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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/07/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1600/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Concetta Serino Presidente dott. Luca Venditto Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1600/2025 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Ciminelli Parte_1 C.F._1
Augusta e dall'avv. Santoro Gianluca ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei predetti avvocati, giusta procura in atti;
RECLAMANTE
Contro
c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
RECLAMATA
Oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.7.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 marzo 2025, proponeva reclamo, ex artt. 630 e Parte_1
178 c.p.c., avverso l'ordinanza emessa in data 14 marzo 2025 dal Giudice dell'Esecuzione del
Tribunale di Latina, comunicata il successivo 17 marzo, esponendo che con tale provvedimento il pagina 1 di 6 G.E., pur avendo dichiarato l'inefficacia del pignoramento immobiliare iscritto a ruolo dalla nel procedimento R.G.E. n. 365/2024, non aveva disposto l'ordine di Controparte_1 cancellazione della relativa trascrizione presso i registri immobiliari, ritenendo tale provvedimento precluso dall'assenza di prova dell'avvenuta trascrizione.
In fatto, la reclamante rappresentava che: 1) con ricorso per decreto ingiuntivo del 23 luglio 2024, la aveva chiesto al Tribunale di Roma di ingiungere alla IG.ra il Controparte_1 Pt_1 pagamento della somma di euro 292.847,50, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002; 2) con decreto n. 13120/2024 del 7 ottobre 2024, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda monitoria;
3) in data 31 ottobre 2024, il decreto ingiuntivo veniva notificato alla IG.ra unitamente all'atto di precetto, con intimazione al pagamento della somma Pt_1 complessiva di euro 309.331,45; 4) il 10 dicembre 2024, la notificava alla Controparte_1 IG.ra , nonché ai IGg.ri ed in qualità di Pt_1 Parte_2 Parte_3 usufruttuari, atto di pignoramento immobiliare;
5) il 27 dicembre 2024, l'atto di pignoramento veniva iscritto a ruolo presso il Tribunale di Latina con R.G.E. n. 365/2024, e in pari data veniva depositata l'istanza di vendita;
6) il 13 gennaio 2025, l'atto di pignoramento veniva trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina;
7) il 16 gennaio 2025, la CP_1
rilevata l'indisponibilità del notaio a rilasciare la documentazione ex art. 567 c.p.c. e
[...] preso atto che la IG.ra non risultava più titolare del diritto di nuda proprietà, chiedeva la Pt_1 sospensione della procedura esecutiva ex art. 624-bis c.p.c., in attesa dell'instaurando giudizio revocatorio ex art. 2901 c.c.; 8) con decreto del 17 gennaio 2025, il G.E. fissava udienza per il 12 marzo 2025 al fine di sentire il debitore e valutare la richiesta di sospensione;
9) in data 14 febbraio 2025, la si costituiva in giudizio, chiedendo la dichiarazione di inefficacia del Pt_1 pignoramento per mancato deposito, nei termini di legge, della documentazione ex art. 567 c.p.c.,
e l'ordine di cancellazione della relativa trascrizione;
10) all'udienza del 12 marzo 2025, il G.E. si riservava, e con ordinanza del 14 marzo 2025 rigettava l'istanza di sospensione formulata dalla e, ritenuto violato l'art. 567 c.p.c., dichiarava l'inefficacia del pignoramento. Controparte_1
Tuttavia, pur in presenza dell'estinzione della procedura, il G.E. disponeva il “non luogo a provvedere” sull'ordine di cancellazione della trascrizione, assumendo che non vi fosse prova dell'avvenuta trascrizione dell'atto.
pagina 2 di 6 La , ritenendo tale statuizione erronea e lesiva dei propri diritti, proponeva reclamo ex Pt_1 artt. 630 e 178 c.p.c., chiedendo la riforma del provvedimento nella parte in cui non era stata disposta la cancellazione della trascrizione del pignoramento dichiarato inefficace.
In particolare, la reclamante deduceva che, come risultava dalla stessa ordinanza impugnata, il
Giudice dell'Esecuzione aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di pignoramento immobiliare per il mancato deposito, nei termini di legge, della documentazione prevista dall'art. 567, secondo comma, c.p.c., documentazione che la stessa creditrice procedente, Controparte_1 aveva espressamente dichiarato di non essere in grado di produrre.
Tuttavia, pur a fronte della domanda espressamente formulata dalla reclamante – volta a ottenere, quale effetto consequenziale dell'inefficacia del pignoramento, l'ordine di cancellazione della relativa trascrizione ex art. 567, quarto comma, c.p.c. – il G.E. disponeva il “non luogo a provvedere” sull'istanza, ritenendo che non vi fosse prova dell'avvenuta trascrizione.
La reclamante contestava tale statuizione, ritenendola manifestamente erronea e, pertanto, impugnabile ai sensi dell'art. 630 c.p.c., quale unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti del G.E. in materia di estinzione della procedura esecutiva. A suo avviso, l'ordinanza andava revocata nella parte in cui ometteva di disporre l'ordine di cancellazione della trascrizione, trattandosi di effetto automatico e necessario dell'estinzione della procedura, come chiaramente previsto sia dall'art. 567, quarto comma, c.p.c., sia dall'art. 632 c.p.c., che disciplina gli effetti dell'estinzione del processo esecutivo.
La reclamante evidenziava, inoltre, che la giurisprudenza era pacifica nel ritenere che, in tutti i casi di estinzione o chiusura anticipata della procedura esecutiva, il Giudice dell'Esecuzione fosse tenuto a disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento, salvo che fosse già intervenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione del bene, circostanza che nel caso di specie non ricorreva.
Sottolineava, infine, che subordinare l'emissione dell'ordine di cancellazione alla prova dell'avvenuta trascrizione risultava non solo giuridicamente infondato, ma anche illogico, atteso che la trascrizione costituisce, ex art. 555 c.p.c., requisito essenziale per l'efficacia del pignoramento, e che l'ordine di cancellazione, anche se emesso in assenza di trascrizione, non avrebbe arrecato alcun pregiudizio né al creditore procedente né a terzi.
Concludeva, quindi, chiedendo: “che l'Ecc.mo Collegio adito, in accoglimento delle argomentazioni di cui innanzi, Voglia modificare la reclamata ordinanza del G.E., dott.ssa
pagina 3 di 6 del 14 marzo 2025 (comunicata i successivo 19 marzo 2025), nella parte in cui CP_2 ha disposto il “Non luogo a provvedere sull'ordine di cancellazione della relativa trascrizione”
e, per l'effetto Voglia, inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di apposita udienza, ordinare alla Conservatoria del Registri Immobiliari di Latina di cancellare la trascrizione del
13 gennaio 2025 (Registro Particolare 439, Registro Generale 550) eseguita dalla CP_1 sugli Immobili;
ciò, ovviamente, ferma restando l'intervenuta declaratoria di Inefficacia
[...] dell'Atto di Pignoramento. Con vittoria di spese e competenze della presente fase.”.
Fissata l'udienza per la trattazione del reclamo, con ordinanza del 16.6.2025 il Giudice, rilevato che il reclamo non risultava essere stato comunicato alla parte reclamata a cura della Cancelleria,
a norma dell'art. 178 c.p.c., rinviava la causa alla successiva udienza del 21.7.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso, deve innanzitutto darsi atto che la non ha depositato Controparte_1 memoria difensiva, nonostante la notifica del reclamo operata sia da parte reclamante in data
19.6.2025 che a cura della Cancelleria in data 16.7.2025.
Sempre preliminarmente, va rilevato che, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., la decisione del presente reclamo viene resa dal Collegio con sentenza.
Ciò posto, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, in quanto avente ad oggetto un provvedimento non passibile di reclamo.
Invero, nella fattispecie, l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione risulta impugnata nella sola parte in cui ha dichiarato “non luogo a provvedere” sull'istanza di cancellazione della trascrizione del pignoramento, motivando tale statuizione con l'assenza, agli atti, della prova dell'avvenuta trascrizione.
Ebbene, è evidente che la pronuncia di “non luogo a provvedere” riveste natura meramente ordinatoria e non decisoria, non incidendo in via definitiva sui diritti delle parti, né precludendo alla parte interessata la possibilità di riproporre l'istanza, corredata della documentazione ritenuta mancante.
In altri termini, sebbene il reclamo ex art. 630 c.p.c. costituisca il rimedio previsto dall'ordinamento avverso i provvedimenti con cui il Giudice dell'Esecuzione dichiari l'estinzione della procedura esecutiva o l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 567 c.p.c., tale rimedio non è esperibile nel caso di specie, in cui non viene in discussione né la correttezza della declaratoria di inefficacia del pignoramento, né il merito della decisione assunta.
pagina 4 di 6 L'unico segmento dell'ordinanza oggetto di doglianza è, infatti, la statuizione di “non luogo a provvedere”, la quale, in quanto priva di contenuto decisorio, non è suscettibile di reclamo.
L'odierna reclamante potrà, pertanto, conseguire l'effetto auspicato — ovvero la cancellazione della trascrizione del pignoramento — mediante la semplice riproposizione dell'istanza al
Giudice dell'Esecuzione, corredata della documentazione ritenuta necessaria.
In alternativa, potrà eventualmente attivare il procedimento di correzione di errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c., ritenuto applicabile anche alle ordinanze del G.E (cfr. Cass. Civ.,
n. 1891/2015; Cass. Civ., n. 11320/2009).
Il procedimento di correzione può infatti operare anche in funzione integrativa, quando si tratti di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria, a contenuto predeterminato o accessorio, anche se discrezionale. In tal senso, è stato affermato che “Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile ictu oculi, ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale.” (Cass. civ., Sez. III, sent. 14 febbraio 2019, n. 4319). Pertanto, la procedura di correzione dell'errore materiale deve reputarsi esperibile per rimediare all'omessa indicazione dell'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento, trattandosi di statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, e ciò anche qualora, come nel caso di specie, non fosse stata inizialmente allegata prova dell'avvenuta trascrizione, poi prodotta in giudizio.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione di parte resistente.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/2002, con conseguente obbligo a carico delle reclamanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 - Dichiara inammissibile il reclamo;
- dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002, con conseguente obbligo a carico della reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente giudizio.
Latina, 22 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Concetta Serino Presidente dott. Luca Venditto Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1600/2025 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Ciminelli Parte_1 C.F._1
Augusta e dall'avv. Santoro Gianluca ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei predetti avvocati, giusta procura in atti;
RECLAMANTE
Contro
c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
RECLAMATA
Oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.7.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 marzo 2025, proponeva reclamo, ex artt. 630 e Parte_1
178 c.p.c., avverso l'ordinanza emessa in data 14 marzo 2025 dal Giudice dell'Esecuzione del
Tribunale di Latina, comunicata il successivo 17 marzo, esponendo che con tale provvedimento il pagina 1 di 6 G.E., pur avendo dichiarato l'inefficacia del pignoramento immobiliare iscritto a ruolo dalla nel procedimento R.G.E. n. 365/2024, non aveva disposto l'ordine di Controparte_1 cancellazione della relativa trascrizione presso i registri immobiliari, ritenendo tale provvedimento precluso dall'assenza di prova dell'avvenuta trascrizione.
In fatto, la reclamante rappresentava che: 1) con ricorso per decreto ingiuntivo del 23 luglio 2024, la aveva chiesto al Tribunale di Roma di ingiungere alla IG.ra il Controparte_1 Pt_1 pagamento della somma di euro 292.847,50, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002; 2) con decreto n. 13120/2024 del 7 ottobre 2024, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda monitoria;
3) in data 31 ottobre 2024, il decreto ingiuntivo veniva notificato alla IG.ra unitamente all'atto di precetto, con intimazione al pagamento della somma Pt_1 complessiva di euro 309.331,45; 4) il 10 dicembre 2024, la notificava alla Controparte_1 IG.ra , nonché ai IGg.ri ed in qualità di Pt_1 Parte_2 Parte_3 usufruttuari, atto di pignoramento immobiliare;
5) il 27 dicembre 2024, l'atto di pignoramento veniva iscritto a ruolo presso il Tribunale di Latina con R.G.E. n. 365/2024, e in pari data veniva depositata l'istanza di vendita;
6) il 13 gennaio 2025, l'atto di pignoramento veniva trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina;
7) il 16 gennaio 2025, la CP_1
rilevata l'indisponibilità del notaio a rilasciare la documentazione ex art. 567 c.p.c. e
[...] preso atto che la IG.ra non risultava più titolare del diritto di nuda proprietà, chiedeva la Pt_1 sospensione della procedura esecutiva ex art. 624-bis c.p.c., in attesa dell'instaurando giudizio revocatorio ex art. 2901 c.c.; 8) con decreto del 17 gennaio 2025, il G.E. fissava udienza per il 12 marzo 2025 al fine di sentire il debitore e valutare la richiesta di sospensione;
9) in data 14 febbraio 2025, la si costituiva in giudizio, chiedendo la dichiarazione di inefficacia del Pt_1 pignoramento per mancato deposito, nei termini di legge, della documentazione ex art. 567 c.p.c.,
e l'ordine di cancellazione della relativa trascrizione;
10) all'udienza del 12 marzo 2025, il G.E. si riservava, e con ordinanza del 14 marzo 2025 rigettava l'istanza di sospensione formulata dalla e, ritenuto violato l'art. 567 c.p.c., dichiarava l'inefficacia del pignoramento. Controparte_1
Tuttavia, pur in presenza dell'estinzione della procedura, il G.E. disponeva il “non luogo a provvedere” sull'ordine di cancellazione della trascrizione, assumendo che non vi fosse prova dell'avvenuta trascrizione dell'atto.
pagina 2 di 6 La , ritenendo tale statuizione erronea e lesiva dei propri diritti, proponeva reclamo ex Pt_1 artt. 630 e 178 c.p.c., chiedendo la riforma del provvedimento nella parte in cui non era stata disposta la cancellazione della trascrizione del pignoramento dichiarato inefficace.
In particolare, la reclamante deduceva che, come risultava dalla stessa ordinanza impugnata, il
Giudice dell'Esecuzione aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di pignoramento immobiliare per il mancato deposito, nei termini di legge, della documentazione prevista dall'art. 567, secondo comma, c.p.c., documentazione che la stessa creditrice procedente, Controparte_1 aveva espressamente dichiarato di non essere in grado di produrre.
Tuttavia, pur a fronte della domanda espressamente formulata dalla reclamante – volta a ottenere, quale effetto consequenziale dell'inefficacia del pignoramento, l'ordine di cancellazione della relativa trascrizione ex art. 567, quarto comma, c.p.c. – il G.E. disponeva il “non luogo a provvedere” sull'istanza, ritenendo che non vi fosse prova dell'avvenuta trascrizione.
La reclamante contestava tale statuizione, ritenendola manifestamente erronea e, pertanto, impugnabile ai sensi dell'art. 630 c.p.c., quale unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti del G.E. in materia di estinzione della procedura esecutiva. A suo avviso, l'ordinanza andava revocata nella parte in cui ometteva di disporre l'ordine di cancellazione della trascrizione, trattandosi di effetto automatico e necessario dell'estinzione della procedura, come chiaramente previsto sia dall'art. 567, quarto comma, c.p.c., sia dall'art. 632 c.p.c., che disciplina gli effetti dell'estinzione del processo esecutivo.
La reclamante evidenziava, inoltre, che la giurisprudenza era pacifica nel ritenere che, in tutti i casi di estinzione o chiusura anticipata della procedura esecutiva, il Giudice dell'Esecuzione fosse tenuto a disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento, salvo che fosse già intervenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione del bene, circostanza che nel caso di specie non ricorreva.
Sottolineava, infine, che subordinare l'emissione dell'ordine di cancellazione alla prova dell'avvenuta trascrizione risultava non solo giuridicamente infondato, ma anche illogico, atteso che la trascrizione costituisce, ex art. 555 c.p.c., requisito essenziale per l'efficacia del pignoramento, e che l'ordine di cancellazione, anche se emesso in assenza di trascrizione, non avrebbe arrecato alcun pregiudizio né al creditore procedente né a terzi.
Concludeva, quindi, chiedendo: “che l'Ecc.mo Collegio adito, in accoglimento delle argomentazioni di cui innanzi, Voglia modificare la reclamata ordinanza del G.E., dott.ssa
pagina 3 di 6 del 14 marzo 2025 (comunicata i successivo 19 marzo 2025), nella parte in cui CP_2 ha disposto il “Non luogo a provvedere sull'ordine di cancellazione della relativa trascrizione”
e, per l'effetto Voglia, inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di apposita udienza, ordinare alla Conservatoria del Registri Immobiliari di Latina di cancellare la trascrizione del
13 gennaio 2025 (Registro Particolare 439, Registro Generale 550) eseguita dalla CP_1 sugli Immobili;
ciò, ovviamente, ferma restando l'intervenuta declaratoria di Inefficacia
[...] dell'Atto di Pignoramento. Con vittoria di spese e competenze della presente fase.”.
Fissata l'udienza per la trattazione del reclamo, con ordinanza del 16.6.2025 il Giudice, rilevato che il reclamo non risultava essere stato comunicato alla parte reclamata a cura della Cancelleria,
a norma dell'art. 178 c.p.c., rinviava la causa alla successiva udienza del 21.7.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso, deve innanzitutto darsi atto che la non ha depositato Controparte_1 memoria difensiva, nonostante la notifica del reclamo operata sia da parte reclamante in data
19.6.2025 che a cura della Cancelleria in data 16.7.2025.
Sempre preliminarmente, va rilevato che, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., la decisione del presente reclamo viene resa dal Collegio con sentenza.
Ciò posto, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, in quanto avente ad oggetto un provvedimento non passibile di reclamo.
Invero, nella fattispecie, l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione risulta impugnata nella sola parte in cui ha dichiarato “non luogo a provvedere” sull'istanza di cancellazione della trascrizione del pignoramento, motivando tale statuizione con l'assenza, agli atti, della prova dell'avvenuta trascrizione.
Ebbene, è evidente che la pronuncia di “non luogo a provvedere” riveste natura meramente ordinatoria e non decisoria, non incidendo in via definitiva sui diritti delle parti, né precludendo alla parte interessata la possibilità di riproporre l'istanza, corredata della documentazione ritenuta mancante.
In altri termini, sebbene il reclamo ex art. 630 c.p.c. costituisca il rimedio previsto dall'ordinamento avverso i provvedimenti con cui il Giudice dell'Esecuzione dichiari l'estinzione della procedura esecutiva o l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 567 c.p.c., tale rimedio non è esperibile nel caso di specie, in cui non viene in discussione né la correttezza della declaratoria di inefficacia del pignoramento, né il merito della decisione assunta.
pagina 4 di 6 L'unico segmento dell'ordinanza oggetto di doglianza è, infatti, la statuizione di “non luogo a provvedere”, la quale, in quanto priva di contenuto decisorio, non è suscettibile di reclamo.
L'odierna reclamante potrà, pertanto, conseguire l'effetto auspicato — ovvero la cancellazione della trascrizione del pignoramento — mediante la semplice riproposizione dell'istanza al
Giudice dell'Esecuzione, corredata della documentazione ritenuta necessaria.
In alternativa, potrà eventualmente attivare il procedimento di correzione di errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c., ritenuto applicabile anche alle ordinanze del G.E (cfr. Cass. Civ.,
n. 1891/2015; Cass. Civ., n. 11320/2009).
Il procedimento di correzione può infatti operare anche in funzione integrativa, quando si tratti di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria, a contenuto predeterminato o accessorio, anche se discrezionale. In tal senso, è stato affermato che “Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile ictu oculi, ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale.” (Cass. civ., Sez. III, sent. 14 febbraio 2019, n. 4319). Pertanto, la procedura di correzione dell'errore materiale deve reputarsi esperibile per rimediare all'omessa indicazione dell'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento, trattandosi di statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, e ciò anche qualora, come nel caso di specie, non fosse stata inizialmente allegata prova dell'avvenuta trascrizione, poi prodotta in giudizio.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione di parte resistente.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/2002, con conseguente obbligo a carico delle reclamanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 - Dichiara inammissibile il reclamo;
- dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002, con conseguente obbligo a carico della reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente giudizio.
Latina, 22 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 6 di 6