Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/01/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 28/01/2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da: rappr. e dif. dall'avv. GIGANTE MICHELE Parte_1
- Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BAUER
RAIMUND
- Convenuto -
OGGETTO: “RIPETIZIONE DI INDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 09.02.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la integrale restituzione della somma richiesta dall' con la nota del CP_1
31.10.2022 (relativa alla restituzione di una somma pagata in eccedenza sulla pensione cat. Inv. civ. relativamente al periodo 01.12.2020-
31.01.2021):in particolare, asseriva di non aver percepito somme non dovute in quanto la prestazione assistenziale le veniva ripristinata, con sentenza, dalla data della revoca.
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Sentenza
All'odierna udienza, le parti, concordemente chiedevano dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. spese compensate
Taranto, 28.01.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott.ssa Viviana Di Palma)
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Sentenza