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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/05/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2337/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Caterina Chiulli Presidente dott. Silvia Brat Consigliere rel. dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2337/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTANTINO Parte_1 P.IVA_1
LOIACONO, elettivamente domiciliata in VIA SANT'ANTONIO MARIA
ZACCARIA, 1 20122 MILANO presso il difensore appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. MAURIZIO FALCHI, elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA
17 MILANO presso il difensore pagina 1 di 12 Appellato
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per 'effetto, in riforma della sentenza n. 6369/2024 del 24.06.2024 emessa dal Tribunale di Milano 11 nell'ambito del giudizio 1199/2023 R.G. accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: - rigettare l'opposizione proposta per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 19098/20 per l'intera somma ingiunta;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che il Sig. è debitore della per il minor importo di CP_1 Parte_1
Euro 5.000,00 più IVA 22% a titolo di compenso per l'attività di indagine prestata dall'opposta e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della suddetta cifra, maggiorata degli interessi come domandati. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e con rigetto di tutte le istanze, domande ed eccezioni sollevate dalla controparte. In via istruttoria, si producono i seguenti documenti:
1. contratto del
21.12.2019; 2. decreto ingiuntivo 19098/20; 3. citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
4. memoria di costituzione e risposta del 31.10.2023; 5. verbale del
15.02.2023; 6. verbale del 20.05.2023; 7. verbale dell'11.04.2024; 8. copia sentenza impugnata n. 6369/2024; 9. Nota di credito 3/FE/NC del 24.08.2020; 10. Nota di deposito, annullamento della nota di credito e denuncia querela;
11. fascicolo monitorio;
12. fascicolo di primo grado. 13. procura alle liti.
Conclusioni per Controparte_1
pagina 2 di 12 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria richiesta, così voler giudicare: Nel merito: accertare l'infondatezza dell'appello avversario, dichiarare la sua inidoneità ad abbattere neppure parzialmente il giudicato di primo grado e, per l'effetto, respingere la domanda avversaria. Si valuti la responsabilità ex art. 96 c.p.c. di controparte. Con salvezza di onorari e spese, delle quali il difensore si dichiara antistatrio ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria: si allega il fascicolo di primo grado.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6369/2024, ha accolto l'opposizione spiegata da e revocato il decreto ingiuntivo emesso in Controparte_1
data 2.12.2020 per l'importo di € 7.515,20 già comprensivo di IVA in favore della società J – Target s.r.l.; ha, quindi, condannato l'opponente al pagamento della minor somma di € 827,59 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002.
2. L'opposizione era fondata su ragioni processuali costituite dall'aver il giudice del monitorio assegnato, al fine dell'opposizione, il termine di giorni 40, quando l'ingiunto risiedeva in stati extraeuropei.
3. Nel merito, l'opposizione era basata sulla negazione dell'obbligazione, in quanto l'attore opponente deduceva di avere pagato l'importo di cui alla fattura nell'estate dell'anno 2020 in favore di tale dott. che vantava Persona_1
un corrispondente credito nei confronti della società ed, infatti, il Pt_1
consulente dott. HI, ricevuto l'importo da parte del aveva CP_1
emesso la relativa nota di credito n. 37FE/NC del 24.8.2020 per l'importo di €
J - Target. L'attore Parte_1
aveva dedotto la propria buona fede nel pagamento di quanto CP_1
richiesto e contestava anche l'applicazione degli interessi ex D.lgs. n. 231/2002.
pagina 3 di 12 4. Il giudice di primo grado dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo, in ragione dell'assegnazione del termine non corretto al fine dell'opposizione.
5. Quanto al merito, il giudice rilevava che l'opponente non aveva contestato il contratto di investigazione sottoscritto, ma aveva eccepito il proprio l'adempimento mediante il pagamento intervenuto nei confronti del HI.
Esclusa quindi qualsivoglia indagine in punto compensazione, posto che la questione rifluiva anche nella sfera giuridica di un terzo, ossia del HI, reputava il giudice che ricorressero i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 1188 c.c.; ed, invero, erano state allegate e documentate molteplici circostanze in fatto non trascurabili, quali, in primo luogo, il ruolo di tramite svolto dal
HI nella conclusione del contratto di investigazione, tra cui anche la residenza all'estero del tali da rendere plausibile e non connotato da CP_1
negligenza il pagamento fatto direttamente al terzo;
in secondo luogo,
l'opponente risultava aver corrisposto la somma in questione come emergeva dalla nota di credito emessa dal HI nei confronti della società opposta in cui si legge: “nota di credito relativa alle fatture anno 2019, parzialmente pagate tramite compensazione di vostro cliente come da accordi”. Ad avviso CP_1
del giudice di prima istanza, detta nota costituiva elemento dirimente per ritenere che la società opposta avesse profittato del predetto pagamento fatto dall'opponente ad un suo creditore.
6. Sulla base di tali argomentazioni, dunque, il Tribunale di Milano, previa revoca del decreto ingiuntivo, condannava l'attore opponente al pagamento del residuo importo di € 827,59 – oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo e, tenuto conto della significativa riduzione del quantum debitorio, disponeva l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
pagina 4 di 12 7. Avverso la sopra detta decisione interponeva appello la società J – Target s.r.l., instando per il rigetto dell'opposizione e, in subordine, per la condanna della controparte al pagamento della minore somma di € 5.000,00 oltre IVA al 22%.
8. Parte appellata chiedeva il rigetto del gravame, ponendo all'attenzione della
Corte la questione della condanna ex art. 96 c.p.c..
9. Dopo l'udienza di prima comparizione del 4.2.2025, la causa era rinviata ai sensi degli artt. 350 bis e 127 ter c.p.c. all'udienza del 25.3.25, con assegnazione di termine sino al 14.3.25 per il deposito di sintetiche note di replica.
Motivi della decisione
10. I motivi di censura come prospettati dalla parte impugnante impingono tutti e tre sulla dedotta violazione degli artt. 1188 e 2697 c.c.:.
11. Con il primo motivo, la difesa dell'appellante evidenzia che sin dalla comparsa di costituzione aveva contestato il presunto credito del dott. HI non solo nel quantum, ma anche nell'an. Tale rilievo, dunque, era idoneo a viziare l'intero ragionamento conseguente incentrato sull'art. 1188 c.c..
12. Con il secondo motivo, l'appellante evidenzia che erroneo era il ragionamento del giudie di prime cure nella parte in cui “a fronte di una formale ed esplicita nota di credito emessa dal terzo, l'opposta non ha prodotto alcun documento teso
a contestarla formalmente o a respingerla”. Ad avviso della società appellante, infatti, l'errore del giudice di prime cure emergeva dal fatto che la nota di credito era poi stata annullata dallo stesso che l'aveva emessa;
Persona_1
ed in effetti la società in data 11.4.2024 aveva depositato agli atti la nota Pt_1
di annullamento della nota di credito n. 3/FE/NC. Ebbene, tale nota di annullamento era stata completamente celata dal Ora, tale CP_1
circostanza era assolutamente pacifica, tanto che lo stesso opponente CP_1
aveva qualificato l'annullamento predetto quale mero errore informatico, pagina 5 di 12 “correndo poi ai ripari” con emissione di altra nota di credito con la seguente causale “riqualificazione nota di credito dell'8.4.2020 precedentemente annullata per errore informatico – nota di credito relativa alle fatture 2019, parzialmente pagate tramite compensazione di vs cliente come da accordi”. Ora, CP_1
l'annullamento della nota di credito posta alla base della decisione mina in radice il ragionamento seguito dal giudice di prime cure. Né l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal può fondarsi sulla nuova nota di credito, CP_1
posto che essa non era stata emessa prima del giudizio incardinato innanzi al
Tribunale.
13. Con il terzo motivo, l'opponente non aveva dimostrato di aver eseguito il pagamento, come sarebbe stato agevole mediante prova documentale.
14. Opinione della Corte quanto ai tre motivi di gravame. La Corte deve pronunciarsi in ordine alla correttezza del pagamento effettuato da parte del in favore del dott. commercialista della società CP_1 Persona_1
odierna appellante. E' d'uopo illustrare la documentazione prodotta dalle parti e segnatamente il contratto di investigazione privata ( doc. n. 11 di parte opposta), intercorso tra il committente e la società con il relativo report CP_1 Pt_1
( doc. n. 12 di parte convenuta). Tale contratto prevedeva un costo indicativo di
€ 6.500,00 e dava atto del versamento dell'acconto di € 600,00 da parte del pacifico è che la data indicata nel contratto è errata, facendosi CP_1
riferimento al 21.12.2020, laddove il report ed il preteso pagamento sono rispettivamente di marzo e di agosto 2020.
15. Sub doc. n. 4 a di parte opponente in prime cure si trova la nota di credito che il dott. HI avrebbe emesso in favore dell'odierna parte appellante in ragione del credito fondato su fatture dell'anno 2019 che risulterebbero così parzialmente pagate tramite il pagamento effettuato appunto dal L'importo CP_1
indicato in detta nota è di € 4.408,00 che, maggiorato dell'IVA, ammonta ad € pagina 6 di 12 5.272,41. Tale nota reca la seguente dicitura: “nota di credito relativa alle fatture anno 2019, parzialmente pagate tramite compensazione di vostro cliente come da accordi”. Sub doc. n. 4 b si trovano gli estremi della CP_1
fattura elettronica emessa da Persona_1
16. Sub doc. n. 10 di parte convenuta si trova la mail in data 26.9.2020 ore 12:03 inviata dalla società al cliente del seguente tenore: Pt_1 CP_1
“Buongiorno Dr. innanzitutto Le manifesto la ns sorpresa e CP_1
dispiacere per l'incresciosa situazione, a ns avviso addebitabile unicamente allo
con il quale alla luce di quanto accaduto, verranno rivisti i ns CP_2
rapporti. Premesso che i primi di marzo 2020 abbiamo consegnato il ns elaborato ed files video allegati a mani del Dr. ricevendone i Persona_1
complimenti per il risultato conseguito, dal mese di maggio/giugno 2020 appena terminato il lock-down, abbiamo inoltrato diverse mail di sollecito allo CP_2
che la interpellasse per il saldo del ns lavoro, ricevendo giustificazioni
[...]
per il ritardo con la Sua momentanea irreperibilità trovandosi ad Hong Kong, avendo avuto comunque ampie rassicurazioni che Lei ci avrebbe saldato una volta rientrato in Italia, a tal proposito teniamo a precisare che lo CP_2
non ha mai avuto alcuna autorizzazione ad incassare ne agire in alcuna sede per eventuali credi della , pertanto le cosiddette "intese" riferitele CP_3
dalla non riguardano in alcun modo la . Mi spiace CP_2 CP_3
doverle comunicare che a tutt 'oggi, a distanza di oltre 6 mesi dalla consegna, il ns lavoro è rimasto totalmente insoluto, pertanto mi corre l'obbligo di trasmetterle regolare fattura e rimanere in attesa del saldo dovuto. Rimanendo a
Sua completa disposizione per ogni chiarimento, siamo a richiederLe nuovamente il saldo della ns fattura che troverà in allegato. RingraziandoLa anticipatamente con l'occasione porgiamo cordiali saluti”. A tale mail rispondeva il CP_1
con mail nella stessa data, ore 12:10 ( stesso doc. n. 10) del seguente tenore:: pagina 7 di 12 “Buongiorno Dr. Mi dispiace per misunderstanding. Metto in copia lo Per_2
considerando che mi è già stata data conferma che l'importo totale CP_2
è già stato da me saldato e nulla è da pretendere da parte mia. Rimango a disposizione . Controparte_1
17. Con la comparsa conclusionale depositata in prime cure, la difesa del CP_1
depositava ulteriore nota di credito emessa in data 8.4.2024 così specificata:
“riqualificazione nota di credito del 08/04/20202 precedentemente annullata per errore informatico. Nota di credito relativa alle fatture 2019 parzialmente pagate tramite compensazione di vs. cliente come da accordi”. CP_1
18. Infine, in data 10.4.2024 la difesa di parte opposta depositava la denuncia - querela sporta in data 10.4.2024 da quale legale Persona_3
rappresentante dell'odierna appellante per la vicenda in esame, all'esito, peraltro, della sopra detta riqualificazione della nota di credito annullata. Unitamente a detta denuncia, depositava la nota di annullamento della nota di credito disposta dalla società in data 16.11.2020.
19. Questo essendo il compendio documentale, è utile richiamare gli arresti di legittimità in merito all'applicazione dell'art. 1188 c.c. e, in particolare, Cass. civ.
n. 17742/2005, secondo cui “in tema di adempimento delle obbligazioni, l'art.
1188 cod. civ., indicando in modo preciso i soggetti legittimati a ricevere
l'adempimento, e cioè in primo luogo il creditore o un suo rappresentante, ovvero
l'"adiectus solutionis causa", vale a dire la persona indicata dallo stesso creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice, comporta che il pagamento fatto
a persona non legittimata è inefficace nei confronti del creditore, tranne che quest'ultimo non lo ratifichi o non ne approfitti, con la conseguenza che il debitore rimane obbligato ad eseguire la prestazione anche in via giudiziaria”; ed, ancora, Cass. civ. n. 2093/1997, secondo cui: “il pagamento eseguito ad un soggetto diverso da quelli indicati nell'art. 1188 cod. civ., i quali sono gli unici pagina 8 di 12 legittimati a ricevere l'adempimento, non ha effetti liberatori, a meno che il debitore non provi che il creditore lo ha ratificato o ne ha profittato, ovvero, con il suo comportamento, ha legittimato il debitore medesimo a considerare il terzo come suo rappresentante apparente. (Nella specie la sentenza di merito confermata dalla S.C. ha escluso la buona fede del debitore, poiché questi, pur avendo intrattenuto diretti rapporti commerciali con l'effettivo creditore, aveva pagato ad un terzo estraneo sia al rapporto di fornitura al quale il pagamento si riferiva che alla serie dei legittimati ex art. 1188 cod. civ.).
20. Trasfondendo tali condivisibili criteri direttivi nel caso di specie, è necessario domandarsi se la società odierna appellante (opposta in prime cure) abbia o meno profittato della nota di credito emessa dal dott. la prima volta. Persona_1
Ebbene, anche se il corrispettivo di detta nota è confluito nel cassetto fiscale della società non può trascurarsi che la stessa, con la mail del 26.9.2020 (doc. Pt_1
n. 10 sopra citato sub punto n. 16), all'indomani del preteso pagamento da parte del contestò tale modalità di adempimento, escludendo l'esistenza di CP_1
qualsivoglia accordo intervenuto con il dott. HI. Se, infatti, non è contestato quanto esposto dal giudice di prime cure in punto gestione del contratto da parte del dott. HI (in ragione della lontananza del dall'Italia) e se CP_1
quindi il HI svolse la funzione di tramite tra le odierne parti in causa, ottenendo anche in consegna il report dell'investigazione svolta, è altrettanto indubbio che tale situazione di fatto di per sé non legittimava affatto il a pagare una somma determinata al HI che così l'avrebbe detratta CP_1
dal credito asseritamente vantato verso la società Difetta, in primo Pt_1
luogo, e con carattere dirimente, la sussistenza stessa del credito, dato che la società opposta in prime cure aveva contestato la sussistenza del credito del dott.
HI nei propri confronti, come risulta da pag. 4 della comparsa di costituzione
(cfr. pag. 4: “tanto più che il presunto 'credito' vantato dal consulente è pagina 9 di 12 contestato non solo nel quantum ma anche nell'an(!), oltre a non essere liquido ed esigibile”).
21. A tale riguardo, nessun valore assume la nota di riqualificazione della nota di credito annullata di cui al punto n. 18, in quanto - a prescindere dal valore della stessa e dalla sussumibilità nell'alveo dell'art. 1188, II comma c.c. – si tratta di documento successivo di 3 anni e 4 mesi rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo, che non fa venire meno certo la contestazione circa la sussistenza del credito vantato dal dott. HI. Risulta, poi, depositata tardivamente, in data
10.4.2024, ossia il giorno antecedente l'udienza di precisazione delle conclusioni la denuncia querela sporta dal legale rappresentante della società appellante. Tale deposito risulta comunque ininfluente, in ragione dell'insussistenza di qualsivoglia credito del dott. HI verso idoneo quindi a legittimare il Pt_1
pagamento disposto dal Per le sopra dette considerazioni, non CP_1
risultano configurabili i presupposti di cui all'art. 1188, II comma, c.c., stante la contestazione del credito da parte dell'odierna appellante, opposta in primo grado.
22. Per tali ragioni, in accoglimento dell'appello, deve essere accolta la domanda della società odierna appellante volta ad ottenere il pagamento della minore somma di € 5.000,00 oltre IVA, cui si perviene sulla base di quanto indicato dalla stessa opposta a pag. 6 della comparsa di costituzione di primo grado: €
6.340,00 come dalla stessa parte indicato per compenso, detratto l'importo di €
600,00 quale acconto e detratto l'importo di € 740,00 per sconto. Non è accoglibile la maggiore somma chiesta in via principale pari ad € 7.515,20 indicata in decreto ingiuntivo e motivata alla luce del fatto che l'attività investigativa non era agevolmente predeterminabile, come, del resto, risultava dal costo di cui al contratto, costo qualificato come “indicativo”. Ebbene, non è in atti un supporto documentale adeguato per giustificare la maggiore somma di cui pagina 10 di 12 al ricorso monitorio. Spetta dunque l'importo di € 5.000,00 oltre IVA ed interessi ex D.lgs. n. 231/2002.
23. L'accoglimento del gravame giustifica la condanna di parte appellata alla rifusione, in favore della società delle spese processuali dei due Parte_1
gradi di giudizio, con applicazione dei parametri minimi alla luce della delimitazione dei temi difensivi svolti e con esclusione, solo quanto all'appello, della fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2337/24 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma Parte_1
della sentenza n. 6369/24 emessa dal Tribunale di Milano, condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 5.000,00 oltre IVA al 22% ed interessi ex D. lgs. n.
231/2002;
II. condanna a rimborsare, in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese processuali, che liquida, quanto al primo grado, in €
[...]
2.540,00; quanto al secondo grado in € 1.984,00 – oltre, in entrambe le fasi, al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 25.3.2025.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Caterina Chiulli
pagina 11 di 12
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Caterina Chiulli Presidente dott. Silvia Brat Consigliere rel. dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2337/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTANTINO Parte_1 P.IVA_1
LOIACONO, elettivamente domiciliata in VIA SANT'ANTONIO MARIA
ZACCARIA, 1 20122 MILANO presso il difensore appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. MAURIZIO FALCHI, elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA
17 MILANO presso il difensore pagina 1 di 12 Appellato
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per 'effetto, in riforma della sentenza n. 6369/2024 del 24.06.2024 emessa dal Tribunale di Milano 11 nell'ambito del giudizio 1199/2023 R.G. accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: - rigettare l'opposizione proposta per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 19098/20 per l'intera somma ingiunta;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che il Sig. è debitore della per il minor importo di CP_1 Parte_1
Euro 5.000,00 più IVA 22% a titolo di compenso per l'attività di indagine prestata dall'opposta e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della suddetta cifra, maggiorata degli interessi come domandati. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e con rigetto di tutte le istanze, domande ed eccezioni sollevate dalla controparte. In via istruttoria, si producono i seguenti documenti:
1. contratto del
21.12.2019; 2. decreto ingiuntivo 19098/20; 3. citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
4. memoria di costituzione e risposta del 31.10.2023; 5. verbale del
15.02.2023; 6. verbale del 20.05.2023; 7. verbale dell'11.04.2024; 8. copia sentenza impugnata n. 6369/2024; 9. Nota di credito 3/FE/NC del 24.08.2020; 10. Nota di deposito, annullamento della nota di credito e denuncia querela;
11. fascicolo monitorio;
12. fascicolo di primo grado. 13. procura alle liti.
Conclusioni per Controparte_1
pagina 2 di 12 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria richiesta, così voler giudicare: Nel merito: accertare l'infondatezza dell'appello avversario, dichiarare la sua inidoneità ad abbattere neppure parzialmente il giudicato di primo grado e, per l'effetto, respingere la domanda avversaria. Si valuti la responsabilità ex art. 96 c.p.c. di controparte. Con salvezza di onorari e spese, delle quali il difensore si dichiara antistatrio ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria: si allega il fascicolo di primo grado.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6369/2024, ha accolto l'opposizione spiegata da e revocato il decreto ingiuntivo emesso in Controparte_1
data 2.12.2020 per l'importo di € 7.515,20 già comprensivo di IVA in favore della società J – Target s.r.l.; ha, quindi, condannato l'opponente al pagamento della minor somma di € 827,59 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002.
2. L'opposizione era fondata su ragioni processuali costituite dall'aver il giudice del monitorio assegnato, al fine dell'opposizione, il termine di giorni 40, quando l'ingiunto risiedeva in stati extraeuropei.
3. Nel merito, l'opposizione era basata sulla negazione dell'obbligazione, in quanto l'attore opponente deduceva di avere pagato l'importo di cui alla fattura nell'estate dell'anno 2020 in favore di tale dott. che vantava Persona_1
un corrispondente credito nei confronti della società ed, infatti, il Pt_1
consulente dott. HI, ricevuto l'importo da parte del aveva CP_1
emesso la relativa nota di credito n. 37FE/NC del 24.8.2020 per l'importo di €
J - Target. L'attore Parte_1
aveva dedotto la propria buona fede nel pagamento di quanto CP_1
richiesto e contestava anche l'applicazione degli interessi ex D.lgs. n. 231/2002.
pagina 3 di 12 4. Il giudice di primo grado dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo, in ragione dell'assegnazione del termine non corretto al fine dell'opposizione.
5. Quanto al merito, il giudice rilevava che l'opponente non aveva contestato il contratto di investigazione sottoscritto, ma aveva eccepito il proprio l'adempimento mediante il pagamento intervenuto nei confronti del HI.
Esclusa quindi qualsivoglia indagine in punto compensazione, posto che la questione rifluiva anche nella sfera giuridica di un terzo, ossia del HI, reputava il giudice che ricorressero i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 1188 c.c.; ed, invero, erano state allegate e documentate molteplici circostanze in fatto non trascurabili, quali, in primo luogo, il ruolo di tramite svolto dal
HI nella conclusione del contratto di investigazione, tra cui anche la residenza all'estero del tali da rendere plausibile e non connotato da CP_1
negligenza il pagamento fatto direttamente al terzo;
in secondo luogo,
l'opponente risultava aver corrisposto la somma in questione come emergeva dalla nota di credito emessa dal HI nei confronti della società opposta in cui si legge: “nota di credito relativa alle fatture anno 2019, parzialmente pagate tramite compensazione di vostro cliente come da accordi”. Ad avviso CP_1
del giudice di prima istanza, detta nota costituiva elemento dirimente per ritenere che la società opposta avesse profittato del predetto pagamento fatto dall'opponente ad un suo creditore.
6. Sulla base di tali argomentazioni, dunque, il Tribunale di Milano, previa revoca del decreto ingiuntivo, condannava l'attore opponente al pagamento del residuo importo di € 827,59 – oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo e, tenuto conto della significativa riduzione del quantum debitorio, disponeva l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
pagina 4 di 12 7. Avverso la sopra detta decisione interponeva appello la società J – Target s.r.l., instando per il rigetto dell'opposizione e, in subordine, per la condanna della controparte al pagamento della minore somma di € 5.000,00 oltre IVA al 22%.
8. Parte appellata chiedeva il rigetto del gravame, ponendo all'attenzione della
Corte la questione della condanna ex art. 96 c.p.c..
9. Dopo l'udienza di prima comparizione del 4.2.2025, la causa era rinviata ai sensi degli artt. 350 bis e 127 ter c.p.c. all'udienza del 25.3.25, con assegnazione di termine sino al 14.3.25 per il deposito di sintetiche note di replica.
Motivi della decisione
10. I motivi di censura come prospettati dalla parte impugnante impingono tutti e tre sulla dedotta violazione degli artt. 1188 e 2697 c.c.:.
11. Con il primo motivo, la difesa dell'appellante evidenzia che sin dalla comparsa di costituzione aveva contestato il presunto credito del dott. HI non solo nel quantum, ma anche nell'an. Tale rilievo, dunque, era idoneo a viziare l'intero ragionamento conseguente incentrato sull'art. 1188 c.c..
12. Con il secondo motivo, l'appellante evidenzia che erroneo era il ragionamento del giudie di prime cure nella parte in cui “a fronte di una formale ed esplicita nota di credito emessa dal terzo, l'opposta non ha prodotto alcun documento teso
a contestarla formalmente o a respingerla”. Ad avviso della società appellante, infatti, l'errore del giudice di prime cure emergeva dal fatto che la nota di credito era poi stata annullata dallo stesso che l'aveva emessa;
Persona_1
ed in effetti la società in data 11.4.2024 aveva depositato agli atti la nota Pt_1
di annullamento della nota di credito n. 3/FE/NC. Ebbene, tale nota di annullamento era stata completamente celata dal Ora, tale CP_1
circostanza era assolutamente pacifica, tanto che lo stesso opponente CP_1
aveva qualificato l'annullamento predetto quale mero errore informatico, pagina 5 di 12 “correndo poi ai ripari” con emissione di altra nota di credito con la seguente causale “riqualificazione nota di credito dell'8.4.2020 precedentemente annullata per errore informatico – nota di credito relativa alle fatture 2019, parzialmente pagate tramite compensazione di vs cliente come da accordi”. Ora, CP_1
l'annullamento della nota di credito posta alla base della decisione mina in radice il ragionamento seguito dal giudice di prime cure. Né l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal può fondarsi sulla nuova nota di credito, CP_1
posto che essa non era stata emessa prima del giudizio incardinato innanzi al
Tribunale.
13. Con il terzo motivo, l'opponente non aveva dimostrato di aver eseguito il pagamento, come sarebbe stato agevole mediante prova documentale.
14. Opinione della Corte quanto ai tre motivi di gravame. La Corte deve pronunciarsi in ordine alla correttezza del pagamento effettuato da parte del in favore del dott. commercialista della società CP_1 Persona_1
odierna appellante. E' d'uopo illustrare la documentazione prodotta dalle parti e segnatamente il contratto di investigazione privata ( doc. n. 11 di parte opposta), intercorso tra il committente e la società con il relativo report CP_1 Pt_1
( doc. n. 12 di parte convenuta). Tale contratto prevedeva un costo indicativo di
€ 6.500,00 e dava atto del versamento dell'acconto di € 600,00 da parte del pacifico è che la data indicata nel contratto è errata, facendosi CP_1
riferimento al 21.12.2020, laddove il report ed il preteso pagamento sono rispettivamente di marzo e di agosto 2020.
15. Sub doc. n. 4 a di parte opponente in prime cure si trova la nota di credito che il dott. HI avrebbe emesso in favore dell'odierna parte appellante in ragione del credito fondato su fatture dell'anno 2019 che risulterebbero così parzialmente pagate tramite il pagamento effettuato appunto dal L'importo CP_1
indicato in detta nota è di € 4.408,00 che, maggiorato dell'IVA, ammonta ad € pagina 6 di 12 5.272,41. Tale nota reca la seguente dicitura: “nota di credito relativa alle fatture anno 2019, parzialmente pagate tramite compensazione di vostro cliente come da accordi”. Sub doc. n. 4 b si trovano gli estremi della CP_1
fattura elettronica emessa da Persona_1
16. Sub doc. n. 10 di parte convenuta si trova la mail in data 26.9.2020 ore 12:03 inviata dalla società al cliente del seguente tenore: Pt_1 CP_1
“Buongiorno Dr. innanzitutto Le manifesto la ns sorpresa e CP_1
dispiacere per l'incresciosa situazione, a ns avviso addebitabile unicamente allo
con il quale alla luce di quanto accaduto, verranno rivisti i ns CP_2
rapporti. Premesso che i primi di marzo 2020 abbiamo consegnato il ns elaborato ed files video allegati a mani del Dr. ricevendone i Persona_1
complimenti per il risultato conseguito, dal mese di maggio/giugno 2020 appena terminato il lock-down, abbiamo inoltrato diverse mail di sollecito allo CP_2
che la interpellasse per il saldo del ns lavoro, ricevendo giustificazioni
[...]
per il ritardo con la Sua momentanea irreperibilità trovandosi ad Hong Kong, avendo avuto comunque ampie rassicurazioni che Lei ci avrebbe saldato una volta rientrato in Italia, a tal proposito teniamo a precisare che lo CP_2
non ha mai avuto alcuna autorizzazione ad incassare ne agire in alcuna sede per eventuali credi della , pertanto le cosiddette "intese" riferitele CP_3
dalla non riguardano in alcun modo la . Mi spiace CP_2 CP_3
doverle comunicare che a tutt 'oggi, a distanza di oltre 6 mesi dalla consegna, il ns lavoro è rimasto totalmente insoluto, pertanto mi corre l'obbligo di trasmetterle regolare fattura e rimanere in attesa del saldo dovuto. Rimanendo a
Sua completa disposizione per ogni chiarimento, siamo a richiederLe nuovamente il saldo della ns fattura che troverà in allegato. RingraziandoLa anticipatamente con l'occasione porgiamo cordiali saluti”. A tale mail rispondeva il CP_1
con mail nella stessa data, ore 12:10 ( stesso doc. n. 10) del seguente tenore:: pagina 7 di 12 “Buongiorno Dr. Mi dispiace per misunderstanding. Metto in copia lo Per_2
considerando che mi è già stata data conferma che l'importo totale CP_2
è già stato da me saldato e nulla è da pretendere da parte mia. Rimango a disposizione . Controparte_1
17. Con la comparsa conclusionale depositata in prime cure, la difesa del CP_1
depositava ulteriore nota di credito emessa in data 8.4.2024 così specificata:
“riqualificazione nota di credito del 08/04/20202 precedentemente annullata per errore informatico. Nota di credito relativa alle fatture 2019 parzialmente pagate tramite compensazione di vs. cliente come da accordi”. CP_1
18. Infine, in data 10.4.2024 la difesa di parte opposta depositava la denuncia - querela sporta in data 10.4.2024 da quale legale Persona_3
rappresentante dell'odierna appellante per la vicenda in esame, all'esito, peraltro, della sopra detta riqualificazione della nota di credito annullata. Unitamente a detta denuncia, depositava la nota di annullamento della nota di credito disposta dalla società in data 16.11.2020.
19. Questo essendo il compendio documentale, è utile richiamare gli arresti di legittimità in merito all'applicazione dell'art. 1188 c.c. e, in particolare, Cass. civ.
n. 17742/2005, secondo cui “in tema di adempimento delle obbligazioni, l'art.
1188 cod. civ., indicando in modo preciso i soggetti legittimati a ricevere
l'adempimento, e cioè in primo luogo il creditore o un suo rappresentante, ovvero
l'"adiectus solutionis causa", vale a dire la persona indicata dallo stesso creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice, comporta che il pagamento fatto
a persona non legittimata è inefficace nei confronti del creditore, tranne che quest'ultimo non lo ratifichi o non ne approfitti, con la conseguenza che il debitore rimane obbligato ad eseguire la prestazione anche in via giudiziaria”; ed, ancora, Cass. civ. n. 2093/1997, secondo cui: “il pagamento eseguito ad un soggetto diverso da quelli indicati nell'art. 1188 cod. civ., i quali sono gli unici pagina 8 di 12 legittimati a ricevere l'adempimento, non ha effetti liberatori, a meno che il debitore non provi che il creditore lo ha ratificato o ne ha profittato, ovvero, con il suo comportamento, ha legittimato il debitore medesimo a considerare il terzo come suo rappresentante apparente. (Nella specie la sentenza di merito confermata dalla S.C. ha escluso la buona fede del debitore, poiché questi, pur avendo intrattenuto diretti rapporti commerciali con l'effettivo creditore, aveva pagato ad un terzo estraneo sia al rapporto di fornitura al quale il pagamento si riferiva che alla serie dei legittimati ex art. 1188 cod. civ.).
20. Trasfondendo tali condivisibili criteri direttivi nel caso di specie, è necessario domandarsi se la società odierna appellante (opposta in prime cure) abbia o meno profittato della nota di credito emessa dal dott. la prima volta. Persona_1
Ebbene, anche se il corrispettivo di detta nota è confluito nel cassetto fiscale della società non può trascurarsi che la stessa, con la mail del 26.9.2020 (doc. Pt_1
n. 10 sopra citato sub punto n. 16), all'indomani del preteso pagamento da parte del contestò tale modalità di adempimento, escludendo l'esistenza di CP_1
qualsivoglia accordo intervenuto con il dott. HI. Se, infatti, non è contestato quanto esposto dal giudice di prime cure in punto gestione del contratto da parte del dott. HI (in ragione della lontananza del dall'Italia) e se CP_1
quindi il HI svolse la funzione di tramite tra le odierne parti in causa, ottenendo anche in consegna il report dell'investigazione svolta, è altrettanto indubbio che tale situazione di fatto di per sé non legittimava affatto il a pagare una somma determinata al HI che così l'avrebbe detratta CP_1
dal credito asseritamente vantato verso la società Difetta, in primo Pt_1
luogo, e con carattere dirimente, la sussistenza stessa del credito, dato che la società opposta in prime cure aveva contestato la sussistenza del credito del dott.
HI nei propri confronti, come risulta da pag. 4 della comparsa di costituzione
(cfr. pag. 4: “tanto più che il presunto 'credito' vantato dal consulente è pagina 9 di 12 contestato non solo nel quantum ma anche nell'an(!), oltre a non essere liquido ed esigibile”).
21. A tale riguardo, nessun valore assume la nota di riqualificazione della nota di credito annullata di cui al punto n. 18, in quanto - a prescindere dal valore della stessa e dalla sussumibilità nell'alveo dell'art. 1188, II comma c.c. – si tratta di documento successivo di 3 anni e 4 mesi rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo, che non fa venire meno certo la contestazione circa la sussistenza del credito vantato dal dott. HI. Risulta, poi, depositata tardivamente, in data
10.4.2024, ossia il giorno antecedente l'udienza di precisazione delle conclusioni la denuncia querela sporta dal legale rappresentante della società appellante. Tale deposito risulta comunque ininfluente, in ragione dell'insussistenza di qualsivoglia credito del dott. HI verso idoneo quindi a legittimare il Pt_1
pagamento disposto dal Per le sopra dette considerazioni, non CP_1
risultano configurabili i presupposti di cui all'art. 1188, II comma, c.c., stante la contestazione del credito da parte dell'odierna appellante, opposta in primo grado.
22. Per tali ragioni, in accoglimento dell'appello, deve essere accolta la domanda della società odierna appellante volta ad ottenere il pagamento della minore somma di € 5.000,00 oltre IVA, cui si perviene sulla base di quanto indicato dalla stessa opposta a pag. 6 della comparsa di costituzione di primo grado: €
6.340,00 come dalla stessa parte indicato per compenso, detratto l'importo di €
600,00 quale acconto e detratto l'importo di € 740,00 per sconto. Non è accoglibile la maggiore somma chiesta in via principale pari ad € 7.515,20 indicata in decreto ingiuntivo e motivata alla luce del fatto che l'attività investigativa non era agevolmente predeterminabile, come, del resto, risultava dal costo di cui al contratto, costo qualificato come “indicativo”. Ebbene, non è in atti un supporto documentale adeguato per giustificare la maggiore somma di cui pagina 10 di 12 al ricorso monitorio. Spetta dunque l'importo di € 5.000,00 oltre IVA ed interessi ex D.lgs. n. 231/2002.
23. L'accoglimento del gravame giustifica la condanna di parte appellata alla rifusione, in favore della società delle spese processuali dei due Parte_1
gradi di giudizio, con applicazione dei parametri minimi alla luce della delimitazione dei temi difensivi svolti e con esclusione, solo quanto all'appello, della fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2337/24 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma Parte_1
della sentenza n. 6369/24 emessa dal Tribunale di Milano, condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 5.000,00 oltre IVA al 22% ed interessi ex D. lgs. n.
231/2002;
II. condanna a rimborsare, in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese processuali, che liquida, quanto al primo grado, in €
[...]
2.540,00; quanto al secondo grado in € 1.984,00 – oltre, in entrambe le fasi, al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 25.3.2025.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Caterina Chiulli
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