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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/10/2024, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. R.G. 859/2024 avente per oggetto:
DIVORZIO CONTENZIOSO – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Promossa da:
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. Cristofari
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
, nata alla Spezia il 16.08.1972 (cod. fisc. , Controparte_1 C.F._2 assistita e difesa dall'avv. Giorgi
- CONVENUTA -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia, ogni contraria istanza reietta:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di
AR PI (AV), in data 16.8.2003, Atto n. 61 Parte II Serie A, tra il Sig. e Parte_1 la Sig.ra , ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AR PI (AV) Controparte_1 di procedere alla trascrizione della sentenza;
2. porre a carico dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio , versando Persona_1 nelle mani dello stesso un assegno mensile di € 100,00 ciascuno, oltre al 50% ciascuno delle spese straordinarie;
3. disporre la compensazione delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso in data 04.06.2024 da , il quale ha dedotto: Pt_1 di aver contratto matrimonio con rito concordatario con in AR PI (AV) in data CP_1
16.08.2003; che dall'unione è nato in data [...] il figlio;
che con sentenza n. 369/2022 Per_1 del 20.05.2022, passata in giudicato, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi;
che in tal sede, tra le altre cose, è stato posto a carico di un contributo per il Pt_1 mantenimento del figlio in misura pari a 300,00 euro mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie); che nelle more , divenuto maggiorenne, si è trasferito nel mese di luglio 2023 dapprima a Per_1
Crema (CR) per giocare a calcio, percependo una somma mensile di 400,00 euro a fronte della prestazione sportiva, per poi recarsi nel mese di novembre dello stesso anno a Grosseto, ove risiede attualmente dal martedì alla domenica, percependo una somma mensile di 600,00 euro.
La parte ha quindi chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto, ponendo a carico dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio attraverso il Per_1 versamento di un assegno mensile pari a 150,00 euro ciascuno (oltre al 50% delle spese straordinarie).
La convenuta si è costituita in data 26.08.2024, dichiarando la propria disponibilità a continuare a contribuire al mantenimento del figlio ora maggiorenne con un importo di 150,00 euro mensili, evidenziando come , che risiede in convitto con spese di vitto e alloggio sostenute direttamente Per_1 dalla società sportiva di cui fa parte, da ultimo abbia ottenuto un contratto sportivo che gli garantisce un reddito mensile pari a 1.100,00 euro.
All'udienza del 02.10.2024 sono comparse personalmente le parti, le quali hanno raggiunto un accordo a parziale modifica delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti, precisando quindi congiuntamente nei termini di cui in epigrafe.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21 u.c. c.p.c.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Tanto premesso, può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata).
La domanda in punto status va, pertanto, accolta.
Quanto alle condizioni del divorzio, le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra
[...]
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Parte_1 Controparte_1
AR PI (AV) in data 16.08.2003 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune all'anno 2003, numero 61, parte II, serie A), alle condizioni concordate fra le parti, e di seguito riportate, di cui si prende atto: “porre a carico dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio , versando nelle mani dello stesso un assegno mensile di € 100,00 Persona_1 ciascuno, oltre al 50% ciascuno delle spese straordinarie”; dispone la compensazione delle spese di lite.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 03.10.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. R.G. 859/2024 avente per oggetto:
DIVORZIO CONTENZIOSO – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Promossa da:
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. Cristofari
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
, nata alla Spezia il 16.08.1972 (cod. fisc. , Controparte_1 C.F._2 assistita e difesa dall'avv. Giorgi
- CONVENUTA -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia, ogni contraria istanza reietta:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di
AR PI (AV), in data 16.8.2003, Atto n. 61 Parte II Serie A, tra il Sig. e Parte_1 la Sig.ra , ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AR PI (AV) Controparte_1 di procedere alla trascrizione della sentenza;
2. porre a carico dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio , versando Persona_1 nelle mani dello stesso un assegno mensile di € 100,00 ciascuno, oltre al 50% ciascuno delle spese straordinarie;
3. disporre la compensazione delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso in data 04.06.2024 da , il quale ha dedotto: Pt_1 di aver contratto matrimonio con rito concordatario con in AR PI (AV) in data CP_1
16.08.2003; che dall'unione è nato in data [...] il figlio;
che con sentenza n. 369/2022 Per_1 del 20.05.2022, passata in giudicato, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi;
che in tal sede, tra le altre cose, è stato posto a carico di un contributo per il Pt_1 mantenimento del figlio in misura pari a 300,00 euro mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie); che nelle more , divenuto maggiorenne, si è trasferito nel mese di luglio 2023 dapprima a Per_1
Crema (CR) per giocare a calcio, percependo una somma mensile di 400,00 euro a fronte della prestazione sportiva, per poi recarsi nel mese di novembre dello stesso anno a Grosseto, ove risiede attualmente dal martedì alla domenica, percependo una somma mensile di 600,00 euro.
La parte ha quindi chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto, ponendo a carico dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio attraverso il Per_1 versamento di un assegno mensile pari a 150,00 euro ciascuno (oltre al 50% delle spese straordinarie).
La convenuta si è costituita in data 26.08.2024, dichiarando la propria disponibilità a continuare a contribuire al mantenimento del figlio ora maggiorenne con un importo di 150,00 euro mensili, evidenziando come , che risiede in convitto con spese di vitto e alloggio sostenute direttamente Per_1 dalla società sportiva di cui fa parte, da ultimo abbia ottenuto un contratto sportivo che gli garantisce un reddito mensile pari a 1.100,00 euro.
All'udienza del 02.10.2024 sono comparse personalmente le parti, le quali hanno raggiunto un accordo a parziale modifica delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti, precisando quindi congiuntamente nei termini di cui in epigrafe.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21 u.c. c.p.c.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Tanto premesso, può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata).
La domanda in punto status va, pertanto, accolta.
Quanto alle condizioni del divorzio, le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra
[...]
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Parte_1 Controparte_1
AR PI (AV) in data 16.08.2003 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune all'anno 2003, numero 61, parte II, serie A), alle condizioni concordate fra le parti, e di seguito riportate, di cui si prende atto: “porre a carico dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio , versando nelle mani dello stesso un assegno mensile di € 100,00 Persona_1 ciascuno, oltre al 50% ciascuno delle spese straordinarie”; dispone la compensazione delle spese di lite.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 03.10.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI