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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/01/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5202/2019 vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con l'avv. ANNA RITA FRAIOLI.
Appellante
E
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'Amministratore pro tempore, con l'avv. LOREDANA FIORE.
Appellato e Appellante Incidentale
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- a proposto appello avverso la sentenza n. 1237/2019 con cui il Parte_1
Tribunale ordinario di Velletri ha rigettato la domanda in quanto infondata e liquidato le spese di lite seguendo la soccombenza e pertanto la parte attrice è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta e che ha liquidato in euro
1500,00 oltre accessori di legge.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: «La società attrice ha impugnato l'assemblea del 21 aprile 2017 del , nella parte in cui Controparte_2 venivano approvati il bilancio consuntivo anno 2016 ed il preventivo anno 2017 con una ripartizione delle spese che non sarebbe stata adottata sulla base delle tabelle millesimi adottate ed allegate al Regolamento del Condominio bensì, provvedendo ad una ripartizione delle spese del bilancio consuntivo 2016 sulla base di uno schema elaborato dall'amministratore in cui veniva riportata “Tabella E-BOXES” che, invece, nelle Tabelle Millesimali allegate al
1 Regolamento di Condominio de quo corrisponde alla “Tabella 'E' Manut. Ord. E Str. Rampa box e Mag.». Si è costituito il Condominio chiedendo il rigetto della domanda svolta dalla ” CP_3
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così motivato: «In via preliminare giova osservare che la richiesta di esibizione ex art.210 c.p.c non può essere accolta in quanto generica ed irrilevante ai fini del decidere. Infatti la è proprietaria del locale magazzino facente parte del Condominio di Parte_1
Via Luigi Blerot n. 49/C, Ciampino, al quale si accede attraverso una rampa con cancello di ingresso automatizzato. Sia la rampa che il cancello automatizzato sono comuni anche ai box condominiali e godono di servizi comuni quali la pulizia, l'elettricità e gli estintori. Il convenuto è, altresì, dotato di regolamento contrattuale con allegate tabelle CP_1 millesimali la cui tabella “E” afferisce alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rampa box e magazzino;
in forza di detta tabella il locale magazzino della società attrice è portatore di
500 millesimi. Si legge, infatti, al riguardo a pag. 13 del surrichiamato regolamento condominiale : “ le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione per la rampa di accesso al locale box e magazzino saranno ripartite per la prima metà in ragione del 50% ai proprietari dei posti auto , il 50% al magazzino “. L'assemblea impugnata aveva quali ordini del giorno : “ 1)
( periodo dal 01/01/16 al 31/12/2016) : a) Esame ed Parte_2 approvazione delle spese ordinarie per € 11.619,88 ; 2) PREVENTIVO ANNO Pt_2
2017 ( periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017) : a) Esame ed approvazione;
b) Condomini morosi : comunicazioni e determinazioni;
c) C) integrazione fondo cassa condominiale : determinazioni in merito d) Istanza del proprietario dell'interno 11 di revisione delle tabelle millesimali . Nel corso di detta assemblea partecipavano n. 9 condomini su un totale di n. 13 , per complessivi 720,01 millesimi, tra cui il legale rappresentante della con Parte_1
190,37 millesimi di proprietà. Tutti i condomini presenti, con voto favorevole della stessa deliberavano di approvare il bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 Parte_1 precisando che le spese della Tab. “E” dovevano essere ripartite, in esecuzione di quanto previsto nel regolamento contrattuale di Condominio, ovvero con attribuzione del 50% ai box condominiali e l'ulteriore 50% a carico del magazzino. Ciò è quanto, infatti, si legge nella assemblea: “Le spese della Tab. “E” devono essere ripartite al 50% tra i box ed il restante 50% a carico del magazzino”. Conseguentemente venivano attribuiti il 50% (€ 408,84) delle spese riportate in Tab “E” ai proprietari dei locali box e l'ulteriore 50% (€ 408,84) alla (spese individuali). Parte_1
Sul punto infatti “In tema di condominio, sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali,
a maggioranza, siano » cod.civ, le delibere con cui l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 1135, n. 2 e n. 3, cod.civ., determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all'art. 1123 cod.civ”. Pertanto il riferimento alla tabella “D” del regolamento di condominio in quanto relativo alla diversa ipotesi della regolamentazione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti esclusivamente i locali box e non anche la rampa, alle cui spese, ripetesi, la Parte_1
[... è invece tenuta in forza di quanto previsto dalla Tab. “E” del regolamento di condominio (v. anche pag. 13 regolamento). L'assemblea di condominio del 21 aprile 2017 ha, quindi, correttamente applicato la Tab. “E” con conseguente legittimo addebito alla Parte_1 delle somme portate nell'approvato bilancio consuntivo 2016 (€ 408,84). Come noto, la Suprema Corte ha affermato che: “Sono annullabili, e come tali, impugnabili nel termine di cui all'art. 1137, ultimo comma, c.c., le delibere con cui l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 1135, n. 2 e n. 3, cod.civ. determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all'art. 1123 cod.civ”».
2 3.- La a proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
1) Errore nei presupposti, erronea ricostruzione della fattispecie oggetto di causa, errata applicazione della legge.
Il Giudice avrebbe ricostruito erroneamente i fatti di causa. La sostiene di aver Parte_1 impugnato la delibera in quanto all'approvazione dei punti 1 e 2 riguardanti le spese di bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 vengono allegati due fogli con stessa denominazione: uno consegnato prima della delibera dove si riporta una presunta “Tabella E – boxes” e l'altro consegnato dopo la deliberazione nel quale alla presunta /erronea “Tabella E- boxes” vengono riportati valori difformi rispetto al precedente. Inoltre, l'appellante sostiene che tale “Tabella E
– Boxes” non esiste in quanto non è allegata al regolamento di condominio. Ciò posto, sostiene l'appellante che non si possa procedere ad una ripartizione delle spese sulla base di tabelle millesimali non approvate dal Condominio e comunque diverse da quelle allegate dal
Regolamento di Condominio. Il Giudice non avrebbe, inoltre, compreso che per tutte le spese dell'area interna dei box deve essere applicata la “Tabella D millesimi di proprietà Manut. Ord. E Str. Locale Box”, ma posto che la non ha box la stessa non ha quindi millesimi per la tabella D, tra l'altro Parte_1 nominata in modo errato all'interno dei predetti allegati.
2) Violazione di legge ed erronea applicazione della legge per non aver ammesso i mezzi istruttori richiesti. Violazione di legge per omesso ordine di esibizione dei documenti del necessari ai fini della decisione. CP_1
Il Giudice non avrebbe ammesso i mezzi di prova richiesti dal presente patrocinio, come la
CTU per provare quanto lamentato in ordine alle Tabelle millesimali applicate per il riparto delle spese e non avrebbe disposto ex art.210 c.p.c. l'ordine di esibizione a carico del
Condominio de quo volto ad acquisire tutti i documenti allegati alla delibera impugnata al fine di riscontrare quanto lamentato.
3) Violazione dell'art. 112 c.p.c. per non aver risposto alle contestazioni e domande di parte attrice (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).
Lamenta l'omessa pronuncia del Giudice in ordine a tutte le domande avanzate in primo grado dall'odierna appellante, ovvero non avrebbe risposto relativamente alla domanda riguardante la difformità tra le tabelle riportate nei documenti allegati alla delibera impugnata e le Tabelle millesimali allegate al Regolamento di Condominio.
4) Mancanza di motivazione ed erronea motivazione, difetti di motivazione.
Censura la decisione del Giudice nella parte in cui avrebbe rigettato le domande formulate dall'odierna appellante in primo grado senza fornire una motivazione valida e coerente.
Sostiene che dalle stesse parole del Giudice si evincerebbe che pur trovandoci in previsione di una delibera nulla perché sono stati applicati criteri di ripartizioni spese difformi dalle tabelle millesimali approvate, tuttavia, il Giudice avrebbe ritenuto corretta la delibera. L'appellante ribadisce che la non ha box e dunque non partecipa alla Tabella Parte_1
D sopra citata e non può partecipare alle spese riportate nella errata “Tabella E – Boxes”, peraltro inesistente perché difforme da quella allegata al Regolamento di Condominio.
4.- Il ha proposto appello incidentale per i Controparte_1 motivi di seguito enunciati.
3
1) Violazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia del giudice di prime in ordine alla eccepita inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire della
(Violazione del principio della Corrispondenza tra il chiesto e il Parte_1 pronunciato). Violazione di legge: art. 1137, comma 1 e 2, cod.civ.”
Il Giudice di prime cure, pur avendo rilevato la corretta applicazione da parte del CP_1 del criterio di riparto della spesa di cui alla Tab “E” allegata al Regolamento di condominio, con conseguente domanda di nullità e di annullabilità della delibera impugnata, avrebbe omesso di trarne le dovute conseguente in punto di interesse ad agire dell'odierna appellante. L'appellante incidentale sostiene che nella specie in esame ricorrerebbe l'ipotesi di delibere relative alla concreta ripartizione delle spese effettuata dall'assemblea nell'esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall'art. 1135 c.c., nn. 2 e 3 e che tali delibere, ove adottate in violazione dei criteri già stabiliti, dovrebbero essere considerate annullabili, con impugnazione da proporre nei termini ex art. 1137 c.c., ultimo comma, solo per impugnazione dei condomini assenti o dissenzienti (art. 1137, comma 2 c.c.).
Pertanto, aggiunge, le delibere annullabili, in quanto di mera approvazione della concreta ripartizione della spesa, non sono impugnabili dai condomini assenti, pena l'inammissibilità della relativa domanda. Ciò posto, assume che avendo il , Controparte_2 eccepito nel termine di cui all'art. 167 cpc la carenza di interesse ad agire della Parte_1 per aver votato favorevolmente alla delibera impugnata, la domanda di annullamento della delibera gravata dovrebbe ritenersi, comunque, inammissibile per difetto di interesse ad agire.
5.- In via preliminare, dal punto di vista logico e giuridico, deve essere esaminato l'appello incidentale con cui il appellato reitera l'eccezione di inammissibilità dell'azione, CP_1 già proposta in primo grado, in quanto proposta da un soggetto che ha preso parte alla delibera, approvandola, che avrebbe ad oggetto la mera approvazione della concreta ripartizione delle spese.
6.- L'appello incidentale è fondato.
Con la delibera del 21 aprile 2017 il Condominio ha approvato la ripartizione delle spese, sulla base delle Tabelle esistenti, con il voto favorevole della Parte_1
Alla luce dell'orientamento per cui «In tema di condominio, sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all'art. 1137 c.c., u.c., le deliberazioni con cui l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all'art. 1123 c.c. (ex multis, Cass. civ. Sez. II, 29/01/2020, n. 1992)» e della conseguente qualificazione della delibera in esame come annullabile consegue il difetto di legittimazione ad agire della
Parte_1
Ai sensi dell'art. 1137 cod. civ. difatti l'annullamento può essere chiesto dall'autorità giudiziaria (solo) dal condomino assente, dissenziente o astenuto.
4 7.- L'accoglimento dell'appello incidentale comporta il rigetto di quello principale.
8.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 1237 del 2019 del Tribunale ordinario di Velletri:
- dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
; Controparte_1
- rigetta l'appello principale;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1
che liquida in euro 1.500 per il primo grado di Controparte_1
giudizio ed euro 1.800 per questo grado per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 28 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5202/2019 vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con l'avv. ANNA RITA FRAIOLI.
Appellante
E
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'Amministratore pro tempore, con l'avv. LOREDANA FIORE.
Appellato e Appellante Incidentale
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- a proposto appello avverso la sentenza n. 1237/2019 con cui il Parte_1
Tribunale ordinario di Velletri ha rigettato la domanda in quanto infondata e liquidato le spese di lite seguendo la soccombenza e pertanto la parte attrice è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta e che ha liquidato in euro
1500,00 oltre accessori di legge.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: «La società attrice ha impugnato l'assemblea del 21 aprile 2017 del , nella parte in cui Controparte_2 venivano approvati il bilancio consuntivo anno 2016 ed il preventivo anno 2017 con una ripartizione delle spese che non sarebbe stata adottata sulla base delle tabelle millesimi adottate ed allegate al Regolamento del Condominio bensì, provvedendo ad una ripartizione delle spese del bilancio consuntivo 2016 sulla base di uno schema elaborato dall'amministratore in cui veniva riportata “Tabella E-BOXES” che, invece, nelle Tabelle Millesimali allegate al
1 Regolamento di Condominio de quo corrisponde alla “Tabella 'E' Manut. Ord. E Str. Rampa box e Mag.». Si è costituito il Condominio chiedendo il rigetto della domanda svolta dalla ” CP_3
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così motivato: «In via preliminare giova osservare che la richiesta di esibizione ex art.210 c.p.c non può essere accolta in quanto generica ed irrilevante ai fini del decidere. Infatti la è proprietaria del locale magazzino facente parte del Condominio di Parte_1
Via Luigi Blerot n. 49/C, Ciampino, al quale si accede attraverso una rampa con cancello di ingresso automatizzato. Sia la rampa che il cancello automatizzato sono comuni anche ai box condominiali e godono di servizi comuni quali la pulizia, l'elettricità e gli estintori. Il convenuto è, altresì, dotato di regolamento contrattuale con allegate tabelle CP_1 millesimali la cui tabella “E” afferisce alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rampa box e magazzino;
in forza di detta tabella il locale magazzino della società attrice è portatore di
500 millesimi. Si legge, infatti, al riguardo a pag. 13 del surrichiamato regolamento condominiale : “ le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione per la rampa di accesso al locale box e magazzino saranno ripartite per la prima metà in ragione del 50% ai proprietari dei posti auto , il 50% al magazzino “. L'assemblea impugnata aveva quali ordini del giorno : “ 1)
( periodo dal 01/01/16 al 31/12/2016) : a) Esame ed Parte_2 approvazione delle spese ordinarie per € 11.619,88 ; 2) PREVENTIVO ANNO Pt_2
2017 ( periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017) : a) Esame ed approvazione;
b) Condomini morosi : comunicazioni e determinazioni;
c) C) integrazione fondo cassa condominiale : determinazioni in merito d) Istanza del proprietario dell'interno 11 di revisione delle tabelle millesimali . Nel corso di detta assemblea partecipavano n. 9 condomini su un totale di n. 13 , per complessivi 720,01 millesimi, tra cui il legale rappresentante della con Parte_1
190,37 millesimi di proprietà. Tutti i condomini presenti, con voto favorevole della stessa deliberavano di approvare il bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 Parte_1 precisando che le spese della Tab. “E” dovevano essere ripartite, in esecuzione di quanto previsto nel regolamento contrattuale di Condominio, ovvero con attribuzione del 50% ai box condominiali e l'ulteriore 50% a carico del magazzino. Ciò è quanto, infatti, si legge nella assemblea: “Le spese della Tab. “E” devono essere ripartite al 50% tra i box ed il restante 50% a carico del magazzino”. Conseguentemente venivano attribuiti il 50% (€ 408,84) delle spese riportate in Tab “E” ai proprietari dei locali box e l'ulteriore 50% (€ 408,84) alla (spese individuali). Parte_1
Sul punto infatti “In tema di condominio, sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali,
a maggioranza, siano » cod.civ, le delibere con cui l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 1135, n. 2 e n. 3, cod.civ., determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all'art. 1123 cod.civ”. Pertanto il riferimento alla tabella “D” del regolamento di condominio in quanto relativo alla diversa ipotesi della regolamentazione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti esclusivamente i locali box e non anche la rampa, alle cui spese, ripetesi, la Parte_1
[... è invece tenuta in forza di quanto previsto dalla Tab. “E” del regolamento di condominio (v. anche pag. 13 regolamento). L'assemblea di condominio del 21 aprile 2017 ha, quindi, correttamente applicato la Tab. “E” con conseguente legittimo addebito alla Parte_1 delle somme portate nell'approvato bilancio consuntivo 2016 (€ 408,84). Come noto, la Suprema Corte ha affermato che: “Sono annullabili, e come tali, impugnabili nel termine di cui all'art. 1137, ultimo comma, c.c., le delibere con cui l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 1135, n. 2 e n. 3, cod.civ. determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all'art. 1123 cod.civ”».
2 3.- La a proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
1) Errore nei presupposti, erronea ricostruzione della fattispecie oggetto di causa, errata applicazione della legge.
Il Giudice avrebbe ricostruito erroneamente i fatti di causa. La sostiene di aver Parte_1 impugnato la delibera in quanto all'approvazione dei punti 1 e 2 riguardanti le spese di bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 vengono allegati due fogli con stessa denominazione: uno consegnato prima della delibera dove si riporta una presunta “Tabella E – boxes” e l'altro consegnato dopo la deliberazione nel quale alla presunta /erronea “Tabella E- boxes” vengono riportati valori difformi rispetto al precedente. Inoltre, l'appellante sostiene che tale “Tabella E
– Boxes” non esiste in quanto non è allegata al regolamento di condominio. Ciò posto, sostiene l'appellante che non si possa procedere ad una ripartizione delle spese sulla base di tabelle millesimali non approvate dal Condominio e comunque diverse da quelle allegate dal
Regolamento di Condominio. Il Giudice non avrebbe, inoltre, compreso che per tutte le spese dell'area interna dei box deve essere applicata la “Tabella D millesimi di proprietà Manut. Ord. E Str. Locale Box”, ma posto che la non ha box la stessa non ha quindi millesimi per la tabella D, tra l'altro Parte_1 nominata in modo errato all'interno dei predetti allegati.
2) Violazione di legge ed erronea applicazione della legge per non aver ammesso i mezzi istruttori richiesti. Violazione di legge per omesso ordine di esibizione dei documenti del necessari ai fini della decisione. CP_1
Il Giudice non avrebbe ammesso i mezzi di prova richiesti dal presente patrocinio, come la
CTU per provare quanto lamentato in ordine alle Tabelle millesimali applicate per il riparto delle spese e non avrebbe disposto ex art.210 c.p.c. l'ordine di esibizione a carico del
Condominio de quo volto ad acquisire tutti i documenti allegati alla delibera impugnata al fine di riscontrare quanto lamentato.
3) Violazione dell'art. 112 c.p.c. per non aver risposto alle contestazioni e domande di parte attrice (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).
Lamenta l'omessa pronuncia del Giudice in ordine a tutte le domande avanzate in primo grado dall'odierna appellante, ovvero non avrebbe risposto relativamente alla domanda riguardante la difformità tra le tabelle riportate nei documenti allegati alla delibera impugnata e le Tabelle millesimali allegate al Regolamento di Condominio.
4) Mancanza di motivazione ed erronea motivazione, difetti di motivazione.
Censura la decisione del Giudice nella parte in cui avrebbe rigettato le domande formulate dall'odierna appellante in primo grado senza fornire una motivazione valida e coerente.
Sostiene che dalle stesse parole del Giudice si evincerebbe che pur trovandoci in previsione di una delibera nulla perché sono stati applicati criteri di ripartizioni spese difformi dalle tabelle millesimali approvate, tuttavia, il Giudice avrebbe ritenuto corretta la delibera. L'appellante ribadisce che la non ha box e dunque non partecipa alla Tabella Parte_1
D sopra citata e non può partecipare alle spese riportate nella errata “Tabella E – Boxes”, peraltro inesistente perché difforme da quella allegata al Regolamento di Condominio.
4.- Il ha proposto appello incidentale per i Controparte_1 motivi di seguito enunciati.
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1) Violazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia del giudice di prime in ordine alla eccepita inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire della
(Violazione del principio della Corrispondenza tra il chiesto e il Parte_1 pronunciato). Violazione di legge: art. 1137, comma 1 e 2, cod.civ.”
Il Giudice di prime cure, pur avendo rilevato la corretta applicazione da parte del CP_1 del criterio di riparto della spesa di cui alla Tab “E” allegata al Regolamento di condominio, con conseguente domanda di nullità e di annullabilità della delibera impugnata, avrebbe omesso di trarne le dovute conseguente in punto di interesse ad agire dell'odierna appellante. L'appellante incidentale sostiene che nella specie in esame ricorrerebbe l'ipotesi di delibere relative alla concreta ripartizione delle spese effettuata dall'assemblea nell'esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall'art. 1135 c.c., nn. 2 e 3 e che tali delibere, ove adottate in violazione dei criteri già stabiliti, dovrebbero essere considerate annullabili, con impugnazione da proporre nei termini ex art. 1137 c.c., ultimo comma, solo per impugnazione dei condomini assenti o dissenzienti (art. 1137, comma 2 c.c.).
Pertanto, aggiunge, le delibere annullabili, in quanto di mera approvazione della concreta ripartizione della spesa, non sono impugnabili dai condomini assenti, pena l'inammissibilità della relativa domanda. Ciò posto, assume che avendo il , Controparte_2 eccepito nel termine di cui all'art. 167 cpc la carenza di interesse ad agire della Parte_1 per aver votato favorevolmente alla delibera impugnata, la domanda di annullamento della delibera gravata dovrebbe ritenersi, comunque, inammissibile per difetto di interesse ad agire.
5.- In via preliminare, dal punto di vista logico e giuridico, deve essere esaminato l'appello incidentale con cui il appellato reitera l'eccezione di inammissibilità dell'azione, CP_1 già proposta in primo grado, in quanto proposta da un soggetto che ha preso parte alla delibera, approvandola, che avrebbe ad oggetto la mera approvazione della concreta ripartizione delle spese.
6.- L'appello incidentale è fondato.
Con la delibera del 21 aprile 2017 il Condominio ha approvato la ripartizione delle spese, sulla base delle Tabelle esistenti, con il voto favorevole della Parte_1
Alla luce dell'orientamento per cui «In tema di condominio, sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all'art. 1137 c.c., u.c., le deliberazioni con cui l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all'art. 1123 c.c. (ex multis, Cass. civ. Sez. II, 29/01/2020, n. 1992)» e della conseguente qualificazione della delibera in esame come annullabile consegue il difetto di legittimazione ad agire della
Parte_1
Ai sensi dell'art. 1137 cod. civ. difatti l'annullamento può essere chiesto dall'autorità giudiziaria (solo) dal condomino assente, dissenziente o astenuto.
4 7.- L'accoglimento dell'appello incidentale comporta il rigetto di quello principale.
8.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 1237 del 2019 del Tribunale ordinario di Velletri:
- dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
; Controparte_1
- rigetta l'appello principale;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1
che liquida in euro 1.500 per il primo grado di Controparte_1
giudizio ed euro 1.800 per questo grado per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 28 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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