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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 30/06/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 476/2020 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
ARNALDI ANDREA DAVIDE
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. STEFANO Controparte_1 P.IVA_2
GRAZIELLA
Convenuto
OGGETTO: cessione del credito.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 28.12.2020, la società conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Paola il al fine di ottenere, in via principale, Controparte_1
l'accertamento del diritto ad ottenere il pagamento da parte del dei seguenti crediti e, per l'effetto, Controparte_1 condannare il al relativo pagamento in favore di € Controparte_1 Parte_1
17.680,70 per sorte capitale, di cui alle fatture prodotti, oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, gli interessi anatocistici, oltre infine alle cifra pari ad euro 2.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, € 6.202,08 a titolo di ulteriori interessi di mora in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti CP_1 diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, oltre gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora, oltre infine la cifra pari ad euro 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 2 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
in via CP_1 subordinata condannare il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: sorte capitale, Parte_1 interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di CP_1 crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; in via ulteriormente subordinata condannare il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 degli importi di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., con vittoria di spese e competenza del giudizio.
A fondamento della domanda assumeva;
che in qualità di cessionaria e, dunque, titolare dei predetti crediti essa istante è pertanto legittimata a chiedere la condanna del al pagamento Controparte_1 in proprio favore dell'importo pari ad € 17.680,70 in sorte capitale, oltre i successivi interessi di mora maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture sino all'integrale soddisfo;
che sebbene il abbia ricevuto le fatture e l'intimazione di pagamento, né abbia Controparte_1 contestato né l'ammontare dei crediti né, a monte, l'erogazione delle forniture per il cui pagamento le fatture sono state emesse non ha provveduto al pagamento.
Si costituiva in giudizio il che in via preliminare chiedeva di essere autorizzato, ex Controparte_1 artt. 106 e 269 c.p.c., alla chiamata in causa del terzo Organismo Straordinario di Liquidazione del affinchè lo stessa venga condannato al pagamento di tutte le fatture richieste dalla Controparte_1
e pari ad € 17.680,70 oltre interessi moratori, anatocistici, Parte_1 assumendosi ogni responsabilità per qualsiasi mancato versamento nei confronti della
[...]
e tenendo completamente indenne e manlevando il da Parte_1 Controparte_1 qualsiasi obbligo di pagamento;
in via principale instava perché fosse accertato che la
[...] non vanta il credito azionato nei confronti del convenuto con integrale Parte_1 rigetto di tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto in via subordinata condanna al pagamento della minor somma che verrà accertata nel corso del processo, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
Autorizzata la chiamata del terzo con spostamento della prima udienza l' Organismo Straordinario di Liquidazione del non si costituiva in giudizio di talchè ne veniva dichiarata la Controparte_1 contumcia;
quindi la causa espletata la trattazione, acquisita idonea documentazione, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta ex art. 12 ter c.p.c. veniva riservata per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di repliche
Ciò posto, venendo all'esame del materiale probatorio in atti, la domanda di parte attrice non è suscettibile di accoglimento.
Ed invero, nel merito, assume rilievo assorbente e costituisce ragione più liquida idonea a dirimere la controversia la questione – rilevabile d'ufficio - relativa alla nullità per difetto di forma dei contratti sottesi alle cessioni di credito.
In particolare, va rilevato che dagli atti prodotti da parte attrice non sussiste alcun documento comprovante l'impegno di spesa assunto dall'Ente comunale, necessario per la stipulazione di un valido contratto con la pubblica amministrazione.
In particolare, aderendo al principio saldamente invalso nella giurisprudenza della Suprema Corte:
“gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi [sono] validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (Cass., Sez. 1, 18/11/2011, n.
24303; Cass., Sez. 1, 28/12/2010, n. 26202;Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880)” (cfr. Cass. Civ.
15410/2018; in ultimo Cass. ord. n.17197/2024).
Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13159/2024 ha affermato che l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del
2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in Cassazione.
Ed infatti, l'art. 191 TUEL dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione. Nel caso specifico, dunque, si rileva come parte attrice non abbia fornito alcuna prova dell'impegno di spesa assunto dal e necessario ai fini della validità del contratto. Controparte_2
Inoltre, in mancanza della prova dell'impegno di spesa, non può dirsi rilevante, ai fini della validità del contratto, il fatto che l'Ente non abbia ante causam contestato l'erogazione delle forniture o le fatture asseritamente inoltrate allo stesso.
Tale condotta certamente non è idonea a sanare ex post il vizio di nullità originario sopra evidenziato, in relazione a cui parte attrice, a fronte dell'eccezione avversa, non ha offerto in giudizio alcun elemento di prova, seppur onerata. Né tantomeno l'accettazione tacita delle forniture può integrare gli estremi di una ratifica del contratto per facta concludentia.
Inoltre, la somministrazione continuativa di energia non può non considerarsi prestazione inquadrabile nell'ambito dell'appalto pubblico ed al riguardo, parte attrice, pur anche cessionaria dei crediti, non ha prodotto alcun atto di partecipazione ad un bando di gara per appalto pubblico o alcuna aggiudicazione del servizio a seguito di regolare procedura di gara ad evidenza pubblica.
Così, come già evidenziato, la stessa non ha prodotto insieme al contratto le delibere degli organi di gestione.
In tali ipotesi, invece, è regola consolidata che le obbligazioni contrattuali dell'Ente devono trovare fonte, ai sensi del d. l.gs. 276/2000, in contratti a forma scritta a pena di nullità, sulla base di norme inderogabili tese a garantire la scelta del migliore contraente sulla base di predeterminate condizioni contrattuali;
la rispondenza dell'oggetto del contratto e delle condizioni contrattuali all'interesse pubblico;
la congruità delle prestazioni contrattuali sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;
la sussistenza delle risorse finanziarie per far fronte all'impegno di spesa predeterminato.
Ne consegue che, in assenza, il rapporto contrattuale, contrastante con norme imperative, è da considerarsi, nullo ai sensi del disposto di cui all'art. 1418, comma 1, c.c.
Pertanto, sulla base di tali considerazioni deve necessariamente concludersi che la
[...] non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ai fini della Parte_1 dimostrazione dell'esistenza e della fondatezza del credito come dedotto in giudizio.
Da ciò deriva, peraltro, che devono ritenersi assorbite tutte le questioni inerenti al preteso pagamento di interessi di mora e/o anatocistici, nonché di ogni altra eventuale e ulteriore somma forfettaria a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ex art. 6 d.lgs. 231/2002.
Quanto sin qui osservato, dunque, vale ad escludere la fondatezza della domanda proposta dall'attrice.
Senza tralasciare che l'allegazione in fatto dei crediti azionati è stata compiuta dall'attrice mediante rinvio a dei meri elenchi di fatture, elenchi in cui le fatture sono individuate attraverso l'indicazione del numero e dell'anno, dell'importo e della data di scadenza di ciascuna di esse, di per sé tali da non costituire validi elementi di prova del credito preteso (cfr. Cass. sent. n. 19944/2023).
Pertanto, anche sulla scorta di tali considerazioni, non può che concludersi che la domanda formulata in via principale dall'attrice, vada rigettata in difetto del titolo contrattuale da cui originano le pretese.
Ciò posto, residua da esaminare la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, la quale appare inammissibile per difetto di sussidiarietà in virtù della previsione di cui all'art. 2042 c.c..
In particolare, il principio di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento ha il precipuo fine di evitare che l'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c. diventi uno strumento per eludere l'operatività dell'azione tipica ovvero di promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento in caso di esito negativo dell'azione principale.
Pertanto, la predetta azione intanto può essere esperita se non sussista altra azione in via meramente astratta (cfr. Cass. sent. 29988/2018; Cass. sent. n. 28042/2008).
Inoltre, è ormai pacifico ritenere che l'azione di ingiustificato arricchimento non può essere esperita in ipotesi di nullità del titolo contrattuale posto a fondamento della domanda, in quanto ciò si tradurrebbe in una inammissibile elusione di norme indisponibili poste a tutela di interessi generali
(cfr. Cass. sent. n. 13203/2023, Cass. sent. n. 14120/2020).
Ed infatti, l'azione di ingiustificato arricchimento rispetta il canone di sussidiarietà soltanto laddove sia inesistente un titolo contrattuale che la parte attrice possa far valere.
Ed infatti, ciò è ipotesi diversa da quella in cui il contratto sia nullo ovvero non sia stato prodotto in giudizio (cfr. Cass. sent. n. 15496/2018; Cass. sent. n. 11489/2011): “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento
(avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”
(Cass., SS.UU., 5 dicembre 2023, n. 33954).
Tanto chiarito, non risulta possibile riconoscere alla il pagamento di Parte_1 altra somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto della serialità della controversi e della tipologia delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda formulata nell'interesse di parte attrice;
2) CO parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del giudizio che si liquidano in € 1.815,00 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Paola, 30.6.2025.
Il Giudice
Alberto CAPRIOLI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 476/2020 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
ARNALDI ANDREA DAVIDE
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. STEFANO Controparte_1 P.IVA_2
GRAZIELLA
Convenuto
OGGETTO: cessione del credito.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 28.12.2020, la società conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Paola il al fine di ottenere, in via principale, Controparte_1
l'accertamento del diritto ad ottenere il pagamento da parte del dei seguenti crediti e, per l'effetto, Controparte_1 condannare il al relativo pagamento in favore di € Controparte_1 Parte_1
17.680,70 per sorte capitale, di cui alle fatture prodotti, oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, gli interessi anatocistici, oltre infine alle cifra pari ad euro 2.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, € 6.202,08 a titolo di ulteriori interessi di mora in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti CP_1 diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, oltre gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora, oltre infine la cifra pari ad euro 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 2 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
in via CP_1 subordinata condannare il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: sorte capitale, Parte_1 interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di CP_1 crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; in via ulteriormente subordinata condannare il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 degli importi di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., con vittoria di spese e competenza del giudizio.
A fondamento della domanda assumeva;
che in qualità di cessionaria e, dunque, titolare dei predetti crediti essa istante è pertanto legittimata a chiedere la condanna del al pagamento Controparte_1 in proprio favore dell'importo pari ad € 17.680,70 in sorte capitale, oltre i successivi interessi di mora maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture sino all'integrale soddisfo;
che sebbene il abbia ricevuto le fatture e l'intimazione di pagamento, né abbia Controparte_1 contestato né l'ammontare dei crediti né, a monte, l'erogazione delle forniture per il cui pagamento le fatture sono state emesse non ha provveduto al pagamento.
Si costituiva in giudizio il che in via preliminare chiedeva di essere autorizzato, ex Controparte_1 artt. 106 e 269 c.p.c., alla chiamata in causa del terzo Organismo Straordinario di Liquidazione del affinchè lo stessa venga condannato al pagamento di tutte le fatture richieste dalla Controparte_1
e pari ad € 17.680,70 oltre interessi moratori, anatocistici, Parte_1 assumendosi ogni responsabilità per qualsiasi mancato versamento nei confronti della
[...]
e tenendo completamente indenne e manlevando il da Parte_1 Controparte_1 qualsiasi obbligo di pagamento;
in via principale instava perché fosse accertato che la
[...] non vanta il credito azionato nei confronti del convenuto con integrale Parte_1 rigetto di tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto in via subordinata condanna al pagamento della minor somma che verrà accertata nel corso del processo, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
Autorizzata la chiamata del terzo con spostamento della prima udienza l' Organismo Straordinario di Liquidazione del non si costituiva in giudizio di talchè ne veniva dichiarata la Controparte_1 contumcia;
quindi la causa espletata la trattazione, acquisita idonea documentazione, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta ex art. 12 ter c.p.c. veniva riservata per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di repliche
Ciò posto, venendo all'esame del materiale probatorio in atti, la domanda di parte attrice non è suscettibile di accoglimento.
Ed invero, nel merito, assume rilievo assorbente e costituisce ragione più liquida idonea a dirimere la controversia la questione – rilevabile d'ufficio - relativa alla nullità per difetto di forma dei contratti sottesi alle cessioni di credito.
In particolare, va rilevato che dagli atti prodotti da parte attrice non sussiste alcun documento comprovante l'impegno di spesa assunto dall'Ente comunale, necessario per la stipulazione di un valido contratto con la pubblica amministrazione.
In particolare, aderendo al principio saldamente invalso nella giurisprudenza della Suprema Corte:
“gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi [sono] validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (Cass., Sez. 1, 18/11/2011, n.
24303; Cass., Sez. 1, 28/12/2010, n. 26202;Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880)” (cfr. Cass. Civ.
15410/2018; in ultimo Cass. ord. n.17197/2024).
Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13159/2024 ha affermato che l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del
2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in Cassazione.
Ed infatti, l'art. 191 TUEL dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione. Nel caso specifico, dunque, si rileva come parte attrice non abbia fornito alcuna prova dell'impegno di spesa assunto dal e necessario ai fini della validità del contratto. Controparte_2
Inoltre, in mancanza della prova dell'impegno di spesa, non può dirsi rilevante, ai fini della validità del contratto, il fatto che l'Ente non abbia ante causam contestato l'erogazione delle forniture o le fatture asseritamente inoltrate allo stesso.
Tale condotta certamente non è idonea a sanare ex post il vizio di nullità originario sopra evidenziato, in relazione a cui parte attrice, a fronte dell'eccezione avversa, non ha offerto in giudizio alcun elemento di prova, seppur onerata. Né tantomeno l'accettazione tacita delle forniture può integrare gli estremi di una ratifica del contratto per facta concludentia.
Inoltre, la somministrazione continuativa di energia non può non considerarsi prestazione inquadrabile nell'ambito dell'appalto pubblico ed al riguardo, parte attrice, pur anche cessionaria dei crediti, non ha prodotto alcun atto di partecipazione ad un bando di gara per appalto pubblico o alcuna aggiudicazione del servizio a seguito di regolare procedura di gara ad evidenza pubblica.
Così, come già evidenziato, la stessa non ha prodotto insieme al contratto le delibere degli organi di gestione.
In tali ipotesi, invece, è regola consolidata che le obbligazioni contrattuali dell'Ente devono trovare fonte, ai sensi del d. l.gs. 276/2000, in contratti a forma scritta a pena di nullità, sulla base di norme inderogabili tese a garantire la scelta del migliore contraente sulla base di predeterminate condizioni contrattuali;
la rispondenza dell'oggetto del contratto e delle condizioni contrattuali all'interesse pubblico;
la congruità delle prestazioni contrattuali sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;
la sussistenza delle risorse finanziarie per far fronte all'impegno di spesa predeterminato.
Ne consegue che, in assenza, il rapporto contrattuale, contrastante con norme imperative, è da considerarsi, nullo ai sensi del disposto di cui all'art. 1418, comma 1, c.c.
Pertanto, sulla base di tali considerazioni deve necessariamente concludersi che la
[...] non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ai fini della Parte_1 dimostrazione dell'esistenza e della fondatezza del credito come dedotto in giudizio.
Da ciò deriva, peraltro, che devono ritenersi assorbite tutte le questioni inerenti al preteso pagamento di interessi di mora e/o anatocistici, nonché di ogni altra eventuale e ulteriore somma forfettaria a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ex art. 6 d.lgs. 231/2002.
Quanto sin qui osservato, dunque, vale ad escludere la fondatezza della domanda proposta dall'attrice.
Senza tralasciare che l'allegazione in fatto dei crediti azionati è stata compiuta dall'attrice mediante rinvio a dei meri elenchi di fatture, elenchi in cui le fatture sono individuate attraverso l'indicazione del numero e dell'anno, dell'importo e della data di scadenza di ciascuna di esse, di per sé tali da non costituire validi elementi di prova del credito preteso (cfr. Cass. sent. n. 19944/2023).
Pertanto, anche sulla scorta di tali considerazioni, non può che concludersi che la domanda formulata in via principale dall'attrice, vada rigettata in difetto del titolo contrattuale da cui originano le pretese.
Ciò posto, residua da esaminare la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, la quale appare inammissibile per difetto di sussidiarietà in virtù della previsione di cui all'art. 2042 c.c..
In particolare, il principio di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento ha il precipuo fine di evitare che l'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c. diventi uno strumento per eludere l'operatività dell'azione tipica ovvero di promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento in caso di esito negativo dell'azione principale.
Pertanto, la predetta azione intanto può essere esperita se non sussista altra azione in via meramente astratta (cfr. Cass. sent. 29988/2018; Cass. sent. n. 28042/2008).
Inoltre, è ormai pacifico ritenere che l'azione di ingiustificato arricchimento non può essere esperita in ipotesi di nullità del titolo contrattuale posto a fondamento della domanda, in quanto ciò si tradurrebbe in una inammissibile elusione di norme indisponibili poste a tutela di interessi generali
(cfr. Cass. sent. n. 13203/2023, Cass. sent. n. 14120/2020).
Ed infatti, l'azione di ingiustificato arricchimento rispetta il canone di sussidiarietà soltanto laddove sia inesistente un titolo contrattuale che la parte attrice possa far valere.
Ed infatti, ciò è ipotesi diversa da quella in cui il contratto sia nullo ovvero non sia stato prodotto in giudizio (cfr. Cass. sent. n. 15496/2018; Cass. sent. n. 11489/2011): “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento
(avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”
(Cass., SS.UU., 5 dicembre 2023, n. 33954).
Tanto chiarito, non risulta possibile riconoscere alla il pagamento di Parte_1 altra somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto della serialità della controversi e della tipologia delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda formulata nell'interesse di parte attrice;
2) CO parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del giudizio che si liquidano in € 1.815,00 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Paola, 30.6.2025.
Il Giudice
Alberto CAPRIOLI