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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5312/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CARDONA MAURIZIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: esprime parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Putigano il 03/06/2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Putigano (atto n. 10 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 15.11.2022.
Con ricorso depositato il 27/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Putigano di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto
DÀ ATTO che le parti sono economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento.
DÀ ATTO che i coniugi (entrambi economicamente autosufficienti ed autonomi) dichiarano di null'altro avere da pretendere dal punto di vista economico-patrimoniale dando atto di aver già in precedenza compiutamente definito e regolato ogni altro loro rapporto, e di aver già separatamente provveduto, per quanto ivi non precisato, a risolvere ogni altro rapporto di natura obbligatoria tra di loro in corso.
DÀ ATTO che i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti loro intestati.
DÀ ATTO che le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22/11/2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5312/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CARDONA MAURIZIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: esprime parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Putigano il 03/06/2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Putigano (atto n. 10 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 15.11.2022.
Con ricorso depositato il 27/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Putigano di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto
DÀ ATTO che le parti sono economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento.
DÀ ATTO che i coniugi (entrambi economicamente autosufficienti ed autonomi) dichiarano di null'altro avere da pretendere dal punto di vista economico-patrimoniale dando atto di aver già in precedenza compiutamente definito e regolato ogni altro loro rapporto, e di aver già separatamente provveduto, per quanto ivi non precisato, a risolvere ogni altro rapporto di natura obbligatoria tra di loro in corso.
DÀ ATTO che i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti loro intestati.
DÀ ATTO che le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22/11/2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.