Articolo 22 della Legge 11 giugno 1962, n. 546
Articolo 21Articolo 23
Versione
1 luglio 1962
Art. 22.
E' abrogato l'ultimo comma dell' articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 .
Entrata in vigore il 1 luglio 1962