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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 627/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al rg. n. 627/2023, posta in deliberazione all'udienza del 16 aprile 2025 tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni, in via della Caserma 8, presso lo studio dell'avvocato Andrea Cavicchioli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
– convenuta contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 agosto 2023 e ritualmente notificato, Pt_1
ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Terni la in
[...] CP_1 personale del legale rappresentante pro tempore, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di quest'ultima dal 15 maggio 2022 con mansioni di cuoco, provvedendo altresì al lavaggio e alla pulizia generale della cucina presso il locale “Appizza” sito in Terni – Via Lungonera Savoia n. 6; che, tuttavia, il rapporto di lavoro veniva regolarizzato solamente a far data dal 16 giugno 2022, con assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, orario di lavoro part-time al 60%, inquadramento al IV livello del Ccnl “Pubblici Esercizi Minori Fipe” ( cfr. comunicazione Unilav del 15.06.2022 e buste paga allegati al ricorso introduttivo); che il rapporto di lavoro subordinato cessava in data 5 dicembre 2022, allorquando egli rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa, precedute da un periodo in cui, nonostante la formale offerta della prestazione lavorativa, non gli veniva consentito lo svolgimento della propria attività lavorativa, senza che il datore di lavoro adducesse alcuna motivazione e/o giustificazione né formalizzazione di alcun provvedimento (cfr. racc. a/r a firma Parte_1 del 09.09.2022 e pec Ufficio Vertenze Cgil Terni del 19.09.2022 allegati al ricorso); che egli aveva lavorato per sei giorni alla settimana, dal martedì alla domenica, con riposo settimanale il lunedì, osservando l'orario di lavoro: dalle 10:30 alle 15:30 e dalle 17:30 alle 23:30; che tenuto conto del
Ccnl applicabile alla fattispecie, delle mansioni svolte e del IV livello attribuito, avrebbe dovuto percepire le seguenti somme: € 1.178,51 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, € 7.613,86 per differenze sulla retribuzione ordinaria, € 2.651,25 per indennità lavoro straordinario feriale diurno (magg.ne 30%), € 489,47 per indennità lavoro straordinario festivo diurno (magg.ne 20%), € 67,08 per indennità lavoro domenicale, € 961,41 per differenze sui ratei di 14ma mensilità, € 961,40 per differenze sui ratei di 13ma mensilità, € 513,88 per indennità ferie maturate e non godute, €
36,25 per indennità festività maturate e non godute, € 169,23 per indennità permessi maturati e non goduti ed € 1.019,37 per indennità di preavviso (20 gg di calendario), per un importo totale pari ad € 15.661,71; che durante il periodo 15.05.2022 /15.06.2022 non regolarizzato aveva percepito la somma di € 400,00 mentre per il periodo successivo coperto dal contratto di lavoro subordinato part-time al 60% (16 giugno 2022 – 05.12.2022) aveva percepito le somme indicate nel conteggio elaborato dall'Ufficio Vertenze della Cgil di Terni e, pertanto, l'importo complessivo maturato e dovuto dalla era pari ad € 15.261,71 (cfr. conteggi analitici effettuati CP_1 dall'Ufficio Vertenze della Cgil di Terni allegati al ricorso).
Ciò premesso concludeva chiedendo che “accertato e dichiarato che tra e la è intercorso un rapporto di lavoro subordinato Parte_1 CP_1 dal 15 maggio 2022 al 5 dicembre 2022 con le modalità di cui in narrativa, voglia condannare la in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 15.261,71 o della somma diversa che sarà accertata e/o ritenuta di giustizia per i titoli inerenti al rapporto di lavoro subordinato ed al periodo lavorativo di cui in narrativa, con gli interessi legali, la rivalutazione monetaria e quanto altro di legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
La società convenuta, pur ritualmente citata rimaneva contumace.
Esperito con esito negativo l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta ed escusso un teste di parte ricorrente, all'odierna udienza, sul deposito di note autorizzate, è stata decisa con sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 cpc dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il ricorso è fondato, nei limiti e per i motivi di seguito esplicitati.
Oggetto del presente procedimento è il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e dal 15 maggio Parte_1 CP_1
2022 al 5 dicembre 2022 con inquadramento al IV livello del CCnl Per_
“Pubblici Esercizi Minori (cfr. comunicazione Unilav del 15.06.2022 e buste paga allegati al ricorso introduttivo) e svolgimento delle mansioni di cuoco, allorquando il rapporto lavorativo cessava per dimissioni del ricorrente attesa la mancata retribuzione dal mese di settembre 2022, come emerge dal modulo di recesso in atti (cfr. all. 1 al ricorso introduttivo).
Deduce parte ricorrente che sebbene avesse iniziato a svolgere la propria prestazione lavorativa dal 15 maggio 2022, venne formalmente assunto a decorrere dal 16 giugno 2022.
Quanto alla natura di un tale accertamento, secondo ormai consolidata giurisprudenza, il criterio discriminatore tra rapporto di lavoro subordinato e altri di diversa natura, è dato principalmente dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro e quindi dall'esistenza del carattere tipico della subordinazione;
nell'ipotesi in cui quest'elemento non emerga in forma sufficientemente chiara, a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, è consentito il ricorso a criteri sussidiari e complementari quali l'oggetto della prestazione, l'incidenza del rischio, le modalità d'inserimento del lavoratore nell'organizzazione d'impresa, il sistema di retribuzione utilizzato, l'orario di lavoro osservato, la collaborazione o la continuità della prestazione e non da ultimo il nomen iuris dato dalle parti al rapporto: tutti questi elementi che singolarmente valutati non avrebbero un valore decisivo possono, se globalmente considerati, consentire al giudicante di procedere ad una corretta qualificazione del rapporto effettivamente intercorso tra le parti (si vedano tra le tante Cass. n. 21132/06, 19247/07, 2622/04, 13935/06).
È, altresì, noto che caratteristica del rapporto di lavoro subordinato è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporti), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale. Peraltro, la qualificazione formale del rapporto effettuata dalle parti al momento della conclusione del contratto, pur non essendo decisiva, non è tuttavia irrilevante e, pertanto, qualora a fronte della rivendicata natura subordinata del rapporto venga dedotta e documentalmente provata l'esistenza di un rapporto di associazione in partecipazione, l'accertamento del giudice di merito deve essere molto rigoroso (potendo anche un associato essere assoggettato a direttive ed istruzioni nonché ad un'attività di coordinamento latamente organizzativa) e non trascurare nell'indagine aspetti sicuramente riferibili all'uno o all'altro tipo di rapporto quali, per un verso, l'assunzione di un rischio economico e l'approvazione di rendiconti e, per altro verso,
l'effettiva e provata soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
L'elemento della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. non costituisce pertanto un dato elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da una pluralità di circostanze che richiedono una complessiva valutazione da parte del giudice di merito.
L'elemento di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato è costituito essenzialmente dalla permanenza dell'obbligo del lavoratore di mantenere a disposizione del datore l'attività lavorativa nella sua indifferenziata materialità e dalla permanenza del suo conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore, con la conseguente limitazione della sua autonomia e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale (per l'obbligo Cass. 4515/1987; 1287/1985; per le direttive Cass. 2370/1998,
6919/1994).
Altri elementi quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (Cass. 5409/1991, 2553/1994).
D'altro canto, poiché alla base del contratto vi è la volontà delle parti, è ben ipotizzabile che le stesse convengano su orari assolutamente flessibili, sulla non quotidianità o saltuarietà della prestazione. Ebbene la occasionalità ripetuta nel tempo della prestazione non esclude a priori la natura subordinata del rapporto, solo ove sia il prodotto dell'indicato obbligo del prestatore e dell'indicato assoggettamento al potere del datore: obbligo ed assoggettamento che, in quanto fondamento e giustificazione dell'indeterminatezza, in questa eventuale indeterminatezza assumono rilievo ancor più degerminante (Cass. 2171/2000).
Tanto premesso va rilevato che a seguito dell'attività istruttoria svolta parte ricorrente, essendo l'onere probatorio a suo carico, è riuscita a provare la fondatezza delle proprie pretese e in particolare la dedotta esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la convenuta anche per il periodo antecedente alla regolarizzazione avvenuta in data 16 giugno 2022.
Il teste escusso all'udienza del 12 giugno 2024, ha Testimone_1 dichiarato di essere stato collega del ricorrente e di aver cominciato a lavorare per la convenuta prima del con mansioni di pizzaiolo e di Pt_1 essersi dimesso poiché non veniva retribuito. Il teste ha confermato lo svolgimento da parte del ricorrente in favore della convenuta delle mansioni di cuoco per sei giorni alla settimana, dal martedì alla domenica, con riposo settimanale il lunedì, osservando l'orario di lavoro: dalle 10:30 alle 15:30 e dalle 17:30 alle 23:30. ha, poi, affermato di aver assistito a una lite tra il e Testimone_1 Pt_1 il titolare della società perché “faceva più ore anche di mattina e non veniva pagato per quanto lavorava”.
Orbene, il teste che è risultato essere particolarmente attendibile sia per la professione svolta che per l'assoluto disinteresse all'andamento della causa,
e perchè a conoscenza dei fatti essendo stato collega del ricorrente presso la datrice.
Parte ricorrente ha poi provato a mezzo produzione documentale che il datore di lavoro nonostante le diffide non gli veniva consentito lo svolgimento della propria attività lavorativa, senza addurre alcuna motivazione e/o giustificazione né formalizzazione di alcun provvedimento
(cfr. racc. a/r a firma del 09.09.2022 e pec Ufficio Vertenze Parte_1
Cgil Terni del 19.09.2022 allegati al ricorso).
La mancata risposta della società convenuta all'interrogatorio formale può essere valutata, unitamente agli elementi sopra descritti, quale argomento di prova a conferma delle circostanze dedotte dalla parte ricorrente.
Infatti, in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232
c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova” - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario;
il giudice, pertanto, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro
(cfr. Cass. 19 ottobre 2006, n. 22407; 20 aprile 2006, n. 9254; 10 marzo
2006, n. 5240).
E' indubbio come dalle risultanze probatorie riportate è emerso come il ricorrente abbia messo a disposizione della resistente la propria forza lavoro, in modo continuativo ed esclusivo, con una frequenza quotidiana di rapporto, e utilizzando mezzi messi a disposizione dalla parte datrice di lavoro, secondo l'inquadramento contrattuale emergente dalle buste paga in atti.
Dal riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato deriva l'obbligo a carico del datore di lavoro del pagamento delle voci retributive che per legge conseguono alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. In presenza della prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa, prova che grava sul lavoratore che afferma l'esistenza del rapporto di lavoro, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente retribuito il dipendente.
L'istruttoria espletata, dunque, ha dato sufficiente supporto alle deduzioni attoree in punto di orario di lavoro osservato.
Sul punto, appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, in via preliminare, la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nonché la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio. Quanto allo straordinario, occorre ancora premettere, sempre in punto di diritto e sul piano propriamente processuale, che il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale e, quindi, di fornire la prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, il lavoratore-attore deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative (cfr. Cass.
1389/2003, 8006/1998).
Con riferimento all'indennità di mancato preavviso, la stessa deve dirsi spettante, quanto alla sua esatta quantificazione, dai conteggi prodotti parametrati al contratto collettivo applicato nella parte relativa alla durata del preavviso in ragione dell'anzianità del lavoratore si ricava la base per il calcolo del preavviso stesso.
Non può trovare accoglimento l'ulteriore richiesta avanzata dalla ricorrente in merito ai permessi e alle ferie non godute.
Alla stregua di quanto sopra esposto, sulla base dei condivisibili conteggi depositati da parte convenuta, sulla base dell'ordinanza emessa in data 14 marzo 2025, redatti tenendo conto del C.C.N.L. applicato in via parametrica, la convenuta dovrà essere condannata al pagamento della somma complessiva pari a euro 13310,44 di cui euro € 7.613,86 a titolo di differenze retributive, euro € 2.651,25 a titolo di straordinario feriale diurno
(magg.ne 30%); euro € 489.47 a titolo di straordinario festivo diurno
(magg.ne 20%); € 67,09 a titolo di lavoro domenicale (magg.ne 10%), €
961,40 a titolo di tredicesima mensilità, euro € 961.40 a titolo di quattordicesima mensilità, euro € 263,84 a titolo di ferie godute, € 36,2,3 a titolo di festività, euro € 1.019,37 a titolo di preavviso nonché € 1.178,51 a titolo di TFR. Sulle somme andranno calcolati anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 nella causa iscritta al n. 627/2023 R.G.A.C.:
a) accerta e dichiara che tra e in persona del legale Parte_2 CP_1 rappresentante pro tempore, è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata a far data dal 15 maggio 2022 al 5 dicembre 2022 con inquadramento al IV livello del CCnl “Pubblici Esercizi Minori Fipe e mansioni di cuoco;
b)condanna la convenuta a pagare al ricorrente, a titolo di crediti retributivi per rapporto di lavoro dipendente, la complessiva somma di euro
13.310,44 per i titoli di cui in motivazione (di cui euro €1.178,51 a titolo di
TFR) oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
c)condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 2.200,00 oltre IVA e CAP, come per legge;
Terni, 16 aprile 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al rg. n. 627/2023, posta in deliberazione all'udienza del 16 aprile 2025 tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni, in via della Caserma 8, presso lo studio dell'avvocato Andrea Cavicchioli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
– convenuta contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 agosto 2023 e ritualmente notificato, Pt_1
ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Terni la in
[...] CP_1 personale del legale rappresentante pro tempore, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di quest'ultima dal 15 maggio 2022 con mansioni di cuoco, provvedendo altresì al lavaggio e alla pulizia generale della cucina presso il locale “Appizza” sito in Terni – Via Lungonera Savoia n. 6; che, tuttavia, il rapporto di lavoro veniva regolarizzato solamente a far data dal 16 giugno 2022, con assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, orario di lavoro part-time al 60%, inquadramento al IV livello del Ccnl “Pubblici Esercizi Minori Fipe” ( cfr. comunicazione Unilav del 15.06.2022 e buste paga allegati al ricorso introduttivo); che il rapporto di lavoro subordinato cessava in data 5 dicembre 2022, allorquando egli rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa, precedute da un periodo in cui, nonostante la formale offerta della prestazione lavorativa, non gli veniva consentito lo svolgimento della propria attività lavorativa, senza che il datore di lavoro adducesse alcuna motivazione e/o giustificazione né formalizzazione di alcun provvedimento (cfr. racc. a/r a firma Parte_1 del 09.09.2022 e pec Ufficio Vertenze Cgil Terni del 19.09.2022 allegati al ricorso); che egli aveva lavorato per sei giorni alla settimana, dal martedì alla domenica, con riposo settimanale il lunedì, osservando l'orario di lavoro: dalle 10:30 alle 15:30 e dalle 17:30 alle 23:30; che tenuto conto del
Ccnl applicabile alla fattispecie, delle mansioni svolte e del IV livello attribuito, avrebbe dovuto percepire le seguenti somme: € 1.178,51 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, € 7.613,86 per differenze sulla retribuzione ordinaria, € 2.651,25 per indennità lavoro straordinario feriale diurno (magg.ne 30%), € 489,47 per indennità lavoro straordinario festivo diurno (magg.ne 20%), € 67,08 per indennità lavoro domenicale, € 961,41 per differenze sui ratei di 14ma mensilità, € 961,40 per differenze sui ratei di 13ma mensilità, € 513,88 per indennità ferie maturate e non godute, €
36,25 per indennità festività maturate e non godute, € 169,23 per indennità permessi maturati e non goduti ed € 1.019,37 per indennità di preavviso (20 gg di calendario), per un importo totale pari ad € 15.661,71; che durante il periodo 15.05.2022 /15.06.2022 non regolarizzato aveva percepito la somma di € 400,00 mentre per il periodo successivo coperto dal contratto di lavoro subordinato part-time al 60% (16 giugno 2022 – 05.12.2022) aveva percepito le somme indicate nel conteggio elaborato dall'Ufficio Vertenze della Cgil di Terni e, pertanto, l'importo complessivo maturato e dovuto dalla era pari ad € 15.261,71 (cfr. conteggi analitici effettuati CP_1 dall'Ufficio Vertenze della Cgil di Terni allegati al ricorso).
Ciò premesso concludeva chiedendo che “accertato e dichiarato che tra e la è intercorso un rapporto di lavoro subordinato Parte_1 CP_1 dal 15 maggio 2022 al 5 dicembre 2022 con le modalità di cui in narrativa, voglia condannare la in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 15.261,71 o della somma diversa che sarà accertata e/o ritenuta di giustizia per i titoli inerenti al rapporto di lavoro subordinato ed al periodo lavorativo di cui in narrativa, con gli interessi legali, la rivalutazione monetaria e quanto altro di legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
La società convenuta, pur ritualmente citata rimaneva contumace.
Esperito con esito negativo l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta ed escusso un teste di parte ricorrente, all'odierna udienza, sul deposito di note autorizzate, è stata decisa con sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 cpc dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il ricorso è fondato, nei limiti e per i motivi di seguito esplicitati.
Oggetto del presente procedimento è il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e dal 15 maggio Parte_1 CP_1
2022 al 5 dicembre 2022 con inquadramento al IV livello del CCnl Per_
“Pubblici Esercizi Minori (cfr. comunicazione Unilav del 15.06.2022 e buste paga allegati al ricorso introduttivo) e svolgimento delle mansioni di cuoco, allorquando il rapporto lavorativo cessava per dimissioni del ricorrente attesa la mancata retribuzione dal mese di settembre 2022, come emerge dal modulo di recesso in atti (cfr. all. 1 al ricorso introduttivo).
Deduce parte ricorrente che sebbene avesse iniziato a svolgere la propria prestazione lavorativa dal 15 maggio 2022, venne formalmente assunto a decorrere dal 16 giugno 2022.
Quanto alla natura di un tale accertamento, secondo ormai consolidata giurisprudenza, il criterio discriminatore tra rapporto di lavoro subordinato e altri di diversa natura, è dato principalmente dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro e quindi dall'esistenza del carattere tipico della subordinazione;
nell'ipotesi in cui quest'elemento non emerga in forma sufficientemente chiara, a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, è consentito il ricorso a criteri sussidiari e complementari quali l'oggetto della prestazione, l'incidenza del rischio, le modalità d'inserimento del lavoratore nell'organizzazione d'impresa, il sistema di retribuzione utilizzato, l'orario di lavoro osservato, la collaborazione o la continuità della prestazione e non da ultimo il nomen iuris dato dalle parti al rapporto: tutti questi elementi che singolarmente valutati non avrebbero un valore decisivo possono, se globalmente considerati, consentire al giudicante di procedere ad una corretta qualificazione del rapporto effettivamente intercorso tra le parti (si vedano tra le tante Cass. n. 21132/06, 19247/07, 2622/04, 13935/06).
È, altresì, noto che caratteristica del rapporto di lavoro subordinato è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporti), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale. Peraltro, la qualificazione formale del rapporto effettuata dalle parti al momento della conclusione del contratto, pur non essendo decisiva, non è tuttavia irrilevante e, pertanto, qualora a fronte della rivendicata natura subordinata del rapporto venga dedotta e documentalmente provata l'esistenza di un rapporto di associazione in partecipazione, l'accertamento del giudice di merito deve essere molto rigoroso (potendo anche un associato essere assoggettato a direttive ed istruzioni nonché ad un'attività di coordinamento latamente organizzativa) e non trascurare nell'indagine aspetti sicuramente riferibili all'uno o all'altro tipo di rapporto quali, per un verso, l'assunzione di un rischio economico e l'approvazione di rendiconti e, per altro verso,
l'effettiva e provata soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
L'elemento della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. non costituisce pertanto un dato elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da una pluralità di circostanze che richiedono una complessiva valutazione da parte del giudice di merito.
L'elemento di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato è costituito essenzialmente dalla permanenza dell'obbligo del lavoratore di mantenere a disposizione del datore l'attività lavorativa nella sua indifferenziata materialità e dalla permanenza del suo conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore, con la conseguente limitazione della sua autonomia e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale (per l'obbligo Cass. 4515/1987; 1287/1985; per le direttive Cass. 2370/1998,
6919/1994).
Altri elementi quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (Cass. 5409/1991, 2553/1994).
D'altro canto, poiché alla base del contratto vi è la volontà delle parti, è ben ipotizzabile che le stesse convengano su orari assolutamente flessibili, sulla non quotidianità o saltuarietà della prestazione. Ebbene la occasionalità ripetuta nel tempo della prestazione non esclude a priori la natura subordinata del rapporto, solo ove sia il prodotto dell'indicato obbligo del prestatore e dell'indicato assoggettamento al potere del datore: obbligo ed assoggettamento che, in quanto fondamento e giustificazione dell'indeterminatezza, in questa eventuale indeterminatezza assumono rilievo ancor più degerminante (Cass. 2171/2000).
Tanto premesso va rilevato che a seguito dell'attività istruttoria svolta parte ricorrente, essendo l'onere probatorio a suo carico, è riuscita a provare la fondatezza delle proprie pretese e in particolare la dedotta esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la convenuta anche per il periodo antecedente alla regolarizzazione avvenuta in data 16 giugno 2022.
Il teste escusso all'udienza del 12 giugno 2024, ha Testimone_1 dichiarato di essere stato collega del ricorrente e di aver cominciato a lavorare per la convenuta prima del con mansioni di pizzaiolo e di Pt_1 essersi dimesso poiché non veniva retribuito. Il teste ha confermato lo svolgimento da parte del ricorrente in favore della convenuta delle mansioni di cuoco per sei giorni alla settimana, dal martedì alla domenica, con riposo settimanale il lunedì, osservando l'orario di lavoro: dalle 10:30 alle 15:30 e dalle 17:30 alle 23:30. ha, poi, affermato di aver assistito a una lite tra il e Testimone_1 Pt_1 il titolare della società perché “faceva più ore anche di mattina e non veniva pagato per quanto lavorava”.
Orbene, il teste che è risultato essere particolarmente attendibile sia per la professione svolta che per l'assoluto disinteresse all'andamento della causa,
e perchè a conoscenza dei fatti essendo stato collega del ricorrente presso la datrice.
Parte ricorrente ha poi provato a mezzo produzione documentale che il datore di lavoro nonostante le diffide non gli veniva consentito lo svolgimento della propria attività lavorativa, senza addurre alcuna motivazione e/o giustificazione né formalizzazione di alcun provvedimento
(cfr. racc. a/r a firma del 09.09.2022 e pec Ufficio Vertenze Parte_1
Cgil Terni del 19.09.2022 allegati al ricorso).
La mancata risposta della società convenuta all'interrogatorio formale può essere valutata, unitamente agli elementi sopra descritti, quale argomento di prova a conferma delle circostanze dedotte dalla parte ricorrente.
Infatti, in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232
c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova” - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario;
il giudice, pertanto, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro
(cfr. Cass. 19 ottobre 2006, n. 22407; 20 aprile 2006, n. 9254; 10 marzo
2006, n. 5240).
E' indubbio come dalle risultanze probatorie riportate è emerso come il ricorrente abbia messo a disposizione della resistente la propria forza lavoro, in modo continuativo ed esclusivo, con una frequenza quotidiana di rapporto, e utilizzando mezzi messi a disposizione dalla parte datrice di lavoro, secondo l'inquadramento contrattuale emergente dalle buste paga in atti.
Dal riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato deriva l'obbligo a carico del datore di lavoro del pagamento delle voci retributive che per legge conseguono alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. In presenza della prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa, prova che grava sul lavoratore che afferma l'esistenza del rapporto di lavoro, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente retribuito il dipendente.
L'istruttoria espletata, dunque, ha dato sufficiente supporto alle deduzioni attoree in punto di orario di lavoro osservato.
Sul punto, appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, in via preliminare, la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nonché la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio. Quanto allo straordinario, occorre ancora premettere, sempre in punto di diritto e sul piano propriamente processuale, che il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale e, quindi, di fornire la prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, il lavoratore-attore deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative (cfr. Cass.
1389/2003, 8006/1998).
Con riferimento all'indennità di mancato preavviso, la stessa deve dirsi spettante, quanto alla sua esatta quantificazione, dai conteggi prodotti parametrati al contratto collettivo applicato nella parte relativa alla durata del preavviso in ragione dell'anzianità del lavoratore si ricava la base per il calcolo del preavviso stesso.
Non può trovare accoglimento l'ulteriore richiesta avanzata dalla ricorrente in merito ai permessi e alle ferie non godute.
Alla stregua di quanto sopra esposto, sulla base dei condivisibili conteggi depositati da parte convenuta, sulla base dell'ordinanza emessa in data 14 marzo 2025, redatti tenendo conto del C.C.N.L. applicato in via parametrica, la convenuta dovrà essere condannata al pagamento della somma complessiva pari a euro 13310,44 di cui euro € 7.613,86 a titolo di differenze retributive, euro € 2.651,25 a titolo di straordinario feriale diurno
(magg.ne 30%); euro € 489.47 a titolo di straordinario festivo diurno
(magg.ne 20%); € 67,09 a titolo di lavoro domenicale (magg.ne 10%), €
961,40 a titolo di tredicesima mensilità, euro € 961.40 a titolo di quattordicesima mensilità, euro € 263,84 a titolo di ferie godute, € 36,2,3 a titolo di festività, euro € 1.019,37 a titolo di preavviso nonché € 1.178,51 a titolo di TFR. Sulle somme andranno calcolati anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 nella causa iscritta al n. 627/2023 R.G.A.C.:
a) accerta e dichiara che tra e in persona del legale Parte_2 CP_1 rappresentante pro tempore, è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata a far data dal 15 maggio 2022 al 5 dicembre 2022 con inquadramento al IV livello del CCnl “Pubblici Esercizi Minori Fipe e mansioni di cuoco;
b)condanna la convenuta a pagare al ricorrente, a titolo di crediti retributivi per rapporto di lavoro dipendente, la complessiva somma di euro
13.310,44 per i titoli di cui in motivazione (di cui euro €1.178,51 a titolo di
TFR) oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
c)condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 2.200,00 oltre IVA e CAP, come per legge;
Terni, 16 aprile 2025
Il giudice
Michela Francorsi