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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 06/11/2024, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 06/11/2024, alle ore 12.30 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. NESCA GIUSEPPINA per la parte ricorrente e l'Avv.
BENEDETTI PIETRO per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP OT.SS Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il Giudice dà atto di aver aperto la busta sigillata contenente le scritture di comparazione ai fini dello studio e della decisione della causa.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza steSS mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
L'avv. Nesca si riporta ai propri atti e scritti difensivi. L'avv. Benedetti contesta la richiesta di ctu contabile , peraltro gli importi non sono contestati nei termini come rilevato dal giudice all'udienza del 1/03/2023 e in ordine alla busta paga di gennaio 2022 evidenzia che si è trattato di un mero refuso e che gli importi di cui al decreto ingiuntivo sono corretti;
contesta la richiesta di controparte di condanna ex art. 96 cpc. Sulla paventata segnalazione all'Ispettorato del Lavoro è stato solo un rilevo effettuato a seguito delle contestazioni di controparte.
1 Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura . Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12.50.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice OT.SS Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 748 /2022 promoSS da:
assistito dall'Avv. Parte_1
NESCA GIUSEPPINA
CONTRO
assistito dall'Avv. BENEDETTI PIETRO Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2022 la ditta
[...]
proponeva opposizione al Parte_2 decreto ingiuntivo promosso dal lavoratore n. Controparte_1
2 186/2022 (R.G. n.581/2022) con cui era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 25.068,73, oltre rivalutazione monetaria ed interessi e a titolo di differenze retributive maturate per l'attività svolta alle dipendenze della ditta opponente in virtù di tre distinti contratti di lavoro (dal 04/04/2018 al 11/12/2018, dal 23/10/2019 al
24/12/2019, dal 02/03/2020 al 01/06/2022).
Parte opponente contestava l'entità degli importi eccependo che il lavoratore non aveva indicato i criteri utilizzati per la quantificazione delle somme oggetto del decreto ingiuntivo;
che in via stragiudiziale era stata richiesta una somma inferiore rispetto al procedimento monitorio;
che il lavoratore aveva percepito “brevi manu” dal datore di lavoro importi non conteggiati, come da ricevute che venivano allegate.
La ditta concludeva chiedendo Parte_2 in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via subordinata la limitazione della pretesa creditoria al minor importo pari ad € 5.503,29, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Con memoria depositata in data 17/02/2023 Controparte_1 preliminarmente disconosceva le sottoscrizioni apposte nelle ricevute degli acconti asseritamente corrispostigli, illustrava i criteri di imputazione dei pagamenti in relazione ai diversi periodi contrattuali e alle singole buste paga, affermava l'identità degli importi richiesti in via monitoria con quelli richiesti dalla prima del giudizio, CP_2 evidenziando che nel primo caso gli importi erano lordi e nel secondo caso netti;
concludeva chiedendo in via principale il rigetto dell'opposizione e in subordine l'accertamento della minor somma dovuta al lavoratore.
Non vi è contestazione in ordine ai periodi lavorati da alle dipendenze della ditta CP_1 Parte_2
(dal 04/04/2018 al 11/12/2018, dal 23/10/2019 al
[...]
3 24/12/2019, dal 02/03/2020 al 01/06/2022) ed agli importi indicati nelle buste paga.
Il quid disputandum è limitato alla quantificazione delle somme effettivamente percepite dal lavoratore.
Oggetto di specifica contestazione sono state le sottoscrizioni apposte alle ricevute degli importi corrisposti
“brevi manu” dalla ditta opponente.
A seguito del formale disconoscimento delle firme e dell'istanza di verificazione formulata dal lavoratore è stata disposta CTU grafologica nella persona della dott.SS al fine di appurare se le sottoscrizioni Persona_2 contestate fossero attribuibili al lavoratore, utilizzando come scritture di comparazione quelle depositate nel fascicolo di ufficio, con autorizzazione a ricercare, a richiesta del consulente e su accordo delle parti, altre scritture di comparazione presso gli uffici pubblici.
La consulente, dopo aver esaminate le sottoscrizioni in originale, ha affermato preliminarmente: “L'analisi fisica non ha rilevato alcuna irregolarità dei tracciati o dei supporti cartacei, tanto da poter escludere qualsiasi ipotesi di contraffazione”.
Indi la consulente, dopo aver ampiamente illustrato le modalità e i criteri utilizzati, sottolineando di aver valutato attentamente la differenza del modello arabo di scrittura rispetto a quello occidentale, è giunta alla conclusione di alta probabilità di autografia delle firme in verifica.
In particolare la OT.SS , dall'esame delle Per_2 scritture sia quelle oggetto di comparazione sia di quelle vergate in sede di saggio grafico, ha riscontrato diverse particolarità e minuterie grafiche comuni di buona personalizzazione, ovvero automatismi specifici frequenti e ripetuti (e poco evidenti), che dimostrano l'abitualità dei gesti, fortemente radicati in quanto inconsapevoli (“gesti
4 coattivi”). Proprio la presenza di tali particolarità grafiche hanno permesso alla consulente di escludere, o quantomeno di ridurre, l'ipotesi di imitazione.
La dott.SS ha, infatti, spiegato che, secondo Per_2 letteratura peritale, un simulatore cerca di riprodurre le caratteristiche più visibili, in particolare delle forme più ampie, ma tralascia i dettagli meno evidenti che sfuggono all'attenzione (dunque più qualificanti per l'identificazione della mano scrivente) e proprio in considerazione della circostanza che le firme in verifica hanno rilevato un ambito di variabilità e pari fenomenologie molto particolari che hanno trovato alternativamente riscontro nei diversi campioni autografi, aspetti difficilmente ascrivibili a circostanze casuali, ha ritenuto di considerare altamente probabile l'autografia naturale delle scritture contestate.
Nel corso del giudizio gli esiti della consulenza sono stati oggetto di specifica critica da parte del resistente opposto nelle note depositate in data 14/03/202024 e per rispondere alle osservazioni ivi contenute è stata disposta l'integrazione della CTU.
La CTU, con elaborato depositato in data 31/05/2024, ha ulteriormente specificato di aver esaminato attentamente tutte le sottoscrizioni e di aver verificato in particolar modo la progressione della scrittura (che in quella araba è da destra verso sinistra e in quella occidentale da sinistra verso destra), precisando che tale elemento non era da solo sufficiente ad attribuire o escludere la riferibilità della firma al lavoratore.
La CTU ha ribadito che, per verificare la autenticità del gesto grafico, devono essere presi in considerazione anche tratti determinati da automatismi particolari, inconsci e dunque insopprimibili e di elevato valore probatorio, presenti sia nelle scritture di comparazione che in quelle oggetto di verifica e che, oltretutto, in sede di saggio grafico, CP_1
5 aveva dimostrato, senza alcuna costrizione e/o richiesta in tal senso, di aver acquisito la capacità di direzionare la propria grafia da sinistra verso destra.
Nel ribadire le conclusioni già illustrate nella prima perizia la CTU ha specificato: “Per (la) migliore comprensione del grado attribuzione, il parere peritale sarà quindi espresso anche secondo la scala di A. AA & R. LL, riconosciuta della comunità scientifica di riferimento. Per il caso in esame si esprime quindi un parere di livello + 3: le risultanze supportano in modo forte l'ipotesi di autografia;
ovvero, la possibilità che gli stessi risultati poSSno essere acquisiti se un'ipotesi alternativa è vera, è da considerare estremamente improbabile”.
Considerato che la scala di A. AA & R. LL permette di formulare una graduazione di giudizio su una scala compresa tra +4 e -4 di supporto alla validità dell'ipotesi formulata, con un punteggio pari a 0 nel caso in cui le risultanze non supportino nessuna delle due ipotesi, ovvero le supportino entrambe, è evidente che l'attribuzione del livello +3 all'ipotesi di autografia delle firme non lascia spazi rilevanti a dubbi interpretativi.
Valutata quindi la corretta ed esauriente motivazione addotta dalla dott.SS a sostegno del proprio elaborato, non Per_2
v'è motivo di discostarsi dalle conclusioni ivi contenute.
si è limitato a sostenere che due ricevute non CP_1 potevano essere dallo stesso sottoscritte in quanto datate nel periodo di lockdown quando non era consentito uscire e che in un'altra ricevuta era stata indicata una data in cui lo stesso si trovava in Marocco e quindi non avrebbe potuto firmare.
Al che deve rilevarsi come l'eventuale apposizione di una data diversa da quella effettiva non infirmi l'autenticità e la autografia delle sottoscrizioni per ricevuta del denaro percepito.
6 Quanto alla riconducibilità di tali pagamenti alle buste paga azionate con il procedimento monitorio, deve evidenziarsi che gli stessi sono stati effettuati in costanza di rapporto di lavoro e che il lavoratore non ha allegato un'altra causale, rispetto agli importi ed alle voci indicati nelle buste paga, che potesse giustificare le predette dazioni di denaro.
Non è poi dirimente il richiamo all'art. 1 comma 910 della legge 205/2017 che vieta al datore di lavoro (tranne che nel lavoro domestico) di effettuare pagamenti in contanti in favore dei dipendenti, prevedendo in caso di trasgressione l'applicazione di una sanzione amministrativa, posto che, ferme restando le conseguenze sanzionatorie, il pagamento in contanti ha pur sempre efficacia solutoria inter partes.
Ciò posto, non rimane che verificare se detraendo gli acconti il lavoratore risulti ancora creditore della opponente Pt_1 ed, eventualmente, di quale importo.
Al riguardo deve premettersi che le somme richieste con il procedimento monitorio sono state indicate al lordo mentre gli acconti percepiti sono, ovviamente, netti.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto viene richiesto il pagamento delle buste paga di ottobre, novembre, dicembre 2018 per un totale lordo di € 6628,78, pari ad un netto di €
5027,52; della busta paga di dicembre 2019, detratto un acconto “lordizzato” di € 1013,34, per un residuo lordo di €
1015,23; delle buste paga di gennaio, febbraio, marzo aprile e maggio 2022 per un totale lordo, detratti gli acconti, indicati al lordo, di € 17.424,72, di cui € 4232,54 a titolo di TFR.
L'importo complessivo lordo ingiunto ammonta a € 25.068,73, di cui € 5697,21 a titolo di TFR.
Nella memoria di costituzione, a fronte delle contestazioni dell'opponente, il lavoratore ha precisato in modo dettagliato l'imputazione degli acconti percepiti ed inoltre ha spiegato:
“L'importo residuo complessivo indicato nel prospetto è CP_2
7 dunque pari ad euro 15.582,52 ed è un importo netto, perfettamente coincidente con l'importo lordo rivendicato nel decreto ingiuntivo opposto pari ad euro 20.836,19, stante che il restante importo pari ad euro 4.232,54 relativo al T.F.R. periodo di lavoro 02.03.2020 – 01.06.2022, è stato ricavato dalla busta paga maggio 2022 in considerazione del mancato rilascio da parte dell'impresa individuale MZ della busta paga relativa al T.F.R., ragion per cui esso non è stato contabilizzato nel prospetto rilasciato dalla ”;“…a fronte di pagamenti sempre CP_2 effettuati dall'azienda per tramite bonifico bancario
(tutti i pagamenti indicati nel prospetto elaborato dalla CGIL e prodotto da controparte quale doc. 2 sono stati effettuati utilizzando lo strumento del bonifico bancario)”.
I conteggi , quindi, indicano gli importi ancora dovuti al CP_2 netto, previa detrazione delle somme bonificate e non hanno tenuto conto degli acconti versati in contanti, mentre nel ricorso per decreto ingiuntivo sono riportati gli importi lordi indicati nelle buste paga, previa detrazione dei soli acconti bonificati “lordizzati”.
Posto che gli acconti di cui alle ricevute in atti sono importi netti e che deve operarsi una comparazione tra poste omogenee, devono prendersi in considerazione i conteggi della
. CP_2
L'importo netto preteso ammonta complessivamente ad €
18.841,57, di cui € 15.582,52 per retribuzioni e TFR di cui si
è lamentata la mancata corresponsione in base alle buste paga e € 3.259,05 netti a titolo di TFR relativo al periodo di lavoro 02.03.2020 – 01.06.2022. Da precisare che quest'ultimo importo non è stato conteggiato dal datore di lavoro tra le competenze da corrispondere;
comunque, in una sezione della busta paga relativa al maggio 2022 è indicato come “TFR SPETTANTE” l'importo lordo di € 4232,54,
8 corrispondente all'importo netto di € 3.259,05 (€ 4232,54 -
23%).
Dalle ricevute in atti relative al periodo di causa risultano acconti per un importo superiore, pari a € 19500,00.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere integralmente revocato.
L'irregolarità nella corresponsione degli acconti, con strumenti non tracciabili e, verosimilmente, senza consegna di una copia delle ricevute al lavoratore ha reso difficoltosa la ricostruzione del percepito, il che induce a compensare tra le parti il 50% delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di MaSS in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 186/22, rg. nr. 581/2022 e condanna al pagamento del Controparte_1
50% delle spese di lite sostenute dall'opponente, che liquida in tale frazione nell'importo di € 2250,00, oltre rimborso CU
e spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione tra le parti del residuo.
Pone definitivamente a carico delle parti, nella misura del
50% per ciascuno, le spese della CTU liquidate come in atti.
MaSS, 06/11/2024
Firmato digitalmente
Il Giudice
OT.SS Erminia Agostini
9
BENEDETTI PIETRO per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP OT.SS Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il Giudice dà atto di aver aperto la busta sigillata contenente le scritture di comparazione ai fini dello studio e della decisione della causa.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza steSS mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
L'avv. Nesca si riporta ai propri atti e scritti difensivi. L'avv. Benedetti contesta la richiesta di ctu contabile , peraltro gli importi non sono contestati nei termini come rilevato dal giudice all'udienza del 1/03/2023 e in ordine alla busta paga di gennaio 2022 evidenzia che si è trattato di un mero refuso e che gli importi di cui al decreto ingiuntivo sono corretti;
contesta la richiesta di controparte di condanna ex art. 96 cpc. Sulla paventata segnalazione all'Ispettorato del Lavoro è stato solo un rilevo effettuato a seguito delle contestazioni di controparte.
1 Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura . Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12.50.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice OT.SS Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 748 /2022 promoSS da:
assistito dall'Avv. Parte_1
NESCA GIUSEPPINA
CONTRO
assistito dall'Avv. BENEDETTI PIETRO Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2022 la ditta
[...]
proponeva opposizione al Parte_2 decreto ingiuntivo promosso dal lavoratore n. Controparte_1
2 186/2022 (R.G. n.581/2022) con cui era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 25.068,73, oltre rivalutazione monetaria ed interessi e a titolo di differenze retributive maturate per l'attività svolta alle dipendenze della ditta opponente in virtù di tre distinti contratti di lavoro (dal 04/04/2018 al 11/12/2018, dal 23/10/2019 al
24/12/2019, dal 02/03/2020 al 01/06/2022).
Parte opponente contestava l'entità degli importi eccependo che il lavoratore non aveva indicato i criteri utilizzati per la quantificazione delle somme oggetto del decreto ingiuntivo;
che in via stragiudiziale era stata richiesta una somma inferiore rispetto al procedimento monitorio;
che il lavoratore aveva percepito “brevi manu” dal datore di lavoro importi non conteggiati, come da ricevute che venivano allegate.
La ditta concludeva chiedendo Parte_2 in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via subordinata la limitazione della pretesa creditoria al minor importo pari ad € 5.503,29, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Con memoria depositata in data 17/02/2023 Controparte_1 preliminarmente disconosceva le sottoscrizioni apposte nelle ricevute degli acconti asseritamente corrispostigli, illustrava i criteri di imputazione dei pagamenti in relazione ai diversi periodi contrattuali e alle singole buste paga, affermava l'identità degli importi richiesti in via monitoria con quelli richiesti dalla prima del giudizio, CP_2 evidenziando che nel primo caso gli importi erano lordi e nel secondo caso netti;
concludeva chiedendo in via principale il rigetto dell'opposizione e in subordine l'accertamento della minor somma dovuta al lavoratore.
Non vi è contestazione in ordine ai periodi lavorati da alle dipendenze della ditta CP_1 Parte_2
(dal 04/04/2018 al 11/12/2018, dal 23/10/2019 al
[...]
3 24/12/2019, dal 02/03/2020 al 01/06/2022) ed agli importi indicati nelle buste paga.
Il quid disputandum è limitato alla quantificazione delle somme effettivamente percepite dal lavoratore.
Oggetto di specifica contestazione sono state le sottoscrizioni apposte alle ricevute degli importi corrisposti
“brevi manu” dalla ditta opponente.
A seguito del formale disconoscimento delle firme e dell'istanza di verificazione formulata dal lavoratore è stata disposta CTU grafologica nella persona della dott.SS al fine di appurare se le sottoscrizioni Persona_2 contestate fossero attribuibili al lavoratore, utilizzando come scritture di comparazione quelle depositate nel fascicolo di ufficio, con autorizzazione a ricercare, a richiesta del consulente e su accordo delle parti, altre scritture di comparazione presso gli uffici pubblici.
La consulente, dopo aver esaminate le sottoscrizioni in originale, ha affermato preliminarmente: “L'analisi fisica non ha rilevato alcuna irregolarità dei tracciati o dei supporti cartacei, tanto da poter escludere qualsiasi ipotesi di contraffazione”.
Indi la consulente, dopo aver ampiamente illustrato le modalità e i criteri utilizzati, sottolineando di aver valutato attentamente la differenza del modello arabo di scrittura rispetto a quello occidentale, è giunta alla conclusione di alta probabilità di autografia delle firme in verifica.
In particolare la OT.SS , dall'esame delle Per_2 scritture sia quelle oggetto di comparazione sia di quelle vergate in sede di saggio grafico, ha riscontrato diverse particolarità e minuterie grafiche comuni di buona personalizzazione, ovvero automatismi specifici frequenti e ripetuti (e poco evidenti), che dimostrano l'abitualità dei gesti, fortemente radicati in quanto inconsapevoli (“gesti
4 coattivi”). Proprio la presenza di tali particolarità grafiche hanno permesso alla consulente di escludere, o quantomeno di ridurre, l'ipotesi di imitazione.
La dott.SS ha, infatti, spiegato che, secondo Per_2 letteratura peritale, un simulatore cerca di riprodurre le caratteristiche più visibili, in particolare delle forme più ampie, ma tralascia i dettagli meno evidenti che sfuggono all'attenzione (dunque più qualificanti per l'identificazione della mano scrivente) e proprio in considerazione della circostanza che le firme in verifica hanno rilevato un ambito di variabilità e pari fenomenologie molto particolari che hanno trovato alternativamente riscontro nei diversi campioni autografi, aspetti difficilmente ascrivibili a circostanze casuali, ha ritenuto di considerare altamente probabile l'autografia naturale delle scritture contestate.
Nel corso del giudizio gli esiti della consulenza sono stati oggetto di specifica critica da parte del resistente opposto nelle note depositate in data 14/03/202024 e per rispondere alle osservazioni ivi contenute è stata disposta l'integrazione della CTU.
La CTU, con elaborato depositato in data 31/05/2024, ha ulteriormente specificato di aver esaminato attentamente tutte le sottoscrizioni e di aver verificato in particolar modo la progressione della scrittura (che in quella araba è da destra verso sinistra e in quella occidentale da sinistra verso destra), precisando che tale elemento non era da solo sufficiente ad attribuire o escludere la riferibilità della firma al lavoratore.
La CTU ha ribadito che, per verificare la autenticità del gesto grafico, devono essere presi in considerazione anche tratti determinati da automatismi particolari, inconsci e dunque insopprimibili e di elevato valore probatorio, presenti sia nelle scritture di comparazione che in quelle oggetto di verifica e che, oltretutto, in sede di saggio grafico, CP_1
5 aveva dimostrato, senza alcuna costrizione e/o richiesta in tal senso, di aver acquisito la capacità di direzionare la propria grafia da sinistra verso destra.
Nel ribadire le conclusioni già illustrate nella prima perizia la CTU ha specificato: “Per (la) migliore comprensione del grado attribuzione, il parere peritale sarà quindi espresso anche secondo la scala di A. AA & R. LL, riconosciuta della comunità scientifica di riferimento. Per il caso in esame si esprime quindi un parere di livello + 3: le risultanze supportano in modo forte l'ipotesi di autografia;
ovvero, la possibilità che gli stessi risultati poSSno essere acquisiti se un'ipotesi alternativa è vera, è da considerare estremamente improbabile”.
Considerato che la scala di A. AA & R. LL permette di formulare una graduazione di giudizio su una scala compresa tra +4 e -4 di supporto alla validità dell'ipotesi formulata, con un punteggio pari a 0 nel caso in cui le risultanze non supportino nessuna delle due ipotesi, ovvero le supportino entrambe, è evidente che l'attribuzione del livello +3 all'ipotesi di autografia delle firme non lascia spazi rilevanti a dubbi interpretativi.
Valutata quindi la corretta ed esauriente motivazione addotta dalla dott.SS a sostegno del proprio elaborato, non Per_2
v'è motivo di discostarsi dalle conclusioni ivi contenute.
si è limitato a sostenere che due ricevute non CP_1 potevano essere dallo stesso sottoscritte in quanto datate nel periodo di lockdown quando non era consentito uscire e che in un'altra ricevuta era stata indicata una data in cui lo stesso si trovava in Marocco e quindi non avrebbe potuto firmare.
Al che deve rilevarsi come l'eventuale apposizione di una data diversa da quella effettiva non infirmi l'autenticità e la autografia delle sottoscrizioni per ricevuta del denaro percepito.
6 Quanto alla riconducibilità di tali pagamenti alle buste paga azionate con il procedimento monitorio, deve evidenziarsi che gli stessi sono stati effettuati in costanza di rapporto di lavoro e che il lavoratore non ha allegato un'altra causale, rispetto agli importi ed alle voci indicati nelle buste paga, che potesse giustificare le predette dazioni di denaro.
Non è poi dirimente il richiamo all'art. 1 comma 910 della legge 205/2017 che vieta al datore di lavoro (tranne che nel lavoro domestico) di effettuare pagamenti in contanti in favore dei dipendenti, prevedendo in caso di trasgressione l'applicazione di una sanzione amministrativa, posto che, ferme restando le conseguenze sanzionatorie, il pagamento in contanti ha pur sempre efficacia solutoria inter partes.
Ciò posto, non rimane che verificare se detraendo gli acconti il lavoratore risulti ancora creditore della opponente Pt_1 ed, eventualmente, di quale importo.
Al riguardo deve premettersi che le somme richieste con il procedimento monitorio sono state indicate al lordo mentre gli acconti percepiti sono, ovviamente, netti.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto viene richiesto il pagamento delle buste paga di ottobre, novembre, dicembre 2018 per un totale lordo di € 6628,78, pari ad un netto di €
5027,52; della busta paga di dicembre 2019, detratto un acconto “lordizzato” di € 1013,34, per un residuo lordo di €
1015,23; delle buste paga di gennaio, febbraio, marzo aprile e maggio 2022 per un totale lordo, detratti gli acconti, indicati al lordo, di € 17.424,72, di cui € 4232,54 a titolo di TFR.
L'importo complessivo lordo ingiunto ammonta a € 25.068,73, di cui € 5697,21 a titolo di TFR.
Nella memoria di costituzione, a fronte delle contestazioni dell'opponente, il lavoratore ha precisato in modo dettagliato l'imputazione degli acconti percepiti ed inoltre ha spiegato:
“L'importo residuo complessivo indicato nel prospetto è CP_2
7 dunque pari ad euro 15.582,52 ed è un importo netto, perfettamente coincidente con l'importo lordo rivendicato nel decreto ingiuntivo opposto pari ad euro 20.836,19, stante che il restante importo pari ad euro 4.232,54 relativo al T.F.R. periodo di lavoro 02.03.2020 – 01.06.2022, è stato ricavato dalla busta paga maggio 2022 in considerazione del mancato rilascio da parte dell'impresa individuale MZ della busta paga relativa al T.F.R., ragion per cui esso non è stato contabilizzato nel prospetto rilasciato dalla ”;“…a fronte di pagamenti sempre CP_2 effettuati dall'azienda per tramite bonifico bancario
(tutti i pagamenti indicati nel prospetto elaborato dalla CGIL e prodotto da controparte quale doc. 2 sono stati effettuati utilizzando lo strumento del bonifico bancario)”.
I conteggi , quindi, indicano gli importi ancora dovuti al CP_2 netto, previa detrazione delle somme bonificate e non hanno tenuto conto degli acconti versati in contanti, mentre nel ricorso per decreto ingiuntivo sono riportati gli importi lordi indicati nelle buste paga, previa detrazione dei soli acconti bonificati “lordizzati”.
Posto che gli acconti di cui alle ricevute in atti sono importi netti e che deve operarsi una comparazione tra poste omogenee, devono prendersi in considerazione i conteggi della
. CP_2
L'importo netto preteso ammonta complessivamente ad €
18.841,57, di cui € 15.582,52 per retribuzioni e TFR di cui si
è lamentata la mancata corresponsione in base alle buste paga e € 3.259,05 netti a titolo di TFR relativo al periodo di lavoro 02.03.2020 – 01.06.2022. Da precisare che quest'ultimo importo non è stato conteggiato dal datore di lavoro tra le competenze da corrispondere;
comunque, in una sezione della busta paga relativa al maggio 2022 è indicato come “TFR SPETTANTE” l'importo lordo di € 4232,54,
8 corrispondente all'importo netto di € 3.259,05 (€ 4232,54 -
23%).
Dalle ricevute in atti relative al periodo di causa risultano acconti per un importo superiore, pari a € 19500,00.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere integralmente revocato.
L'irregolarità nella corresponsione degli acconti, con strumenti non tracciabili e, verosimilmente, senza consegna di una copia delle ricevute al lavoratore ha reso difficoltosa la ricostruzione del percepito, il che induce a compensare tra le parti il 50% delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di MaSS in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 186/22, rg. nr. 581/2022 e condanna al pagamento del Controparte_1
50% delle spese di lite sostenute dall'opponente, che liquida in tale frazione nell'importo di € 2250,00, oltre rimborso CU
e spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione tra le parti del residuo.
Pone definitivamente a carico delle parti, nella misura del
50% per ciascuno, le spese della CTU liquidate come in atti.
MaSS, 06/11/2024
Firmato digitalmente
Il Giudice
OT.SS Erminia Agostini
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