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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/06/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Anna Lucia Fanelli, richiamato il provvedimento dd. 12/03/25, emesso ex art. 127 ter c.p.c., nel procedimento n. R.G.
5602/2024; viste le note depositate dalla (sola) parte ricorrente nel termine assegnato;
dà lettura della sentenza con dispositivo che seguono, ai sensi degli artt. 281 tercecies e 281 sexies
c.p.c.,
SENTENZA nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. R.G. 5602/24 ed iniziato con ricorso depositato il
18/10/24 da
, con avv. A. FAST MOLINARI Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante, contumace Controparte_1
- parte resistente - avente ad oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni del ricorrente:
1. Accertare e dichiarare che ha posseduto pacificamente e ultraventennale il terreno Parte_1
contraddistinto dalla pcn 209/1 PT 1620 ct 1° di Per_1
2. Per l'effetto accertare e dichiarare che ha usucapito la porzione di terreno contraddistinto Pt_1
dalla pcn 209/1 PT 1620 ct 1° di Per_1
3. Accertare e dichiarare che erede necessario ex art 586 CC è lo Stato Italiano e che pertanto correttamente è stato invitato in mediazione nonché citato nel presente giudizio
4. Di conseguenza, ordinare l'intavolazione della pcn 209/1 PT 1620 ct 1° di dal nome di Per_1
Pt. per 1/3 , , e Parte_2 CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
al nome di Parte_6 Parte_1
pagina 1 di 4 5. Nulla per le spese in caso di mancata opposizione.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Il ricorso, ritualmente formulato e proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., ed inoltre suscettibile di decisione in base alle risultanze già in atti, è altresì fondato nel merito, per le ragioni che seguono.
ha adito il Tribunale per sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, in fatto Parte_1 esponendo quanto segue: “Il ricorrente possiede da oltre 20 anni, in maniera pacifica e indisturbata, un terreno di modeste dimensioni sito in meglio identificato con la pcn 209/1 PT 1620 ct 1° di Per_1
. Il terreno è recintato con siepi e reti di recinzione e viene da lui utilizzato uti dominus. Per_1
I proprietari tavolarmente e catastalmente iscritti sono Pt. per 1/3 Parte_2 CP_2
, , e nato il [...] a [...], Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
questi ultimi quattro ciascuno per 1/6.
Tutti sono deceduti da illo tempore: l'iscrizione tavolare a loro favore risale infatti ai primi anni del
1900 – infatti ciò è desumibile dalla mancata indicazione delle date di nascita e tantomeno dalla indicazione dei codici fiscali -: di , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
nulla si sa, e si dimette certificato di morte di . Non avendo gli eventuali Parte_5 Parte_6 eredi dei tavolarmente iscritti provveduto alla accettazione dell'eredità nei termini di legge, erede necessario ex art 586 del codice civile è lo Stato Italiano a mezzo il Demanio, che è stato regolarmente chiamato in mediazione nonché citato in giudizio. Ci si riferisce infatti all'art. 586 CC in forza al quale in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato e l'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione,
Pertanto ha correttamente ai sensi della legge 28/2010 promosso istanza di mediazione Parte_1 nei confronti dello Stato in persona dell'Agenzia del Demanio e la mediazione si è conclusa con verbale negativo, per mancata comparizione della stessa”.
In contumacia della parte resistente, il Giudice, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., avendo parte ricorrente già precisato le conclusioni, ha dato lettura della sentenza con dispositivo.
Ciò posto, la domanda di usucapione in esame merita accoglimento.
La fondatezza degli assunti del trova conforto nei documenti prodotti, compresa la Pt_1
dichiarazione testimoniale scritta, da cui emerge che effettivamente il ricorrente ha esercitato, per oltre
20 anni e in modo esclusivo, il possesso pacifico, pubblico e continuato sull'immobile in questione.
Se ne trae la piena conferma dell'uso esclusivo e ultraventennale, come tale pubblico e pacifico, da parte dell'istante del bene oggetto di causa, consistente in un terreno recintato da sempre oggetto di attività di cura ed utilizzo ad opera del predetto, comunque nel suo esclusivo godimento e disponibilità;
pagina 2 di 4 ciò, senza mai chiedere il permesso ad alcuno, e senza che mai alcuno sollevasse una qualche contestazione, ovvero ponesse in essere atti di godimento od esercizio incompatibili.
Con ciò, nonché tenuto conto della totale inerzia difensiva dell' (ritualmente notiziata presso CP_1
l'Avvocatura dello Stato), possono ritenersi senz'altro dimostrati i requisiti del valido possesso ad usucapionem in capo all'istante, sia sotto il profilo obiettivo della continuità, pacificità ed ultraventennalità del godimento di un potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà in via esclusiva, sia con riferimento al profilo psicologico.
Inoltre, come affermato da Cass. civ. sez. II, 26 gennaio 2010, 1549, “nel caso di beni immobili acquistati dallo Stato, ex art. 586 c.c., a titolo di eredità, la mancata conoscenza da parte dell'Amministrazione dell'intervenuto acquisto non impedisce, ai sensi dell'art. 1163 c.c., nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica di cui all'art. 1, comma 260, della L. n. 296 del
2006, il decorso del termine utile per l'usucapione del diritto da parte del terzo, dovendo escludersi in tal caso la natura clandestina del possesso continuato per venti anni ed esercitato pubblicamente e pacificamente”.
Infine, le spese vanno compensate, stante la mancata resistenza, come anche richiesto.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che il ricorrente è divenuto proprietario per usucapione del terreno Parte_1
contraddistinto dalla pcn 209/1 PT 1620 ct 1° di;
autorizzata la conseguente intavolazione. Per_1
Spese compensate.
Così deciso a Trieste, il 29/05/25 il Giudice dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
Il Giudice dott.ssa Anna Lucia Fanelli, richiamato il provvedimento dd. 12/03/25, emesso ex art. 127 ter c.p.c., nel procedimento n. R.G.
5602/2024; viste le note depositate dalla (sola) parte ricorrente nel termine assegnato;
dà lettura della sentenza con dispositivo che seguono, ai sensi degli artt. 281 tercecies e 281 sexies
c.p.c.,
SENTENZA nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. R.G. 5602/24 ed iniziato con ricorso depositato il
18/10/24 da
, con avv. A. FAST MOLINARI Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante, contumace Controparte_1
- parte resistente - avente ad oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni del ricorrente:
1. Accertare e dichiarare che ha posseduto pacificamente e ultraventennale il terreno Parte_1
contraddistinto dalla pcn 209/1 PT 1620 ct 1° di Per_1
2. Per l'effetto accertare e dichiarare che ha usucapito la porzione di terreno contraddistinto Pt_1
dalla pcn 209/1 PT 1620 ct 1° di Per_1
3. Accertare e dichiarare che erede necessario ex art 586 CC è lo Stato Italiano e che pertanto correttamente è stato invitato in mediazione nonché citato nel presente giudizio
4. Di conseguenza, ordinare l'intavolazione della pcn 209/1 PT 1620 ct 1° di dal nome di Per_1
Pt. per 1/3 , , e Parte_2 CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
al nome di Parte_6 Parte_1
pagina 1 di 4 5. Nulla per le spese in caso di mancata opposizione.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Il ricorso, ritualmente formulato e proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., ed inoltre suscettibile di decisione in base alle risultanze già in atti, è altresì fondato nel merito, per le ragioni che seguono.
ha adito il Tribunale per sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, in fatto Parte_1 esponendo quanto segue: “Il ricorrente possiede da oltre 20 anni, in maniera pacifica e indisturbata, un terreno di modeste dimensioni sito in meglio identificato con la pcn 209/1 PT 1620 ct 1° di Per_1
. Il terreno è recintato con siepi e reti di recinzione e viene da lui utilizzato uti dominus. Per_1
I proprietari tavolarmente e catastalmente iscritti sono Pt. per 1/3 Parte_2 CP_2
, , e nato il [...] a [...], Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
questi ultimi quattro ciascuno per 1/6.
Tutti sono deceduti da illo tempore: l'iscrizione tavolare a loro favore risale infatti ai primi anni del
1900 – infatti ciò è desumibile dalla mancata indicazione delle date di nascita e tantomeno dalla indicazione dei codici fiscali -: di , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
nulla si sa, e si dimette certificato di morte di . Non avendo gli eventuali Parte_5 Parte_6 eredi dei tavolarmente iscritti provveduto alla accettazione dell'eredità nei termini di legge, erede necessario ex art 586 del codice civile è lo Stato Italiano a mezzo il Demanio, che è stato regolarmente chiamato in mediazione nonché citato in giudizio. Ci si riferisce infatti all'art. 586 CC in forza al quale in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato e l'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione,
Pertanto ha correttamente ai sensi della legge 28/2010 promosso istanza di mediazione Parte_1 nei confronti dello Stato in persona dell'Agenzia del Demanio e la mediazione si è conclusa con verbale negativo, per mancata comparizione della stessa”.
In contumacia della parte resistente, il Giudice, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., avendo parte ricorrente già precisato le conclusioni, ha dato lettura della sentenza con dispositivo.
Ciò posto, la domanda di usucapione in esame merita accoglimento.
La fondatezza degli assunti del trova conforto nei documenti prodotti, compresa la Pt_1
dichiarazione testimoniale scritta, da cui emerge che effettivamente il ricorrente ha esercitato, per oltre
20 anni e in modo esclusivo, il possesso pacifico, pubblico e continuato sull'immobile in questione.
Se ne trae la piena conferma dell'uso esclusivo e ultraventennale, come tale pubblico e pacifico, da parte dell'istante del bene oggetto di causa, consistente in un terreno recintato da sempre oggetto di attività di cura ed utilizzo ad opera del predetto, comunque nel suo esclusivo godimento e disponibilità;
pagina 2 di 4 ciò, senza mai chiedere il permesso ad alcuno, e senza che mai alcuno sollevasse una qualche contestazione, ovvero ponesse in essere atti di godimento od esercizio incompatibili.
Con ciò, nonché tenuto conto della totale inerzia difensiva dell' (ritualmente notiziata presso CP_1
l'Avvocatura dello Stato), possono ritenersi senz'altro dimostrati i requisiti del valido possesso ad usucapionem in capo all'istante, sia sotto il profilo obiettivo della continuità, pacificità ed ultraventennalità del godimento di un potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà in via esclusiva, sia con riferimento al profilo psicologico.
Inoltre, come affermato da Cass. civ. sez. II, 26 gennaio 2010, 1549, “nel caso di beni immobili acquistati dallo Stato, ex art. 586 c.c., a titolo di eredità, la mancata conoscenza da parte dell'Amministrazione dell'intervenuto acquisto non impedisce, ai sensi dell'art. 1163 c.c., nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica di cui all'art. 1, comma 260, della L. n. 296 del
2006, il decorso del termine utile per l'usucapione del diritto da parte del terzo, dovendo escludersi in tal caso la natura clandestina del possesso continuato per venti anni ed esercitato pubblicamente e pacificamente”.
Infine, le spese vanno compensate, stante la mancata resistenza, come anche richiesto.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che il ricorrente è divenuto proprietario per usucapione del terreno Parte_1
contraddistinto dalla pcn 209/1 PT 1620 ct 1° di;
autorizzata la conseguente intavolazione. Per_1
Spese compensate.
Così deciso a Trieste, il 29/05/25 il Giudice dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4