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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/06/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 13.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra , nata a [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Ricciardi
(C.F.: e (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 Parte_2 C.F._3 lo studio sito in Brolo Via G. D'Annunzio 1/A complesso Iris come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura e disoccupazione agricola ed ANF
All'udienza del 13.06.2025 i procuratori della ricorrente precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 2162/2021 depositato in Cancelleria in data 29.06.2021 al quale è riunito il ricorso n. rg. CP_ 2577/2021 parte ricorrente esponeva di, avere presentato, in data 16 marzo 2020 all' istanza volta ad ottenere il pagamento della Anf per l'anno di competenza 2019 possedendo i Parte_3 requisiti per il pagamento della suddetta prestazione: l'iscrizione negli elenchi anagrafici dell'anno di riferimento ed altro precedente biennio assicurativo ed il minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce la domanda ed a quello precedente, minimo contributivo;
nonché l'assegno per il nucleo familiare;
che, ad oggi, la prestazione richiesta non è stata liquidata. Di avere nell'anno 2019 lavorato per 102 giornate come bracciante agricola, alla dipendenze dell' , CIDA 429028, ed esattamente dal 6 agosto 2019 al 31 dicembre Controparte_3
2019 svolgendo, sui terreni nella disponibilità del ubicati a Montalbano Elicona, Sinagra e CP_3
Tortorici, mansioni strettamente connesse e riconosciute come afferenti all'agricoltura.
Pertanto, chiedeva il pagamento dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2020 in relazione alle 102 CP_ giornate accreditabili ai fini contributivi e per l'effetto condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ad accreditare in proprio favore il summenzionato periodo di disoccupazione CP_ come contribuzione figurativa;
con condanna dell' in persona del suo legale rappresentante protempore, al pagamento della DS e gli ANF 2020 per l'anno di competenza 2019 in relazione al citato rapporto di lavoro. Con il ricorso riunito, come sopra menzionato, parte ricorrente chiedeva essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2019 in relazione al citato rapporto di lavoro, vale a dire per 102 giornate;
con vittoria di spese e compensi e distrazione in entrambi i ricorsi riuniti.
L in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha contestato le richieste di parte ricorrente in CP_2 entrambi i giudizi riuniti.
Prodotta la documentazione necessaria ed espletata la prova testimoniale, all'udienza del 13.06.2025 la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
L'odierno giudizio viene incoato nel rispetto del termine decadenziale ad quem del 7 marzo 2022 calcolato tenendo conto della sospensione straordinaria 2020 emergenza coronavirus ai sensi dell'art. 83, DL
18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020 per i termini per il processo civile, penale e tributario che sono stati sospesi durante il periodo che va dal 9 marzo all' 11 maggio 2020.
Come nei termini di legge è stato proposto il ricorso giudiziario avente il n. rg. 2577/2021.
Nel merito, la domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno indicato, in cui la stessa avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricola.
Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto numerosa documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i teste, dichiarato che effettivamente nell'anno interessato la ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricola per l'anno 2019, per 102 giornate lavorative annue, per l'azienda agricola . Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, Controparte_3 nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi nell'anno per l'iscrizione nei relativi elenchi.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Inoltre, alla luce di ciò, va riconosciuto il diritto della ricorrente alla indennità di disoccupazione agricola DS per il suddetto anno, oltre gli Assegni nucleo familiare ANF sempre per il suddetto anno.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell che deve essere CP_2 condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
3.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. e Parte_2 dell'Avv. Anna Ricciardi, che hanno reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara che , ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola Parte_1
, per l'anno 2019, per 102 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina all' Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione CP_2 negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) riconosce il diritto di al riconoscimento della DS agricola ed agli ANF per il suddetto Parte_1 anno, così come richiesti, e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante CP_2 pro-tempore, al pagamento delle suddette prestazioni, oltre accessori come per legge, in favore della stessa, così come in parte motiva;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 3.886,00 oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. e dell'Avv. Anna Ricciardi, che hanno Parte_2 reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 13.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 13.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra , nata a [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Ricciardi
(C.F.: e (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 Parte_2 C.F._3 lo studio sito in Brolo Via G. D'Annunzio 1/A complesso Iris come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura e disoccupazione agricola ed ANF
All'udienza del 13.06.2025 i procuratori della ricorrente precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 2162/2021 depositato in Cancelleria in data 29.06.2021 al quale è riunito il ricorso n. rg. CP_ 2577/2021 parte ricorrente esponeva di, avere presentato, in data 16 marzo 2020 all' istanza volta ad ottenere il pagamento della Anf per l'anno di competenza 2019 possedendo i Parte_3 requisiti per il pagamento della suddetta prestazione: l'iscrizione negli elenchi anagrafici dell'anno di riferimento ed altro precedente biennio assicurativo ed il minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce la domanda ed a quello precedente, minimo contributivo;
nonché l'assegno per il nucleo familiare;
che, ad oggi, la prestazione richiesta non è stata liquidata. Di avere nell'anno 2019 lavorato per 102 giornate come bracciante agricola, alla dipendenze dell' , CIDA 429028, ed esattamente dal 6 agosto 2019 al 31 dicembre Controparte_3
2019 svolgendo, sui terreni nella disponibilità del ubicati a Montalbano Elicona, Sinagra e CP_3
Tortorici, mansioni strettamente connesse e riconosciute come afferenti all'agricoltura.
Pertanto, chiedeva il pagamento dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2020 in relazione alle 102 CP_ giornate accreditabili ai fini contributivi e per l'effetto condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ad accreditare in proprio favore il summenzionato periodo di disoccupazione CP_ come contribuzione figurativa;
con condanna dell' in persona del suo legale rappresentante protempore, al pagamento della DS e gli ANF 2020 per l'anno di competenza 2019 in relazione al citato rapporto di lavoro. Con il ricorso riunito, come sopra menzionato, parte ricorrente chiedeva essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2019 in relazione al citato rapporto di lavoro, vale a dire per 102 giornate;
con vittoria di spese e compensi e distrazione in entrambi i ricorsi riuniti.
L in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha contestato le richieste di parte ricorrente in CP_2 entrambi i giudizi riuniti.
Prodotta la documentazione necessaria ed espletata la prova testimoniale, all'udienza del 13.06.2025 la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
L'odierno giudizio viene incoato nel rispetto del termine decadenziale ad quem del 7 marzo 2022 calcolato tenendo conto della sospensione straordinaria 2020 emergenza coronavirus ai sensi dell'art. 83, DL
18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020 per i termini per il processo civile, penale e tributario che sono stati sospesi durante il periodo che va dal 9 marzo all' 11 maggio 2020.
Come nei termini di legge è stato proposto il ricorso giudiziario avente il n. rg. 2577/2021.
Nel merito, la domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno indicato, in cui la stessa avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricola.
Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto numerosa documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i teste, dichiarato che effettivamente nell'anno interessato la ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricola per l'anno 2019, per 102 giornate lavorative annue, per l'azienda agricola . Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, Controparte_3 nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi nell'anno per l'iscrizione nei relativi elenchi.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Inoltre, alla luce di ciò, va riconosciuto il diritto della ricorrente alla indennità di disoccupazione agricola DS per il suddetto anno, oltre gli Assegni nucleo familiare ANF sempre per il suddetto anno.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell che deve essere CP_2 condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
3.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. e Parte_2 dell'Avv. Anna Ricciardi, che hanno reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara che , ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola Parte_1
, per l'anno 2019, per 102 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina all' Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione CP_2 negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) riconosce il diritto di al riconoscimento della DS agricola ed agli ANF per il suddetto Parte_1 anno, così come richiesti, e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante CP_2 pro-tempore, al pagamento delle suddette prestazioni, oltre accessori come per legge, in favore della stessa, così come in parte motiva;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 3.886,00 oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. e dell'Avv. Anna Ricciardi, che hanno Parte_2 reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 13.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena