Ordinanza cautelare 10 novembre 2021
Ordinanza collegiale 19 giugno 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00823/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01066/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1066 del 2021, proposto da SQ TA, rappresentato e difeso dall'avvocato SQ Roberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Foggia, non costituita in giudizio;
nei confronti
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Province di Bari, Foggia, Comune di Mattinata, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della DET 2021/0000977 del 29.6.2021 di diniego di autorizzazione paesaggistica per la sosta di case su ruote omologate per la circolazione stradale;
- nonché, ove occorra, dei verbali della Commissione paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 31.3.2021 e del 28.6.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Carlo Dibello e udito l'avv. SQ Roberti, per la ricorrente;
1.- L’impresa agricola TA SQ, con nota acquisita al protocollo generale della Provincia di Foggia al n.2021/0000009249 del 24/02/2021, ha presentato la richiesta di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii per la realizzazione di un’area verde attrezzata con costruzioni su ruote movibili, destinate ad attività ricreative e culturali nell’ambito della omonima azienda agricola.
2.- Con la nota meglio indicata in epigrafe, il Responsabile del settore assetto del territorio e ambiente della Provincia di Foggia, dopo aver accertato l’inquadramento dell’area oggetto di intervento nell’ambito delle componenti della struttura idro-geo-morfologica, ecosistemica e ambientale, antropica e storico culturale del Piano paesaggistico territoriale della regione Puglia, e acquisito il parere negativo della Commissione Paesaggio, nella seduta del 28 giugno 2021, ha negato il rilascio della predetta autorizzazione paesaggistica, in conformità al parere espresso dalla competente Soprintendenza.
3.- L’avvocato TA SQ è insorto avverso il diniego di autorizzazione paesaggistica e ne ha chiesto l’annullamento al Tar.
4.- Ha dedotto 1° MOTIVO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 146 D. LGS.
42/2004; 2° MOTIVO – VIOLAZIONE DELL’ART. 10-BIS DELLA LEGGE 241/1990 PER DIVERGENZA TRA IL PREAVVISO DI DINIEGO E LE MOTIVAZIONI DEL DINIEGO; 3° MOTIVO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DALL’ART.45 DELLE NTA DEL PPTR PUGLIA E VIOLAZIONE DELL’ART. 3 LEGGE N. 241/1990 PER INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE; 4° MOTIVO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ECCESSO DI POTERE PER
CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.
5.- Le amministrazioni resistenti non si sono costituite in giudizio ancorchè ritualmente intimate.
6.- Il ricorrente ha depositato una memoria difensiva e documenti di carattere istruttorio.
7.- Respinta la domanda di tutela cautelare, e rimasta disattesa l’ordinanza istruttoria con la quale è stata chiesta alla Provincia di Foggia una relazione di chiarimenti sulla vicenda, la controversia è passata in decisione alla udienza pubblica del 28 gennaio 2025.
8.- Il ricorso è fondato avuto riguardo alle censure rubricate sub 1 e 2 dei motivi.
9.- La Provincia di Foggia ha violato palesemente l’articolo 146, comma 5 del decreto legislativo n. 42 del 2004. La norma richiamata, nel descrivere l’iter procedimentale necessario ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, attribuisce la relativa competenza alla Regione, “…dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente.”
10.- Ne discende il necessario coinvolgimento dell’Autorità tutoria del vincolo paesaggistico, che non può essere surrogato dalla formulazione di un apporto consultivo dotato peraltro di diversa efficacia- trattandosi di parere non vincolante, da parte della Commissione locale per il paesaggio nominata in sede provinciale, anche in ragione della diversa composizione dell’organo collegiale sotto il profilo della competenza specialistica richiesta.
11.- Il ricorso merita accoglimento anche in relazione alla dedotta violazione dell’articolo 10 bis della legge 241 del 1990. Come correttamente posto in luce dal ricorrente, l’Amministrazione ha preannunciato le ragioni del diniego di autorizzazione paesaggistica ai sensi della sopra citata disposizione in materia di procedimento amministrativo ma ha adottato un diniego definitivo basato su ragioni almeno in parte inedite. Mentre, infatti, nel preavviso ex art. 10 bis l’amministrazione si era limitata a segnalare che il PPTR non conteneva una previsione che consentisse di stazionare case mobili nell’area interessata, il successivo provvedimento finale è stato arricchito di numerose contestazioni totalmente inedite, rispetto alle quali il privato non ha mai potuto interloquire.
12.-E’ sufficiente, in proposito, dare una rapida lettura al diniego impugnato per avvedersi della ben più circoscritta motivazione posta a base della comunicazione dei motivi ostativi.
13.- Siffatto modo di procedere è in rotta di collisione con la norma di cui all’articolo 10 bis della legge 241 del 1990. Deve infatti ritenersi che un chiaro effetto prodotto dalla esternazione della proposta di provvedimento negativo e dei motivi che la sorreggono è costituito dal divieto di fondare la decisione finale negativa su motivi diversi da quelli comunicati, pena la violazione di una fondamentale garanzia partecipativa. Se infatti il preavviso di diniego risponde alla logica del rafforzamento del contraddittorio procedimentale fino a un momento prima della decisione finale attraverso una sorta di discovery anticipata, l’ordinamento giuridico non può tollerare una motivazione a sorpresa per il suo totale contrasto con la piena esplicitazione del contraddittorio procedimentale.
14.- Lo jus variandi deve, quindi, considerarsi limitato ed essere giustificato con riferimento alle motivazioni addotte dall’istante o alla riapertura dell’istruttoria o a fatti sopravvenuti.
15.- Né si tratta di profilo squisitamente formalistico dal momento che la disciplina di cui all’articolo 10 bis della legge 241 del 1990 è immune al meccanismo di sanatoria dei vizi non invalidanti, contenuta nella diversa disposizione normativa dell’articolo 21-octies della stessa legge.
15.- Alla stregua delle su esposte argomentazioni, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del diniego impugnato.
16.-Le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dibello | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO