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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 836 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. PALMA DOMENICO, come da procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], parte rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. VALENTINO DOMENICO, come da procura in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Controparte_1
27/03/2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28/01/2012, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Pomigliano D'Arco (NA) (al N.1, Parte II, Serie A, Anno 2012). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi ovvero dalla scadenza del termine ex art. 127 ter, 5° comma c.p.c. nella procedura di separazione dei coniugi, definita con decreto di omologa n.343/2022 del 24/02/2022.
Premesso che dal matrimonio sono nati figli ( in data 11/05/2012 in Aversa Per_1
(CE), in data 16/07/2013 in Aversa (CE), in data 24/10/2014 in Aversa Per_2 Per_3
(CE), in data 08/05/2017 in Aversa (CE)), le parti hanno indicato Per_4
1 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio. Dunque, stante l'impossibilità della conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione degli atti al Collegio. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 28/03/2025).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti in data 28.12.2012, secondo il rito concordatario, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Pomigliano d'Arco (NA) al N.° 1 – Parte 2^ - Serie A – Ufficio 1; 2) Disporre, l'affidamento condiviso, ai sensi della L. n. 54/2006, dei figli minori _5
, , ed , con residenza e dimora privilegiata presso la
[...] Per_2 Per_3 Per_4 madre sig.ra . Entrambi i genitori eserciteranno in forma condivisa la Parte_1 potestà genitoriale sui minori per le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardano e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
3) Assegnare in via esclusiva la casa coniugale, non di proprietà degli anzidetti coniugi, con ogni annesso mobilio d'arredo, sita in Castello di Cisterna (NA) alla via V. Emanuele Traversa nr. 5, alla sig.ra che la abiterà unitamente alla prole, salvo diverso Parte_1
e libero cambiamento di residenza, che andrà in ogni caso comunicato al sig. CP_1
;
[...]
4) Disporre il diritto-dovere del padre di tenere i minori figli, con sé, con le modalità più opportune in relazione all'interesse e all'esigenza degli stessi: a. a weekend alterni dalle ore 16:30 del venerdì alle ore 21:30 della domenica, con pernottamento;
b.
Infrasettimanale: un pomeriggio a settimana (martedì) con cena compresa dalle ore 16.30 alle ore 21.30, allorquando il sig. svolgerà il turno lavorativo Controparte_1 mattutino, che andrà espressamente e preventivamente comunicato alla sig.ra _1
. Diversamente e per il medesimo giorno (martedì) ed allorquando il sig.
[...] CP_1 svolgerà il turno lavorativo pomeridiano, sarà tenuto a prelevare i minori figli dalla mattina, in orario prescolastico, accompagnarli a scuola con conseguente attività di ritiro, pranzo e rientro alla casa coniugale alle ore 16.30. Tanto sarà suscettibile di modifiche, sempre preventivamente comunicate, solo in considerazione di significative e
2 rilevanti esigenze, impegni e/o necessità inderogabili dei rispettivi coniugi, ovvero di particolari esigenze scolastiche e non dei minori;
c. Vacanze estive: il sig. CP_1
, trascorrerà con i minori figli 15 giorni consecutivi (Luglio o Agosto) con onere
[...] di comunicazione alla madre da parte del padre entro due mesi prima dalla fruizione delle ferie, ovvero di pianificazione delle vacanze dell'una o dell'altra parte. Le parti inoltre prima di ogni periodo di vacanza e partenza saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze, nonché e qualora non disponibili i recapiti telefonici;
d. Vacanze Natalizie e Pasquali: i minori figli trascorreranno con il padre, ad anni alterni, quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, preventivamente da concordarsi;
Tre giorni durante le festività pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, con pernottamento, preventivamente da concordarsi;
e. Compleanno e onomastici: i genitori trascorreranno ad anni alterni i compleanni e gli onomastici dei minori figli, salvo unanime compartecipazione preventivamente accordata;
5) Prevedere a carico del sig. , quale contributo al mantenimento dei Controparte_1 figli minori , , e , un assegno mensile dell'importo Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 complessivo di € 800,00 (€ 200,00 per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese. Le parti di comune accordo, prestano consenso acchè l'importo parti ad € 800,00 verrà versato in forma diretta dal datore di lavoro del sig. con Controparte_1 il quale quest'ultimo intrattiene uno stabile rapporto di lavoro – DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. (p.iva in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in Peschiera P.IVA_1
Borromeo (MI) – 20068 – Via Lombardia 2/A - a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie (IBAN: [...]) intestate alla sig.ra . Parte_1
Resta inteso che obbligato principale del versamento resterà sempre il sig. CP_1
, ragion per cui, qualora si verificassero ipotesi di mancato versamento,
[...] licenziamento, dimissioni e/o altre ragioni non contemplate, quest'ultimo sarà comunque obbligato procedere ad assolvere al versamento delle somme dovute a titolo di contributo al mantenimento per la prole, anzi richiamate;
6) L'assegno unico ed universale per i figli e/o l'assegno familiare, viene attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, alla madre quale genitore affidatario nella misura del 50%. A far data dal 01/01/2026, il sig. , dalla propria quota Controparte_1 (50%) del cd. “assegno unico”, verserà in favore della sig.ra ed in aggiunta Parte_1 al contributo al mantenimento di cui al punto 5), la somma pari ad € 100,00;
7) Porre altresì a carico del sig. al 50% le spese di carattere Controparte_1 straordinario: spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base;
ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche;
lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati. Dovranno essere invece preventivamente concordate dai genitori le seguenti spese straordinarie: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o
3 l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche;
viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali. Ove le spese sopraindicate siano sostenute dalla madre o dal padre, il rimborso nella misura del 50% sarà dovuto e nella ricorrenza dei medesimi presupposti entro dieci giorni dalla presentazione del relativo documentazione di spesa. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori s'intenderanno accettate dall'altro, qualora a fronte della richiesta scritta del genitore, l'altro entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta non esprima per iscritto, parere discordante motivato. La detrazione fiscale ai fini IRPEF delle spese straordinarie nonché la deducibilità per figli a carico, sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione quota di riparto delle spese straordinarie.
8) Le utenze domestiche continueranno ad essere ripartite tra le Parti nella misura del 50%, salvo presentazione di idoneo documento di spesa andranno rimborsate alla Parte anticipante entro giorni 10 dalla presentazione della ricevuta contabile di pagamento.
9) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Occorre precisare che le spese straordinarie si intendono individuate secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Nola attualmente vigente. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 836 /2025, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Pomigliano D'Arco (NA) il 28/01/2012 tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio al N.1, Parte II, Serie A, Anno 2012);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R.
4 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 28/05/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice
5