente che “i fenomeni di fuoriuscita di acqua da sotto il fabbricato hanno continuato a sussistere ininterrotti e senza variazioni anche dopo giorni continui di bel tempo, senza piogge. Le canalizzazioni di raccolta delle acque piovane convogliano esclusivamente le acque meteoriche per cui, stante la mancanza di precipitazioni, è impossibile che alimentassero detto afflusso di acqua sotto il fabbricato. Ed ancora, se il fenomeno fosse derivato anche dalle canalizzazioni e/o dai pozzetti, per come affermato dall'arch. in assenza di piogge e data la CP vicinanza di detti manufatti al fabbricato, l'acqua sarebbe dovuta diminuire immediatamente con il trascorrere delle ore non essendovi possibilità di accumulo mentre invece si è constatato che l'afflusso di acqua al di sotto del fabbricato si è mantenuto costante con la conseguenza che, contrariamente a quanto dedotto dal predetto Ctu, l'inconveniente lamentato non è imputabile al . Inoltre il predetto Ctu Controparte_1 non ha effettuato alcuna prova per stabilire un nesso tra la fuoriuscita d'acqua al di sotto del fabbricato e la canalizzazione delle acque meteoriche, quale l'immissione nelle canalizzazioni di acqua colorata al fine di accertare se effettivamente defluisse al di sotto del fabbricato.
Il consulente è quindi pervenuto alla conclusione che la fuoriuscita dell'acqua sia addebitabile esclusivamente ad una falda che, come è noto, ha un andamento stagionale con massimi durante l'inverno ed una diminuzione progressiva fino all'autunno. Inoltre, il fabbricato è privo di un qualsiasi sistema di isolamento dal terrapieno nonché dal marciapiede sovrastante e limitrofo alla Via Gattoleo mentre la scarpata del terreno e la rampa di accesso al fabbricato sono privi di qualsiasi opera di regimentazione delle acque piovane che si riversano incontrollate sulla muratura del fabbricato stesso e sul piazzale sottostante provocando le lamentate infiltrazioni”.
Eccepiva, per concludere, sempre il , che “non si era tenuto conto che sussisteva un ulteriore Controparte_1 procedimento cautelare promosso dai sig.ri e , vale a dire un ricorso per accertamento tecnico Pt_1 Pt_2 preventivo per i medesimi fatti (che aveva affermato che : “le cause dei lamentati danni subiti dagli immobili dei ricorrenti, con particolare riguardo al denunciato crollo del muro, erano imputabili ad una calamità naturale, innescata da particolari avversità atmosferiche verificatesi nel periodo di dicembre 2008, e
5 successivamente anche nel mese di gennaio 2009, nel territorio catanzarese), completamente ignorato dal giudice di primo grado così come totalmente ignorata era stata la relazione tecnica d'ufficio redatta dall'ing.
, preso peraltro in considerazione dal Collegio del Tribunale unitamente alla consulenza Persona_5 geologica ed alla consulenza tecnica dell'ing. . Per_6
Appariva quindi evidente che la suddetta perizia tecnica, svolta in sede di accertamento preventivo, affermava
“l'esatto contrario di quella utilizzata in primo grado (rectius proc. cautelare) e delle conclusioni riportate nell'accertamento tecnico preventivo redatto dall'ing. e depositato il 3.08.2009 nel procedimento Per_6 promosso dai sig.ri e contro la sig.ra , il Pt_6 Parte_4 Parte_5 Pt_1 Controparte_1
e l' , che, infatti, concludeva affermando che : “la presenza dell'acqua che ha determinato il crollo CP_2 del mure sia attribuibile alle piogge alluvionali nei giorni e nel mese precedente il dissesto che ha saturato il terreno posto a tergo del muro e non già a supposte perdite delle reti comunali o alla cattiva raccolta delle acque piovane sulla rete stradale o alla presenza di acqua stagnante all'interno del pozzetto ”. CP_6
Aggiungasi, inoltre, ad ulteriore conferma della correttezza delle suddette raggiunte conclusioni, che la “predetta relazione tecnica era stata supportata da accurate indagini geologiche disposte dall'ing. d esperite Per_6 dal dott. geol. dal cui elaborato si evinceva che “l'assetto geologico del versante è CP_11 particolarmente complesso e si presenta in un particolare stato di fatturazione ed alterazione tale da determinare diffusi fenomeni di dissesto facilitati dalle pendenze del territorio e dallo schema di circolazione idrica. Infatti la suddivisione della formazione arenacea in due porzioni a differente comportamento nei confronti delle acque di infiltrazione determina un modello di circolazione idrica che si instaura a seguito degli eventi piovosi con formazione di un deflusso idrico sotterraneo....”.
Alla luce di tali considerazioni, il concludeva quindi come in epigrafe. Controparte_1
Anche l'evocata nel costituirsi in giudizio, metteva in evidenza come la responsabilità che le era CP_2 stata ascritta, per quanto accaduto alla proprietà dei e , era stata chiaramente esclusa dal Tribunale Pt_1 Pt_2 di Catanzaro, adito in sede collegale di reclamo avverso il provvedimento cautelare a firma della dott.ssa
. Inoltre “anche a ritenere fondata ...la domanda del ricorrente, doveva rilevarsi che la Ctu espletata in CP_7 fase cautelare, aveva individuato quali opere atte a scongiurare eventuali futuri pericoli, il rifacimento del manto stradale della S.S. 19 e la sua impermeabilizzazione nonché il rifacimento del muro di contenimento di proprietà dei sig.ri e e che lo stesso Ctu aveva dato atto che aveva riscontrato nel corso di un secondo Pt_1 Pt_2 accesso effettuato l'8.09.2009, che l' aveva provveduto al rifacimento ed impermeabilizzazione del CP_2 manto stradale”.
Ciò comportava, a dire dello stesso ente pubblico stradale “che l' non poteva essere onerata di alcuna CP_2 esecuzione di opera, posto che i lavori di sua competenza e volti a scongiurare eventuali pericoli imminenti, erano già stati realizzati....e che il Giudice di prime cure aveva errato nel condannare l'esponente, posto che aveva CP_2 già eseguito i lavori individuati dal Ctu come necessari ad evitare il danno temuto dai ricorrenti”.
Aggiungeva, poi, la descrizione di ulteriori vizi nel provvedimento di prime cure che non solo si dimostrava “del tutto generico in merito alla condanna alle opere da eseguire, non individuando le stesse, e ponendole indistintamente a carico dell' della e del , senza alcuna differenziazione CP_2 CP_6 Controparte_1 second ola competenza di ciascuno dei resistenti”, ma non teneva conto “del fatto che le parti ricorrenti non
6 avevano esibito in modo sufficiente la documentazione attinente alla concessione edilizia relativa all'abitazione ed al muro di contenimento della loro proprietà, né tantomeno avevano dato la prova del loro diritto dominicale e del danno o del pericolo che si assumeva temuto e che tra l'altro si era ormai verificato, non dimostrando, da ultimo, la natura del danno temuto e le opere che si sarebbero dovute realizzare per evitarlo...”.
Ciò che induceva il suddetto ente a concludere per il rigetto di ogni domanda, per come promossa dai sig.ri Pt_1
e nei propri confronti, e conseguenziale condanna alla refusione delle spese afferenti ad entrambi i Pt_2 procedimenti richiamati in premessa.
Nel corso del processo, previa acquisizione del fascicolo riguardante la fase cd cautelare, venivano escussi i testimoni addotti dalla parte attrice e si disponeva la riunione, all'odierno giudizio, di quello avente n. 3200/2010
R.G. promosso dai sig.ri , ed NI nei confronti sia degli odierni attori che del Parte_3 Parte_4
e dell' per i medesimi fatti descritti nel ricorso per danno temuto da parte Controparte_1 CP_2 degli allora ricorrenti.
In questo secondo processo, infatti, i sig.ri dopo aver promosso un procedimento di accertamento tecnico CP preventivo (unitamente al loro genitore, , poi deceduto, giunto, a mezzo di perizia redatta Persona_7 dall'ing. a conclusioni del tutto dissimili a quelle riscontrate dal Ctu - arch. - nominato Per_6 CP nell'azione di enunciazione promossa dai sig.ri e , “per quanto concerneva la individuazione delle Pt_1 Pt_2 cause o concause degli eventi oggetto di attenzione”, mentre “altrettante discordanze si ritrovavano fra le relazioni tecniche di chi altri si era occupato della vicenda - ing. , Ctp dei sig.ri e l'ing. Persona_8 CP Per_5
, Ctu nel distinto, altro procedimento - per accertamento tecnico preventivo - promosso dai coniugi
[...] Pt_1
- con ricorso notificato al il 25.03.2009)”, si dolevano della circostanza che
[...] Pt_2 Controparte_1
l'avvenuto sinistro, che aveva coinvolto la loro proprietà (occorso a seguito del verificarsi di una grossa frana), fosse da “ascrivere, per un verso, all'inadeguatezza strutturale del muro di contenimento dell'area pertinenziale dei sig.ri e , e per altro profilo, invece fosse riconducibile ad infiltrazioni d'acqua - dell'acquedotto, Pt_1 Pt_2 meteoriche e/o della fognatura comunale - non idoneamente canalizzate dalla strada pubblica. Acque che, disperdendosi indiscriminatamente nel corpo del terreno sottostante, scosceso, avrebbero determinato la frana;
l'effetto dirompente/scatenante di questa (ossia lo scivolamento a valle), inoltre, sembrerebbe essere stato determinato dal parcheggio dell'autovettura della sul terrapieno da essa inidoneamente realizzato, per Pt_1 consentire il raggiungimento del quale il e/o l' avevano addirittura espressamente Controparte_1 CP_2 autorizzato un innesto carrabile (pressoché in curva) dalla strada pubblica”.
Alla luce delle suddette considerazioni i sig.ri adivano, pertanto, le vie legali al fine di ottenere, previo CP accertamento della responsabilità extracontrattuale degli evocati convenuti, e previa riunione della loro causa con quella già pendente, avente n. 1800/2010 R.G., promossa dai coniugi nei confronti dello stesso Parte_7
e dell' : Controparte_1 CP_2
- la condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla “rimozione - dal sito del sinistro - delle macerie addossate al fabbricato degli attori, a loro cura e spese, risanandolo, poi, a loro cura e spese, nei suoi elementi strutturali interni ed esterni, sino a renderlo conforme al pristino stato”;
- la condanna, dei medesimi convenuti, “ad eliminare, sempre a loro cure e spese, se ed in quanto sussistenti, le cause che hanno determinato lo smottamento, procedendo, comunque, al consolidamento della scarpata, per
7 assicurare - con idonee opere di regimentazione delle acque meteoriche - la stabilità e la conservazione dell'immobile degli stessi attori”;
- la “condanna, infine, dei medesimi convenuti a risarcire agli attori i danni patrimoniali e non - loro derivati a seguito del sinistro per il quale è giudizio, in essi compresi l'indennizzo per la protratta inagibilità dei due quozienti abitativi;
la perdita dei suppellettili e dei capi di abbigliamento...., il tutto, salva migliore determinazione in corso di causa, nella misura di € 75.000,00, o in quell'altra - maggiore o minore - che risulterà di giustizia , secondo il prudente apprezzamento del magistrato, anche, ove occorra, con valutazione equitativa....”; con vittoria di spese e compensi del giudizio e della fase pregressa, con distrazione in favore del procuratore degli istanti, ex art. 93 c.p.c.”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano, in questo secondo giudizio, tutti gli evocati convenuti;
- i sig.ri e , in via preliminare domandavano (ed ottenevano) l'autorizzazione a chiamare in causa i Pt_1 Pt_2 sig.ri e , ritenendo che il muro oggetto di indagine fosse “crollato a seguito del CP_4 Controparte_3 cedimento strutturale del muro posto pochi metri più a valle che aveva conseguentemente fatto scivolare il muro in questione (che per come emerso dall'indagine planimetrica svolta entrava completamente nella p.lla n. 422 foglio di mappa n. 10 del NCT del Comune di Catanzaro e risultava intestata ai sig.ri e CP_4 CP
, giusto atto di compravendita notaio dr. del 26.09.2000”).
[...] Per_9
Eccepivano, inoltre, il proprio “difetto di legittimazione passiva”, visto che “non risultava provato che il muro in blocchetti di cemento crollato fosse (per come addotto dagli attori) la causa diretta del danno provocato all'edificio di proprietà allorquando invece il suo crollo era conseguenza del crollo del muro posto più CP
a valle e che ricadeva completamente nella proprietà dei coniugi , unici, quindi, a dover essere CP_12 considerati responsabili per i danni subiti dagli attori.
Si dolevano, ancora, della “carenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti e e della Parte_5 Pt_3 mancanza del titolo di proprietà del bene oggetto di causa e perciò dell'insussistenza del diritto ad agire”; della
“carenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti in ordine alla domanda di risarcimento per danni patrimoniali per assenza delle condizioni di abitabilità del fabbricato già prima dell'evento - sinistro e perciò dell'insussistenza del diritto ad agire”.
Ciò che induceva i suddetti convenuti e a domandare anche la riunione della presente causa con Pt_1 Pt_2 quella avente n. 1880/2010 R.G. promossa dai medesimi convenuti nei confronti del e di Controparte_1
che si riteneva “utile al fine di consentire ad un unico giudice di accertare concretamente la CP_2 situazione e lo stato dei luoghi senza il rischio di più giudicati anche discordanti tra loro e che accertino ed attribuiscano cause diverse ai problemi lamentati”; ed infatti, “nella domanda giudiziale promossa dai coniugi si mirava ad accertare la responsabilità in testa al ed all' circa i Parte_8 Controparte_1 CP_2 fenomeni di smottamento che avrebbero provocato il movimento franoso e crollo del muro posto nella proprietà e di quello fatto in blocchetti di cemento posto nella proprietà oltre al CP Parte_8 deflusso costante di acque meteoriche e della rete idrica comunale presenti sotto il fabbricato che stavano logorando le fondazioni creando un grave danno alla struttura dell'immobile”.
Quanto, in conclusione, al merito della domanda, “pur essendo le questioni preliminari e pregiudizievoli assorbenti di ogni ulteriore argomentazione”, i sig.ri e instavano, comunque, per il rigetto Pt_1 Pt_2
8 dell'avversa domanda, per infondatezza, visto che non poteva parte attrice “addebitare ai convenuti e Pt_1
la causa del danneggiamento al fabbricato di loro proprietà considerato che il danno diretto alla parete del Pt_2 piano terra dell'immobile era stato provocato dal muro ricadente nella proprietà dei sig.ri , per CP_12 come agevolmente evincibile “dal fascicolo fotografico in atti nei due procedimenti per danno temuto ed accertamento tecnico preventivo già espletati rispettivamente dall'arch. e dall'ing. Persona_3 Per_10
”.
[...]
Ciò che spingeva, quindi, i medesimi convenuti a promuovere, altresì, domanda riconvenzionale “per violazione della distanza legale;
domanda di pristino distanza dal confine con demolizione del fabbricato abusivo e di tutela specifica e tutela risarcitoria diretta” sul presupposto che il fabbricato del quale controparte lamentava il danno subito, in realtà era stato edificato in spregio delle distanze legali dalla linea di confine con conseguente procurato danno agli odierni convenuti”.
Evidenziavano, al riguardo, infatti, che “il presupposto sul quale parte attrice asseriva di aver diritto al risarcimento del danno era legato al crollo del muro che avrebbe danneggiato il piano terra del fabbricato ma in realtà la vicenda doveva essere legata anche al rispetto delle distanze legali dal confine.... ed all'abusività del fabbricato degli stessi attori, per la cui edificazione era stato necessario livellare il terreno proprio a pochi metri di distanza dal muro di protezione preesistente (quello che cedendo ha provocato il crollo anche del muretto di blocchetto in cemento...) per la realizzazione delle fondamenta dell'edificio e non si poteva nascondere che detta operazione potrebbe aver provocato un indebolimento del terreno con conseguente predisposizione al crollo anche alla luce delle piogge e dei fenomeni più volte spiegati”.
Ciò che li portava, quindi, concludere come in epigrafe.
Il , dal proprio canto, nel riprendere la ricostruzione dei fatti per come effettuata nel primo Controparte_1 processo, e nel premettere di essersi altresì costituito anche nell'analogo ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso dai sig.ri , ed NI (che si concludeva con la “relazione Persona_7 Parte_4 peritale dell'ing. accompagnata, per come già descritto in premessa, da una approfondita relazione Per_6 geologica del dott. , eccepivano, in via preliminare : CP_11
- 1) “l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea per mancanza di interesse ad agire ed assoluta temerarietà della stessa”, visto che all'esito dell'avanzata accertamento tecnico preventivo sopra richiamato, era
“stata esclusa ogni responsabilità del negli eventi lamentati mentre invece le cause degli Controparte_1 stessi erano state individuate nelle eccezionali precipitazioni atmosferiche verificatesi nei giorni precedenti il crollo del muro oltre che nella mancanza di idoneo drenaggio a tergo del muro” (determinando, così, il difetto di legittimazione passiva dello stesso). “Una parziale responsabilità del predetto Ente era stata invece sostenuta dal Ctu nell'ambito del procedimento per danno temuto promosso dai sig.ri e ma, sulla Pt_1 Pt_2 base del reclamo promosso dalla stessa Amministrazione comunale e sulla scorta delle consulenze tecniche suesposte, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva ampiamente ridimensionato la precedente ordinanza disponendo che il si limitasse ad impermeabilizzare i pozzetti di raccolta, lavori già eseguiti CP_1 dal Pertanto, alla luce di tutte le sopracitate circostanze ...era evidente l'assoluta Controparte_1 mancanza in capo agli odierni attori dell'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. dal momento che
9 non esisteva in alcun modo, né tanto meno gli stessi avrebbero potuto conseguirlo, il bene della vita ovvero quel vantaggio concreto ed attuale...che potesse giustificare la proposizione di un'azione giudiziaria..”;
- 2) “La totale inammissibilità e/o improcedibilità di tutte le domande proposte e, in particolare, della domanda di risarcimento danni dal momento che la stessa non era stata mai proposta nella fase cautelare...”;
- 3) “Il difetto di legittimazione attiva della sig.ra , per non avere la stessa dimostrato di essere, Parte_3 sia giuridicamente che effettivamente la “proprietaria dell'immobile per cui è causa”.
Quanto, poi, al merito, escludeva nuovamente ogni propria per quanto accaduto e denunciato dagli attori, per come addotto anche nel primo procedimento sopra citato.
Alla luce di tali deduzioni, il quindi concludeva come in epigrafe. CP_1
Si costituivano in giudizio anche i sig.ri e (con l'avv. Marisa Clemente), i Controparte_3 CP_4 quali, nel resistere alle avverse deduzioni e richieste, instavano per la loro estromissione dal giudizio e per il rigetto della domanda attorea “in quanto infondata, con ogni conseguenza di legge e vittoria in spese, diritti ed onorari di causa”.
Adducevano, in particolare, i suddetti convenuti :
- “1) La infondatezza della chiamata in causa dei sig.ri e e l'infondatezza della Controparte_3 CP_4 domanda principale, oltre che il difetto di legittimazione passiva degli stessi chiamati”. Escludevano, infatti, ogni loro coinvolgimento “nei numerosi giudizi nel corso dei quali erano state disposte delle Ctu, le quali, giungendo a conclusioni differenti, non avevano mai preso in considerazione la possibilità che i responsabili della frana potessero essere - per qualsivoglia ragione - i coniugi e ” (cfr. Ctu effettuata Controparte_3 CP_4 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo - proc. n. 1442/2009 - ing. che aveva concluso Per_6 affermando che l'evento sarebbe stato causato “dall'inadeguatezza delle opere strutturali realizzate a sostegno del terrapieno, inadatte a sostenere le spinte generate dalla cospicua presenza d'acqua...il muro realizzato in blocchi di cemento e malta su cordolo in calcestruzzo nella proprietà non era idoneo alla funzione di Pt_1 contenimento di terreno cui era stato preposto, sia per la tipologia di muro - di delimitazione e non di contenimento di terre -, sia per il dimensionamento delle fondazioni e del corpo in elevazione, oltre che per l'assenza di un adeguato sistema di regimentazione delle acque a tergo del muro”. Ne deriva che il consulente nominato nel corso dell'anzidetto accertamento tecnico preventivo, aveva espressamente individuato....la causa della frana che aveva invaso la proprietà degli attori nella inadeguatezza delle opere realizzate dai sig.ri Pt_1
e ”. Anche la Ctu a firma dell'arch. espletata nell'ambito del procedimento ex art. 1172 c.c., Pt_2 CP introdotto dai medesimi e , “era giunta ad individuare una serie di concause che avrebbero Pt_1 Pt_2 determinato la frana, senza prendere tuttavia in considerazione l'eventuale responsabilità degli attuali terzi chiamati in causa” In particolare, l'arch. aveva sostenuto che l'evento sarebbe stato determinato CP dalle abbondanti piogge ... - le più abbondanti degli ultimi 100 anni - e da una serie di concause :
- presenza di piccole fessurazioni sulla sede stradale della S.S. 109, che canalizzava le acque meteoriche in alcuni pozzetti collegati e meteoriche in alcuni pozzetti collegati da una tubazione in pvc, i cui punti di innesto sarebbero stati caratterizzati da fessurazioni in cui sarebbe poi confluita l'acqua piovana, raggiungendo poi il terrapieno da dove si sarebbe sviluppata la frana;
10 - errata pendenza dell'asse viario che avrebbe determinato l'afflusso dell'acqua piovana all'interno della proprietà dei convenuti sig.ri e;
Pt_1 Pt_2
- presenza di una sella al centro della strada che avrebbe favorito l'afflusso delle acque in direzione del terrapieno costruito dai convenuti”.
Tutte conclusioni, quelle che precedono, che per nulla avrebbero permesso di ascrivere una qualunque responsabilità ai suddetti terzi chiamati, per come invece supposto da parte dei medesimi chiamanti, e Pt_1
. Pt_2
Né tantomeno “apparivano chiare le ragioni poste a fondamento della tesi sostenuta dai convenuti ( e Pt_1
), secondo cui, il crollo del muro di proprietà dei sig.ri - posto a valle rispetto a quello dei Pt_2 CP_13 sig.ri - avrebbe determinato il crollo del muro posto in prossimità del terrapieno, laddove i tecnici Parte_8 che si erano occupati della vicenda non avevano ritenuto di dover prendere in considerazione tale ipotesi”.
Da ultimo, i suddetti terzi chiamati, evidenziavano, “attesa la loro estraneità al presente giudizio, che la richiesta risarcitoria formulata dagli attori era sprovvista di qualsivoglia supporto probatorio, né erano stati indicati i criteri seguiti per giungere alla sua quantificazione”.
Si dolevano, infine, anche del difetto di legittimazione attiva degli stessi e , anche Parte_3 Parte_5 per la “mancanza dell'agibilità dell'immobile oggetto dell'evento franoso”; ed infatti, a loro dire, non solo dal
“contenuto dell'atto di citazione si evinceva che la proprietà dell'immobile danneggiato dalla frana sarebbe dovuta essere ricondotta alla sig.ra - proprietaria del piano terra e del primo piano della Parte_4 palazzina oggetto di causa - mentre il secondo piano sarebbe stato di proprietà della sig.ra e che Parte_3 tuttavia”, con riferimento a detto bene, non vi era alcun titolo o permesso di costruire, ma che il , Parte_5 avendo solamente riferito, genericamente, di utilizzare l'immobile senza indicarne a che titolo, “non sarebbe stato legittimato a proporre l'azione. Ma vi era di più, la sig.ra sarebbe divenuta proprietaria Parte_3 dell'immobile posto al secondo piano della palazzina interessata dalla frana, dopo il verificarsi dell'evento. Detto elemento sarebbe di per sé sufficiente a privare l'attrice del diritto di agire”.
Alla luce di tali complessive deduzioni, i terzi chiamati concludevano, quindi, come in epigrafe.
Questo secondo giudizio, portante n. 1800/2010 R.G. veniva, nelle more, riunito a quello sopra indicato ed avente n. 1810/2010, attesa la ritenuta connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i procedimenti de quibus.
Le cause, istruite a mezzo di prove testimoniali nonché a mezzo l'espletamento di diverse Ctu, all'udienza del
16.11.2021, sono state trattenute per la decisione all'esito del decorso dei termini ordinari, concessi per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
Il fulcro dell'intera vexata quaestio, che risulta comune ad entrambi i giudizi riuniti, di cui in premessa, attiene alla verifica, previa descrizione analitica dello stato dei luoghi, delle cause che hanno originato la frana che ci occupa, il cedimento del muro di contenimento costruito nello spazio antistante l'ingresso dell'abitazione dei coniugi e , e per l'effetto l'accertamento delle responsabilità consequenziali anche in ordine Pt_1 Pt_2 all'individuazione delle opere da effettuare per il ripristino dello status quo ante e per evitare l'ulteriore accadimento di eventi similari. Il tutto, previo accertamento anche degli eventuali danni patiti dalle rispettive parti processuali quale diretta conseguenza degli eventi denunciati in atti.
11 A tal proposito, ritiene opportuno questo Tribunale prendere le mosse dalla descrizione di quanto contenuto nel provvedimento adottato dal Tribunale di Catanzaro in data 5.03.2010, in sede di reclamo, che ha preso in considerazione le diverse relazioni di accertamento tecnico preventivo effettuate sia su istanza dei medesimi e che da , e “nei confronti dei ricorrenti di Pt_1 Pt_2 Persona_7 Parte_4 Parte_5 questo procedimento, nonché del e dell' . Controparte_1 CP_2
Di tali relazioni, precisa l'adito Collegio, “si terrà conto ai fini della decisione, essendo state redatte all'esito di operazioni alle quali hanno partecipato tutti i soggetti di questo procedimento cautelare, eccezion fatta per la che però non si è opposta alla produzione e che, in ogni caso, non ha motivo di dolersene, Controparte_6 dacchè tutti gli elaborati tecnici escludono una sua responsabilità della vicenda”.
Orbene, chiarisce al riguardo l'organo giudicante, quanto alle “questioni sostanziali”, che è stato dimostrato “il pericolo di un danno grave e prossimo al fabbricato in cui i ricorrenti abitano. Si osserva, infatti, che gli odierni reclamati hanno allegato il pericolo che “già alla presenza di nuove piogge e senza gli interventi di consolidamento del fabbricato....e di sistemazione della condotta idrica, della strada pubblica e del pozzetto...si potrebbe anche verificare un nuovo smottamento di terreno con compromissione della struttura portante del fabbricato”. Tale pericolo è stato riscontrato....dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del primo grado del presente procedimento cautelare, il quale ha verificato “che la circostanza che il fabbricato all'attualità si presenti in una condizione statica sufficiente non garantisce, mantenendo il sito nelle condizioni accertate nel corso dei sopralluoghi, che ciò continui a rimanere stabile anche in futuro;
non bisogna trascurare il progressivo verificarsi di fenomeni di instabilità ritardata a causa delle continue infiltrazioni o della mancanza del muro di contenimento a valle del fabbricato. Ed infatti, ....esistono diverse incognite circa l'intera area per cui è causa, prima tra tutte il possibile interessamento del bulbo della fondazione del fabbricato rispetto alla venuta d'acqua che alla essenza del muro crollato” (cfr. pag. 7 della relazione di consulenza tecnica)”.
Ed ancora : “che vi sia il pericolo segalato, si deduce anche dalla lettura di una delle due ulteriori relazioni tecniche depositate all'udienza dal medesimo , quella a firma dell'ing. resa Controparte_1 Per_6 nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo richiesto da , e Persona_7 Parte_4 Parte_5
. in essa si lege che “dallo studio geologico allegato in appendice alla presente relazione, il versante
[...] oggetto di studio presenta una diffusa presenza di fenomeni franosi...L'assetto geologico del versante determina l'instaurarsi, a seguito degli eventi piovosi, di una circolazione idrica da monte verso valle che interessa principalmente le porzioni superficiali di terreno”. La medesima relazione ritiene necessario un intervento di consolidamento della scarpata”.
Ciò che ha condotto, quindi, a ritenere “sussistente l'incombente pericolo denunciato” con l'azione di danno temuto dai coniugi e . Pt_1 Pt_2
Inoltre, lo stesso Collegio ha riscontrato, a mezzo della disposta ed espletata consulenza nell'ambito del procedimento in questione che “le cause delle venute d'acqua sono attribuibili “all'eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta nel periodo dell'accaduto” (cfr. pag. 6 della relazione). Alle stesse risultanze sono pervenute le altre due consulenze allegate agli atti...L'elaborato dell'ausiliario nominato nell'ambito di questo procedimento, inoltre, ha attribuito alle fessurazioni presenti sulla SS 109 bis ed ai difetti del sistema di raccolta delle acque meteoriche la funzione di concausa degli eventi oggetto di attenzione. Tali assunti non risultano
12 disattesi dalle relazioni effettuate nell'ambito dei due accertamenti tecnici preventivi, prodotte in fase di reclamo.
Al contrario, con specifico riferimento al sistema di scarico delle acque meteoriche, dagli accertamenti svolti dall'ing. , risulta che i tombini che ne fanno parte “non hanno una buona impermeabilizzazione....Non si Per_5 esclude...la possibilità di infiltrazione di acqua da uno dei pozzetti con direzione verso il fabbricato dei ricorrenti”
(cfr. pag. 13 della relazione).
E' ben vero che quel consulente tecnico ha escluso che tali infiltrazioni abbiano cagionato il crollo del muretto, ma tale osservazione non rileva in questa sede, ove l'oggetto del giudizio è la sussistenza di fattori di rischio per la stabilità del fabbricato abitato dai ricorrenti, e non anche a distribuire eventuali responsabilità in ordine al crollo del manufatto citato. Ed invero, l'art. 1172 c.c. stabilisce che “il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda ad ovviare al pericolo”.
Come sottolineato da autorevole dottrina, il pericolo denunciato, pertanto, non deve essere necessariamente caratterizzato dalla sussistenza dei presupposti soggettivi di responsabilità (d'altro canto, il pericolo per scongiurare il quale venga esperita l'azione di danno temuto potrebbe avere anche origini del tutto naturali), risiedendo l'antigiuridicità del fatto denunciato nell'oggettivo mancato intervento di chi è tenuto ad evitare che l'edificio, albero o altra cosa arrechi pericolo”.
Tutte deduzioni, quelle testè riportate, che oltre che essere utili per una eventuale decisione da assumere poi in ordine alle spese delle diverse procedure che si sono avvicendate, finiscono col mettere in risalto, in maniera corretta e dettagliata, i presupposti sottesi al particolare procedimento cautelare all'epoca promosso, differenziandoli da quelli, invece, sottesi (e per quel che ci occupa nell'odierno giudizio), ad “un eventuale successivo giudizio di merito”, imperniato non tanto sulla sussistenza di un pericolo (e quindi sulla necessaria adozione dei consequenziali provvedimenti urgenti necessari), ma “sul compito di accertare chi abbia determinato il pericolo denunciato”.
Solo quest'ultimo accertamento costituisce, dunque, la specifico oggetto di indagine dell'odierno procedimento, sì da determinare la distribuzione di eventuali responsabilità in ordine agli eventi de quibus.
Già all'poca del suddetto reclamo, inoltre, appare opportuno rilevare che il Tribunale aveva, attraverso condivisibili ragioni (in quanto espresse attraverso il richiamo a pertinenti considerazioni sia tecnico fattuali che giuridiche) riformato l'impugnata ordinanza, “nella parte in cui aveva ordinato all' ed al CP_2 CP_1
di ricostruire il muro posto a valle del fabbricato abitato da e ”,
[...] Parte_1 Parte_2 precisando all'uopo che “il crollo di tale manufatto non era, all'evidenza, causa del pericolo denunziato, ma mera manifestazione dello stesso”.
Non si dimentichi, da ultimo, che sempre il Collegio adito ha concluso col riscontrare, comunque, “l'effettiva sussistenza di dubbi di carattere tecnico sulle ragioni del dissesto denunciato...”, utilizzando tale circostanza a giustificazione dell'adottata decisione di “adi del giudizio cautelare”.
Or dunque, fatte tali precisazioni, ritiene lo scrivente giudice che, premessa la esclusione di ogni coinvolgimento per quel che ci occupa, della peraltro neppure evocata nell'odierno giudizio di merito ed in Controparte_6
13 quello allo stesso riunito, la decisione da adottare in ordine alla vexata quaestio, per come sopra prospettata, non possa che passare per le conclusioni raggiunte nella consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. Per_11
il quale, nel ripercorrere con dovizia di particolari e di richiami tecnici l'intera vicenda, prendendo in
[...] considerazione e studiando, con corretta metodologia d'indagine priva di alcuna contraddizione e/o lacuna motivazionale, l'intero cospicuo carteggio tecnico documentale presente in atti, dopo aver descritto “lo stato dei luoghi anche con riferimento alla situazione antecedente l'evento dannoso per cui è causa”, ha accertato “l'origine del cedimento del muro e/o le cause o concause che lo hanno determinato...”, affermando che “ci troviamo di fronte alla realizzazione di opere di contenimento di un terrapieno, effettuate in successivi tempi, di cui si ignora l'esistenza di appositi elaborati progettuali o più semplicemente non si hanno prove documentali che le suddette opere siano state costruite secondo indicazioni progettuali di un tecnico competente.....Si è poi a conoscenza, per dichiarata ammissione del geom. (tecnico della che ha presentato una Dia in data 17.03.1989 in CP_14 Pt_1 ordine alla realizzazione della “recinzione con sistemazione del terreno”), di movimenti franosi in atto interessanti l'area soprastante del terrapieno già a partire dal 1998, con crolli di due file di blocchetti in calcestruzzo....... Si è potuto rilevare, dalla disamina di tutta la documentazione in atti che il terrapieno nel corso del tempo è stato oggetto di più interventi che ne hanno modificato il profilo, la consistenza e la sua naturale stabilità per adattarlo a varie esigenze tra le quali l'utilizzazione “come parcheggio”, come riportato in atti nella
Consulenza tecnica di parte del geom. . naturalmente degradante verso la proprietà Pt_1 Controparte_15
al fine di contenerne l'avanzamento sulla stessa proprietà, è stato realizzato il muro a gravità in CP calcestruzzo non armato che negli allegati sopra citati viene indicato come primitivo. Come già detto sopra non si hanno informazioni di alcun genere circa le ordinarie verifiche di calcolo che devono precedere l'esecuzione di tali opere di sostegno. Per semplificare le suddette verifiche riguardano lo slittamento del muro, il suo ribaltamento e la sua stabilità globale. Solo a seguito di tali verifiche si determinano le caratteristiche strutturali e geometriche del muro nonché la sua sicurezza nel contenere la spinta del terrapieno. Nel tempo si è proceduto ad innalzare impropriamente il primitivo muro sovrapponendo su di esso file di blocchetti di calcestruzzo per un'altezza variabile tra 1,40 e 1,60 m, come è possibile rilevare dall'allegato n. 8... -, per contenere in questo modo l'aumentata consistenza naturale del terrapieno e la sua spinta. Terrapieno che, pavimentato in parte in battuto di calcestruzzo, poteva essere utilizzato come passo carrabile e parcheggio da parte della proprietà
. Emerge l'inadeguatezza...delle opere costruite a contenimento del terrapieno sia ai piedi, proprietà Pt_1
sia in sommità proprietà e l'assenza delle opere di drenaggio delle acque piovane a tergo CP Pt_1 dello stesso muro.
A seguito anche delle abbondanti piogge il suddetto terrapieno, modificato nelle sue caratteristiche naturali...., a causa dell'accrescimento del suo peso ha esercitato una notevole spinta sul muro primitivo di sostegno, provocandone il ribaltamento, col relativo trascinamento di quel muretto in blocchi di calcestruzzo, che non poteva svolgere alcuna funzione di contenimento ma solo di mera recinzione, come già precedentemente narrato si riportano per l'occasione, le testuali conclusioni della relazione del dott. Geol.
: “Pertanto si ritiene che il dissesto sia imputabile alla non idonea funzione statica e di Persona_12 contenimento del muro oggetto di crollo e di ribaltamento;
agli atti non risultano calcoli e indagini geotecniche redatte secondo le normative vigenti all'epoca, che attestino la regolare verifica di sicurezza.
14 Il terrapieno, saturato da una circolazione idrica sotterranea resa particolarmente copiosa da avverse condizioni pluviometriche, nonché da un disordine idrologico di superficie per mancanza di idonee opere di regimentazione superficiale delle acque piovane, ha esercitato una spinta al ribaltamento sull'opera di contenimento non opportunamente contrastata, come ne richiedeva la funzione”.
Lo stesso consulente tecnico, poi, nel dare risposta al terzo quesito, riguardante “l'accertamento dei danni lamentati dagli attori e la loro riferibilità all'imprudenza, negligenza ed imperizia dei convenuti con attribuzione e quantificazione delle rispettive responsabilità”, ha così risposto:
“Dai sopralluoghi effettuati nonché da tutta la voluminosa documentazione in atti e dalle informazioni delle parti si è potuto ricostruire il quadro dei danni lamentati dagli attori, in quanto all'atto del sopralluogo gli immobili danneggiati erano stati ripristinati. Il suddetto quadro corrisponde a quanto cristallizzato nei fascicoli di parte, che qui di seguito sinteticamente si riassumono:
- sfondamento parziale della parete del fabbricato fronteggiante il terrapieno in corrispondenza del vano CP bagno ubicato al piano terra, con conseguenti danneggiamenti dei relativi accessori e degli arredi interni;
- allagamento del piano terra dell'immobile , testimoniato da tiepidi segni sulle pareti interne Pt_1 dell'immobile;
- franamento del piazzale - parcheggio antistante la proprietà con conseguente danneggiamento di una Pt_1 autovettura Panda di proprietà , dal sottoscritto riscontrato in atti del fascicolo di parte. Pt_1
Per quanto attiene alla seconda questione posta all'interno del suddetto quesito, si ritiene di sottolineare che la riferibilità dei danni lamentati dagli attori a violazione dei tre principi cardini giurisprudenziali, prudenza, diligenza e perizia, trova risposta nelle narrazioni redatte rispondendo ai precedenti quesiti.
Profili di negligenza, imprudenza e imperizia, infatti, possono attribuirsi ad entrambe le parti e Pt_1 per omissione di determinate precauzioni inerenti la sicurezza in generale ed in particolare quella CP correlata al rischio frana e a quello sismico…….”;
- la seconda nell'aver adottato un comportamento passivo nel corso delle diverse e successive esecuzioni di opere effettuate sullo stesso terrapieno dalla parte soprastante per adattarlo alle proprie esigenze, essendosi già verificati allarmanti fenomeni franosi antecedenti quelli del dicembre 2008.
La suddetta alluvione è stata solo la causa scatenante dell'evento dannoso, la classica goccia che ha fatto traboccare l'acqua dal vaso. Il terrapieno ormai aveva raggiunto nel corso del tempo condizioni di instabilità tali da esercitare sul muro primitivo la sua poderosa spinta da farlo ribaltare”.
In conclusione, poi, lo stesso perito del Tribunale, nel dare risposta al quarto quesito, in merito alla indicazione
“dei rimedi esperibili per il ripristino dei luoghi e dei costi da sostenere”, ha specificato :
“I rimedi esperibili per ripristinare lo status quo ante dei luoghi franati attengono essenzialmente alla messa in sicurezza dei luoghi stessi al fine dell'eliminazione dei rischi da eventuali frane o alluvioni ed alla sistemazione del piazzale in sommità al terrapieno. Per quanto riguarda i rimedi attinenti alla prima messa in sicurezza c'è da evidenziare, dalla documentazione allegata alla presente relazione, l'esistenza di una estesa area in frana che nel tempo si sta avvicinando ai luoghi del contendere, come rappresentato nell'All. n. 9 “Pai - Piano Assetto
Idrogeologico - 2001 aggiornato al 2011”.
15 Si può rilevare che l'area in frana perimetrata si trova ad una distanza pari a circa 207 m dai suddetti luoghi di causa. Dal successivo All. n. 10 “Pai 2016” in fase di approvazione si rileva sempre come la stessa area in frana si trova a distanza di circa 126 m dai luoghi di causa, denotandosi un progressivo avvicinamento.
La ricostruzione del muro, di altezza media ai 4 m, deve essere realizzata in calcestruzzo armato, applicando la specifica normativa tecnica in vigore introdotta dalle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M.
4.01.2008 e s.m.i..
Nei suddetti costi dovranno essere anche computati gli oneri derivanti dalla rimozione di tutto il materiale franato ed il relativo trasporto a rifiuto nonché i relativi scavi sbancamento. Il costo stimato per i suddetti lavori, in termini prudenziali, si attesta intorno ai 38.000,00 euro, come in dettaglio descritto nell'Allegato n. 12 “Computo metrico dei costi da sostenere per il ripristino del muro”.
I costi stimati per l'integrale sistemazione del piazzale con battuto in calcestruzzo, in modo da garantire la sicurezza si attestano introno ai 3.500,00 euro, comprendenti sempre gli oneri per la rimozione e il trasporto a rifiuto del materiale proveniente da lavori di movimento terra ed il conferimento a discarica del materiale proveniente dai lavori privo di scorie. Nell'Allegato n. 13 “Elenco Prezzi” sono descritti in modo completo le modalità di esecuzione dei lavori con i relativi prezzi estratti dal Prezziario regionale del 2013.
Complessivamente la somma dei due suddetti costi si attesta intorno ai 42.000,00 euro così di seguito ripartiti :
Costi per il ripristino del muro € 38.441,60
Costi per la sistemazione del piazzale € 3.533,13
Totale € 41974,73”. Oltre le competenze professionali per la redazione delle relative progettazioni strutturali e geologiche ed accessori di legge”.
Le suddette conclusioni sono state poi ulteriormente ribadite anche in sede di risposta, da parte dello stesso Ctu, Per_1 Ing. alle osservazioni mosse dall'avv. De Mare (difensore dei coniugi e , sottolineando come Pt_1 Pt_2 le risultanze dell'espletata Ctu sono state il frutto, “oltre che delle ricognizioni dei luoghi del contendere, anche della lettura e dell'approfondito esame di tutti gli atti di causa comprendenti anche la Ctu dell'arch. . CP
Ne deriva, quindi, ed in definitiva che la responsabilità per l'evento dannoso oggetto di scrutinio debba essere ascritta, in egual misura sia ai coniugi e che ai sig.ri dovendosi, per come più volte Pt_1 Pt_2 CP Per_1 ribadito all'esito della perizia tecnica svolta da ultimo dall'Ing. che la particolare intensità ed abbondanza delle precipitazioni verificatesi in quel particolare frangente temporale abbiano costituito la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, mettendo in evidenza tutte le problematicità e criticità strutturali riguardanti non solo “le due parti del muro crollato che avrebbe dovuto svolgere le funzioni di contenimento della spinta del terrapieno, in modo da proteggere il fabbricato da eventuali movimenti franosi dello stesso terrapieno”, CP ma anche quest'ultimo che, “nel corso del tempo è stato oggetto di più interventi che ne hanno modificato il profilo, la consistenza e la sua naturale stabilità.......e che a seguito delle abbondanti piogge, modificato nelle sue caratteristiche naturali, a causa dell'accrescimento del suo peso ha esercitato una notevole spinta sul muro primitivo di sostegno, provocandone il ribaltamento, col relativo trascinamento di quel muretto in blocchi di calcestruzzo che non poteva svolgere alcuna funzione di contenimento ma solo di mera recinzione......Pertanto si ritiene che il dissesto sia imputabile alla non idonea funzione statica e di
16 contenimento del muro oggetto di crollo e ribaltamento.....Il terrapieno, saturato da una circolazione idrica sotterranea resa particolarmente copiosa da avverse condizioni pluviometriche, nonché da un disordine idrologico di superficie per mancanza di idonee opere di regimazione superficiale delle acque piovane, ha esercitato una spinta al ribaltamento sull'opera di contenimento non opportunamente contrastata, come richiedeva la funzione”.
Calando tali considerazioni nell'ambito della causa instaurata dai coniugi e e di cui alla n. Pt_1 Pt_2
1800/2010 R.G., devesi quindi concludere, previa revoca della decisione per come adottata in fase sommaria, per l'esclusione di ogni responsabilità sia dell' che dell' (unici Controparte_8 CP_2 due enti evocati in giudizio), riconosciute oramai estranee rispetto agli accadimenti dannosi oggetto di indagine.
Per quel che riguarda, poi, l'altro procedimento riunito a quello testè indicato, promosso invece dai sig.ri CP nei confronti sia dei coniugi e che del e della stessa avente n. 3200/2010 Pt_1 Pt_2 Controparte_1 CP_2
R.G., che ha visto, altresì, il coinvolgimento, in qualità di terzi chiamati ad opera degli stessi e , del Pt_1 Pt_2 sig. e devesi, premessa la esclusione da ogni responsabilità, per le medesime Controparte_3 CP_4 ragioni già illustrate, sia del che dell' respingere ogni pretesa risarcitoria fatta valere Controparte_1 CP_2 nei confronti dei suddetti terzi chiamati.
Ed infatti, aderendo alle deduzioni ed alla ricostruzione degli eventi, per come prospettate dall'avv. Clemente, alla luce di tutte le risultanze tecniche presenti in atti, non possono che mantenersi i descritti punti fermi, posti dallo stesso difensore a supporto di quanto articolato al riguardo :
“Per quanto riguarda la copiosa presenza di acqua che ha determinato il crollo del muro....:
- L'evento di cui in ricorso ha avuto luogo in data 11 dicembre 2008. Dai dati relativi alle piogge giornaliere forniti dall' i evince che in data 10 e 11 dicembre 2008 le precipitazioni rilevate alla stazione di CP_16
Catanzaro sono state particolarmente intense .....; inoltre, il mese di novembre dello stesso anno è stato eccezionalmente piovoso ....;
- Dai sopralluoghi e dagli accertamenti effettuati non risultano essere presenti significative perdite di acqua dalla condotta idrica comunale come accertato tramite indagine con geotono, né dalla rete fognante in quanto l'acqua rinvenuta sul terreno franato era inodore ed incolore;
si escludono inoltre perdite dalla rete di raccolta delle acque bianche apparse da un'indagine a vista in buono stato di manutenzione;
_ Durante il sopralluogo si è infine evidenziata la presenza di infiltrazioni di acqua nell'intercapedine dell'edificio. Tali infiltrazioni sono attribuibili alla presenza intrinseca di acqua nel terreno, e non quindi conseguenza del fenomeno franoso, ed all'assenza di idoneo drenaggio a tergo del muro dell'intercapedine atto all'allontanamento ed opportuno recapito delle acque....”.
Ed “ancora, nel procedimento introitato da e ...il Ctu Arch a seguito di sopralluogo e Pt_1 Pt_2 CP rispondendo ai quesiti del Giudice, evidenziava : “Per come accertato dai Vigili del Fuoco di Catanzaro, intervenuti nell'immediatezza dei fatti, in concomitanza con il maltempo...a cavallo tra il 2008 ed il 2009, la corte antistante il fabbricato per cui è causa è stata interessata dal cedimento e successivo contestuale crollo di u n manufatto murario posto a contenimento dello spazio antistante l'abitazione dei ricorrenti.....; è stata riscontrata una fuoriuscita di acqua dalla base dell'edificio in questione. Sulla base di quanto appena detto, sulla base della
17 lettura degli atti di causa e sulle osservazioni riscontrate dal sottoscritto nel corso degli accessi posso deumere quanto segue:
- è da escludere.....qualsiasi perdita da parte della rete idrica comunale di adduzione principale..........;
- è da escludere che l'acqua che ha provocato i lamentati disagi...provenga o sia da imputare alla società........”. Per_1 Anche le conclusioni a cui è giunto il Ctu ing. conducono, per come sopra visto, ed in aderenza altresì alle risultanze ottenute in sede di escussione testimoniale, alla negazione di ogni responsabilità in capo ai terzi chiamati, e , e ciò anche a prescindere da ogni ulteriore considerazioni in ordine all'eccepito CP CP_4 difetto di legittimazione attiva dei sig.ri ed NI, per come sollevata dagli stessi terzi chiamati, Parte_3 sull'appunto che “il non è proprietario di alcunché e la non ha titoli di Parte_5 Parte_3 proprietà...tanto più che in ogni caso sarebbe proprietaria di un appartamento non interessato ai fatti di causa;
la stessa, oltretutto, ha acquistato la porzione di fabbricato in epoca successiva alla verificazione dell'evento dannoso, circostanza che fa venir meno il diritto dell'attrice ad agire al fine di richiedere il risarcimento dei danni asseritamente subiti”.
Esclusa, quindi, ogni responsabilità dei suddetti terzi, e facendo sempre richiamo alle risultanze emerse in sede Per_1 di indagine tecnica a firma dell'ing. già richiamata per il primo giudizio, devono adottarsi le medesime conclusioni e cioè il riconoscimento di una paritaria responsabilità, per l'accaduto, sia in capo ai coniugi e Pt_1
che dei sig.ri con la conseguenza che degli eventi dannosi che ci occupano dovranno rispondere Pt_2 CP entrambe le parti, anche in riferimento alle opere da compiere per porvi rimedio, in esecuzione, altresì, della domanda riconvenzionale all'uopo fatta valere dagli stessi e , nei confronti dei sig.ri Pt_1 Pt_2 CP
Devesi, pertanto, affermare che entrambe le suddette parti si dovranno occupare del ripristino dello status quo ante dei luoghi franati provvedendo “essenzialmente allo loro messa in sicurezza al fine dell'eliminazione dei rischi da eventuali frane o alluvioni ed alla sistemazione del piazzale in sommità del terrapieno” (cfr. Consulenza Per_1 dell'ing. in risposta al quesito n. 4), facendosi carico o direttamente dell'esecuzione delle opere, per come all'uopo individuate dallo stesso tecnico, oppure alla contribuzione, in pari misura, delle spese occorrenti al riguardo, quantificate nella loro posta complessiva in circa € 42.000,00, di cui € 38.441,60 per quel che riguarda i costi per il ripristino del muro ed € 3.533,13 per quel che riguarda i costi per la sistemazione del piazzale.
Nulla di ulteriore può essere, per converso, disposto, in assenza del necessario, corrispondente, supporto probatorio.
Quanto, infine, alle spese afferenti ad entrambi i sopra indicati processi, per come riuniti, ritiene questo Tribunale che, come riconosciuto anche in sede di reclamo avverso il provvedimento cautelare di cui al primo degli odierni procedimenti in oggetto, “l'effettiva sussistenza di dubbi di carattere tecnico sulle ragioni del dissesto denunciato”, non può che giustificarne la compensazione fra tutte le parti processuali, fatta eccezione per le spese Per_1 riguardanti la espletata consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing. che andrà ripartita in egual misura tra i coniugi e ed i sig.ri (mentre le spese afferenti alle altre indagini tecniche verranno Pt_1 Pt_2 CP sostenute dalle rispettive parti che hanno promosso i relativi procedimenti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nelle cause civili come in epigrafe promosse, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
18 - quanto al procedimento avente n. 1800/2010 R.G., previa revoca del procedimento cautelare per come conclusosi in sede di reclamo, rigetta la domanda di merito per come promossa dai coniugi e , Pt_1 Pt_2 compensando ogni spesa processuale nei rapporti intercorrenti tra tutte le parti coinvolte;
- quanto al procedimento avente n. 3200/2010 R.G., premesso il rigetto di ogni pretesa rivolta da parte attrice
(sig.ri , e ) nei confronti sia del che Parte_3 Parte_5 Parte_4 Controparte_1 dell' nonché di ogni domanda rivolta dagli stessi coniugi e , in riconvenzionale, nei confronti CP_2 Pt_1 Pt_2 dei terzi chiamati ( e , accoglie, in parte qua, sia la domanda attorea (germani Controparte_3 CP_4
che quella (riconvenzionale) dei convenuti e , e per l'effetto, previo riconoscimento della CP Pt_1 Pt_2 loro pari responsabilità per quanto oggetto di giudizio, dispone che entrambe le suddette parti provvedano, in egual misura, alla sistemazione sia del terrapieno che del muro che ci occupano, ovvero al pagamento, in pari quota, degli importi per come nel dettaglio descritti in parte motiva;
- spese interamente compensate nel rapporto intercorrente tra tutte le parti processuali, eccezion fatta per quelle Per_1 afferenti alla Ctu (a firma dell'ing. che, per come già liquidate, andranno poste definitivamente a carico,
e sempre in egual misura, delle stesse parti testè indicate (coniugi e , da un lato, e germani Pt_1 Pt_2 CP dall'altro).
Così deciso in Catanzaro il 3.04.2025.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
19