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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/12/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce - Seconda Sezione
La Corte composta dai magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 520/2023 R.G., introdotta da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Luca Caraccio, come da mandato in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
AL UN, come da mandato in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. n. 1431/2023 pubblicata l'11.5.2023 del Tribunale di Lecce
All'udienza del 4 Novembre 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note scritte sostitutive d'udienza ex art.127 ter c.p.c., riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVAZIONE
1.-Con atto di citazione evocava in giudizio dinanzi al Tribunale CP_1 di Lecce , per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e Parte_1 non patrimoniali sofferti a causa del processo penale subito in seguito alla querela sporta dallo stesso e conclusosi con una sentenza di assoluzione con Pt_1 formula “perché il fatto non sussiste”.
In particolare, l'attrice chiedeva al Tribunale la somma di euro 15.000 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale e deduceva che, in data 4.7.2017, rincasando, trovava il , insieme a (ex suocera) e Pt_1 Controparte_2 Per_1
(ex marito), nel vano scala della propria abitazione;
lo stesso , privo di Pt_1 autorizzazione, era intento a lavorare sul sistema di allarme dell'abitazione della
CP_1
All'arrivo della donna, il , la e il si allontanavano Pt_1 CP_2 Per_1 velocemente e e la intimava al di astenersi dal manomettere il CP_1 Pt_1 sistema di allarme, poiché, altrimenti, “ne avrebbe pagato le conseguenze”. A seguito di tale episodio, ava sporto denuncia-querela per il reato di Pt_1 minacce nei confronti della Veniva instaurato procedimento RG 1462/2017 CP_1 conclusosi con sentenza n. 46/2019, emessa dal Giudice di Pace di Lecce in data
11/04/2019 e divenuta irrevocabile il 25/05/2019, che assolveva dal CP_1 reato ascrittole perché il fatto non sussiste.
2.-Nel contraddittorio con , il quale chiedeva il rigetto Parte_1 della domanda, il Tribunale adito, istruita la causa mediante produzione documentale, interrogatorio formale dell'attore e prova testimoniale, con sentenza n.1431/2023, ha accolto la domanda. Osservava, in primo luogo, il giudicante che parte attrice aveva chiesto il risarcimento del danno, derivante dal reato di calunnia, perpetrata nei suoi confronti dal convenuto. Premesso che tale delitto si configura quando un soggetto, tramite denuncia, querela, istanza, incolpa di un reato una persona che sa essere innocente, il primo giudice ha ritenuto nella specie sussistenti i requisiti della calunnia, valorizzando quanto dichiarato dal nel Pt_1 verbale di sommarie informazioni rese quale persona offesa, vale a dire il fatto che egli, a seguito delle parole della non si preoccupava tanto di una eventuale CP_1 reazione della stessa, quanto di cosa avessero potuto pensare i vicini. Da tanto il primo giudice ha dedotto che il avesse querelato la nella Pt_1 CP_1 consapevolezza che alcuna minaccia era stata dalla stessa formulata ai suoi danni, ritenendo così integrati i requisiti del delitto in questione.
In ordine alla determinazione del danno, il Tribunale ha rigettato la richiesta di danno patrimoniale perché non allegato e non provato, mentre ha accordato il risarcimento del danno non patrimoniale, liquidando in via equitativa in favore della la somma di euro 5.000,00. CP_1
pag. 2/8 3. Avverso detta sentenza ha proposto appello , che, Parte_1 articolando i motivi di gravame che di seguito verranno esaminati, ha chiesto, nel merito, la riforma della sentenza di primo grado.
4. Si è ritualmente costituita , chiedendo il rigetto dell'appello e, CP_1 per l'effetto, la conferma dell'impugnata sentenza.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.11.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 cpc.
** ** **
5.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di prime cure, secondo il quale il fatto che il avrebbe detto:” non ero intimorito dalle minacce della sig.ra Pt_1 [...]
”, sarebbe sufficiente per ritenere illegittima la querela presentata dallo Pt_2 stesso.
Il , nel fornire la propria ricostruzione dei fatti, ha chiarito che, in data Pt_1
4.7.2017, dopo aver effettuato un intervento di sistemazione dell'apparato elettrico presso la casa di in Matino, uscito dall'abitazione, Controparte_2
“inspiegabilmente, veniva aggredito verbalmente dalla Sig.ra la quale, CP_1 senza alcuna motivazione specifica, cominciava ad accusarlo di aver manomesso il giorno precedente il sistema d'allarme della sua abitazione. Le accuse di manomissione sfociavano nella minaccia di fargliela pagare in qualunque modo per ciò che aveva fatto”. A seguito di tale episodio, il aveva sporto formale Pt_1 querela presso la stazione dei carabinieri di Matino. Osserva l'appellante che, in conseguenza di un episodio come quello descritto, qualsiasi cittadino avrebbe deciso di tutelare il proprio onore sporgendo querela;
peraltro, il processo penale non ha avuto una durata di anni e si è concluso con una sentenza di assoluzione.
5.2. Con il secondo motivo, l'appellante, contesta la fondatezza del risarcimento del danno non patrimoniale accordato dal Tribunale un danno non patrimoniale. Tale danno sarebbe derivato, secondo il primo giudice, dallo stato di stress psicologico subito dalla a seguito del processo penale ingiustamente CP_1 subito per effetto della illegittima querela presentata dal . La difesa Pt_1 lamenta l'assenza di logica alla base di tale risarcimento, considerato che: - trattasi pag. 3/8 di un giudizio davanti al giudice di Pace penale con tutte le caratteristiche sue proprie;
- che la richiesta di risarcimento avanzata dalla avrebbe avuto finalità CP_1 speculative nei confronti del , per avere la stessa avuto accesso al gratuito Pt_1 patrocinio, con conseguente impossibilità di essere condannata a pagare per lite temeraria con proprie risorse economiche.
5.3. Con il terzo motivo di gravame, parte appellante lamenta, infine, l'erronea interpretazione di legge, in quanto “la querela o la denuncia sono fonte di responsabilità e di risarcimento solo in caso di calunnia o di azione temeraria, cioè intentata con colpa grave, ma quest'ultima ipotesi è di competenza del solo giudice penale”. Precisa la difesa appellante che l'imputato, prima denunciato per un reato e poi assolto dal giudice, non può chiedere il risarcimento del danno a chi lo ha querelato. La denuncia di un reato non è mai fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato. Chi denuncia, fuori dall'ipotesi in cui agisca con la consapevolezza di calunniare, non è tenuto al risarcimento in caso di assoluzione dell'imputato per i seguenti motivi. In primo luogo, poiché non appare ragionevole sanzionare la libera iniziativa del cittadino che sporga querela per tutelare i propri diritti, e, in secondo luogo, perché l'azione penale è, in ogni caso, esercitata dallo Stato, attraverso l'attività di filtro del Pubblico Ministero. Innoltre, il denunciato poi assolto può chiedere il risarcimento del danno soltanto se il denunciante abbia agito con dolo e, quindi, con l'intento di calunniare la persona denunciata. Nella fattispecie considerata la prova della condotta dolosa non può ritenersi integrata per il solo fatto che la sia stata assolta, anche in considerazione del fatto che la condotta CP_1 materiale risulta essere configurata, poiché le minacce al sono state Pt_1 effettivamente mosse, come emerso dall'ascolto dei testi.
** ** **
6. Il primo e il terzo motivo di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, risultano fondati.
Come sopra esposto, l'appellante contesta la valutazione dei fatti operata dal primo giudice, il quale ha erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini della illegittimità della querela, la dichiarazione con cui il ha affermato di non essere Pt_1
pag. 4/8 rimasto intimorito dalle minacce ricevute. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente la responsabilità per i presunti danni che la ha lamentato CP_1 per effetto del processo penale per minaccia, incardinato a seguito della denuncia del . In proposito, l'impugnante sostiene che la querela, in sé e per sé Pt_1 considerata, non può essere fonte di responsabilità, richiedendosi, di contro,
l'intenzionalità, in capo al denunciante, di calunniare il denunciato.
6.1. La doglianza è fondata, con le precisazioni che seguono.
In primo luogo, con riguardo all'elemento oggettivo del delitto di calunnia, emerge dagli atti di causa e, in particolare, dalle dichiarazioni dei testi, che
[...]
, odierna appellata, ha effettivamente pronunciato nei confronti di CP_1 [...]
alcune frasi con tono della voce alterato. Parte_1
Nello specifico, infatti, secondo quanto riportato da un teste, la ha CP_1 rivolse al le seguenti parole: “Mi hai rovinato la famiglia e te la faccio Pt_1 pagare” (frase riferita dalla teste ). La teste , Controparte_2 Testimone_1 madre della ha, inoltre, riferito che, in data 4 luglio 2017, giorno dell'accaduto, CP_1 veniva raggiunta telefonicamente dalla figlia e che, giunta sul luogo, sentiva la stessa gridare contro il , pronunciando le seguenti parole: “State fermi e Pt_1 non toccate”. Anche un altro teste, , padre dell'appellata, ha Testimone_2 riferito di essere stato raggiunto telefonicamente dalla figlia il giorno dell'accaduto e che, recatosi insieme alla moglie sul posto, ha sentito la figlia gridare al : Pt_1
“Non vi permettete di toccare niente lì dentro”. Peraltro, tali circostanze non risultano contestate da parte dell'appellata e, per di più, la dinamica dei fatti è stata confermata tanto nella sentenza del Giudice di Pace di Lecce dell'11.04.2019, quanto nella sentenza impugnata.
Ne consegue, quindi, che il non ha sporto querela contro un Pt_1 soggetto che sapeva con certezza essere innocente, ma ha denunciato condotte realmente tenute dalla al fine di tutelare li propri diritti. In tal senso, la CP_1 giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “Non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante il denunciante si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale ed abbia prospettato specifiche ipotesi di reato”. (Cass. pen., pag. 5/8 n. 30981/2023). Come rilevato in precedenza, dunque, nel caso di specie, il fatto denunciato dal è realmente accaduto e, pertanto, quest'ultimo non ha Pt_1 prospettato, con la querela, circostanze false, attribuendole alla Non appare, CP_1 dunque, configurabile l'elemento oggettivo del delitto di calunnia che consiste nel prospettare fatti o circostanze che non sono realmente accaduti.
6.2. In secondo luogo, per quel che concerne l'elemento soggettivo del reato in questione, vale a dire la consapevolezza dell'innocenza del soggetto a cui si attribuisce un fatto di reato, neppure questo appare configurabile nel caso di specie.
Sul punto, il primo giudice ha osservato che la non aveva prospettato al CP_1
un danno ingiusto, ma soltanto la possibilità di ricorrere alla tutela prestata Pt_1 dall'ordinamento, e che il , per il solo fatto di aver dichiarato di non essersi Pt_1 intimorito per le parole della avrebbe avuto consapevolezza della liceità della CP_1 relativa condotta.
Tale argomentazione non appare condivisibile per una serie di motivi che di seguito si esamineranno.
In prima analisi, l'interpretazione del Tribunale, per cui le conseguenze a cui si riferiva l'odierna appellata sarebbero di natura squisitamente giuridica, non può essere condivisa, sia perché tra l'appellante e la ricorrevano pregressi rapporti CP_1 conflittuali, circostanza, questa, emersa nel corso del giudizio penale e non contestata, e sia perché il ha, in ogni caso, dichiarato di essersi Pt_1 preoccupato di ciò che i vicini avrebbero potuto pensare allarmati per le accuse rivolte dalla donna.
Peraltro, non depongono nel senso della presunta consapevolezza del in ordine all'innocenza della né il verbale di ascolto della persona Pt_1 CP_1 offesa, né la sentenza di assoluzione.
Quanto al primo, la dichiarazione del di non essere rimasto intimorito Pt_1 per effetto delle parole della bensì di essersi preoccupato soltanto di cosa CP_1 potessero pensare i vicini, non è indicativa, di per sé, della consapevolezza della innocenza della denunciata e, in ogni caso, integra il timore in ordine a possibili conseguenze negative sul proprio decoro/onore.
pag. 6/8 Con riguardo alla sentenza di assoluzione, poi, occorre rilevare che la stessa non è elemento da cui si possa dedurre la consapevolezza del in ordine Pt_1 all'innocenza dell'appellata. Sul punto, infatti, come correttamente rilevato dall'appellante, occorre chiarire che “nel processo penale, l'azione è portata avanti non dalla parte (come invece avviene nel giudizio civile), ma dallo Stato, nella persona degli organi inquirenti e della Procura della Repubblica;
dunque, a tutto voler concedere potrebbe essere solo quest'ultimo il soggetto responsabile per
l'azione penale infondata”. Tanto trova piena conferma nella giurisprudenza di legittimità, che così si è pronunciata: “(…) l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subìto dal denunciato (o querelato), mentre, dall'altro lato, la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere civico di segnalare fatti illeciti, rispondente all'interesse pubblico alla repressione dei reati, che rischierebbe di essere frustrato se il privato denunciante fosse esposto a responsabilità per avere presentato una denuncia semplicemente inesatta o rivelatasi infondata”
(Cass. n. 13093/2024; 12875/2025).
Alla luce di quanto esposto, pertanto, nella concreta ipotesi esaminata, non appaiono integrati, perché non provati dall'odierna appellata, gli elementi costitutivi del delitto di calunnia e, di conseguenza, non può ritenersi fondata la domanda risarcitoria. Tale conclusione trova conferma nella giurisprudenza consolidata della
Suprema Corte, secondo cui: “(…) la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, con la conseguenza che colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo” (Cass. n.
12875/2025 cit.).
pag. 7/8 Esclusa la prospettata ipotesi di responsabilità, resta assorbito il secondo motivo di gravame, concernente la determinazione del danno.
La riforma della sentenza impugnata comporta il rigetto della domanda proposta dall'attrice in primo grado, con conseguente condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 1431/2023 del
Tribunale di Lecce pubblicata l'11.5.2023, proposto da nei Parte_1 confronti di così provvede: CP_1
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta dal con l'atto di citazione di primo grado;
CP_1
2. condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio CP_1 grado, in favore di , liquidate in € 2.000,00 per il primo Parte_1 grado e € 1.200,00 per il grado di appello, oltre, per entrambi gli importi, il rimborso forfetario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge.
Lecce, 18 novembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Valeria Vitale.
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce - Seconda Sezione
La Corte composta dai magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 520/2023 R.G., introdotta da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Luca Caraccio, come da mandato in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
AL UN, come da mandato in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. n. 1431/2023 pubblicata l'11.5.2023 del Tribunale di Lecce
All'udienza del 4 Novembre 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note scritte sostitutive d'udienza ex art.127 ter c.p.c., riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVAZIONE
1.-Con atto di citazione evocava in giudizio dinanzi al Tribunale CP_1 di Lecce , per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e Parte_1 non patrimoniali sofferti a causa del processo penale subito in seguito alla querela sporta dallo stesso e conclusosi con una sentenza di assoluzione con Pt_1 formula “perché il fatto non sussiste”.
In particolare, l'attrice chiedeva al Tribunale la somma di euro 15.000 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale e deduceva che, in data 4.7.2017, rincasando, trovava il , insieme a (ex suocera) e Pt_1 Controparte_2 Per_1
(ex marito), nel vano scala della propria abitazione;
lo stesso , privo di Pt_1 autorizzazione, era intento a lavorare sul sistema di allarme dell'abitazione della
CP_1
All'arrivo della donna, il , la e il si allontanavano Pt_1 CP_2 Per_1 velocemente e e la intimava al di astenersi dal manomettere il CP_1 Pt_1 sistema di allarme, poiché, altrimenti, “ne avrebbe pagato le conseguenze”. A seguito di tale episodio, ava sporto denuncia-querela per il reato di Pt_1 minacce nei confronti della Veniva instaurato procedimento RG 1462/2017 CP_1 conclusosi con sentenza n. 46/2019, emessa dal Giudice di Pace di Lecce in data
11/04/2019 e divenuta irrevocabile il 25/05/2019, che assolveva dal CP_1 reato ascrittole perché il fatto non sussiste.
2.-Nel contraddittorio con , il quale chiedeva il rigetto Parte_1 della domanda, il Tribunale adito, istruita la causa mediante produzione documentale, interrogatorio formale dell'attore e prova testimoniale, con sentenza n.1431/2023, ha accolto la domanda. Osservava, in primo luogo, il giudicante che parte attrice aveva chiesto il risarcimento del danno, derivante dal reato di calunnia, perpetrata nei suoi confronti dal convenuto. Premesso che tale delitto si configura quando un soggetto, tramite denuncia, querela, istanza, incolpa di un reato una persona che sa essere innocente, il primo giudice ha ritenuto nella specie sussistenti i requisiti della calunnia, valorizzando quanto dichiarato dal nel Pt_1 verbale di sommarie informazioni rese quale persona offesa, vale a dire il fatto che egli, a seguito delle parole della non si preoccupava tanto di una eventuale CP_1 reazione della stessa, quanto di cosa avessero potuto pensare i vicini. Da tanto il primo giudice ha dedotto che il avesse querelato la nella Pt_1 CP_1 consapevolezza che alcuna minaccia era stata dalla stessa formulata ai suoi danni, ritenendo così integrati i requisiti del delitto in questione.
In ordine alla determinazione del danno, il Tribunale ha rigettato la richiesta di danno patrimoniale perché non allegato e non provato, mentre ha accordato il risarcimento del danno non patrimoniale, liquidando in via equitativa in favore della la somma di euro 5.000,00. CP_1
pag. 2/8 3. Avverso detta sentenza ha proposto appello , che, Parte_1 articolando i motivi di gravame che di seguito verranno esaminati, ha chiesto, nel merito, la riforma della sentenza di primo grado.
4. Si è ritualmente costituita , chiedendo il rigetto dell'appello e, CP_1 per l'effetto, la conferma dell'impugnata sentenza.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.11.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 cpc.
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5.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di prime cure, secondo il quale il fatto che il avrebbe detto:” non ero intimorito dalle minacce della sig.ra Pt_1 [...]
”, sarebbe sufficiente per ritenere illegittima la querela presentata dallo Pt_2 stesso.
Il , nel fornire la propria ricostruzione dei fatti, ha chiarito che, in data Pt_1
4.7.2017, dopo aver effettuato un intervento di sistemazione dell'apparato elettrico presso la casa di in Matino, uscito dall'abitazione, Controparte_2
“inspiegabilmente, veniva aggredito verbalmente dalla Sig.ra la quale, CP_1 senza alcuna motivazione specifica, cominciava ad accusarlo di aver manomesso il giorno precedente il sistema d'allarme della sua abitazione. Le accuse di manomissione sfociavano nella minaccia di fargliela pagare in qualunque modo per ciò che aveva fatto”. A seguito di tale episodio, il aveva sporto formale Pt_1 querela presso la stazione dei carabinieri di Matino. Osserva l'appellante che, in conseguenza di un episodio come quello descritto, qualsiasi cittadino avrebbe deciso di tutelare il proprio onore sporgendo querela;
peraltro, il processo penale non ha avuto una durata di anni e si è concluso con una sentenza di assoluzione.
5.2. Con il secondo motivo, l'appellante, contesta la fondatezza del risarcimento del danno non patrimoniale accordato dal Tribunale un danno non patrimoniale. Tale danno sarebbe derivato, secondo il primo giudice, dallo stato di stress psicologico subito dalla a seguito del processo penale ingiustamente CP_1 subito per effetto della illegittima querela presentata dal . La difesa Pt_1 lamenta l'assenza di logica alla base di tale risarcimento, considerato che: - trattasi pag. 3/8 di un giudizio davanti al giudice di Pace penale con tutte le caratteristiche sue proprie;
- che la richiesta di risarcimento avanzata dalla avrebbe avuto finalità CP_1 speculative nei confronti del , per avere la stessa avuto accesso al gratuito Pt_1 patrocinio, con conseguente impossibilità di essere condannata a pagare per lite temeraria con proprie risorse economiche.
5.3. Con il terzo motivo di gravame, parte appellante lamenta, infine, l'erronea interpretazione di legge, in quanto “la querela o la denuncia sono fonte di responsabilità e di risarcimento solo in caso di calunnia o di azione temeraria, cioè intentata con colpa grave, ma quest'ultima ipotesi è di competenza del solo giudice penale”. Precisa la difesa appellante che l'imputato, prima denunciato per un reato e poi assolto dal giudice, non può chiedere il risarcimento del danno a chi lo ha querelato. La denuncia di un reato non è mai fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato. Chi denuncia, fuori dall'ipotesi in cui agisca con la consapevolezza di calunniare, non è tenuto al risarcimento in caso di assoluzione dell'imputato per i seguenti motivi. In primo luogo, poiché non appare ragionevole sanzionare la libera iniziativa del cittadino che sporga querela per tutelare i propri diritti, e, in secondo luogo, perché l'azione penale è, in ogni caso, esercitata dallo Stato, attraverso l'attività di filtro del Pubblico Ministero. Innoltre, il denunciato poi assolto può chiedere il risarcimento del danno soltanto se il denunciante abbia agito con dolo e, quindi, con l'intento di calunniare la persona denunciata. Nella fattispecie considerata la prova della condotta dolosa non può ritenersi integrata per il solo fatto che la sia stata assolta, anche in considerazione del fatto che la condotta CP_1 materiale risulta essere configurata, poiché le minacce al sono state Pt_1 effettivamente mosse, come emerso dall'ascolto dei testi.
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6. Il primo e il terzo motivo di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, risultano fondati.
Come sopra esposto, l'appellante contesta la valutazione dei fatti operata dal primo giudice, il quale ha erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini della illegittimità della querela, la dichiarazione con cui il ha affermato di non essere Pt_1
pag. 4/8 rimasto intimorito dalle minacce ricevute. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente la responsabilità per i presunti danni che la ha lamentato CP_1 per effetto del processo penale per minaccia, incardinato a seguito della denuncia del . In proposito, l'impugnante sostiene che la querela, in sé e per sé Pt_1 considerata, non può essere fonte di responsabilità, richiedendosi, di contro,
l'intenzionalità, in capo al denunciante, di calunniare il denunciato.
6.1. La doglianza è fondata, con le precisazioni che seguono.
In primo luogo, con riguardo all'elemento oggettivo del delitto di calunnia, emerge dagli atti di causa e, in particolare, dalle dichiarazioni dei testi, che
[...]
, odierna appellata, ha effettivamente pronunciato nei confronti di CP_1 [...]
alcune frasi con tono della voce alterato. Parte_1
Nello specifico, infatti, secondo quanto riportato da un teste, la ha CP_1 rivolse al le seguenti parole: “Mi hai rovinato la famiglia e te la faccio Pt_1 pagare” (frase riferita dalla teste ). La teste , Controparte_2 Testimone_1 madre della ha, inoltre, riferito che, in data 4 luglio 2017, giorno dell'accaduto, CP_1 veniva raggiunta telefonicamente dalla figlia e che, giunta sul luogo, sentiva la stessa gridare contro il , pronunciando le seguenti parole: “State fermi e Pt_1 non toccate”. Anche un altro teste, , padre dell'appellata, ha Testimone_2 riferito di essere stato raggiunto telefonicamente dalla figlia il giorno dell'accaduto e che, recatosi insieme alla moglie sul posto, ha sentito la figlia gridare al : Pt_1
“Non vi permettete di toccare niente lì dentro”. Peraltro, tali circostanze non risultano contestate da parte dell'appellata e, per di più, la dinamica dei fatti è stata confermata tanto nella sentenza del Giudice di Pace di Lecce dell'11.04.2019, quanto nella sentenza impugnata.
Ne consegue, quindi, che il non ha sporto querela contro un Pt_1 soggetto che sapeva con certezza essere innocente, ma ha denunciato condotte realmente tenute dalla al fine di tutelare li propri diritti. In tal senso, la CP_1 giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “Non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante il denunciante si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale ed abbia prospettato specifiche ipotesi di reato”. (Cass. pen., pag. 5/8 n. 30981/2023). Come rilevato in precedenza, dunque, nel caso di specie, il fatto denunciato dal è realmente accaduto e, pertanto, quest'ultimo non ha Pt_1 prospettato, con la querela, circostanze false, attribuendole alla Non appare, CP_1 dunque, configurabile l'elemento oggettivo del delitto di calunnia che consiste nel prospettare fatti o circostanze che non sono realmente accaduti.
6.2. In secondo luogo, per quel che concerne l'elemento soggettivo del reato in questione, vale a dire la consapevolezza dell'innocenza del soggetto a cui si attribuisce un fatto di reato, neppure questo appare configurabile nel caso di specie.
Sul punto, il primo giudice ha osservato che la non aveva prospettato al CP_1
un danno ingiusto, ma soltanto la possibilità di ricorrere alla tutela prestata Pt_1 dall'ordinamento, e che il , per il solo fatto di aver dichiarato di non essersi Pt_1 intimorito per le parole della avrebbe avuto consapevolezza della liceità della CP_1 relativa condotta.
Tale argomentazione non appare condivisibile per una serie di motivi che di seguito si esamineranno.
In prima analisi, l'interpretazione del Tribunale, per cui le conseguenze a cui si riferiva l'odierna appellata sarebbero di natura squisitamente giuridica, non può essere condivisa, sia perché tra l'appellante e la ricorrevano pregressi rapporti CP_1 conflittuali, circostanza, questa, emersa nel corso del giudizio penale e non contestata, e sia perché il ha, in ogni caso, dichiarato di essersi Pt_1 preoccupato di ciò che i vicini avrebbero potuto pensare allarmati per le accuse rivolte dalla donna.
Peraltro, non depongono nel senso della presunta consapevolezza del in ordine all'innocenza della né il verbale di ascolto della persona Pt_1 CP_1 offesa, né la sentenza di assoluzione.
Quanto al primo, la dichiarazione del di non essere rimasto intimorito Pt_1 per effetto delle parole della bensì di essersi preoccupato soltanto di cosa CP_1 potessero pensare i vicini, non è indicativa, di per sé, della consapevolezza della innocenza della denunciata e, in ogni caso, integra il timore in ordine a possibili conseguenze negative sul proprio decoro/onore.
pag. 6/8 Con riguardo alla sentenza di assoluzione, poi, occorre rilevare che la stessa non è elemento da cui si possa dedurre la consapevolezza del in ordine Pt_1 all'innocenza dell'appellata. Sul punto, infatti, come correttamente rilevato dall'appellante, occorre chiarire che “nel processo penale, l'azione è portata avanti non dalla parte (come invece avviene nel giudizio civile), ma dallo Stato, nella persona degli organi inquirenti e della Procura della Repubblica;
dunque, a tutto voler concedere potrebbe essere solo quest'ultimo il soggetto responsabile per
l'azione penale infondata”. Tanto trova piena conferma nella giurisprudenza di legittimità, che così si è pronunciata: “(…) l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subìto dal denunciato (o querelato), mentre, dall'altro lato, la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere civico di segnalare fatti illeciti, rispondente all'interesse pubblico alla repressione dei reati, che rischierebbe di essere frustrato se il privato denunciante fosse esposto a responsabilità per avere presentato una denuncia semplicemente inesatta o rivelatasi infondata”
(Cass. n. 13093/2024; 12875/2025).
Alla luce di quanto esposto, pertanto, nella concreta ipotesi esaminata, non appaiono integrati, perché non provati dall'odierna appellata, gli elementi costitutivi del delitto di calunnia e, di conseguenza, non può ritenersi fondata la domanda risarcitoria. Tale conclusione trova conferma nella giurisprudenza consolidata della
Suprema Corte, secondo cui: “(…) la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, con la conseguenza che colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo” (Cass. n.
12875/2025 cit.).
pag. 7/8 Esclusa la prospettata ipotesi di responsabilità, resta assorbito il secondo motivo di gravame, concernente la determinazione del danno.
La riforma della sentenza impugnata comporta il rigetto della domanda proposta dall'attrice in primo grado, con conseguente condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 1431/2023 del
Tribunale di Lecce pubblicata l'11.5.2023, proposto da nei Parte_1 confronti di così provvede: CP_1
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta dal con l'atto di citazione di primo grado;
CP_1
2. condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio CP_1 grado, in favore di , liquidate in € 2.000,00 per il primo Parte_1 grado e € 1.200,00 per il grado di appello, oltre, per entrambi gli importi, il rimborso forfetario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge.
Lecce, 18 novembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Valeria Vitale.
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