Articolo 3 della Legge 5 dicembre 1959, n. 1078
Articolo 2
Versione
5 gennaio 1960
Art. 3.
Alla spesa annua di lire 3.050.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvedera', per l'esercizio finanziario 1958-59 per lire 1.500.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, per lire 1 miliardo e 500 milioni e lire 50 milioni con le entrate derivanti dai prelevamenti rispettivamente dai conti correnti infruttiferi di tesoreria intestati: "Ministero del tesoro - conto frumento estero -" e "Gestione statale prodotti industriali". Per l'esercizio finanziario 1959-60 si provvedera' per lire 3 miliardi a carico dello stanziamento del capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 50 milioni con l'entrata derivante dal prelevamento dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: "Gestione statale prodotti industriali".
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 5 gennaio 1960