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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/06/2024, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 400 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: indennità di frequenza,
TRA
e , n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore Parte_1 Parte_2 R_
, elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania (NA), via Dante Alighieri 56 – P.co
[...]
Carola, presso lo studio dell'avv. Lusianna Garambone, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso, unitamente all'avv. Raffaele Massimiliano De Michele,
RICORRENTI
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' , CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Gabriele Morreale Agnello,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.01.2024 i ricorrenti in epigrafe, premesso che il figlio minore R_ era stato riconosciuto “minore con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età” con decorrenza dal 27.01.2023, che il 3.04.2023 avevano trasmesso all' , tramite patronato, il CP_1 modello AP70 necessario per la liquidazione della prestazione economica, che l' , pur avendo CP_1 elaborato, in data 4.04.2023, il Te08, non aveva ancora provveduto al pagamento dell'indennità di frequenza, e che il minore era in possesso di tutti i requisiti socio-economici per beneficiare della prestazione, hanno convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “accertare e dichiarare il diritto CP_1 CP_ del minore e, quindi, dei ricorrenti, nella spiegata qualità, a veder liquidate da parte dell' i ratei della indennità di frequenza riconosciuti al minore, in forza del verbale di accertamento della invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità adottato nella seduta del 15.03.23, corrispondenti alle mensilità a far data dal mese di Febbraio 2023 (compreso ) e fino al deposito del ricorso, non corrisposti, ricorrendo i requisiti socio - economici e sanitari previsti dalla normativa vigente e per l'effetto: condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore del minore e, quindi, dei ricorrenti, nella spiegata qualità, dei ratei della indennità
1 di frequenza corrispondenti alle mensilità a far data dal mese di Febbraio 2023 (compreso) e fino al deposito del ricorso, non corrisposti, per un importo pari ad € 2.927,25, oltre i ratei maturandi, salvo errori ed omissioni;
condannare, inoltre, l' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c, secondo comma, su tutte le somme che sarà tenuto ad erogare. Con vittoria di spese, competenze ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”.
Si è ritualmente costituito l' , deducendo che a seguito del riconoscimento dell'indennità di CP_1 frequenza in favore del minore l'ufficio amministrativo di competenza aveva provveduto a liquidare la prestazione nei termini di legge, a comunicare il modello TE08 ai genitori, titolari della potestà genitoriale, e ad effettuare l'accredito delle somme sul libretto postale alle coordinate IBAN indicate nel modello AP70, inviato telematicamente dal patronato per conto del minore. Ha, pertanto, concluso per il rigetto della domanda.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. A norma dell'art. 2, l. 118/1971, “Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali … se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”. L'art. 1 della l. 289/1990 prevede che “Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di
500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990. 2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. 3.
L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi”.
Nella fattispecie, il possesso, da parte del minore, di tutti i requisiti per beneficiare dell'indennità di frequenza è documentato e, comunque, pacifico.
Infatti, in data 4.04.2023, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario da parte della competente commissione medica (verbale del 15.03.2023) e dell'invio, da parte dei genitori, del modello AP70, l' ha emesso il provvedimento di liquidazione della prestazione con decorrenza CP_1 dal 1° febbraio 2023 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa).
Ad essere in contestazione è solo l'effettiva erogazione della prestazione, in quanto i genitori hanno dedotto di non avere ricevuto alcuna somma, mentre l' ha affermato di aver versato gli importi CP_1 spettanti sull'IBAN indicato nel modello AP70.
2 Dalla documentazione prodotta dall' in corso di causa (su richiesta del giudice) risulta che CP_1 effettivamente l' , dopo aver accertato che il beneficiario fosse intestatario o cointestatario del CP_1 codice IBAN fornito, ha disposto i pagamenti. Tuttavia, gli stessi non sono andati a buon fine.
Ne discende la condanna dell' al pagamento dell'importo di € 2.927,25, richiesto in ricorso e CP_1 non specificamente contestato, a titolo di ratei di indennità di frequenza da febbraio 2023 a gennaio
2024, stante l'espressa limitazione della domanda alla data di deposito del ricorso.
A tale importo devono aggiungersi gli interessi legali come per legge dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
Si ritiene equo compensare le spese in ragione della metà, dal momento che non è noto quali siano state le ragioni del rifiuto dei pagamenti disposti dall' e che, in ogni caso, non vi è prova che i CP_1 ricorrenti, prima dell'avvio del giudizio, abbiano segnalato di non avere ricevuto quanto loro
(pacificamente) dovuto e cercato di ottenere in via stragiudiziale la risoluzione della problematica;
la restante metà segue la soccombenza dell' e si liquida come in dispositivo in relazione al valore CP_1 della controversia (da € 1.101 a € 5.200), al grado non elevato di complessità della stessa e all'opera effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, dell'importo di € 2.927,25 a titolo di ratei CP_1 di indennità di frequenza per il minore da febbraio 2023 a gennaio 2024, oltre Persona_1 interessi legali come per legge dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
2) compensa le spese in ragione della metà e condanna l' al pagamento della restante metà, che CP_1 liquida in € 443,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Benevento, 26 giugno 2024.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 400 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: indennità di frequenza,
TRA
e , n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore Parte_1 Parte_2 R_
, elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania (NA), via Dante Alighieri 56 – P.co
[...]
Carola, presso lo studio dell'avv. Lusianna Garambone, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso, unitamente all'avv. Raffaele Massimiliano De Michele,
RICORRENTI
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' , CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Gabriele Morreale Agnello,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.01.2024 i ricorrenti in epigrafe, premesso che il figlio minore R_ era stato riconosciuto “minore con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età” con decorrenza dal 27.01.2023, che il 3.04.2023 avevano trasmesso all' , tramite patronato, il CP_1 modello AP70 necessario per la liquidazione della prestazione economica, che l' , pur avendo CP_1 elaborato, in data 4.04.2023, il Te08, non aveva ancora provveduto al pagamento dell'indennità di frequenza, e che il minore era in possesso di tutti i requisiti socio-economici per beneficiare della prestazione, hanno convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “accertare e dichiarare il diritto CP_1 CP_ del minore e, quindi, dei ricorrenti, nella spiegata qualità, a veder liquidate da parte dell' i ratei della indennità di frequenza riconosciuti al minore, in forza del verbale di accertamento della invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità adottato nella seduta del 15.03.23, corrispondenti alle mensilità a far data dal mese di Febbraio 2023 (compreso ) e fino al deposito del ricorso, non corrisposti, ricorrendo i requisiti socio - economici e sanitari previsti dalla normativa vigente e per l'effetto: condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore del minore e, quindi, dei ricorrenti, nella spiegata qualità, dei ratei della indennità
1 di frequenza corrispondenti alle mensilità a far data dal mese di Febbraio 2023 (compreso) e fino al deposito del ricorso, non corrisposti, per un importo pari ad € 2.927,25, oltre i ratei maturandi, salvo errori ed omissioni;
condannare, inoltre, l' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c, secondo comma, su tutte le somme che sarà tenuto ad erogare. Con vittoria di spese, competenze ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”.
Si è ritualmente costituito l' , deducendo che a seguito del riconoscimento dell'indennità di CP_1 frequenza in favore del minore l'ufficio amministrativo di competenza aveva provveduto a liquidare la prestazione nei termini di legge, a comunicare il modello TE08 ai genitori, titolari della potestà genitoriale, e ad effettuare l'accredito delle somme sul libretto postale alle coordinate IBAN indicate nel modello AP70, inviato telematicamente dal patronato per conto del minore. Ha, pertanto, concluso per il rigetto della domanda.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. A norma dell'art. 2, l. 118/1971, “Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali … se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”. L'art. 1 della l. 289/1990 prevede che “Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di
500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990. 2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. 3.
L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi”.
Nella fattispecie, il possesso, da parte del minore, di tutti i requisiti per beneficiare dell'indennità di frequenza è documentato e, comunque, pacifico.
Infatti, in data 4.04.2023, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario da parte della competente commissione medica (verbale del 15.03.2023) e dell'invio, da parte dei genitori, del modello AP70, l' ha emesso il provvedimento di liquidazione della prestazione con decorrenza CP_1 dal 1° febbraio 2023 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa).
Ad essere in contestazione è solo l'effettiva erogazione della prestazione, in quanto i genitori hanno dedotto di non avere ricevuto alcuna somma, mentre l' ha affermato di aver versato gli importi CP_1 spettanti sull'IBAN indicato nel modello AP70.
2 Dalla documentazione prodotta dall' in corso di causa (su richiesta del giudice) risulta che CP_1 effettivamente l' , dopo aver accertato che il beneficiario fosse intestatario o cointestatario del CP_1 codice IBAN fornito, ha disposto i pagamenti. Tuttavia, gli stessi non sono andati a buon fine.
Ne discende la condanna dell' al pagamento dell'importo di € 2.927,25, richiesto in ricorso e CP_1 non specificamente contestato, a titolo di ratei di indennità di frequenza da febbraio 2023 a gennaio
2024, stante l'espressa limitazione della domanda alla data di deposito del ricorso.
A tale importo devono aggiungersi gli interessi legali come per legge dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
Si ritiene equo compensare le spese in ragione della metà, dal momento che non è noto quali siano state le ragioni del rifiuto dei pagamenti disposti dall' e che, in ogni caso, non vi è prova che i CP_1 ricorrenti, prima dell'avvio del giudizio, abbiano segnalato di non avere ricevuto quanto loro
(pacificamente) dovuto e cercato di ottenere in via stragiudiziale la risoluzione della problematica;
la restante metà segue la soccombenza dell' e si liquida come in dispositivo in relazione al valore CP_1 della controversia (da € 1.101 a € 5.200), al grado non elevato di complessità della stessa e all'opera effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, dell'importo di € 2.927,25 a titolo di ratei CP_1 di indennità di frequenza per il minore da febbraio 2023 a gennaio 2024, oltre Persona_1 interessi legali come per legge dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
2) compensa le spese in ragione della metà e condanna l' al pagamento della restante metà, che CP_1 liquida in € 443,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Benevento, 26 giugno 2024.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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