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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/10/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 2124/2020 R.G.A.C., promossa dalla società :
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t. (C.F.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), elettivamente domiciliato in Catanzaro, al Vico III Raffaelli n. 10, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Antonio Triffiletti (C.F.: ), giusta procura resa in calce all'atto introduttivo C.F._2 del giudizio;
- ATTRICE -
C o n t r o
(già (C.F. e P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano, alla Via Borghetto n. 3, presso lo studio dell'avv.
Emilio Trucco (C.F.: ), del Foro di Roma, giusta procura generali alle liti rilasciata in C.F._3 calce alla “Comparsa di costituzione e risposta” del 16.11.2020;
- CONVENUTA -
Avente ad oggetto: Accertamento responsabilità contrattuale da inadempimento e responsabilità extracontrattuale, con risarcimento danni, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in presenza, entrambi i contendenti hanno provveduto a specificare le rispettive conclusioni come da verbale del 22.04.2024, domandando che il giudizio venisse assunto in decisione previa concessione dei termini ordinari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sebbene, in applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, si potrebbe procedere alla redazione della presente sentenza senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio, ritiene questo Tribunale che sia opportuno, proprio per la particolarità delle questioni che hanno animato la trattata vicenda, richiamare tutti i vari passaggi che hanno caratterizzato il contenuto degli atti introduttivi del processo, per come articolati dai rispettivi contendenti.
L'odierno giudizio origina dalla domanda, avanzata dalla nei confronti dell'epigrafata Parte_1 società convenuta, al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere : 1) in via principale accertare la responsabilità contrattuale di parte convenuta e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno subito da parte attrice, quantificabile in € 10.000,00 o in quella maggiore o minore accertata in corso di giudizio, oltre rivalutazione ed interessi al saldo;
2) in via ancora principale accertare la responsabilità extracontrattuale della per non aver rilasciato dichiarazione liberatoria in favore di parte attrice e, per l'effetto, Controparte_1 condannarla al risarcimento del danno subito, quantificabile in € 10.000,00 o in quella maggiore o minore accertata in corso di giudizio, oltre rivalutazione e interessi al saldo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari…da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
Assumeva al riguardo, la parte deducente :
- di aver concluso, con la società convenuta, un contratto, “peraltro mai consegnato in copia” al titolare della
, che “prevedeva la fornitura di un tintometro, cioè di uno strumento professionale di alta Parte_1 precisione per la realizzazione del colore…, unitamente a tutti i prodotti necessari per il suo utilizzo e compatibili con il modello consegnato”;
- che “fin da subito però l'odierna attrice si era trovata nell'impossibilità di utilizzare il macchinario acquistato non solo per la mancata fornitura dei coloranti, prevista da contratto, ma altresì perché le poche basi fornite erano risultate.. non idonee alla vendita poiché indurite all'interno del contenitore di latta e pertanto inutilizzabili”; che “tale circostanza era stata immediatamente rappresentata dal sig. (rappresentante legale della Pt_2 Pt_1
), contattando il numero verde di assistenza ai clienti, ma senza ricevere alcun riscontro dalla Parte_1
; Controparte_1
- che a ciò occorreva inoltre aggiungere che, “il rapporto commerciale tra le parti di causa, prevedeva altresì
l'esclusiva di zona, in capo alla per la vendita dei prodotti ma che Parte_1 CP_3 contrariamente, a poca distanza dalla sede della , e successivamente alla sottoscrizione del Controparte_4 contratto, era stato aperto un punto vendita dei prodotti in violazione degli accordi presi……”; CP_3
- che, “in passato, la ditta Casa del Colore.., a causa di difficoltà oggettive, dovute al mancato incasso di quanto preventivato per alcuni lavori, si era trovata nell'impossibilità di pagare delle somme dovute all'odierna comparente sulla base di alcuni assegni, aventi ad oggetto dei rapporti pregressi tra le parti”;
- che “nonostante ciò, l'odierna attrice, aveva provveduto, con non poche difficoltà, a saldare il suo debito, con la ditta comparente, mentre la di contro, non aveva mai inviato la liberatoria per Controparte_1 avvenuto pagamento, causando ulteriori problemi per la Colore…in un periodo già problematico dal Pt_1 punto di vista economico”;
- che “ciò aveva portato anche all'impossibilità, per l'odierna attrice di versare alla a somma CP_1 richiesta per la fornitura del tintometro pari ad € 15.622,84”;
- che la “ come già detto, non aveva mai preso in considerazione le lagnanze del sig. CP_1 Pt_2 relative alla qualità dei prodotti forniti e alla mancata consegna di quanto invece previsto in contratto, anzi aveva contattato la solo per richiedere il pagamento della somma di € 15.622,84…..”. Parte_1 Alla luce di tali considerazioni, ritenendo sussistente gli estremi per una responsabilità contrattuale da inadempimento ed una responsabilità extracontrattuale, parte attrice adiva le vie legali e concludeva come in epigrafe.
Radicatosi in contraddittorio, si costituiva la controparte, la quale, nel resistere ad ogni avversa deduzione e richiesta, in via “pregiudiziale”, sollevava eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito per la violazione degli artt. 28 e 29 del c.p.c.”, quanto, poi, al merito della vertenza, escludeva recisamente ogni addebitatogli inadempimento contrattuale ed ogni presupposto su cui poter, altresì, fondare la sostenuta responsabilità extracontrattuale di parte convenuta.
Adduceva, la società resistente :
- “sull'asserito inadempimento contrattuale” che, in primis, “la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le odierne parti in causa offerta dalla difesa avversaria, fosse estremamente lacunosa……. Innanzitutto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa avversaria, il contratto di cui è causa era stato regolarmente consegnato in copia al sig. tedesco al momento della sottoscrizione: il documento de quo, infatti, risulta debitamente timbrato e firmato per accettazione dal legale rappresentante di parte attrice in data
07.05.2015….Allo stesso modo inveritiero era che l'accordo commerciale in parola avesse previsto in capo all'odierna convenuta l'obbligo di fornire coloranti. Il contratto (avente ad oggetto il solo uso in comodato gratuito di un sistema tintometrico) nulla diceva in ordine alla vendita di basi colorate e materiale vario che erano state, invece, oggetto di separati ordini di acquisto. Né, peraltro, il rapporto commerciale tra le parti aveva previsto una “esclusiva di zona per la vendita di prodotti : al contrario, il contratto CP_3 impegnava la ad usare solamente prodotti di tale marchio forniti dall'allora Parte_1 CP_2
(una esclusiva “di acquisto”, dunque) senza però riconoscere a parte attrice anche la vendita esclusiva di tale merce…..”;
- che, “diversamente da quanto la difesa avversaria voleva far credere, la non aveva mai Parte_1 regolarizzato la propria posizione debitoria con la quale, al contrario, vantava ancora un credito CP_1 pari ad € 15.561,22; ed infatti, l'odierna convenuta, a fronte del mancato pagamento di n. 10 fatture emesse nei confronti di parte attrice per la fornitura di materiale per l'edilizia, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Lucca un decreto ingiuntivo…, ed aveva pure avviato un'azione esecutiva…sugli autoveicoli intestati alla società ingiunta. Azione, che però, aveva avuto esito negativo proprio a causa del comportamento gravemente scorretto tenuto dalla che, in spregio delle ingiunzioni rivoltegli dall'Ufficiale Giudiziario ex Parte_1 art. 492, comma 1, c.p.c.. dopo la notifica dell'atto di pignoramento, aveva ceduto a terzi due degli autoveicoli pignorati…”;
- che “per quanto concerneva, poi, l'asserita “scarsa qualità” e non conformità alla vendita di parte del materiale fornito (a dire di controparte, risultato “indurito” all'interno della latta), che lo si ribadisce dovevano essere oggetto di distinti ordini, come poi effettivamente era stato, occorreva evidenziare come i lotti denunciati erano stati acquistati negli anni 2012, 2015 e 2016 ed il prodotto in parola, come indicato anche nella relativa scheda tecnica, aveva una shel life di 12 mesi;
pertanto il reclamo, presentato solamente nel 2018, non poteva ritenersi giustificato, essendo stato abbondantemente superato il limite di stoccaggio”; - che “allo stesso modo, in ordine a presunte problematiche di formulazione del colore, già l'allora consulente commerciale di aveva informato l'odierna attrice della perfetta conformità della formula alla CP_1 mazzetta, facendo dunque presente un probabile errore di dosaggio da parte della stessa”;
- che “peraltro, nulla di quanto lamentato da parte attrice trovava riscontro sul piano documentale”, visto che parte attrice, sebbene onerata della dimostrazione dei fatti costitutivi del proprio diritto, si era limitata a produrre unicamente la corrispondenza recentemente intercorsa tra le parti, che nulla dimostrava in ordine all'inadempimento imputato a .”; CP_5
- che analoga infondatezza era da ritenere, in secundis, anche in ordine alla “presunta responsabilità extracontrattuale di , per come sostenuta ex adverso, per non avere la stessa rilasciato CP_1 CP_1
“dichiarazione liberatoria in favore di controparte in seguito all'avvenuto pagamento di alcuni debiti, con conseguente grave pregiudizio alla società”. In particolare, su tale aspetto, parte convenuta evidenziava che
“in data 5.05.2017 la aveva emesso l'assegno n. 6180366-10 dell'importo di € 6.996,98 a Parte_1 saldo di n. 3 fatture;
tuttavia, l'assegno de quo era tornato insoluto in quanto privo di copertura al momento dell'incasso”;
- che successivamente, l'odierna attrice emetteva, quindi, un secondo assegno (n. 106607016-09) del medesimo importo del primo, che veniva regolarmente incassato da in data 23.05.2017”; CP_1
- che “a seguito del pagamento, la domandava dunque, ..il rilascio di una liberatoria per Parte_1
l'importo facciale del primo assegno rimasto insoluto, al fine di evitare l'iscrizione al CAI (medio tempore, e precisamente in data 9.05.2017, aveva pure chiesto alla Banca trattaria BCC Calabria il richiamo CP_1 del primo titolo risultato insoluto, ricevendo però riscontro negativo da parte dell'Istituto di credito che non aveva accettato il richiamo)”;
- che “l'odierna convenuta riscontrava tale richiesta manifestando la piena disponibilità al rilascio del documento in parola precisando, però, che tale liberatoria avrebbe potuto essere emessa solo ad integrale pagamento di tutte le somme dovute, comprese dunque anche la penale e gli interessi maturati, così come previsto dalla Legge n. 389/1990”;
- che “come noto, infatti, la Banca trattaria, constatata a mancata sussistenza di una provvista di un titolo presentato all'incasso, era obbligata a comunicare al traente che in mancanza di pagamento nei termini previsti…., ella era costretta – pena la responsabilità solidale con il traente – a procedere con l'iscrizione del nominativo del debitore nell'archivio della Centrale di Allarme Interbancaria (CAI)”;
- che “tale iscrizione potevasi appunto evitare solo se, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno, il debitore avesse pagato al creditore la somma indicata sull'assegno, insieme agli interessi, alla penale pari al 10% ed alle eventuali spese di protesto, dandone poi prova con una quietanza sottoscritta dal creditore con firma autenticata dal pubblico ufficiale”;
- che per le suddette ragioni, e per la mancata osservanza delle disposizioni previste all'uopo dalla legge n.
386 del 1990, “considerato che la debitrice aveva corrisposto solo una parte del dovuto (ossia il capitale pari ad euro 6.996,98) omettendo il versamento della penale, degli interessi e delle ulteriori spese medio tempore maturate, negava alla il rilascio della quietanza liberatoria, CP_1 Parte_1 specificando che, in ogni caso, il solo pagamento dell'importo facciale del titolo, anche se supportato da una dichiarazione della società, non sarebbe stato sufficiente alla BCC Calabria per non procedere con la segnalazione al CAI……..”.
Ciò che induceva la evocata convenuta a concludere, quindi, come in epigrafe.
La causa, istruita esclusivamente attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, in rituale allegazione, all'udienza di cui in premessa è stata assunta in decisione, all'esito del decorso dei termini ordinari, concessi per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
La domanda di parte attrice risulta infondata e quindi non può essere ritenuta meritevole di apprezzamento.
Anzitutto, devesi disporre, in punto di scrutinio pregiudiziale, il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Lucca, per come sollevata dalla parte convenuta.
Ed infatti, come pacificamente rilevato al riguardo, sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, la designazione di un foro territoriale, ai sensi degli artt. 28 e 29 del c.p.c., necessita di una pattuizione espressa in tal senso la quale, sebbene non debba rivestire una formula sacramentale, non può essere desunta da argomenti presuntivi quali quelli dedotti dalla ma deve discendere da una inequivoca CP_1 manifestazione della concorde volontà delle parti di sottrarre la competenza ad altri fori previsti dalla legge.
Occorre, quindi, necessariamente che le clausole, all'uopo concordate tra le parti contrattuali, prevedano
“esclusivamente” la competenza di un determinato foro, escludendo, per converso, la configurabilità di ogni ulteriore foro alternativo. Circostanza, questa, che non può dirsi sussistente nel caso di specie dove la clausola n. 7 del sottoscritto accordo commerciale aveva stabilito che “In caso di controversia il foro competente è quello di Lucca”, senza appunto ricostruire, sul punto, la volontà delle parti, in chiari termini di esclusività dell'elezione del suddetto foro.
Quanto, poi, alla disamina del merito della vexata quaestio, devesi rilevare come le risultanze documentali prodotte dalla parte convenuta siano state in grado di confutare, sotto ogni aspetto, sia l'andamento e la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra gli odierni contendenti, che le avverse affermazioni e deduzioni in riferimento non solo all'addebitata responsabilità contrattuale da inadempimento ma anche all'addotta responsabilità extracontrattuale per il mancato rilascio della richiesta quietanza liberatoria.
Ogni aspetto controverso, sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio, infatti, si è infranto contro le avverse controdeduzioni, per come in premessa e nel dettaglio riportate, supportate, all'evidenza, da conferenti e dettagliate risultanze documentali che hanno permesso di riscontrare la infondatezza dei fatti rappresentati dalla parte attrice.
Ciò che porta ad escludere, quindi, per tabulas, l'esistenza di alcuna violazione dei patti contrattuali da parte della oltre che la sussistenza di ogni presupposto su cui poter validamente fondare, da ultimo, una CP_1 esposta e lacunosa responsabilità, anche extracontrattuale, in capo alla stessa parte convenuta, visto che controparte su entrambi gli aspetti denunciati si “è limitata a produrre unicamente la corrispondenza recentemente intercorsa tra le parti, che (per come correttamente affermato dalla difesa della medesima
, nulla dimostra in ordine all'inadempimento imputato alla ”. CP_1 CP_1 Non si dimentichi, sempre per come evincibile dalla documentazione presente in atti, che la “ Parte_1 non ha mai regolarizzato la propria posizione debitoria con la quale, al contrario, vanta ancora un CP_1 credito pari ad € 15.561,22” (per come consacrato nel provvedimento monitorio, divenuto definitivo per mancata opposizione, emesso dal Tribunale di Lucca, derivante dal mancato pagamento di n. 10 fatture, per un importo complessivo, appunto, di € 15.561,22”.
Stesso dicasi, infine, per la questione afferente all'assunto mancato rilascio della quietanza liberatoria, rappresentato sempre da parte attrice che, proprio per i contrari richiami sia normativi che giurisprudenziali, rappresentati in proposito dalla parte convenuta, non può non seguire analoga infondatezza della prima contestazione.
Ne deriva, pertanto, il rigetto di entrambe le pretese azionate da parte attrice che, per l'effetto, dovrà sostenere il carico delle conseguenziali spese di lite per come determinate in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta correlazione con il valore della domanda
(compresa tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) e con la concreta attività processuale espletata.
Da escludere, per converso, è la configurabilità, in capo all'odierna parte attrice, dei presupposti per una sua condanna “per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” (richiesta da controparte), in difetto dei necessari requisiti soprattutto soggettivi.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande per come avanzate da parte attrice e per l'effetto la condanna alla rifusione delle spese di lite, nei confronti della controparte, che si determinano in complessivi € 4.800,00 oltre al rimborso spese forfettario, Iva e Cpa se dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro, l'8.10.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 2124/2020 R.G.A.C., promossa dalla società :
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t. (C.F.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), elettivamente domiciliato in Catanzaro, al Vico III Raffaelli n. 10, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Antonio Triffiletti (C.F.: ), giusta procura resa in calce all'atto introduttivo C.F._2 del giudizio;
- ATTRICE -
C o n t r o
(già (C.F. e P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano, alla Via Borghetto n. 3, presso lo studio dell'avv.
Emilio Trucco (C.F.: ), del Foro di Roma, giusta procura generali alle liti rilasciata in C.F._3 calce alla “Comparsa di costituzione e risposta” del 16.11.2020;
- CONVENUTA -
Avente ad oggetto: Accertamento responsabilità contrattuale da inadempimento e responsabilità extracontrattuale, con risarcimento danni, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in presenza, entrambi i contendenti hanno provveduto a specificare le rispettive conclusioni come da verbale del 22.04.2024, domandando che il giudizio venisse assunto in decisione previa concessione dei termini ordinari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sebbene, in applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, si potrebbe procedere alla redazione della presente sentenza senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio, ritiene questo Tribunale che sia opportuno, proprio per la particolarità delle questioni che hanno animato la trattata vicenda, richiamare tutti i vari passaggi che hanno caratterizzato il contenuto degli atti introduttivi del processo, per come articolati dai rispettivi contendenti.
L'odierno giudizio origina dalla domanda, avanzata dalla nei confronti dell'epigrafata Parte_1 società convenuta, al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere : 1) in via principale accertare la responsabilità contrattuale di parte convenuta e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno subito da parte attrice, quantificabile in € 10.000,00 o in quella maggiore o minore accertata in corso di giudizio, oltre rivalutazione ed interessi al saldo;
2) in via ancora principale accertare la responsabilità extracontrattuale della per non aver rilasciato dichiarazione liberatoria in favore di parte attrice e, per l'effetto, Controparte_1 condannarla al risarcimento del danno subito, quantificabile in € 10.000,00 o in quella maggiore o minore accertata in corso di giudizio, oltre rivalutazione e interessi al saldo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari…da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
Assumeva al riguardo, la parte deducente :
- di aver concluso, con la società convenuta, un contratto, “peraltro mai consegnato in copia” al titolare della
, che “prevedeva la fornitura di un tintometro, cioè di uno strumento professionale di alta Parte_1 precisione per la realizzazione del colore…, unitamente a tutti i prodotti necessari per il suo utilizzo e compatibili con il modello consegnato”;
- che “fin da subito però l'odierna attrice si era trovata nell'impossibilità di utilizzare il macchinario acquistato non solo per la mancata fornitura dei coloranti, prevista da contratto, ma altresì perché le poche basi fornite erano risultate.. non idonee alla vendita poiché indurite all'interno del contenitore di latta e pertanto inutilizzabili”; che “tale circostanza era stata immediatamente rappresentata dal sig. (rappresentante legale della Pt_2 Pt_1
), contattando il numero verde di assistenza ai clienti, ma senza ricevere alcun riscontro dalla Parte_1
; Controparte_1
- che a ciò occorreva inoltre aggiungere che, “il rapporto commerciale tra le parti di causa, prevedeva altresì
l'esclusiva di zona, in capo alla per la vendita dei prodotti ma che Parte_1 CP_3 contrariamente, a poca distanza dalla sede della , e successivamente alla sottoscrizione del Controparte_4 contratto, era stato aperto un punto vendita dei prodotti in violazione degli accordi presi……”; CP_3
- che, “in passato, la ditta Casa del Colore.., a causa di difficoltà oggettive, dovute al mancato incasso di quanto preventivato per alcuni lavori, si era trovata nell'impossibilità di pagare delle somme dovute all'odierna comparente sulla base di alcuni assegni, aventi ad oggetto dei rapporti pregressi tra le parti”;
- che “nonostante ciò, l'odierna attrice, aveva provveduto, con non poche difficoltà, a saldare il suo debito, con la ditta comparente, mentre la di contro, non aveva mai inviato la liberatoria per Controparte_1 avvenuto pagamento, causando ulteriori problemi per la Colore…in un periodo già problematico dal Pt_1 punto di vista economico”;
- che “ciò aveva portato anche all'impossibilità, per l'odierna attrice di versare alla a somma CP_1 richiesta per la fornitura del tintometro pari ad € 15.622,84”;
- che la “ come già detto, non aveva mai preso in considerazione le lagnanze del sig. CP_1 Pt_2 relative alla qualità dei prodotti forniti e alla mancata consegna di quanto invece previsto in contratto, anzi aveva contattato la solo per richiedere il pagamento della somma di € 15.622,84…..”. Parte_1 Alla luce di tali considerazioni, ritenendo sussistente gli estremi per una responsabilità contrattuale da inadempimento ed una responsabilità extracontrattuale, parte attrice adiva le vie legali e concludeva come in epigrafe.
Radicatosi in contraddittorio, si costituiva la controparte, la quale, nel resistere ad ogni avversa deduzione e richiesta, in via “pregiudiziale”, sollevava eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito per la violazione degli artt. 28 e 29 del c.p.c.”, quanto, poi, al merito della vertenza, escludeva recisamente ogni addebitatogli inadempimento contrattuale ed ogni presupposto su cui poter, altresì, fondare la sostenuta responsabilità extracontrattuale di parte convenuta.
Adduceva, la società resistente :
- “sull'asserito inadempimento contrattuale” che, in primis, “la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le odierne parti in causa offerta dalla difesa avversaria, fosse estremamente lacunosa……. Innanzitutto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa avversaria, il contratto di cui è causa era stato regolarmente consegnato in copia al sig. tedesco al momento della sottoscrizione: il documento de quo, infatti, risulta debitamente timbrato e firmato per accettazione dal legale rappresentante di parte attrice in data
07.05.2015….Allo stesso modo inveritiero era che l'accordo commerciale in parola avesse previsto in capo all'odierna convenuta l'obbligo di fornire coloranti. Il contratto (avente ad oggetto il solo uso in comodato gratuito di un sistema tintometrico) nulla diceva in ordine alla vendita di basi colorate e materiale vario che erano state, invece, oggetto di separati ordini di acquisto. Né, peraltro, il rapporto commerciale tra le parti aveva previsto una “esclusiva di zona per la vendita di prodotti : al contrario, il contratto CP_3 impegnava la ad usare solamente prodotti di tale marchio forniti dall'allora Parte_1 CP_2
(una esclusiva “di acquisto”, dunque) senza però riconoscere a parte attrice anche la vendita esclusiva di tale merce…..”;
- che, “diversamente da quanto la difesa avversaria voleva far credere, la non aveva mai Parte_1 regolarizzato la propria posizione debitoria con la quale, al contrario, vantava ancora un credito CP_1 pari ad € 15.561,22; ed infatti, l'odierna convenuta, a fronte del mancato pagamento di n. 10 fatture emesse nei confronti di parte attrice per la fornitura di materiale per l'edilizia, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Lucca un decreto ingiuntivo…, ed aveva pure avviato un'azione esecutiva…sugli autoveicoli intestati alla società ingiunta. Azione, che però, aveva avuto esito negativo proprio a causa del comportamento gravemente scorretto tenuto dalla che, in spregio delle ingiunzioni rivoltegli dall'Ufficiale Giudiziario ex Parte_1 art. 492, comma 1, c.p.c.. dopo la notifica dell'atto di pignoramento, aveva ceduto a terzi due degli autoveicoli pignorati…”;
- che “per quanto concerneva, poi, l'asserita “scarsa qualità” e non conformità alla vendita di parte del materiale fornito (a dire di controparte, risultato “indurito” all'interno della latta), che lo si ribadisce dovevano essere oggetto di distinti ordini, come poi effettivamente era stato, occorreva evidenziare come i lotti denunciati erano stati acquistati negli anni 2012, 2015 e 2016 ed il prodotto in parola, come indicato anche nella relativa scheda tecnica, aveva una shel life di 12 mesi;
pertanto il reclamo, presentato solamente nel 2018, non poteva ritenersi giustificato, essendo stato abbondantemente superato il limite di stoccaggio”; - che “allo stesso modo, in ordine a presunte problematiche di formulazione del colore, già l'allora consulente commerciale di aveva informato l'odierna attrice della perfetta conformità della formula alla CP_1 mazzetta, facendo dunque presente un probabile errore di dosaggio da parte della stessa”;
- che “peraltro, nulla di quanto lamentato da parte attrice trovava riscontro sul piano documentale”, visto che parte attrice, sebbene onerata della dimostrazione dei fatti costitutivi del proprio diritto, si era limitata a produrre unicamente la corrispondenza recentemente intercorsa tra le parti, che nulla dimostrava in ordine all'inadempimento imputato a .”; CP_5
- che analoga infondatezza era da ritenere, in secundis, anche in ordine alla “presunta responsabilità extracontrattuale di , per come sostenuta ex adverso, per non avere la stessa rilasciato CP_1 CP_1
“dichiarazione liberatoria in favore di controparte in seguito all'avvenuto pagamento di alcuni debiti, con conseguente grave pregiudizio alla società”. In particolare, su tale aspetto, parte convenuta evidenziava che
“in data 5.05.2017 la aveva emesso l'assegno n. 6180366-10 dell'importo di € 6.996,98 a Parte_1 saldo di n. 3 fatture;
tuttavia, l'assegno de quo era tornato insoluto in quanto privo di copertura al momento dell'incasso”;
- che successivamente, l'odierna attrice emetteva, quindi, un secondo assegno (n. 106607016-09) del medesimo importo del primo, che veniva regolarmente incassato da in data 23.05.2017”; CP_1
- che “a seguito del pagamento, la domandava dunque, ..il rilascio di una liberatoria per Parte_1
l'importo facciale del primo assegno rimasto insoluto, al fine di evitare l'iscrizione al CAI (medio tempore, e precisamente in data 9.05.2017, aveva pure chiesto alla Banca trattaria BCC Calabria il richiamo CP_1 del primo titolo risultato insoluto, ricevendo però riscontro negativo da parte dell'Istituto di credito che non aveva accettato il richiamo)”;
- che “l'odierna convenuta riscontrava tale richiesta manifestando la piena disponibilità al rilascio del documento in parola precisando, però, che tale liberatoria avrebbe potuto essere emessa solo ad integrale pagamento di tutte le somme dovute, comprese dunque anche la penale e gli interessi maturati, così come previsto dalla Legge n. 389/1990”;
- che “come noto, infatti, la Banca trattaria, constatata a mancata sussistenza di una provvista di un titolo presentato all'incasso, era obbligata a comunicare al traente che in mancanza di pagamento nei termini previsti…., ella era costretta – pena la responsabilità solidale con il traente – a procedere con l'iscrizione del nominativo del debitore nell'archivio della Centrale di Allarme Interbancaria (CAI)”;
- che “tale iscrizione potevasi appunto evitare solo se, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno, il debitore avesse pagato al creditore la somma indicata sull'assegno, insieme agli interessi, alla penale pari al 10% ed alle eventuali spese di protesto, dandone poi prova con una quietanza sottoscritta dal creditore con firma autenticata dal pubblico ufficiale”;
- che per le suddette ragioni, e per la mancata osservanza delle disposizioni previste all'uopo dalla legge n.
386 del 1990, “considerato che la debitrice aveva corrisposto solo una parte del dovuto (ossia il capitale pari ad euro 6.996,98) omettendo il versamento della penale, degli interessi e delle ulteriori spese medio tempore maturate, negava alla il rilascio della quietanza liberatoria, CP_1 Parte_1 specificando che, in ogni caso, il solo pagamento dell'importo facciale del titolo, anche se supportato da una dichiarazione della società, non sarebbe stato sufficiente alla BCC Calabria per non procedere con la segnalazione al CAI……..”.
Ciò che induceva la evocata convenuta a concludere, quindi, come in epigrafe.
La causa, istruita esclusivamente attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, in rituale allegazione, all'udienza di cui in premessa è stata assunta in decisione, all'esito del decorso dei termini ordinari, concessi per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
La domanda di parte attrice risulta infondata e quindi non può essere ritenuta meritevole di apprezzamento.
Anzitutto, devesi disporre, in punto di scrutinio pregiudiziale, il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Lucca, per come sollevata dalla parte convenuta.
Ed infatti, come pacificamente rilevato al riguardo, sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, la designazione di un foro territoriale, ai sensi degli artt. 28 e 29 del c.p.c., necessita di una pattuizione espressa in tal senso la quale, sebbene non debba rivestire una formula sacramentale, non può essere desunta da argomenti presuntivi quali quelli dedotti dalla ma deve discendere da una inequivoca CP_1 manifestazione della concorde volontà delle parti di sottrarre la competenza ad altri fori previsti dalla legge.
Occorre, quindi, necessariamente che le clausole, all'uopo concordate tra le parti contrattuali, prevedano
“esclusivamente” la competenza di un determinato foro, escludendo, per converso, la configurabilità di ogni ulteriore foro alternativo. Circostanza, questa, che non può dirsi sussistente nel caso di specie dove la clausola n. 7 del sottoscritto accordo commerciale aveva stabilito che “In caso di controversia il foro competente è quello di Lucca”, senza appunto ricostruire, sul punto, la volontà delle parti, in chiari termini di esclusività dell'elezione del suddetto foro.
Quanto, poi, alla disamina del merito della vexata quaestio, devesi rilevare come le risultanze documentali prodotte dalla parte convenuta siano state in grado di confutare, sotto ogni aspetto, sia l'andamento e la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra gli odierni contendenti, che le avverse affermazioni e deduzioni in riferimento non solo all'addebitata responsabilità contrattuale da inadempimento ma anche all'addotta responsabilità extracontrattuale per il mancato rilascio della richiesta quietanza liberatoria.
Ogni aspetto controverso, sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio, infatti, si è infranto contro le avverse controdeduzioni, per come in premessa e nel dettaglio riportate, supportate, all'evidenza, da conferenti e dettagliate risultanze documentali che hanno permesso di riscontrare la infondatezza dei fatti rappresentati dalla parte attrice.
Ciò che porta ad escludere, quindi, per tabulas, l'esistenza di alcuna violazione dei patti contrattuali da parte della oltre che la sussistenza di ogni presupposto su cui poter validamente fondare, da ultimo, una CP_1 esposta e lacunosa responsabilità, anche extracontrattuale, in capo alla stessa parte convenuta, visto che controparte su entrambi gli aspetti denunciati si “è limitata a produrre unicamente la corrispondenza recentemente intercorsa tra le parti, che (per come correttamente affermato dalla difesa della medesima
, nulla dimostra in ordine all'inadempimento imputato alla ”. CP_1 CP_1 Non si dimentichi, sempre per come evincibile dalla documentazione presente in atti, che la “ Parte_1 non ha mai regolarizzato la propria posizione debitoria con la quale, al contrario, vanta ancora un CP_1 credito pari ad € 15.561,22” (per come consacrato nel provvedimento monitorio, divenuto definitivo per mancata opposizione, emesso dal Tribunale di Lucca, derivante dal mancato pagamento di n. 10 fatture, per un importo complessivo, appunto, di € 15.561,22”.
Stesso dicasi, infine, per la questione afferente all'assunto mancato rilascio della quietanza liberatoria, rappresentato sempre da parte attrice che, proprio per i contrari richiami sia normativi che giurisprudenziali, rappresentati in proposito dalla parte convenuta, non può non seguire analoga infondatezza della prima contestazione.
Ne deriva, pertanto, il rigetto di entrambe le pretese azionate da parte attrice che, per l'effetto, dovrà sostenere il carico delle conseguenziali spese di lite per come determinate in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta correlazione con il valore della domanda
(compresa tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) e con la concreta attività processuale espletata.
Da escludere, per converso, è la configurabilità, in capo all'odierna parte attrice, dei presupposti per una sua condanna “per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” (richiesta da controparte), in difetto dei necessari requisiti soprattutto soggettivi.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande per come avanzate da parte attrice e per l'effetto la condanna alla rifusione delle spese di lite, nei confronti della controparte, che si determinano in complessivi € 4.800,00 oltre al rimborso spese forfettario, Iva e Cpa se dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro, l'8.10.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)