Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/05/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di conIGlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 358 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto -
Scioglimento matrimonio, instaurata congiuntamente dai coniugi IG.ra - CF Parte_1
- nata a [...] in data [...] e IG. C.F._1 Parte_2
- CF – nato a [...] – ORA Lamezia Terme - il 31/05/1968, entrambi
[...] C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. DE PERTO DANIELE - CF – ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 6 maggio 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 28/04/2025 - che i ricorrenti, in data 16/10/2008, contraevano matrimonio in Lamezia
Terme (CZ), matrimonio civile, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del detto Comune di Lamezia Terme (CZ) al numero 16 parte I, dell'anno 2008, adottando il regime della separazione dei beni;
Per_
- dal loro matrimonio è nata a [...] in data [...] una figlia, minorenne e studentessa;
Per_
- in data 20.02.2018, i Sigg.ri e hanno acquistato per la figlia minore la nuda proprietà Pt_2 Pt_1 di un immobile, sito in Lamezia Terme, località Anzaro, via Cataldi n. 34, riservandosi il diritto di abitazione per entrambi ed ivi stabilendo la loro dimora familiare.
- Il IG. è un insegnante ma è stato ed è un imprenditore di provata esperienza nel settore Pt_2 dell'autotrasporto e del servizio raccolta rifiuti, avendo una società di lunga durata di cui è amministratore unico ( ; nel corso del rapporto matrimoniale, ha introdotto la moglie, IG.ra , nel mondo Parte_3 Pt_1
dell'imprenditoria aiutandola e sostenendola per i suoi numerosi contatti, nella creazione di una nuova società di trasporto e noleggio bagni chimici (Ecoerre s.r.l.) di cui è amministratrice unica;
- il IG. è proprietario di diversi immobili dai quali ricava redditi da locazione;
Pt_2
- il rapporto sentimentale tra i coniugi si è interrotto irrimediabilmente e le parti, soprattutto al fine di tutelare Per_ l'interesse della figlia hanno deciso di separarsi consensualmente, disciplinando i loro rapporti;
- con ricorso congiunto, depositato in data 9/08/2024 e rubricato al n. 672/2024 del Ruolo Generale di Codesto
On.le Tribunale, i coniugi chiedevano la pronuncia della separazione personale alle condizioni nel medesimo indicate;
- con sentenza n. 129/2024 pubblicata il 25/09/2024 Codesto On.le Tribunale omologava la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) Le parti si danno atto che vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in Lamezia Terme, località Anzaro, via Cataldi n. 34, costituita da una villa con piscina Per_ e giardino, della quale è nuda proprietaria la figlia minore è assegnata alla IG.ra Parte_1
(titolare del diritto di abitazione) che ci vivrà con la figlia minore con tutto quanto in essa contenuto.
3) Il Sig. si allontanerà dalla casa coniugale, asportando con sé indumenti Parte_2 ed effetti personali entro e non oltre il termine di quindici giorni dall'udienza Presidenziale. Per_
4) La figlia minor oramai quindicenne, è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori e collocata presso la madre nell'immobile sopra indicato.
5) Il padre potrà vedere la figlia ed averla con sé: a) in una settimana, un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola fino alla sera;
b) nella settimana successiva, quindi a settimane alternate, continuativamente e pernottando presso il padre, dal sabato dall'uscita da scuola fino alla domenica sera.
6) La minore trascorrerà con il padre 30 giorni durante le ferie estive da suddividersi in settimane comprese tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, nei periodi che verranno comunicati alla IG.r dal IG. Pt_1 ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i coniugi e tenuto conto della chiusura e Pt_2 riapertura della scuola della figlia, e comunque entro il 30 maggio di ogni anno per consentire ad entrambi i genitori di definire il piano ferie.
7) La minore trascorrerà relativamente alle festività natalizie, il 24 dicembre con il papà ed il 25 con la mamma e poi dal 26 al 31 dicembre con un genitore e dal 1 al 6 gennaio con l'altro ad anni alterni;
in relazione alle festività pasquali dal Giovedì Santo alla domenica di Pasqua con uno e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì con l'altro, ad anni alterni;
8) il padre trascorrerà in compagnia della figlia tutte le ricorrenze che lo riguardano, ovvero compleanno, onomastico, Festa del Papà, lo stesso sarà per la madre. Quanto alle ricorrenze della figlia, qualora non fosse possibile condividere i festeggiamenti, la minore trascorrerà le sopra menzionate ricorrenze a pranzo con un genitore e a cena con l'altro secondo il criterio dell'alternanza. Tutte le altre festività ed i “ponti” salvo diverso accordo tra le parti verranno ripartiti secondo il principio dell'alternanza. I coniugi, comunque, si dichiarano disponibili a consentire il massimo degli incontri previo consulto telefonico da effettuarsi almeno 24 ore prima, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
9) Il padre potrà comunicare telefonicamente con la figlia quotidianamente;
3
10) I coniugi si impegnano a garantire la continuità dei rapporti tra la figlia e le rispettive famiglie di origine e ad improntare i loro rapporti a correttezza, lealtà e rispetto reciproco per non recare turbamento alla stessa.
11) Ognuno dei coniugi ha l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito telefonico all'altro coniuge in modo da favorirlo nel mantenimento dei rapporti con la figlia e comunque l'altro genitore dovrà essere sempre messo previamente a conoscenza degli eventuali spostamenti in paesi esteri.
12) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente da entrambi i genitori in clima di pacatezza, moderazione e ragionevolezza. Quanto all'ordinaria amministrazione della vita quotidiana del minore i genitori la eserciteranno separatamente in base alla collocazione della stessa presso i rispettivi domicili;
13) Il padre quale mantenimento per la figlia, si impegna ed obbliga al pagamento per intero di tutte le spese dell'immobile (a mero titolo esemplificativo luce, acqua, gas, internet, pulizie, manutenzione piscina, giardino e condizionatori, tasse rifiuti, spese di vigilanza privata e spese di manutenzione dell'immobile) ed inoltre corrisponderà, considerato il tenore di vita già goduto dalla figlia, l'importo mensile pari ad € 1.000,00, sottoposto alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e parteciperà per il 50% alle spese ludiche, sportive e mediche straordinarie, non coperte dal Servizio sanitario nazionale, purché preventivamente concordate.
14) Il IG proprietario dell'immobile sito in Lamezia Terme, via delle Terme n. 181/b in cui ha sede la Pt_2 società Ecoerre s.r.l. di cui è amministratrice la IG.ra , al fine di consentire la continuità dell'attività Pt_1 lavorativa della moglie, si impegna ed obbliga a sottoscrivere, al momento della scadenza di quello attualmente in essere, un nuovo contratto di comodato d'uso gratuito per tutta la durata della società Ecoerre s.r.l. (doc.
n. 7);
15) Fin da ora, i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valevole per l'espatrio per loro e per la figlia - sono trascorsi ad oggi, oltre sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in sede di separazione consensuale, senza che vi sia stata alcuna riconciliazione e quindi è definitivamente cessata ogni comunione di vita;
- il Sig. come concordato, ha lasciato il domicilio coniugale nel termine stabilito dall'accordo di Pt_2 separazione;
- la IG.ra è tutt'ora amministratrice unica della società di trasporto e noleggi di bagni chimici Ecoerre Pt_1
s.r.l.;
- il IG. è un insegnante e continua a svolgere l'attività di imprenditore con provata esperienza nel Pt_2 settore dell'autotrasporto e del servizio raccolta rifiuti, avendo una società di lunga durata di cui è amministratore unico, la è inoltre proprietario di diversi immobili dai quali ricava redditi da Parte_3 locazione (vedi testualmente, in tal senso, il ricorso congiunto in atti).
In rito, le parti dichiaravano – altresì - di non volersi riconciliare, rinunciando espressamente a comparire personalmente all'udienza, chiedendo la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte.
Tutto ciò premesso, gli istanti - come in epigrafe difesi, rappresentati ed assistiti, sussistendo i presupposti di legge ed essendo ormai venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale tra i coniugi - congiuntamente ricorrevano al Tribunale di Lamezia Terme affinché, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi 4
riconciliare, dell'espressa rinuncia a comparire personalmente e della richiesta di sostituzione di tale udienza con deposito di note scritte, volesse accertare l'impossibilità di ricostruire l'unione morale e spirituale della famiglia e per l'effetto chiedevano che il Tribunale adito Volesse: pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor ordinando Parte_1 Parte_2 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
confermare le seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita in Lamezia Terme, località Anzaro, via Cataldi n. 34, costituita da una villa con piscina Per_ e giardino, della quale è nuda proprietaria la figlia minor è assegnata esclusivamente alla IG.r Parte_1
(titolare del diritto di abitazione) che ci vivrà con la figlia minore con tutto quanto in essa contenuto.
[...] Per_ 2) La figlia minore oramai sedicenne, è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori e collocata presso la madre nell'immobile sopra indicato.
3) Il padre potrà vedere la figlia ed averla con sé: a) in una settimana, un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola fino alla sera;
b) nella settimana successiva, quindi a settimane alternate, continuativamente e pernottando presso il padre, dal sabato dall'uscita da scuola fino alla domenica sera.
4) La minore trascorrerà con il padre 30 giorni durante le ferie estive da suddividersi in settimane comprese tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, nei periodi che verranno comunicati alla IG.r dal IG. Pt_1 ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i coniugi e tenuto conto della chiusura e Pt_2 riapertura della scuola della figlia, e comunque entro il 30 maggio di ogni anno per consentire ad entrambi i genitori di definire il piano ferie.
5) La minore trascorrerà relativamente alle festività natalizie, il 24 dicembre con il papà ed il 25 con la mamma e poi dal 26 al 31 dicembre con un genitore e dal 1 al 6 gennaio con l'altro ad anni alterni;
in relazione alle festività pasquali dal Giovedì Santo alla domenica di Pasqua con uno e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì con l'altro, ad anni alterni;
6) il padre trascorrerà in compagnia della figlia tutte le ricorrenze che lo riguardano, ovvero compleanno, onomastico, Festa del Papà, lo stesso sarà per la madre. Quanto alle ricorrenze della figlia, qualora non fosse possibile condividere i festeggiamenti, la minore trascorrerà le sopra menzionate ricorrenze a pranzo con un genitore e a cena con l'altro secondo il criterio dell'alternanza. Tutte le altre festività ed i “ponti” salvo diverso accordo tra le parti verranno ripartiti secondo il principio dell'alternanza. I coniugi, comunque, si dichiarano disponibili a consentire il massimo degli incontri previo consulto telefonico da effettuarsi almeno 24 ore prima, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
7) Il padre potrà comunicare telefonicamente con la figlia quotidianamente;
8) I IGnori e si impegnano a garantire la continuità dei rapporti tra la figlia e le rispettive Pt_1 Pt_2 famiglie di origine e ad improntare i loro rapporti a correttezza, lealtà e rispetto reciproco per non recare turbamento alla stessa.
9) Ognuno dei coniugi ha l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito telefonico all'altro in modo da favorirlo nel mantenimento dei rapporti con la figlia e comunque l'altro genitore dovrà essere sempre messo previamente a conoscenza degli eventuali spostamenti in paesi esteri. 5
10) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente da entrambi i genitori in clima di pacatezza, moderazione e ragionevolezza. Quanto all'ordinaria amministrazione della vita quotidiana del minore i genitori la eserciteranno separatamente in base alla collocazione della stessa presso i rispettivi domicili;
11) Il padre quale mantenimento per la figlia, si impegna ed obbliga al pagamento per intero di tutte le seguenti spese dell'immobile: luce, acqua, gas, internet, manutenzione piscina, giardino e condizionatori, tasse rifiuti, spese di vigilanza privata e spese di manutenzione dell'immobile, mentre per le spese di pulizie concorrerà sino alla somma di € 250; inoltre corrisponderà, considerato il tenore di vita già goduto dalla figlia,
l'importo mensile pari ad € 1.000,00, sottoposto alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e parteciperà per il 50% alle spese ludiche, sportive e mediche straordinarie, non coperte dal Servizio sanitario nazionale, purché preventivamente concordate.
12) Il IG proprietario dell'immobile sito in Lamezia Terme, via delle Terme n. 181/b in cui ha sede la Pt_2 società Ecoerre s.r.l. di cui è amministratrice la IG.ra , al fine di consentire la continuità dell'attività Pt_1 lavorativa della moglie, si impegna ed obbliga a sottoscrivere, al momento della scadenza di quello attualmente in essere, un nuovo contratto di comodato d'uso gratuito per tutta la durata della società Ecoerre s.r.l. (doc.
n. 7);
13) Fin da ora, i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valevole per l'espatrio per loro e per la figlia.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 20 maggio 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 29 aprile 2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente cancelleria in data 6 maggio 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso inoltre atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 2 maggio 2025, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473 bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione. 6
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio secondo il rito civile in Lamezia Terme ed in data 16/10/2008, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 672/2024 RG e che, in data 25/09/2024 il Tribunale – in composizione collegiale – aveva emesso sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 25 settembre 2024; data di deposito del presente ricorso: 28 aprile 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 20/05/2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro del tutto identiche o comunque assai simili a quelle di cui al decreto di omologa sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse eIGenze della prole ancora minore, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 2 maggio 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 358 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio, instaurata congiuntamente dai coniugi IG.ra - CF - nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CZ) in data 31/01/1971 e IG. - CF – nato a Parte_2 C.F._2
IC (CZ) – ora Lamezia Terme - il 31/05/1968, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DE PERTO 7
DANIELE - CF – ed elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta procura C.F._3 rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
- Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia
Terme ed in data 16/10/2008, alle seguenti e concordate condizioni:
1) Le parti si danno atto che vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in Lamezia Terme, località Anzaro, via Cataldi n. 34, costituita da una villa con piscina Per_ e giardino, della quale è nuda proprietaria la figlia minore è assegnata alla IG.ra Parte_1
(titolare del diritto di abitazione) che ci vivrà con la figlia minore con tutto quanto in essa contenuto.
3) Il Sig. si allontanerà dalla casa coniugale, asportando con sé indumenti Parte_2 ed effetti personali entro e non oltre il termine di quindici giorni dall'udienza Presidenziale. Per_
4) La figlia minor oramai quindicenne, è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori e collocata presso la madre nell'immobile sopra indicato.
5) Il padre potrà vedere la figlia ed averla con sé: a) in una settimana, un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola fino alla sera;
b) nella settimana successiva, quindi a settimane alternate, continuativamente e pernottando presso il padre, dal sabato dall'uscita da scuola fino alla domenica sera.
6) La minore trascorrerà con il padre 30 giorni durante le ferie estive da suddividersi in settimane comprese tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, nei periodi che verranno comunicati alla IG.r dal IG. Pt_1 ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i coniugi e tenuto conto della chiusura e Pt_2 riapertura della scuola della figlia, e comunque entro il 30 maggio di ogni anno per consentire ad entrambi i genitori di definire il piano ferie.
7) La minore trascorrerà relativamente alle festività natalizie, il 24 dicembre con il papà ed il 25 con la mamma e poi dal 26 al 31 dicembre con un genitore e dal 1 al 6 gennaio con l'altro ad anni alterni;
in relazione alle festività pasquali dal Giovedì Santo alla domenica di Pasqua con uno e dal lunedì dell'Angelo al mercoledì con l'altro, ad anni alterni;
8) il padre trascorrerà in compagnia della figlia tutte le ricorrenze che lo riguardano, ovvero compleanno, onomastico, Festa del Papà, lo stesso sarà per la madre. Quanto alle ricorrenze della figlia, qualora non fosse possibile condividere i festeggiamenti, la minore trascorrerà le sopra menzionate ricorrenze a pranzo con un genitore e a cena con l'altro secondo il criterio dell'alternanza. Tutte le altre festività ed i “ponti” salvo diverso accordo tra le parti verranno ripartiti secondo il principio dell'alternanza. I coniugi, comunque, si dichiarano disponibili a consentire il massimo degli incontri previo consulto telefonico da effettuarsi almeno 24 ore prima, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
9) Il padre potrà comunicare telefonicamente con la figlia quotidianamente;
10) I coniugi si impegnano a garantire la continuità dei rapporti tra la figlia e le rispettive famiglie di origine e ad improntare i loro rapporti a correttezza, lealtà e rispetto reciproco per non recare turbamento alla stessa. 8
11) Ognuno dei coniugi ha l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito telefonico all'altro coniuge in modo da favorirlo nel mantenimento dei rapporti con la figlia e comunque l'altro genitore dovrà essere sempre messo previamente a conoscenza degli eventuali spostamenti in paesi esteri.
12) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente da entrambi i genitori in clima di pacatezza, moderazione e ragionevolezza. Quanto all'ordinaria amministrazione della vita quotidiana del minore i genitori la eserciteranno separatamente in base alla collocazione della stessa presso i rispettivi domicili;
13) Il padre quale mantenimento per la figlia, si impegna ed obbliga al pagamento per intero di tutte le spese dell'immobile (a mero titolo esemplificativo luce, acqua, gas, internet, pulizie, manutenzione piscina, giardino e condizionatori, tasse rifiuti, spese di vigilanza privata e spese di manutenzione dell'immobile) ed inoltre corrisponderà, considerato il tenore di vita già goduto dalla figlia, l'importo mensile pari ad € 1.000,00, sottoposto alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e parteciperà per il 50% alle spese ludiche, sportive e mediche straordinarie, non coperte dal Servizio sanitario nazionale, purché preventivamente concordate.
14) Il IG proprietario dell'immobile sito in Lamezia Terme, via delle Terme n. 181/b in cui ha sede la Pt_2 società Ecoerre s.r.l. di cui è amministratrice la IG.ra , al fine di consentire la continuità dell'attività Pt_1 lavorativa della moglie, si impegna ed obbliga a sottoscrivere, al momento della scadenza di quello attualmente in essere, un nuovo contratto di comodato d'uso gratuito per tutta la durata della società Ecoerre s.r.l. (doc.
n. 7);
15) Fin da ora, i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valevole per l'espatrio per loro e per la figlia.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 16, parte I, anno 2008 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conIGlio del 20 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)