TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/06/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 3533/2018 e 4125/2020 r.g. e vertenti
tra
(c.f. elettivamente domiciliato in Messina presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Caterina Galletta, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente c.f. ) in proprio e quale legale rappresentante Parte_2 C.F._2
pro tempore del CESV di Messina, ivi elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti
Rosario Cucinotta ed Enzo Costantino che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura in atti,
opponente
e
(p.i. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina e ivi elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Rosario Cucinotta ed Enzo Costantino, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura in atti,
resistente
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina presso la sede dell'Ente, rappresento e difeso dal Dirigente ing. Venerando Lo Conti per procura in atti,
opposto
oggetto: differenze retributive da lavoro subordinato e opposizione a ordinanza-ingiunzione.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 13 luglio 2018 (proc. n. 3533/2018 r.g.) adiva Parte_1
questo giudice del lavoro e, premesso di aver lavorato quale addetto stampa presso il Centro Servizi Volontariato di Messina, senza soluzione di continuità dal 2003 al 31 dicembre 2015, in forza di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a partita iva, lamentava di essersi trovato in posizione di subordinazione durante l'intera durata del rapporto, di aver reso la propria prestazione per 36 ore settimanali in via esclusiva e in regime di monocommittenza in favore del . Precisava che la reale natura subordinata del rapporto Pt_3
era già stata riconosciuta in sede di accertamento ispettivo dalla Cassa Previdenziale dei
Giornalisti e dall' di Messina per il periodo 1 agosto 2011 - Controparte_2
31 dicembre 2015, per il quale era stato disposto il recupero d'ufficio di un imponibile contributivo complessivo pari a 116.491 euro. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro subordinato a far data dal 2003 e, per l'effetto, la condanna del
CESV al pagamento in proprio favore della somma di 20.000 euro a titolo provvisionale, quale anticipo dei maggiori importi dovutigli per le maturate differenze retributive, oltre indennità di mancato preavviso, tredicesima mensilità e tfr, da calcolarsi sulla base del c.c.n.l. commercio e servizi ratione temporis applicabile;
il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Lamentava, inoltre, di aver subito condotte di mortificazione e di dequalificazione professionale da parte della direzione, consistenti nella sistematica decurtazione della retribuzione, nella deliberata volontà di non regolare il rapporto, nella costante denigrazione delle capacità e competenze professionali e chiedeva, pertanto, la condanna del Centro al risarcimento dei danni subiti (morale e da straining), da liquidarsi nella misura complessiva di 80.000 euro o in quale maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con successivo ricorso depositato il 4 novembre 2020 (proc. n. 4125/2020 r.g.)
[...]
, in proprio e quale legale rappresentante del di Messina, proponeva Pt_2 Pt_3
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 20/0640 notificatagli dall' CP_2 [...]
di Messina a mezzo posta in data 6 ottobre 2020, con la quale veniva loro irrogata in CP_2
solido una sanzione pari a 2.033,40 euro per la presunta violazione dell'art. 39, comma 7, d.l. n. 112/2008, come sostituito dall'art. 22, comma 5,
d.lgs n. 151/2015, per l'omessa o infedele registrazione dei dati relativi alla posizione del lavoratore accertata con verbale unico n. 118/2016 del 22 novembre 2016. Parte_1
Deduceva, in particolare, l'illegittimità dell'opposto provvedimento, poiché emesso senza aver previamente sentito l'interessato e comunque oltre il termine di cui all'art. 14 legge n. 689/1981
(90 giorni dall'accertamento), nonché l'infondatezza dello stesso, stante la natura di mera collaborazione esterna dell'attività prestata dall' Pt_1
Nella resistenza dei convenuti, con ordinanza del 10 febbraio 2021 (emessa in quest'ultimo giudizio) veniva sospesa la provvisoria esecutività dell'atto opposto;
quindi, disposta la riunione dei giudizi per ragione di connessione, espletata la prova testimoniale e
2 sostituita l'udienza del 17 giugno 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., essi vengono decisi con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, vale a dire l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (ossia orario, durata e livello retributivo).
In particolare, nell'ipotesi di prestazione lavorativa effettuabile tanto in regime di subordinazione che di autonomia, il lavoratore che ne lamenti la reale natura subordinata, nonostante la diversa qualificazione giuridica data al rapporto, dovrà fornire la prova della sussistenza dei cd. indici rivelatori della subordinazione (v. Cass. n. 16720/2021) e cioè
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e l'inserimento nell'organizzazione imprenditoriale di quest'ultimo; nei casi in cui la verifica di tali elementi non sia agevolmente apprezzabile, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - quali la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo del datore di lavoro - che possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (v. Cass. n.
11424/2021).
Nel caso di specie, il ricorrente ha eccepito di aver sempre svolto la propria attività lavorativa sotto la supervisione e il coordinamento della Direzione del centro, tanto presso la sede del CESV – ove egli aveva una propria postazione fissa – quanto da remoto, con obbligo di rendicontazione dell'attività svolta e che, al pari di ogni altro dipendente, egli aveva in dotazione un numero interno, un telefono e una sim aziendale, risultando così pienamente inserito nell'organigramma del centro.
La natura subordinata del rapporto di lavoro è stata, invece, contestata dal resistente, il quale ha anzitutto negato che l' fosse soggetto a controlli, vincoli o imposizioni da parte Pt_1
degli organi direttivi del Centro, nonché al potere disciplinare e organizzativo di questi;
ha precisato, infatti, che il CESV si limitava a segnalargli eventi o attività dell'associazione, richiedendone l'inserimento sul sito web e che egli, una volta ricevute delle mere indicazioni di massima, si occupava in maniera del tutto libera e autonoma di divulgare le iniziative del
Centro, di fornire consulenza sull'organizzazione delle conferenze stampa e sulle modalità di promozione delle iniziative culturali e di volontariato, di collaborare alla stesura della
3 newsletter periodica nonché di aggiornare il sito istituzionale. Ha poi negato la sussistenza del dedotto regime di monocommittenza, eccependo che il ricorrente, quale pubblicista autonomo, lavorava in realtà per più testate e committenze (co-direttore della rivista “Mondo Sociale”, collaboratore del Centro Servizi per il Volontariato di Palermo, responsabile della testata giornalistica “Carteggi letterari”, articolista per “Repubblica” e per il periodico “Centonove”, curatore di una trasmissione giornalistica per “Antenna del Mediterraneo”).
Va, dunque, precisato che con specifico riferimento all'attività giornalistica la S.C. ha più volte chiarito che in tale ambito il carattere della subordinazione risulta attenuato in ragione della creatività e della particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa;
la valutazione circa l'esistenza del vincolo deve essere, dunque, condotta mediante modalità e criteri non del tutto corrispondenti a quelli adottati in relazione alle altre attività lavorative, rivelandosi opportuna la considerazione di indici complementari e sussidiari rispetto all'eterodirezione, quali lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, la continuità della prestazione giornalistica resa, la disponibilità del lavoratore alle esigenze e alle richieste del datore di lavoro nell'intervallo tra una prestazione e l'altra (v. da ultimo Cass. n. 24078/2021 e i precedenti arresti da questa richiamati).
In materia di qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico sussiste, quindi, un vincolo di subordinazione tutte le volte in cui sia individuabile l'esistenza di un patto in forza del quale il datore di lavoro possa far affidamento sulla permanente disponibilità del giornalista, senza doverlo contattare di volta in volta, risultando determinante a tal fine valutare se l'ampiezza delle prestazioni e l'intensità della collaborazione, anche eventualmente con intervalli tra una prestazione e l'altra, possano far ravvisare un inserimento stabile del giornalista nell'organizzazione aziendale (v. Cass. n. 20099/2021).
La Corte ha, inoltre, precisato che la subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni;
è invece determinante che il giornalista sia stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive e istruzioni. Diversamente, la subordinazione va esclusa quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi ed eseguite in autonomia (v. in senso conforme Cass. nn. 8068/2009 e 5645/2009).
4 Non rilevano, invece, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, le eventuali collaborazioni prestate dal lavoratore con più testate giornalistiche contemporaneamente, avendo la S.C. chiarito che nell'attività giornalistica “la continuità e la responsabilità del servizio sono aspetti che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute, non rilevando in contrario (…), nè l'eventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali, nè la circostanza che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore” (v. Cass. n.
6727/2021).
Nella fattispecie, dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. contratti e lettere di conferimento incarico relative agli anni 2005-2015) risulta che nel periodo considerato l' Pt_4
ha svolto in favore del CESV di Messina mansioni di addetto all'ufficio stampa e direttore responsabile della testata “Comunità Solidali”, occupandosi, altresì, dell'aggiornamento del sito internet, della newsletter e della rassegna stampa online, il tutto in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o dietro conferimento di incarichi a tempo determinato, dal 18 gennaio al 30 giugno 2005 (primo contratto allegato dal ricorrente), dal 15 giugno al 31 dicembre 2007, dal 7 al 31 dicembre 2008, dal 17 marzo al 31 dicembre 2009, dal
10 febbraio 2010 al 31 dicembre 2011, dal 21 gennaio al 31 dicembre 2014 e dal 2 marzo al 31 dicembre 2015; il ricorrente ha poi allegato copia di n. 8 fatture emesse in favore del CESV nel periodo 2008-2009, 2014-2015, nonché dei CUD relativi agli anni 2006-2008, 2010-2013 e
2015, dai quali emerge lo svolgimento di attività lavorativa per conto del Centro anche nell'anno 2013 (sono indicate n. 17 fatture emesse da marzo a dicembre 2013) e nei mesi di giugno, luglio e agosto 2008 (cfr. fatture nn. 9, 10 e 11, relative all'attività di “Ufficio stampa, direzione responsabile testata Comunità Solidali, aggiornamento giornalistico del sito Internet, newsletter quindicinale, rassegna stampa on line”).
Quanto alle modalità di svolgimento della prestazione, dallo stralcio della corrispondenza in atti risulta, anzitutto, che il Centro, per il tramite del proprio direttore , dava Controparte_3
indicazioni di massima all' sulle attività da svolgere, limitandosi per lo più a segnalare Pt_1
le iniziative da pubblicizzare o a indicare le scadenze da rispettare nell'invio delle newsletter
(cfr. a titolo esemplificativo mail del 14 e 20 novembre 2015 e del 18 dicembre 2015). Non vi
è, invece, prova dell'effettivo esercizio da parte del datore di lavoro di un vero e proprio potere organizzativo, direttivo e disciplinare nei confronti del prestatore, non evincendosi dagli atti alcun riferimento ad eventuali controlli della direzione del Centro sulle presenze del ricorrente
(il CESV ha allegato copia dei registri presenze in uso ai dipendenti, dai quali non risulta la
5 firma dell' , né alla necessità per il lavoratore di rispettare orari di lavoro prestabiliti, Pt_1
né ancora allo stabile e continuativo esercizio da parte dello stesso di attività lavorativa per conto del anche negli intervalli di tempo non lavorati. Pt_3
Quanto a quest'ultimo profilo, il ricorrente ha prodotto due sole mail: - una datata 11 gennaio 2010, dalla quale risulta che per il mese di gennaio 2010 l' pur in assenza di Pt_1
incarico, conferito solo a decorrere dal successivo 10 febbraio, ha svolto attività per conto del
Centro in qualità di Ufficio Stampa (“come mi devo regolare, come Ufficio stampa, per il mese di gennaio? Ovviamente in questo periodo ho comunque fatto partire due comunicati stampa e questo non costituisce per me un problema, ma vorrei sapere complessivamente come devo regolarmi a livello contrattuale”); - l'altra datata 14 gennaio 2012 con la quale il Centro, allo scopo di un lavoro sul monitoraggio delle attività, ha richiesto all' di indicare il numero Pt_1
di articolati pubblicati su organi di informazione (stampa e siti internet) e gli eventuali servizi trasmessi sulle televisioni locali a seguito dei comunicati stampa del Centro. Nulla è stato, però, allegato e provato in relazione ai restanti periodi, sicché in assenza di ulteriori elementi esse non possono da sole considerarsi sufficienti al fine di ritenere sussistente il dedotto vincolo di subordinazione per l'intera durata ultradecennale del rapporto di lavoro.
Indicazioni di segno opposto non si traggono, neppure, dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
Solo , dipendente del CESV dal giugno 2008, ha confermato che Persona_1
l'attività lavorativa veniva svolta dal ricorrente con il coordinamento o sotto la supervisione/direzione della presidenza del Centro (prima il dott. e, dal 2013 in poi, Per_2
il sig. ); che tali direttive venivano impartite anche nel corso delle riunioni di staff, Pt_2
alle quali l' era tenuto a partecipare;
che era lo stesso presidente del Centro a segnalare Pt_1
gli eventi da promuovere, gli articoli da scrivere e le attività che l'Ufficio Stampa era tenuto a svolgere;
che il ricorrente doveva tenersi sempre a disposizione per le esigenze del Centro;
che egli aveva a sua disposizione una stanza, condivisa con altri colleghi e una propria postazione con computer ad esclusivo utilizzo;
che gli era stato inoltre fornito un numero aziendale al quale veniva raggiunto per le chiamate interne dell'ufficio; che l'attività veniva svolta tanto presso la sede del che fuori, per circa 36 ore settimanali. Pt_3
Va, però, precisato che all'epoca dell'escussione la teste aveva un procedimento pendente presso questa sezione nei confronti del CESV (proc. n. 4326/2022 r.g.) e che, come documentato dal procuratore del resistente con le ultime note, l' è stato sentito in quel Pt_1
giudizio come testimone in data 16 maggio 2024, il che vale a rendere scarsamente attendibili le dichiarazioni della donna.
6 Esse, in ogni caso, non trovano integrale conferma nella deposizione resa dall'altra testimone intimata dal lavoratore, la quale, occupata presso il CESV con Testimone_1
contratto a tempo parziale a decorrere dal 2006, si è limitata a confermare lo svolgimento da parte dell' delle mansioni dedotte in ricorso, sulla base dei contratti di collaborazione o Pt_1
a partita iva indicati (circostanze, dunque, già documentalmente comprovate e comunque pacifiche), precisando per il resto che l'attività veniva svolta anche da remoto e che egli aveva l'uso esclusivo del pc fornitogli dal Centro. Nulla ha, invece, riferito in ordine all'assoggettamento del ricorrente al potere direttivo e organizzativo del;
ha poi precisato Pt_3
che le riunioni dello staff, alle quali l' partecipava, erano organizzate dal direttore, Pt_1
e non già dal Presidente, che non vi presenziava, mostrando per il resto di non Controparte_3
avere una conoscenza reale delle modalità di svolgimento della sua prestazione lavorativa
(sentito sui capitolati relativi all'obbligo del ricorrente di tenersi sempre a disposizione del per le esigenze lavorative richieste e all'espletamento dell'attività anche in giornate Pt_3
festive, ella ha infatti dichiarato “presumo fosse obbligato ad esserci, essendo il responsabile;
in mia presenza non ho visto alcuno dirgli che doveva esserci (…) il dott. doveva essere Pt_1 presente, così presumo”).
Scarsamente utili sono risultate, poi, le dichiarazioni rese da , ex Testimone_2
ispettore INPS ed esecutore dell'accertamento ispettivo presso la sede , il quale si è Pt_3
limitato a confermare gli esiti dell'attività di vigilanza svolta (specie quanto a tipologia dei contratti stipulati ed esistenza di una postazione di lavoro del ricorrente presso la sede del
Centro) precisando per il resto che vi era una postazione di lavoro completa (scrivania, sedia, pc, carta, penne, pratiche e telefono) ma di non sapere “se fosse ad esclusivo uso del ricorrente, né se il pc fosse apprestato dal ”; che, in base a quanto riferito, il ricorrente aveva le Pt_3
chiavi e un cellulare di servizio, ma di non ricordare se le chiavi mostrategli fossero state o meno provate;
che il ricorrente partecipava alle riunioni, ma di non sapere se vi fosse o meno tenuto.
Quanto, invece, alla sottoposizione del lavoratore a coordinamento, supervisione e direzione delle attività da svolgere da parte del presidente del Centro, egli ha confermato la circostanza per quanto “riscontrato dagli atti”. Trattasi, tuttavia, di dichiarazione non Con pienamente verificabile, attesa l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall' (nel giudizio n. 4125/2020 r.g.): esso, infatti, costituendosi tardivamente, è decaduto dal diritto alla relativa produzione documentale.
Gli accertamenti contenuti nel verbale n. 118/16 allegato dal Centro, tanto in relazione alle modalità della prestazione (“è stato acclarato che le modalità di lavoro del sig. Pt_1
rimaste invariate fino al 31/12/2015, sono riconducibili ad un regime di subordinazione;
si è
7 trattato difatti di un'attività quotidiana dal lunedì al venerdì, in cui il giornalista ha assicurato una presenza a tempo pieno in ufficio per una media di almeno 3 giorni a settimana, lavorando per il resto o da casa o fuori dalla sede di lavoro, ma restando a disposizione dell'ente anche nel fine settimana, lavorando per il resto o da casa o fuori dalla sede di lavoro, ma restando a disposizione dell'ente anche nel fine settimana (…) la sua attività è stata inoltre sottoposta alla supervisione degli organi apicali dell'ente (Presidenti e;
Per_2 Pt_2 Parte_5
), ricevendo costantemente direttive tramite contatto diretto, mail, telefonici”) che alla CP_3
tipologia della stessa (“nei fatti era pertanto l'unico addetto stampa per il Cesv, attività svolta peraltro in regime di mono committenza”) sono poi smentiti dalle dichiarazioni rese dai testi intimati dal resistente, nonché dalle risultanze della documentazione in atti.
Quanto a queste ultime, il ha prodotto: - copia degli atti di conferimento Pt_2
d'incarico relativi al periodo da gennaio 2011 a luglio 2015, dai quali risulta la discontinuità della prestazione tra un incarico e l'altro (dal 1 marzo al 30 giugno 2011, dal 1 gennaio al 15 aprile 2012, dal 1 gennaio 2013 al 20 gennaio 2014, dal 1 gennaio al 1 marzo 2015); - copia di diversi articoli redatti nello stesso periodo dall' per altre testate giornalistiche, quali Pt_1
Repubblica, Centonove, Antenna del Mediterraneo, che escludono la sussistenza della dedotta monocommittenza.
Dei testimoni escussi, , impiegata presso il dal 2001/2002 dapprima Tes_3 Pt_3
con contratto occasionale/a progetto, poi a tempo indeterminato a far data dal 2008, ha dichiarato che il Centro non svolge attività di stampa ma si occupa di volontariato, avvalendosi della collaborazione dell' per la sola pubblicità, secondo necessità, delle iniziative Pt_1 dell'ente; - che il ricorrente non aveva orari di lavoro prestabiliti e non era assoggettato al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, precisando di non aver mai assistito all'impartizione nei suoi confronti di direttive o rimproveri;
- che non sussisteva un vincolo gerarchico tra l' e i vertici del e che il lavoro del primo non era sottoposto a Pt_1 Pt_3
controlli; - che il si limitava a dargli indicazioni su eventi o attività, richiedendone la Pt_3
pubblicazione sul sito o la pubblicizzazione a mezzo stampa;
- che egli era libero di allontanarsi a suo piacimento, senza previa comunicazione o autorizzazione del direttivo;
- che la postazione assegnatagli non era a suo uso esclusivo;
- che a differenza del personale con rapporto di lavoro subordinato, il ricorrente non era tenuto a firmare i registri presenza.
Analoghe dichiarazioni sono state rese da , amministrativo alle Testimone_4
dipendenze del dal 2001, il quale quanto all'attività svolta dall' ha precisato: - Pt_3 Pt_1
che il Centro non esercita in sé e per sé attività di stampa e pubblicità, avendo per un solo anno, tra il 2011 e il 2012, pubblicato un mensile alla cui direzione è stato preposto dapprima altro soggetto (tal ) e successivamente il ricorrente, per il tramite di mandato Persona_3
8 professionale di addetto stampa;
- che, in generale, il lavoro veniva organizzato in maniera del tutto autonoma dal ricorrente, il quale poteva liberamente allontanarsi senza essere soggetto a controlli da parte degli organi di vertice;
- che per l'attività svolta in ufficio egli utilizzava la strumentazione messa a disposizione del Centro, la quale non era però di suo uso esclusivo, potendo essere utilizzata anche dagli altri dipendenti.
Ciò trova conferma, altresì, nelle dichiarazioni rese da , direttore del Controparte_3
Centro, il quale in relazione alle riunioni di staff ha poi specificato che “Le riunioni di staff erano per i dipendenti ed erano invitati a parteciparvi i consulenti, che in ragione degli argomenti da trattare e della loro disponibilità vi presenziavano;
non c'era un obbligo per i consulenti (…) il ricorrente veniva invitato a parteciparvi con il ruolo di consulente (…) Non ho mai richiamato nessuno per eventuali assenze alle riunioni, né ho mai richiamato il ricorrente”.
Va poi rilevato che la natura subordinata del dedotto rapporto di lavoro è già stata esclusa dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 2648/2023 del 4 luglio 2023, resa nelle more di questo giudizio e pacificamente passata in giudicato, con la quale, in totale riforma della sentenza di primo grado n. 1934/2021 – che aveva respinto l'opposizione promossa dal Pt_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 5360/2018, emesso in favore dell' ulla base del verbale CP_5
di accertamento n. 118/2016 (dal quale era emersa l'irregolarità del rapporto di – è Pt_1
stato ritenuto che difettassero “elementi che indichino la sussistenza di una vera e propria eterodirezione da parte del , non essendo emerso alcun obbligo di impegno quotidiano, Pt_3
né comunque di presenza continuativa e con vincolo di orario per la preparazione delle attività, né un'assegnazione di argomenti da trattare” e che “milita in senso contrario rispetto alla qualificazione nei sensi della subordinazione del rapporto intercorso tra le parti anche il rilievo dei frequenti periodi non lavorati da parte dell' Segnatamente, nessun rapporto tra le Pt_1
parti vi è stato nei periodi dal 1° marzo al 1° luglio 2011; dal 1° gennaio al 15 aprile 2012; dal 1° gennaio 2013 al 20 gennaio 2014; dal 1° gennaio al 1° marzo 2015, con stasi protrattesi per diversi mesi e in un caso per oltre un anno, il che non si addice ad un effettivo e continuativo rapporto di subordinazione per come dedotto dall' nel suo atto di accertamento”. CP_5
“Dunque, al di là di generiche dichiarazioni, in particolare della teste , riguardo Tes_5
a non meglio specificate direttive impartite dal Direttore e ad una presenza in sede frequente
(ma non stabile) da parte dell' si deve concludere che non è stata raggiunta la Pt_1
dimostrazione della sussistenza di un vincolo di subordinazione. Risulta mancare infatti, prova dello stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, o della disponibilità o partecipazione alla quotidianità della redazione, dell'obbligo di rispondere ad altri soggetti sovraordinati del
9 suo operato, della collaborazione alla realizzazione di precisi programmi e progetti di lavoro, ma anche del possesso di un proprio ed esclusivo ufficio”.
Tale pronuncia, sebbene priva di efficacia di giudicato nei confronti dell' stante Pt_1
la sua estraneità a quel giudizio, può comunque essere utilizzata in questa sede quale elemento di prova valutabile dal giudice (v. Cass. n. 33821/2021 e n. 31969/2019, laddove è stato chiarito che “Ragioni di ordine costituzionale rendono - al momento - non più sostenibile la teorica del giudicato riflesso nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente. Facendo, infatti, applicazione del principio della efficacia riflessa del giudicato ciò che integra il fatto costitutivo della domanda risulterebbe accertato in modo irretrattabile senza il contraddittorio con il convenuto e senza che questi possa esercitare il diritto di difesa, Per il terzo - quindi - la altrui decisione resta res inter alios acta. Esclusa la legittimità della nozione di giudicato riflesso, i limiti soggettivi di efficacia (di diritto) del giudicato restano disciplinati dalle norme positive (artt. 1306, 1599, comma 3, c.c. ; art. 404 c.p.c. ), e, all'infuori dei confini indicati, non resta che la efficacia di prova o di elemento di prova documentale che il giudicato può acquistare, considerando perciò il giudicato non quale valore giuridico (disciplina giurisdizionale del rapporto), ma quale fatto storico risultante da un documento”).
Sulla base di tali elementi, non può dunque ritenersi provata la sottoposizione dell' al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del resistente (c.d. eterodirezione), Pt_1
tale da consentire a quest'ultimo di disporre pienamente della prestazione del professionista, nell'ambito delle proprie esigenze organizzative e produttive (cfr. Cass. n. 6042/2024), essendo emerso un quadro indiziario non convergente in maniera certa nel senso dell'esistenza di un rapporto subordinato e piuttosto compatibile con una lunga collaborazione di tipo autonomo, fondata sul carattere fiduciario del rapporto.
In definitiva, le pretese volte all'accertamento della natura subordinata del rapporto e, per l'effetto, alla condanna del Centro al pagamento delle maturate differenze retributive, vanno integralmente respinte.
3.- L'accertata insussistenza del dedotto vincolo di subordinazione esclude, poi, in radice la legittimità dell'opposta ordinanza-ingiunzione.
Ogni ulteriore questione, anche preliminare, resta assorbita.
4.- Da ultimo, quanto ai presunti danni morali e da straining subiti, va anzitutto rilevato secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno, cd. straining, fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre
10 disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità
e la salute latamente intesi (v. in termini Cass. n. 3692/2023).
In tali casi, grava comunque sul lavoratore il medesimo onere probatorio previsto per le ipotesi di mobbing, con la conseguenza che laddove egli lamenti di aver subito un danno a causa dell'attività lavorativa svolta, deve provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra l'uno e l'altro (v. Cass. n. 24883/2019, conforme a Cass. n.
26495/2018).
E' stato, inoltre, chiarito che in caso di accertata lesione dell'integrità psicologica della persona, essa è risarcibile come danno morale se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio;
in tal caso, tuttavia, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte (v. Cass. n. 6443/2023).
E nella specie tali pretese sono rimaste prive di riscontro probatorio.
Il lavoratore si è, infatti, limitato ad eccepire che la perdurante mancata volontà del Centro di regolare il rapporto di lavoro, nonché la progressiva diminuzione dei compensi pattuiti, pur a parità di servizi richiesti, lo avrebbero di fatto mortificato e/o dequalificato dal punto di vista professionale, innescando peraltro meccanismi di ansia, forte stress emotivo e sofferenza, con ricadute anche sulla propria vita familiare.
Ebbene, l'accertata insussistenza degli elementi propri della subordinazione esclude in radice l'obbligo del CESV di provvedere alla pretesa regolarizzazione del rapporto.
Il resistente ha poi allegato la sussistenza di stringenti necessità economiche, scaturite da una riduzione dei finanziamenti destinati ai centri di volontariato, che ne avrebbe giustificato una generale contrazione dei costi anche in relazione alle spese per il personale. Tale circostanza, rimasta incontestata, trova supporto probatorio nel decreto n. 5643/2016 del 15 marzo 2016 (in atti) con il quale questo ufficio, ritenute comprovate le eccepite difficoltà economiche del Centro, ha respinto il ricorso ex art. 1, comma 47, l. n. 92/2012 promosso da altra dipendente avverso il licenziamento per giustificato motivo intimatole in data 17 aprile
2015, con la seguente motivazione: “i documenti versati in atti agli (allegati 1, 2 e 3) di parte
11 resistente hanno comprovato le stringenti necessità economiche dell'azienda scaturite dalla riduzione dei finanziamenti che costituiscono il nucleo essenziale per il sostentamento dei centri di volontariato. A fronte del dato oggettivo fornito da parte resistente e riguardante la contrazione delle risorse finanziarie disponibili, considerata la destinazione pubblica dei fondi ai sensi dell'art. 15 legge n. 266/1991, è stata approvata la delibera di ridurre in proporzione
i costi del personale e ciò al fine di poter perseguire comunque le finalità fissate dalla normativa e cioè quelle di sostenere e qualificare l'azione del volontariato”. Il ha Pt_2
allegato, inoltre, copia del verbale di accordo per il contratto di solidarietà del 7 aprile 2014, dal quale emerge che “a seguito di una diminuzione degli importi corrisposti dal Comitato di
Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Sicilia, i proventi del CESV
Messina per l'anno 2014 per lo svolgimento dell'attività istituzionale, sono pari ad €
240.600,00. Nell'anno 2013 le risorse disponibili erano pari ad € 392.466,66 registrandosi pertanto una riduzione di circa il 40% delle risorse disponibili. A fronte di tale riduzione nel bilancio preventivo per l'anno 2014 è stato necessario preventivare costi per il personale dipendente inferiori rispetto all'anno 2013, attraverso la riduzione dell'orario di lavoro di circa il 30%”.
Inoltre, dei testimoni escussi su intimazione del ricorrente solo la ha confermato Per_1
l'eccepita situazione di malessere e stress vissuta dall' all'interno dell'ambiente di Pt_1
lavoro; si è invece limitata a riferire che “non c'era una situazione tranquilla Testimone_1 tra il dott. e chi coordinava;
ma non so”, riportando per il resto unicamente quanto Pt_1
riferitole dallo stesso lavoratore (“Mi ha riferito il dott. che non stava bene;
io non ho Pt_1
visto in particolare manifestazioni di ostilità; So che il dott. aveva trasmesso una Pt_1
lettera al Direttivo in cui raccontava la sua situazione;
lo so perché me lo ha riferito il dott.
). Pt_1
In definitiva, difetta nella specie una compiuta deduzione di circostante rilevanti anche ai più limitati fini dell'integrazione della condotta straining, non essendovi comunque prova della natura vessatoria o mortificante dei comportamenti posti in essere dall'ente, neppure laddove singolarmente considerati.
La domanda va, dunque, integralmente respinta.
5.- La complessità e controvertibilità delle questioni trattate giustificano, tuttavia, la compensazione di metà delle spese dei due giudizi riuniti, che per il resto seguono la soccombenza e ai sensi del DM n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, in 6.697,5 euro, oltre accessori a carico di e 1.310 euro, oltre accessori, Parte_1
a carico dell' . CP_2
12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta e, per l'effetto,
Con l'insussistenza nei confronti dell' di Messina del debito ivi indicato a carico solidale di
[...]
e del e;
per l'effetto condanna detto a rimborsare a detti opponenti Pt_2 Pt_3 CP_2
metà delle spese del giudizio, liquidata unitariamente in 1.310, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa il resto;
2) rigetta le domande proposte da e lo condanna a rimborsare al CESV Parte_1
metà delle spese processuali, liquidata in 6.697,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa il resto.
Messina, 18.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
13