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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 3920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3920 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3348/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Guastafierro Parte_1 C.F._1
(C.F. e P. IVA , ed elettivamente domiciliata presso lo scrivente studio C.F._2 P.IVA_1 legale sito in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n.20, posta elettronica certificata:
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- Appellante
E
(C.F. , con sede legale in Roma Controparte_1 P.IVA_2 alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni del Foro di Padova (C.F. ), elettivamente domiciliato presso C.F._3
l'Avvocatura I.N.P.S. in Treviso, viale Trento e Trieste, 6, cap. 31100, il quale dichiara, per le comunicazioni di Cancelleria, l'indirizzo di p.e.c. , nonché l'indirizzo di p.e. Email_2
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-Appellato
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in data 02.11.2021 dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del CP_ Lavoro, la sig.ra conveniva in giudizio l' deducendo l'illegittimità del provvedimento Parte_1 del 10.03.2021, con cui l' Ente le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 13.488,74, asseritamente percepita a titolo di indebito assistenziale nel periodo dicembre 2019 - marzo 2021 in relazione alla pensione di inabilità civile e all'indennità di accompagnamento di cui era titolare.
La ricorrente deduceva di aver percepito le prestazioni in buona fede, confidando nella legittimità dell'erogazione, protrattasi anche dopo la visita di revisione sanitaria, e sosteneva che l'indebito fosse imputabile ad errore dell'Istituto. Riferiva che, successivamente alla visita, l' aveva continuato a CP_1 corrisponderle regolarmente le prestazioni fino a marzo 2021, ingenerando in lei il legittimo affidamento circa la perdurante spettanza del trattamento;
asseriva, inoltre, che solo con la comunicazione del citato CP_ provvedimento di indebito del 10.03.2021 prendeva conoscenza della pretesa restitutoria dell'
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva la piena legittimità della richiesta di recupero rappresentando che, a seguito di revisione sanitaria, la percentuale di invalidità della ricorrente era stata ridotta, con conseguente perdita del requisito sanitario necessario per la pensione di inabilità e per l'indennità di accompagnamento. Evidenziava inoltre, il superamento del limite reddituale previsto per l'erogazione dell'assegno di invalido parziale quale causa concorrente alla formazione dell'indebito. A sostegno delle sue ragioni precisava che la comunicazione dell'esito della visita sanitaria era stato regolarmente notificato alla , depositando all' uopo lettera raccomandata con timbro postale di Parte_1 compiuta giacenza.
Con sentenza n. 1466/2021, pubbl. in data 16.07.2024, il Tribunale adito rigettava il ricorso, ritenendo provata la regolare notifica dell'esito della revisione e, conseguentemente, l'obbligo restitutorio della ricorrente per le somme percepite successivamente alla comunicazione del verbale sanitario. Le spese di lite venivano compensate tra le parti.
Avverso tale decisione con ricorso depositato presso questa Corte in data 12.12.2024 ha proposto appello
, lamentando la nullità della notifica del verbale sanitario, l'omessa valutazione della Parte_1 propria buona fede e l'illegittimità della pretesa restitutoria. In particolare, l'appellante ha sostenuto che gli CP_ avvisi di ricevimento prodotti dall' fossero privi di riferimenti temporali e che non risultasse inviata la raccomandata informativa (c.d. CAD), sicché la notifica non poteva ritenersi perfezionata. Ha, infine, ribadito che la prosecuzione dei pagamenti da parte dell'Istituto a seguito della visita di revisione, senza alcuna tempestiva sospensione e revoca dell'erogazione, aveva ingenerato in lei un legittimo affidamento circa la perdurante spettanza delle prestazioni assistenziali. Ha quindi concluso per la riforma integrale della sentenza impugnata e la dichiarazione di irripetibilità delle somme percepite a titolo di invalidità civile per il periodo contestato.
Costituitosi, l'istituto appellato ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
2 La questione in esame concerne la legittimità della richiesta di restituzione della somma di € 13.488,74 CP_ formulata dall' a titolo di indebito assistenziale, a seguito della perdita del requisito sanitario accertata con la visita di revisione effettuata nel novembre 2019.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto regolarmente notificato il verbale sanitario, deducendo che la relativa comunicazione non sarebbe mai pervenuta a sua conoscenza per irregolarità del procedimento notificatorio, poiché gli avvisi di ricevimento prodotti dall' non CP_1 riportavano la data di giacenza ne era stata inviata la raccomandata informativa di cui alla legge n. 890 del
1982.
Tale doglianza non può essere condivisa.
Dalla documentazione prodotta risulta che il verbale di revisione è stato trasmesso mediante raccomandata postale indirizzata all'effettiva residenza dell'appellante e che il plico non ritirato è stato restituito al mittente in data 26.11.2019 con la dicitura “compiuta giacenza” e con il timbro apposto da . CP_2
Come correttamente osservato dal primo giudice, la notificazione a mezzo del servizio postale ordinario è assistita da una presunzione di conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., che si realizza nel momento in cui la comunicazione giunge all'indirizzo del destinatario, salvo che quest'ultimo dimostri di essere stato, senza propria colpa, nell'impossibilità di averne notizia (Cass. sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016 - Rv.
640546 - 01). Nella fattispecie, la presunzione non è stata vinta dall'appellante, la quale si è limitata a sostenere di non aver rinvenuto l'avviso di giacenza, senza tuttavia fornire alcuna prova idonea a dimostrare una situazione oggettiva impeditiva della conoscenza dell'atto.
Va inoltre ricordato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, anche le attestazioni dell'agente postale circa le operazioni di notifica fanno fede fino a querela di falso, poiché
l'attività notificatoria è legittimamente delegata all'agente postale e gode della medesima efficacia certificatoria della relata dell'ufficiale giudiziario (in termini: Cass., ord. n. 12083/2016 e prima n.
10232/2016). Ne consegue che la validità della notifica non poteva essere messa in discussione mediante un mero esposto alla Procura della Repubblica, come invece avvenuto nel caso di specie, ma avrebbe richiesto la proposizione di un'azione di querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c., unico strumento idoneo a contestare la veridicità di quanto attestato nel timbro postale di compiuta giacenza.
Va altresì aggiunto che, la recente ordinanza della Suprema Corte n. 21789 del 29 luglio 2025 ha definitivamente chiarito che, in tema di notificazioni eseguite a mezzo posta dall' ente impositore, in caso di assenza del destinatario, la notificazione si intende perfezionata decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale, non essendo necessaria alcuna raccomandata informativa (c.d. CAD). La Corte di Cassazione ha, invero, precisato che in tali ipotesi trova applicazione la disciplina del servizio postale ordinario e non quella di cui alla legge n. 890/1982, che riguarda esclusivamente le notifiche effettuate dall'ufficiale giudiziario. Pertanto, nel caso di specie, la regolare CP_ apposizione del timbro di compiuta giacenza sul plico inviato dall' è, da considerarsi di per sé sufficiente a far ritenere perfezionata la notifica e a far decorrere la presunzione legale di conoscenza nei termini sopra indicati.
In materia di indebito assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha, poi, affermato che la revoca dei benefici per sopravvenuta carenza del requisito sanitario produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica" e non dalla successiva data di comunicazione della revoca,
3 restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni (C. 34013/2019; C. 26162/2016; C.
26096/2010)”( cfr. da ultimo Cass. n. 248/2023).
Si è, infatti, precisato come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini
(ndr. di cui all'art. 5, comma 5, d.p.r. 698/94) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema.
In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini" (così
Cass. n. 16260/03, Cass n. 34013/2019).
Dunque, nel caso di specie, in cui è venuto meno il requisito sanitario, va correttamente affermata la ripetibilità dei ratei di prestazione corrisposti dalla data della visita di verifica, e quindi per il periodo oggetto di giudizio.
Invero non può fondatamente sostenersi la buona fede della , considerato che la medesima aveva Parte_1 ritualmente ricevuto comunicazione del verbale di verifica, e quindi era a conoscenza del mancato riconoscimento del requisito sanitario per l' erogazione della pensione di invalidità e l'indennità di CP_ accompagnamento, con la conseguenza che la perdurante erogazione del beneficio da parte dell' fino al marzo 2021 non ha generato alcuna condizione di affidamento dell'assistita.
CP_ La pretesa dell' fondata sul venir meno del requisito sanitario e corredata dalla prova della regolare notifica del relativo verbale, deve conseguentemente ritenersi legittima.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese del presente grado, nonostante il rigetto dell'impugnazione, devono considerarsi irripetibili per la dichiarata appartenenza della parte appellante alle fasce di reddito protette ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c. .
PQM
La Corte così provvede:
- rigetta l' appello;
- dichiara non dovute le spese di lite del giudizio di primo grado ex art. 152 disp. att. c.p.c .
Così deciso in Napoli il giorno 10 novembre 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
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