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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di cui al n.892/2023 promossa da:
(P. IVA e C.F. ), con sede in Reggio Emilia, Via G. Parte_1 P.IVA_1
Balla n. 18/A, in persona del legale rappresentante pro tempore Amministratore
Delegato Dott. elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, Via F.lli Parte_2
Manfredi n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Franzoni
-ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1
via Gorizia n. 57, C.F. CodiceFiscale_1
-resistente contumace
in punto a:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/9/2023 la ricorrente conveniva in giudizio Parte_1
la SI.ra propria ex lavoratrice dipendente, chiedendone la condanna Controparte_1 al pagamento dell'importo di € 181.204,00, somma che la stessa, in tesi attrice, avrebbe indebitamente sottratto, nell'arco di tempo compreso tra giugno 2015 e dicembre 2022, dalle casse della datrice di lavoro, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa come impiegata responsabile amministrazione, finanza e controllo. In precedenza era stato chiesto ed ottenuto, sempre avanti all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, il sequestro conservativo di tutti i beni mobili ed immobili, nonché di tutti i crediti di cui la lavoratrice risultava proprietaria e/o titolare
(procedimento n. 638/2023 R.G) sino alla concorrenza della somma complessiva di €
181.204,00 (Cfr. doc. n. 14).
Radicato il giudizio di merito, nonostante la regolare notifica degli atti introduttivi, la resistente rimaneva contumace e tale veniva dichiarata.
Venivano ammesse le prove per testi dedotte da parte ricorrente e l'interrogatorio formale della resistente alla quale veniva anche ordinato di esibire tutti gli estratti conto relativi ai propri conti correnti accessi presso filiale di Reggio Emilia, CP_2
presso filiale di Reggio Emilia e presso ora Controparte_3 CP_4
filiale di Reggio Emilia, nell'arco di tempo compreso tra il mese di CP_2
giugno 2015 ed il mese di dicembre 2022.
All'udienza del 28 maggio 2024 la resistente SI.ra pur essendo stata Controparte_1 regolarmente intimata, non compariva al fine di rendere l'interrogatorio formale, così come non provvedeva ad adempiere le prestazioni dovute in ragione del formulato ordine d'esibizione; alla stessa udienza venivano assunte le deposizioni del Rag.
della SI.ra mentre all'udienza del 16 luglio 2024 Testimone_1 Testimone_2
veniva assunta la deposizione del SI. e, da ultimo, alla successiva Testimone_3
udienza del 1 ottobre 2024 veniva escusso il testimone SI. . Testimone_4
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, previo deposito di note scritte.
Il ricorso è fondato.
Pacifici alcuni fatti di causa, per altro ad abundantiam confermati dai testimoni.
La SI.ra ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di Controparte_1 Pt_1
società operante nel settore dell'automotive, della costruzione e della
[...]
commercializzazione di macchinari per uso industriale e di apparecchiature nel campo ecologico ed energetico, con qualifica di impiegata e svolgendo le mansioni proprie di responsabile amministrazione, finanza e controllo, con compiti di a) verificare, ogni mese, gli importi delle retribuzioni e dei compensi di spettanza dei lavoratori dipendenti e/o collaboratori della società, così come indicati nella documentazione formata ed inviatale dallo studio (consulente del lavoro di , al fine di Parte_3 Parte_1
Pag. 2 di 13 comprendere se fossero corretti, effettuando sul punto diretto confronto tra il contenuto dalle buste paga mensili e le risultanze desumibili dai relativi file esplicativi in formato
XML; b) creare e salvare sull'home banking aziendale “Inbiz”, una volta verificata la correttezza dei suddetti importi, distinta di pagamento avente ad oggetto gli importi delle retribuzioni e/o dei compensi di spettanza dei lavoratori dipendenti e/o collaboratori di c) portare all'attenzione del Dott. Parte_1 Parte_2
Amministratore Delegato di il file contenente la distinta dei pagamenti, Parte_1 così come caricato e salvato sull'home banking aziendale “Inbiz”, per l'autorizzazione al perfezionamento dei relativi mandati di pagamento (così i testi e Testimone_2
). Testimone_4
Gli stessi testi (oltre al teste hanno anche confermato che Testimone_3
l'Amministratore Delegato di Dott. stante la riposta Parte_1 Parte_2
fiducia sul corretto operato della propria diretta collaboratrice SI.ra Controparte_1
si è sempre limitato, una volta acquisita la disponibilità del file contenente la distinta dei pagamenti (così come caricato e salvato sull'home banking aziendale “Inbiz”, da riferirsi peraltro all'importo totale dei pagamenti da effettuare), ad autorizzare l'effettuazione dei relativi bonifici, in quanto ritenuti dovuti sulla scorta della preventiva attività che era stata svolta dalla stessa SI.ra la quale, in presenza di criticità CP_1 ovvero di situazioni ostative all'effettuazione dei pagamenti, non avrebbe dovuto, secondo le indicazioni aziendali in concreto praticate, formare e caricare il detto file.
La SI.ra ha inoltre svolto attività volte a: a) creare e salvare sul Controparte_1 sistema home banking aziendale “Inbiz” distinte di pagamento, aventi ad oggetto i bonifici bancari che doveva effettuare, in nome e per conto dei propri Parte_1
lavoratori dipendenti, per il pagamento delle trattenute sindacali dovute in favore di organizzazioni sindacali ovvero per il pagamento delle trattenute pari al quinto dello stipendio dovute in favore di società finanziarie cessionarie ovvero di terzi creditori;
b) creare e salvare sul sistema home banking aziendale “Inbiz” distinte di pagamento, aventi ad oggetto i bonifici bancari che doveva effettuare in favore di Parte_1 propri fornitori ovvero di propri terzi creditori;
c) comunicare all'Amministratore
Delegato di Dott. la riscontrata esistenza di situazioni Parte_1 Parte_2 ostative all'effettuazione dei pagamenti, da perfezionarsi in nome e per conto dei
Pag. 3 di 13 dipendenti e/o collaboratori della stessa delle trattenute sindacali dovute in Parte_1
favore di organizzazioni sindacali ovvero delle trattenute pari al quinto dello stipendio dovute in favore di società finanziarie cessionarie ovvero di terzi creditori;
d) comunicare all'Amministratore Delegato di Dott. la Parte_1 Parte_2 riscontrata esistenza di situazioni ostative all'effettuazione dei pagamenti in favore di fornitori ovvero di terzi creditori della stessa e) inviare all'Amministratore Parte_1
Delegato di Dott. distinta di pagamento creata e salvata sul Parte_1 Parte_2 sistema home banking aziendale “Inbiz”, riguardante i bonifici bancari da effettuarsi per la corresponsione, in nome e per conto dei dipendenti e/o collaboratori Parte_1
delle trattenute sindacali dovute in favore di organizzazioni sindacali ovvero delle trattenute pari al quinto dello stipendio dovute in favore di società finanziarie cessionarie ovvero di terzi creditori, per la relativa autorizzazione all'effettuazione dei bonifici bancari;
f) inviare all'Amministratore Delegato di Dott. Parte_1 [...]
distinta di pagamento creata e salvata dalla resistente sul sistema home Pt_2 banking aziendale “Inbiz”, riguardante bonifici bancari da effettuarsi per il pagamento di corrispettivi dovuti a terzi fornitori in ragione dello svolgimento dell'attività caratteristica della stessa ovvero per il pagamento di diversi crediti vantati Parte_1
da soggetti terzi nei confronti di detta società, per la relativa autorizzazione all'effettuazione dei bonifici bancari (sempre testi e . Tes_2 Tes_4 Tes_3
Dalle assunte prove testimoniali sono state inoltre acquisite evidenze certe ed obiettive, in virtù delle quali si deve ritenere che, anche con specifico riferimento ai pagamenti da effettuarsi per pignoramenti ovvero per trattenute sindacali ovvero per trattenute del quinto dello stipendio e con specifico riferimento ai pagamenti riguardanti fornitori ovvero terzi creditori di l'Amministratore Delegato di in Parte_1 Parte_1
difetto di criticità riscontrate e portate alla sua attenzione dalla SI.ra CP_1
autorizzasse la disposizione dei relativi bonifici, stante il riposto affidamento sul corretto operato della dipendente (il teste , interrogato sul capitolo 13) di parte Tes_4 ricorrente ha riferito: “Si è vero in quanto la era la referente e per qualsiasi CP_1
problema inerente i pagamenti sia per i dipendenti e collaboratori sia per i fornitori che per i terzi creditori doveva confrontarsi con ). Pt_2
In ragione dell'attività svolta la resistente utilizzava liberamente l'home banking
Pag. 4 di 13 aziendale “Inbiz” di ed il gestionale aziendale di aveva libero Parte_1 Parte_1
accesso a tutti i documenti amministrativi informatici di alle scritture Parte_1
contabili della datrice di lavoro ed aveva diretta disponibilità dei carnet di assegni bancari consegnati a Parte_1
Tali comprovate situazioni rappresentano elementi fondanti l'accoglimento delle avanzate domande risarcitorie.
E' emerso infatti per tabulas che la SI.ra Controparte_1
a) in data 6 dicembre 2022, alle ore 9,17, ha creato e salvato sul portale “Inbiz”, in ragione di adempimento di sua specifica competenza, distinta di pagamento recante l'indicazione di suo stipendio netto relativo al mese di novembre 2022 pari all'importo complessivo di € 5.215,20 quando, dall'esame del file proveniente dal consulente del lavoro aziendale e dall'esame della busta paga relativa al mese Parte_4 di novembre 2022 consegnata alla dipendente, l'importo netto dello stipendio dovutole risultava pari ad € 2.905,00 (Cfr. doc. n. 2a);
b) in data 8 novembre 2022, alle ore 9,27, ha creato e salvato sul portale “Inbiz”, in ragione di adempimento di sua specifica competenza, distinta di pagamento recante l'indicazione di suo stipendio netto relativo al mese di ottobre 2022 pari all'importo complessivo di € 5.819,00 quando, dall'esame del file proveniente dal consulente del lavoro aziendale e dall'esame della busta paga relativa al mese Parte_4 di ottobre 2022 consegnata alla dipendente, l'importo netto dello stipendio dovutole risultava pari ad € 2.809,00 (Cfr. doc. n. 2b);
c) in data 5 ottobre 2022, alle ore 16,38, ha creato e salvato sul portale “Inbiz”, in ragione di adempimento di sua specifica competenza, distinta di pagamento recante l'indicazione di suo stipendio netto relativo al mese di settembre 2022 pari all'importo complessivo di € 5.218,00 quando, dall'esame del file proveniente dal consulente del lavoro aziendale e dall'esame della busta paga relativa al mese Parte_4 di settembre 2022 consegnata alla dipendente, l'importo netto dello stipendio dovutole risultava pari ad 2.689,00 (Cfr. doc. n. 2c);
d) in data 7 settembre 2022, alle ore 9,15, ha creato e salvato sul portale “Inbiz”, in ragione di adempimento di sua specifica competenza, distinta di pagamento recante l'indicazione di suo stipendio netto relativo al mese di agosto 2022 pari all'importo
Pag. 5 di 13 complessivo di € 4.957,00 quando, dall'esame del file proveniente dal consulente del lavoro aziendale e dall'esame della busta paga relativa al mese Parte_4 di agosto 2022 consegnata alla dipendente, l'importo netto dello stipendio dovutole risultava pari ad 2.957,00 (Cfr. doc. n. 2d);
e) in data 4 agosto 2022, alle ore 9,21, ha creato e salvato sul portale “Inbiz”, in ragione di adempimento di sua specifica competenza, distinta di pagamento recante l'indicazione di suo stipendio netto relativo al mese di luglio 2022 pari all'importo complessivo di € 5.989,00 quando, dall'esame del file proveniente dal consulente del lavoro aziendale e dall'esame della busta paga relativa al mese Parte_4
di luglio 2022 consegnata alla dipendente, l'importo netto dello stipendio dovutole risultava pari ad € 2.689,00 (cfr. doc. n. 2e).
La resistente ha dunque autoincassato retribuzioni non dovute per l'importo complessivo di € 13.149,20 (Cfr. sul punto anche il doc. n. 3).
In corso di causa è stato anche provato come la SI.ra già dal mese di Controparte_1
settembre del 2021, avesse iniziato ad alterare artificiosamente i file XML provenienti dal consulente del lavoro aziendale , modificando in aumento Parte_4
l'importo dello stipendio netto mensile dovutole e caricando poi i file stessi all'interno dell'home banking aziendale per ottenere l'autorizzazione al pagamento da parte dell'amministratore delegato di e specificamente: Parte_1
a) in data 9 settembre 2021, relativamente al mese di agosto 2021, dell'importo complessivo di € 545,00 (corrispondente alla differenza tra l'importo della retribuzione indicata nella distinta di pagamento inserita nel sistema home banking aziendale pari ad
€ 3.091,00 e l'importo dello stipendio netto mensile dovutole pari ad € 2.546,00) (Cfr. doc. n. 5a);
b) in data 9 novembre 2021, relativamente al mese di ottobre 2021, dell'importo complessivo di € 1.000,00 (corrispondente alla differenza tra l'importo della retribuzione indicata nella distinta di pagamento inserita nel sistema home banking aziendale pari ad € 3.626,00 e l'importo dello stipendio netto mensile dovutole pari ad €
2.626,00) (Cfr. doc. n. 5b);
c) in data 10 dicembre 2021, relativamente al mese di novembre 2021, dell'importo complessivo di € 200,00 (corrispondente alla differenza tra l'importo della retribuzione
Pag. 6 di 13 indicata nella distinta di pagamento inserita nel sistema home banking aziendale pari ad
€ 2.915,00 e l'importo dello stipendio netto mensile dovutole pari ad € 2.715,00) (Cfr. doc. n. 5c);
d) in data 23 dicembre 2021, relativamente alla tredicesima mensilità, dell'importo complessivo di € 1.000,00 (corrispondente alla differenza tra l'importo della retribuzione indicata nella distinta di pagamento inserita nel sistema home banking aziendale pari ad € 3.693,00 e l'importo dello stipendio netto dovutole pari ad €
2.693,00) (Cfr. doc. n. 5d);
e) in data 10 gennaio 2022, relativamente al mese di dicembre 2021, dell'importo complessivo di € 1.000,00 (corrispondente alla differenza tra l'importo della retribuzione indicata nella distinta di pagamento inserita nel sistema home banking aziendale pari ad € 3.419,00 e l'importo dello stipendio netto dovutole pari ad €
2.419,00) (Cfr. doc. n. 5e);
f) in data 11 febbraio 2022, relativamente al mese di gennaio 2022, dell'importo complessivo di € 700,00 (corrispondente alla differenza tra l'importo della retribuzione indicata nella distinta di pagamento inserita nel sistema home banking aziendale pari ad
€ 3.362,00 e l'importo dello stipendio netto dovutole pari ad € 2.662,00) (Cfr. doc. n.
5f);
g) in data 10 marzo 2022, relativamente al mese di febbraio 2022, dell'importo complessivo di € 3.662,00 (corrispondente alla differenza tra l'importo della retribuzione indicata nella distinta di pagamento inserita nel sistema home banking aziendale pari ad € 6.324,00 e l'importo dello stipendio netto dovutole pari ad €
2.662,00) (Cfr. doc. n. 5g);
h) in data 11 aprile 2022, relativamente al mese di marzo 2022, dell'importo complessivo di € 2.000,00 (corrispondente alla differenza tra l'importo della retribuzione indicata nella distinta di pagamento inserita nel sistema home banking aziendale pari ad € 4.651,00 e l'importo dello stipendio netto dovutole pari ad €
2.651,00) (Cfr. doc. n. 5h);
i) in data 10 maggio 2022, relativamente al mese di aprile 2022, dell'importo complessivo di € 2.000,00 (corrispondente alla differenza tra l'importo della retribuzione indicata nella distinta di pagamento inserita nel sistema home banking
Pag. 7 di 13 aziendale pari ad € 4.672,00 e l'importo dello stipendio netto dovutole pari ad €
2.672,00) (Cfr. doc. n. 5i);
j) in data 9 giugno 2022, relativamente al mese di maggio 2022, dell'importo complessivo di € 2.200,00 (corrispondente alla differenza tra l'importo della retribuzione indicata nella distinta di pagamento inserita nel sistema home banking aziendale pari ad € 4.969,00 e l'importo dello stipendio netto dovutole pari ad €
2.769,00) (Cfr. doc. n. 5j);
k) in data 8 luglio 2022, relativamente al mese di giugno 2022, dell'importo complessivo di € 2.310,00 (corrispondente alla differenza tra l'importo della retribuzione indicata nella distinta di pagamento inserita nel sistema home banking aziendale pari ad € 4.998,00 e l'importo dello stipendio netto dovutole pari ad €
2.688,00) (Cfr. doc. n. 5k).
Pertanto, per le annualità 2021-2022, l'indebito incasso in danno della ricorrente ammonta all'importo complessivo di € 29.766,00.
Tanto contestatole dalla società, in sede di audizione la resistente ha sostanzialmente ammesso le appropriazioni di cui sopra: il teste SI. ha chiarito (sul Testimone_3 capitolo 27): “Si è vero. In quella circostanza eravamo presenti io, Pt_2 [...]
e e ci trovavamo nell'ufficio di ha Tes_4 Controparte_1 Parte_2 Pt_2
consegnato a mano alla la lettera di contestazione e lei inizialmente ha negato e CP_1
farfugliato qualcosa per cercare dei giustificativi ma dopo pochissimi minuti ha confessato, dicendo che si era fatta dei bonifici extra oltre a quello che le spettava come stipendio. Poi ci ha chiesto se potevamo trovare un accordo, ad esempio che lei lavorasse gratis fino al raggiungimento della somma che aveva sottratto. A quel punto le ha chiesto la somma che aveva sottratto ma lei non ha risposto ed è stata Pt_2 accompagnata fuori dall'ufficio da ; lo stesso testimone, interrogato sul Pt_2 capitolo 28) di parte ricorrente, ha poi risposto: “A seguito della lettera di contestazione c'è stato un successivo incontro, ma ora non ricordo né esattamente la data e né da chi fosse stato richiesto. In questo successivo incontro, tenutosi nella sala riunioni della eravamo presenti io, e Ricordo che Pt_1 Pt_2 Persona_1 Controparte_1 aveva chiesto alla l'importo sottratto e da quando aveva iniziato a Pt_2 CP_1
sottrarre soldi e la non ha detto una parola per tutto il tempo ed è stata pertanto CP_1
Pag. 8 di 13 accompagnata all'uscita”.
In corso di causa è stato poi provato, anche a fronte della relazione tecnico-contabile redatta dal Rag. datata 9 maggio 2023, che la resistente si è resa Testimone_1
autrice, sempre abusando del proprio ruolo di responsabile amministrazione, finanza e controllo di e facendo conto sul fatto che la propria attività non sarebbe Parte_1
stata oggetto di sistematico controllo, di ulteriori condotte illecite in virtù delle quali è divenuta beneficiaria, sine titulo, di bonifici bancari dagli importi variabili (Cfr. doc. n.
8), per l'importo complessivo di € 135.738,00, ed in particolare:
- di n. 55 bonifici bancari, ordinati in suo favore dal mese di febbraio 2017 al mese di ottobre 2022, per importo complessivo di € 114.087,00, che non stati scoperti in epoca precedente all'effettuazione di detta attività peritale, in quanto portati all'approvazione del Dott. unitamente ad altri bonifici predisposti sul sistema home banking di Pt_2
aventi ad oggetto il versamento delle trattenute sindacali e delle trattenute Parte_1
pari al quinto dello stipendio, rispetto ai quali la stessa risultava competente per CP_1
la loro predisposizione e per la preventiva verifica in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti necessari per ritenere autorizzabile il relativo pagamento, e che la stessa doveva periodicamente effettuare, in nome e per conto dei propri lavoratori Parte_1
dipendenti che avevano aderito ad organizzazione sindacale ovvero che avevano consentito alla cessione del quinto della propria retribuzione ovvero che erano risultati destinatari di atto espropriativo, in favore delle società finanziarie cessionarie ovvero dei terzi creditori;
- di n. 2 bonifici bancari, ordinati in suo favore in data 9 agosto 2017 e in data 10 agosto
2018, per importo complessivo di € 4.878,00, che non stati scoperti in epoca precedente all'effettuazione di detta attività peritale, in quanto portati all'approvazione del Dott. unitamente ad altri bonifici destinati al pagamento di retribuzioni in favore di Pt_2
lavoratori dipendenti di rispetto ai quali la stessa risultava Parte_1 CP_1
competente per la loro predisposizione e per la preventiva verifica in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti necessari per ritenere autorizzabile il relativo pagamento, ed in quanto contraddistinti dalle causali di pagamento “Accredito competenze mese di luglio 2017“ e “Accredito competenze mese di luglio 2018”;
- di n. 10 bonifici bancari, ordinati in suo favore dal mese di dicembre 2016 al mese di
Pag. 9 di 13 agosto 2021, per importo complessivo di € 16.773,00, che non stati scoperti in epoca precedente all'effettuazione di detta attività peritale, in quanto portati all'approvazione del Dott. unitamente ad altri ordini di bonifico sempre predisposti sul sistema Pt_2
home banking di rispetto ai quali la stessa risultava competente per Parte_1 CP_1
la loro predisposizione e per la preventiva verifica in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti necessari per ritenere autorizzabile il relativo pagamento, ed in quanto identificati dalle causali: “Accredito mens agg. di dicembre 2016”, “Acconto emolumento ottobre”, “Acconto su TFR”, “VII rata verbale di conc dal 2019”,
“Accredito pratica 756406 febbraio”, “Accredito pratica 756406 marzo”, “Accredito pratica 756406 giugno” e “Accredito pratica 756406 agosto” (Cfr. doc. n. 8, doc.ti da n.
8a a n. 8ooo e doc.ti n. 19 e 20).
Sempre sulla base della attività svolta dal consulente, si deve poi evidenziare come la
SI.ra abbia anche posto in essere condotte atte a celare le Controparte_1
conseguenze del proprio agire illecito, avendo alterato la contabilità aziendale tramite erronee imputazioni dei vari importi di cui si era arricchita nelle diverse voci di costo come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, “Acquisti materie prime”, “Acquisti prodotti finiti”, “Lavorazioni esterne”, “Paghe operari” e “Stipendi impieg. amm. tecnici” (Cfr. doc.ti n. 8 e n. 8ppp).
Sempre in sede disciplinare la lavoratrice ha ammesso di aver indebitamente sottratto somme di danaro a parte datoriale, essendo divenuta beneficiaria di bonifici bancari che non si sarebbero dovuti ordinare in suo favore in quanto afferenti a somme di danaro non dovutele, pur non sapendone quantificare con precisione gli importi (cfr. dichiarazione teste sopra riportata).
E' stato pertanto provato l' indebito arricchimento pari all'importo complessivo di €
135.738,00.
In corso di causa è stato pure provato che la resistente ha indebitamente percepito, a fronte di n. 2 scritture private, aventi ad oggetto asseriti prestiti che le sarebbero stati erogati dalla datrice di lavoro, munite di sottoscrizione apocrife e a fronte di n. 7 assegni bancari, provvisti anch'essi di sottoscrizioni apocrife, tratti a proprio favore su conti correnti intestati a l'ulteriore importo complessivo di € 15.700,00. Parte_1
Sulla base della relazione peritale grafica su base grafologica redatta dall'Avv. Tes_2
Pag. 10 di 13 datata 22 maggio 2023 è stata accertata l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte Pt_5
su dette scritture private e sugli assegni bancari. La CTP grafologa ha infatti concluso che: “Le predette firme sono la risultante di un processo artificioso svolto mediante imitazione pedissequa a libera di specimen autografo da parte di Controparte_1 costituendo tali tracciati la diretta promanazione della sua natura grafomotoria” (Cfr. doc. n. 9).
Sulla scorta di quanto appena detto si deve pertanto ritenere che la resistente abbia sottoscritto i sopra indicati titoli, al sol fine di poter indebitamente incassare gli importi in essi indicati, ammontanti all'importo complessivo pari ad € 15.700,00.
Pertanto, dall'ampio ed omogeneo materiale istruttorio formato nel processo ovvero depositato da parte ricorrente, non oggetto di alcuna contestazione da parte della convenuta, che ha dimostrato non solo di disinteressarsi all'esito processuale della vicenda non costituendosi in causa, ma nemmeno ha collaborato con la Giustizia rendendo il formale interrogatorio cui è stata regolarmente chiamata, si deve ritenere che sia rimasta vittima, in virtù delle sopra descritte condotte illecite di cui Parte_1
si è resa autrice in suo danno la dipendente SI.ra di situazioni Controparte_1 antigiuridiche in virtù delle quali ha patito danno patrimoniale complessivo pari ad €
181.204,00.
Rileva sottolineare come l'agire chiaramente fraudolento ed insidioso posto in essere dalla resistente, in quanto solo a volto a celare le evidenze delle consumate condotte illecite, si possa desumere, come del resto evidenziato dal Rag. nel proprio Tes_1 elaborato peritale divenuto oggetto di specifica conferma avanti all'adito Giudice del
Lavoro, anche dal fatto che:
a) la stessa resistente ha agito al fine di ottenere, a fronte di ogni indebita disposizione patrimoniale, l'accredito di somme non contraddistinte da ingente importo (la media delle singole somme divenute oggetto di indebito accredito si aggira infatti attorno ad €
2.000,00);
b) l'ammontare degli importi sottratti annualmente è risultato quantificabile attorno ai
25-30 mila euro, come tale di per sé non idoneo a far emergere significative riduzioni di marginalità o di cassa da anno ad anno e neppure su base periodica (Cfr. pag. 9 del doc.
n. 8).
Pag. 11 di 13 Il tutto a chiara dimostrazione del fatto che la resistente ha conseguito il contestato ingiustificato arricchimento, in quanto ha saputo celare l'esistenza dei propri illeciti, avendo anche agito con modalità volutamente preordinate per impedire a parte datoriale di poter acquisire, nell'immediatezza della perfezionata indebita disposizione di danaro, evidenze atte a farle comprendere che era rimasta vittima di condotte dannose in base alle quali aveva patito ingiusta deminutio patrimonii.
Le sopra citate condotte tenute dalla SI.ra nei confronti della datrice Controparte_1
di lavoro risultano pertanto chiara espressione di gravissimo inadempimento contrattuale, essendo risultati violati i doveri fondamentali di diligenza, correttezza, lealtà, fedeltà e buona fede, di cui agli artt. 1175, 1375, 2104 e 2105 c.c., discendenti dal rapporto di lavoro e che gravano sul lavoratore dipendente. Le stesse condotte debbono ritenersi espressione anche di illeciti aventi indubbia rilevanza penale, per i quali la società ha provveduto ad adire la competente Autorità Giudiziaria (Cfr. doc.ti n. 7 e n.
11).
Giova peraltro evidenziare, a conferma di quanto appena detto, quanto scritto dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Emilia nell'ordinanza confermativa del sequestro conservativo ante causam che era già stato concesso con decreto pronunziato inaudita altera parte, laddove si può leggere: “Il ricorso per sequestro conservativo è fondato e deve essere accolto. Sussiste, infatti, il fumus boni iuris della misura cautelare invocata in quanto dalla documentazione prodotta risulta che si è Controparte_1
appropriata a più riprese di somme di denaro della società ricorrente approfittando del suo ruolo di responsabile amministrativa. […] Si osserva, poi, che parte resistente si è costituita tramite difensore munito di procura nel presente procedimento cautelare senza svolgere puntuali difese. […] Stante quanto sopra esposto si deve, pertanto, ritenere che vi sia il fumus boni iuris che la resistente abbia posto in essere le suddette condotte illecite rilevanti sia da un punto di vista contrattuale che extracontrattuale cagionando alla ricorrente un danno patrimoniale complessivo pari ad € 181.204,00” (Cfr. doc. n.
15).
In base a tutto quanto esposto la ricorrente risulta pertanto pienamente legittimata, essendo rimasta vittima, in modo del tutto ingiusto ed illegittimo, di condotte illecite consumate in suo danno, con riferimento alle circostanze di fatto dedotte in giudizio,
Pag. 12 di 13 dalla propria dipendente SI.ra durante lo svolgimento della dovuta Controparte_1 attività lavorativa, a chiedere ed ottenere che quest'ultima venga condannata a ripeterle e/o restituirle l'importo complessivo di € 181.204,00, in quanto divenuto oggetto di indebita sottrazione che ha comportato per corrispondente danno Parte_1
patrimoniale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in atti.
PQM
Il Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza
1. Accerta e dichiara che nell'arco di tempo compreso tra il Controparte_1
mese di giugno del 2015 ed il mese di dicembre del 2022, ha sottratto indebitamente a in occasione lavorativa durante lo svolgimento Parte_1
delle proprie mansioni, con le modalità descritte in narrativa e nelle specifiche date indicate in ricorso, la somma complessiva di € 181.204,00 e, conseguentemente;
2. condanna a pagare in favore di in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rappresentante pro tempore la somma complessiva di € 181.204,00, oltre interessi al tasso legale dalla data di ogni singola sottrazione indebita al saldo effettivo.
3. Condanna a rifondere le spese di lite sostenute da parte Controparte_1
ricorrente, che liquida complessivamente (compresa anche la fase monitoria) in
€ 12.400,00 per compensi oltre a spese generali ed accessori di legge e CU se dovuto.
Reggio Emilia, li 18/03/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
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