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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5144 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Giovanna Gianì Consigliere
Dr. Elena Gelato Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio rubricato al numero 50643/2025 R.G., pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Di Micco Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti reclamante
E
(c.f. ), in persona del curatore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Pierpaolo Barretta in forza di delega in atti, giusta autorizzazione del Giudice delegato in data 14 maggio 2025
reclamato
E Liquidazione controllata di , in persona del liquidatore, contumace Parte_1
reclamata
OGGETTO: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione controllata del patrimonio del sig.
. Parte_1
Per il reclamante: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in riforma della reclamata sentenza n. 19/2025 del
13/03/2025 del Tribunale civile di Latina – I sezione civile, cosi statuire:
a) accertare e declarare l'incompetenza del Tribunale civile di Latina ad emettere la pronuncia reclamata e, per l'effetto;
b) accertare e declarare l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. e per l'effetto; Parte_1
c) disporre l'esclusione dei beni immobili costituiti nel fondo ex art. 170 c.c. dalla procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. e per l'effetto; Parte_1
d) in ogni caso, revocare l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. ”; Parte_1
Per il “Vorrà l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le causali di cui innanzi: Controparte_1
a) rigettare l'avverso reclamo;
b) condannare il reclamante al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione della procedura al patrocinio a spese dello Stato”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Latina in data 13 marzo 2025, con Parte_1
la quale, su istanza del Fallimento della società era stata aperta a suo carico la procedura Controparte_1
di liquidazione controllata.
Il reclamante ha eccepito:
i) l'incompetenza per territorio del Tribunale di Latina, essendo ubicato in Napoli il centro dei propri interessi principali: a tal fine ha evidenziato come tutte le attività d'impresa dallo stesso gestite in forma individuale o societaria fossero ubicate in Napoli, luogo in cui erano state emesse anche le bollette relative alle utenze telefoniche ed elettriche;
ii) l'insussistenza dello stato d'insolvenza, non potendo ritenersi configurabile uno stato di definitiva impossibilità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni: il reclamante ha rilevato l'assoluto difetto di motivazione sul punto (posto che la sentenza impugnata si era limitata ad affermare apoditticamente tale condizione, in difetto di alcuna concreta argomentazione) e comunque la non configurabilità di un simile stato, posto che il mancato pagamento del credito risarcitorio vantato nei suoi confronti del era conseguito alla contestazione dell'esistenza del suddetto credito, ancora in corso Controparte_1
di definitivo accertamento in sede giudiziale;
iii) l'assenza di beni da liquidare per soddisfare i debiti della procedura, considerato il fatto che i beni immobili di sua proprietà erano stati costituiti in fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia;
iv) la nullità della pronuncia a fronte dell'omessa indicazione dell'esclusione dei beni conferiti nel fondo patrimoniale da quelli oggetto della liquidazione, come invece prescritto dall'art. 268, quarto comma, lett.
c), ccii.
Alla luce di tali considerazioni il sig. NG ha concluso per la revoca dell'impugnata pronuncia.
Il si è costituito in giudizio contestando il fondamento del reclamo, di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto.
La procedura di liquidazione controllata, seppur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
L'eccezione di incompetenza per territorio, formulata per la prima volta in sede di reclamo, è inammissibile.
In conformità all'orientamento della Suprema Corte, deve ritenersi che “l'incompetenza per territorio ex art. 9
l.fall. deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti, secondo quanto previsto dall'art.
38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare;
conseguentemente, l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento deve ritenersi tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado” (in questi termini,
Cass., ord., 6.5.2024, n. 12131; nello stesso senso, Cass., 31.7.2019, n. 20661).
Tale orientamento, contrariamente a quanto ventilato dal reclamante, deve essere confermato anche nella vigenza del codice della crisi d'impresa, non potendo ritenersi che la mancata espressa menzione del disposto di cui all'art. 38 c.p.c., peraltro assente anche con riguardo al procedimento prefallimentare, consenta di escluderne l'applicazione, in via interpretativa, anche al procedimento volto all'apertura della liquidazione giudiziale.
La conclusione qui prospettata è stata di recente confermata dalla Cassazione, che, nell'occuparsi della diversa questione del termine per rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale nel caso di concordato preventivo con riserva, ha incidentalmente chiarito che invece, con riguardo al procedimento volto all'apertura della liquidazione giudiziale, restano fermi nel vigore del codice della crisi i principi già elaborati in relazione alla legge fallimentare.
La S.C. si è così espressa: “Ad avviso del Collegio, inoltre, il richiamo all'art. 38 cod. proc. civ. da parte della società ricorrente deve considerarsi non pertinente nella peculiare procedura di concordato preventivo, in quanto quest'ultima - sebbene regolata dalle norme sul rito camerale - si discosta con grande evidenza dal procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, in relazione al quale, invece (come, del resto, accaduto con riferimento al procedimento prefallimentare ex art. 15
l.fall.), può ritenersi applicabile (come già opinato appunto, con riguardo al procedimento prefallimentare testé citato, dalla giurisprudenza di legittimità, in modo costante e non controverso) il disposto normativo dettato dall'art. 38 del codice di rito anche quanto al limite preclusivo per sollevare l'eccezione di incompetenza, ancorato, come tale, alla celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 41 CCII innanzi al tribunale (cfr., quanto all'applicabilità dell'art. 38 cod. proc. civ. al procedimento prefallimentare ex art. 15 l.fall., Cass. n. 5257 del 2012; Cass. n. 20661 del 2019; Cass. 28711 del
2019)” (in questi termini, Cass., 9.4.2025, n. 9371).
Tanto premesso in rito, gli ulteriori motivi di reclamo vanno disattesi.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità del provvedimento impugnato, ricondotta dall'NG alla mancata indicazione, nell'ambito della sentenza di apertura della liquidazione controllata, della previsione di cui all'art. 268, quarto comma, ccii, relativa alla esclusione dei beni conferiti nel fondo patrimoniale da quelli liquidabili.
L'art. 270 del codice della crisi non indica infatti, nell'ambito del contenuto necessario del provvedimento di apertura della liquidazione, la menzione di tale disposizione, considerato che l'esclusione dei beni conferiti nel fondo patrimoniale costituisce un effetto naturale dell'apertura della procedura suddetta, previsto appunto ex lege. Questo, peraltro, conformemente a quanto previsto con riguardo all'esecuzione individuale dall'art. 170
c.c., solo qualora si tratti di debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, il che non appare prima facie predicabile nel caso di specie.
Per tale motivo, e con ciò si viene all'esame dell'ulteriore motivo di reclamo formulato dall'NG, non può ritenersi “inutiliter data” l'apertura della procedura di liquidazione, per assenza di beni liquidabili.
Al di là del fatto che avrebbe fatto carico al debitore, ai sensi dell'art. 268, secondo comma, ccii, l'onere di dimostrare l'assenza di beni liquidabili anche in prospettiva futura, mediante apposita relazione dell'OCC, risulta per un verso che il reclamante sia tuttora titolare di un bene immobile non conferito nel fondo patrimoniale (i.e. l'unità immobiliare sita in Napoli (NA), Prolungamento Carlo De Marco 26, piano
T, identificata in catasto urbano Sez. SCA, Foglio 16, particella 655, subalterno 8, cat. C/2, classe 4, consistenza 17 mq) e per altro, quantomeno a livello di fumus, appare comprovata la legittimità del pignoramento (e dunque la possibilità di futura liquidazione del bene in sede concorsuale), se è vero che il Giudice dell'esecuzione originariamente intrapresa dalla curatela ha disatteso l'istanza di sospensione dell'esecuzione ritenendo non dimostrato che il debito fosse stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (si rimanda al doc. 15 del fascicolo della curatela).
Risulta poi documentato in atti il vittorioso esperimento, quantomeno in primo grado, dell'azione revocatoria degli atti dispositivi degli ulteriori immobili di proprietà dell'NG trasferiti alla moglie (si rimanda al doc. 16 di parte resistente).
Alla luce di tali emergenze è da escludere il fondamento del motivo di reclamo formulato dall'NG.
E' infine configurabile lo stato di sovraindebitamento del reclamante.
Il sig. NG ha confessoriamente dichiarato, nella prima fase di giudizio, di avere cessato le precedenti attività d'impresa e di non aver “avuto redditi dal 2020 ad oggi”, motivo per cui “non ha depositato alcuna dichiarazione dei redditi nel corso degli ultimi 4 anni e rientra nella qualifica di consumatore”.
Tanto premesso quanto al suo totale stato di incapienza, risulta dalla documentazione in atti l'esistenza di esposizioni debitorie pari a 63.000 euro nei confronti dell'Agenzia delle Entrata e di circa 30.000 euro nei confronti dell'INPS, il che già consentirebbe di ritenerne l'insolvenza, considerata appunto la totale assenza di redditi o altre utilità, prontamente liquidabili, con le quali poter far fronte a tali debiti. A ciò si aggiunge il rilevante credito vantato dalla curatela, pari a circa 550.000,00 euro, che è stato accertato con sentenza di primo grado, a seguito di approfondita e condivisibile motivazione;
la pronuncia, seppure appellata, è tuttora esecutiva (avendo l'NG desistito dall'istanza di inibitoria originariamente proposta), di modo che l'odierno reclamante, pur avendo contestato il credito, sarebbe tenuto ad adempiere, salvo restituzione nel caso di vittorioso esito del gravame.
Per tale motivo il mancato pagamento della somma non può essere ricondotto alla contestazione del credito, ma è indice di insolvenza.
La conclusione vale a fortiori se si considera che l' , in pendenza del giudizio d'appello, aveva Pt_1
inizialmente raggiunto una transazione con la curatela e che tale accordo è stato peraltro risolto, in forza della clausola risolutiva espressa ivi prevista, a fronte del mancato pagamento dei ratei periodici previsti nell'accordo (si rimanda ai doc. da 10 a 12 di parte resistente).
La circostanza vieppiù conferma l'impossibilità del debitore di far fronte con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni.
In contrario non soccorre infine la circostanza che l'NG sia comproprietario di alcuni immobili, peraltro conferiti nel fondo patrimoniale (salvo solo un bene della superficie di 17mq), e ne possedesse altri, che come accennato ha trasferito al coniuge con atti sottoposti a revocatoria.
Al di là del fatto che non è dato conoscere il valore di tali beni e dunque la loro sufficienza a garantire le esposizioni debitorie complessive facenti capo all'NG, la natura stessa dei beni e comunque l'attuale indisponibilità di tali cespiti, la cui effettiva liquidazione in sede concorsuale è subordinata per un verso alla richiamata valutazione di cui all'art. 170 c.c. e per altro al definitivo esito dell'azione ex art. 2901 c.c. già intrapresa dalla curatela, consente di escludere che li si possa qualificare come beni “prontamente liquidabili” per far fronte ai debiti.
La pronuncia sulle spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore dell'Erario a fronte dell'ammissione del al Patrocinio a spese dello Stato, segue la soccombenza. Controparte_1
Giusto il disposto di cui all'art. 13 quater T.U. spese di giustizia, il reclamante è infine tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. 5643/2025 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna il reclamante alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'Erario, spese che liquida in complessivi euro 4.512,00, oltre al contributo unificato pari ad euro 147,00 ed alle eventuali ulteriori spese prenotate a debito, ed oltre spese generali ed accessori come per legge;
3) dichiara il reclamante tenuto al pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Giovanna Gianì Consigliere
Dr. Elena Gelato Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio rubricato al numero 50643/2025 R.G., pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Di Micco Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti reclamante
E
(c.f. ), in persona del curatore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Pierpaolo Barretta in forza di delega in atti, giusta autorizzazione del Giudice delegato in data 14 maggio 2025
reclamato
E Liquidazione controllata di , in persona del liquidatore, contumace Parte_1
reclamata
OGGETTO: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione controllata del patrimonio del sig.
. Parte_1
Per il reclamante: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in riforma della reclamata sentenza n. 19/2025 del
13/03/2025 del Tribunale civile di Latina – I sezione civile, cosi statuire:
a) accertare e declarare l'incompetenza del Tribunale civile di Latina ad emettere la pronuncia reclamata e, per l'effetto;
b) accertare e declarare l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. e per l'effetto; Parte_1
c) disporre l'esclusione dei beni immobili costituiti nel fondo ex art. 170 c.c. dalla procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. e per l'effetto; Parte_1
d) in ogni caso, revocare l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. ”; Parte_1
Per il “Vorrà l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le causali di cui innanzi: Controparte_1
a) rigettare l'avverso reclamo;
b) condannare il reclamante al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione della procedura al patrocinio a spese dello Stato”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Latina in data 13 marzo 2025, con Parte_1
la quale, su istanza del Fallimento della società era stata aperta a suo carico la procedura Controparte_1
di liquidazione controllata.
Il reclamante ha eccepito:
i) l'incompetenza per territorio del Tribunale di Latina, essendo ubicato in Napoli il centro dei propri interessi principali: a tal fine ha evidenziato come tutte le attività d'impresa dallo stesso gestite in forma individuale o societaria fossero ubicate in Napoli, luogo in cui erano state emesse anche le bollette relative alle utenze telefoniche ed elettriche;
ii) l'insussistenza dello stato d'insolvenza, non potendo ritenersi configurabile uno stato di definitiva impossibilità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni: il reclamante ha rilevato l'assoluto difetto di motivazione sul punto (posto che la sentenza impugnata si era limitata ad affermare apoditticamente tale condizione, in difetto di alcuna concreta argomentazione) e comunque la non configurabilità di un simile stato, posto che il mancato pagamento del credito risarcitorio vantato nei suoi confronti del era conseguito alla contestazione dell'esistenza del suddetto credito, ancora in corso Controparte_1
di definitivo accertamento in sede giudiziale;
iii) l'assenza di beni da liquidare per soddisfare i debiti della procedura, considerato il fatto che i beni immobili di sua proprietà erano stati costituiti in fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia;
iv) la nullità della pronuncia a fronte dell'omessa indicazione dell'esclusione dei beni conferiti nel fondo patrimoniale da quelli oggetto della liquidazione, come invece prescritto dall'art. 268, quarto comma, lett.
c), ccii.
Alla luce di tali considerazioni il sig. NG ha concluso per la revoca dell'impugnata pronuncia.
Il si è costituito in giudizio contestando il fondamento del reclamo, di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto.
La procedura di liquidazione controllata, seppur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
L'eccezione di incompetenza per territorio, formulata per la prima volta in sede di reclamo, è inammissibile.
In conformità all'orientamento della Suprema Corte, deve ritenersi che “l'incompetenza per territorio ex art. 9
l.fall. deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti, secondo quanto previsto dall'art.
38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare;
conseguentemente, l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento deve ritenersi tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado” (in questi termini,
Cass., ord., 6.5.2024, n. 12131; nello stesso senso, Cass., 31.7.2019, n. 20661).
Tale orientamento, contrariamente a quanto ventilato dal reclamante, deve essere confermato anche nella vigenza del codice della crisi d'impresa, non potendo ritenersi che la mancata espressa menzione del disposto di cui all'art. 38 c.p.c., peraltro assente anche con riguardo al procedimento prefallimentare, consenta di escluderne l'applicazione, in via interpretativa, anche al procedimento volto all'apertura della liquidazione giudiziale.
La conclusione qui prospettata è stata di recente confermata dalla Cassazione, che, nell'occuparsi della diversa questione del termine per rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale nel caso di concordato preventivo con riserva, ha incidentalmente chiarito che invece, con riguardo al procedimento volto all'apertura della liquidazione giudiziale, restano fermi nel vigore del codice della crisi i principi già elaborati in relazione alla legge fallimentare.
La S.C. si è così espressa: “Ad avviso del Collegio, inoltre, il richiamo all'art. 38 cod. proc. civ. da parte della società ricorrente deve considerarsi non pertinente nella peculiare procedura di concordato preventivo, in quanto quest'ultima - sebbene regolata dalle norme sul rito camerale - si discosta con grande evidenza dal procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, in relazione al quale, invece (come, del resto, accaduto con riferimento al procedimento prefallimentare ex art. 15
l.fall.), può ritenersi applicabile (come già opinato appunto, con riguardo al procedimento prefallimentare testé citato, dalla giurisprudenza di legittimità, in modo costante e non controverso) il disposto normativo dettato dall'art. 38 del codice di rito anche quanto al limite preclusivo per sollevare l'eccezione di incompetenza, ancorato, come tale, alla celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 41 CCII innanzi al tribunale (cfr., quanto all'applicabilità dell'art. 38 cod. proc. civ. al procedimento prefallimentare ex art. 15 l.fall., Cass. n. 5257 del 2012; Cass. n. 20661 del 2019; Cass. 28711 del
2019)” (in questi termini, Cass., 9.4.2025, n. 9371).
Tanto premesso in rito, gli ulteriori motivi di reclamo vanno disattesi.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità del provvedimento impugnato, ricondotta dall'NG alla mancata indicazione, nell'ambito della sentenza di apertura della liquidazione controllata, della previsione di cui all'art. 268, quarto comma, ccii, relativa alla esclusione dei beni conferiti nel fondo patrimoniale da quelli liquidabili.
L'art. 270 del codice della crisi non indica infatti, nell'ambito del contenuto necessario del provvedimento di apertura della liquidazione, la menzione di tale disposizione, considerato che l'esclusione dei beni conferiti nel fondo patrimoniale costituisce un effetto naturale dell'apertura della procedura suddetta, previsto appunto ex lege. Questo, peraltro, conformemente a quanto previsto con riguardo all'esecuzione individuale dall'art. 170
c.c., solo qualora si tratti di debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, il che non appare prima facie predicabile nel caso di specie.
Per tale motivo, e con ciò si viene all'esame dell'ulteriore motivo di reclamo formulato dall'NG, non può ritenersi “inutiliter data” l'apertura della procedura di liquidazione, per assenza di beni liquidabili.
Al di là del fatto che avrebbe fatto carico al debitore, ai sensi dell'art. 268, secondo comma, ccii, l'onere di dimostrare l'assenza di beni liquidabili anche in prospettiva futura, mediante apposita relazione dell'OCC, risulta per un verso che il reclamante sia tuttora titolare di un bene immobile non conferito nel fondo patrimoniale (i.e. l'unità immobiliare sita in Napoli (NA), Prolungamento Carlo De Marco 26, piano
T, identificata in catasto urbano Sez. SCA, Foglio 16, particella 655, subalterno 8, cat. C/2, classe 4, consistenza 17 mq) e per altro, quantomeno a livello di fumus, appare comprovata la legittimità del pignoramento (e dunque la possibilità di futura liquidazione del bene in sede concorsuale), se è vero che il Giudice dell'esecuzione originariamente intrapresa dalla curatela ha disatteso l'istanza di sospensione dell'esecuzione ritenendo non dimostrato che il debito fosse stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (si rimanda al doc. 15 del fascicolo della curatela).
Risulta poi documentato in atti il vittorioso esperimento, quantomeno in primo grado, dell'azione revocatoria degli atti dispositivi degli ulteriori immobili di proprietà dell'NG trasferiti alla moglie (si rimanda al doc. 16 di parte resistente).
Alla luce di tali emergenze è da escludere il fondamento del motivo di reclamo formulato dall'NG.
E' infine configurabile lo stato di sovraindebitamento del reclamante.
Il sig. NG ha confessoriamente dichiarato, nella prima fase di giudizio, di avere cessato le precedenti attività d'impresa e di non aver “avuto redditi dal 2020 ad oggi”, motivo per cui “non ha depositato alcuna dichiarazione dei redditi nel corso degli ultimi 4 anni e rientra nella qualifica di consumatore”.
Tanto premesso quanto al suo totale stato di incapienza, risulta dalla documentazione in atti l'esistenza di esposizioni debitorie pari a 63.000 euro nei confronti dell'Agenzia delle Entrata e di circa 30.000 euro nei confronti dell'INPS, il che già consentirebbe di ritenerne l'insolvenza, considerata appunto la totale assenza di redditi o altre utilità, prontamente liquidabili, con le quali poter far fronte a tali debiti. A ciò si aggiunge il rilevante credito vantato dalla curatela, pari a circa 550.000,00 euro, che è stato accertato con sentenza di primo grado, a seguito di approfondita e condivisibile motivazione;
la pronuncia, seppure appellata, è tuttora esecutiva (avendo l'NG desistito dall'istanza di inibitoria originariamente proposta), di modo che l'odierno reclamante, pur avendo contestato il credito, sarebbe tenuto ad adempiere, salvo restituzione nel caso di vittorioso esito del gravame.
Per tale motivo il mancato pagamento della somma non può essere ricondotto alla contestazione del credito, ma è indice di insolvenza.
La conclusione vale a fortiori se si considera che l' , in pendenza del giudizio d'appello, aveva Pt_1
inizialmente raggiunto una transazione con la curatela e che tale accordo è stato peraltro risolto, in forza della clausola risolutiva espressa ivi prevista, a fronte del mancato pagamento dei ratei periodici previsti nell'accordo (si rimanda ai doc. da 10 a 12 di parte resistente).
La circostanza vieppiù conferma l'impossibilità del debitore di far fronte con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni.
In contrario non soccorre infine la circostanza che l'NG sia comproprietario di alcuni immobili, peraltro conferiti nel fondo patrimoniale (salvo solo un bene della superficie di 17mq), e ne possedesse altri, che come accennato ha trasferito al coniuge con atti sottoposti a revocatoria.
Al di là del fatto che non è dato conoscere il valore di tali beni e dunque la loro sufficienza a garantire le esposizioni debitorie complessive facenti capo all'NG, la natura stessa dei beni e comunque l'attuale indisponibilità di tali cespiti, la cui effettiva liquidazione in sede concorsuale è subordinata per un verso alla richiamata valutazione di cui all'art. 170 c.c. e per altro al definitivo esito dell'azione ex art. 2901 c.c. già intrapresa dalla curatela, consente di escludere che li si possa qualificare come beni “prontamente liquidabili” per far fronte ai debiti.
La pronuncia sulle spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore dell'Erario a fronte dell'ammissione del al Patrocinio a spese dello Stato, segue la soccombenza. Controparte_1
Giusto il disposto di cui all'art. 13 quater T.U. spese di giustizia, il reclamante è infine tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. 5643/2025 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna il reclamante alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'Erario, spese che liquida in complessivi euro 4.512,00, oltre al contributo unificato pari ad euro 147,00 ed alle eventuali ulteriori spese prenotate a debito, ed oltre spese generali ed accessori come per legge;
3) dichiara il reclamante tenuto al pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino