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Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/10/2024, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
RG 927/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 Pt_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
, (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ), Parte_7 C.F._7 Parte_8
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Grazia Tinarelli, C.F._8
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Antonina Ruiu in Sassari, Viale Umberto
n. 68;
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Dante n. 23;
CONVENUTA
OGGETTO: retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 1° luglio 2022, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio l Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate. Contr
2. I ricorrenti, quali dirigenti medici in servizio presso il Plesso San Pietro dell' di
Sassari, hanno lamentato la mancata corresponsione della retribuzione di risultato prevista dall' art. 35 del CCNL di comparto dell'8.6.2000 e dagli artt. 63, 65 e 66 del CCNL del
5.12.1996, per il periodo intercorso dal 2013 al 2017 (dal 2010 per quanto riguarda la posizione della dott.ssa Pt_8
3. Parte attrice ha altresì allegato di aver svolto con grande impegno gli incarichi di dirigenti professionali, ottenendo positivi risultati di qualità e miglioramento dei servizi per l'azienda ospedaliera, senza che sia stata espressa nei loro confronti alcuna valutazione negativa.
4. I ricorrenti hanno poi sostenuto che, sebbene risulti non completato lo svolgimento, da parte della AOU di Sassari, delle procedure valutative delle predette performances individuali, stante il complessivo andamento e la più che positiva valutazione delle strutture, sarebbe presumibile il raggiungimento, quanto meno del punteggio corrispondente alla valutazione positiva media o minima.
5. Ciò determinerebbe la sussistenza del diritto dei dirigenti medici ricorrenti alla erogazione della corrispondente retribuzione di risultato, secondo i criteri e parametri di cui al protocollo per la valutazione delle performances individuali adottato con delibera n.
253/2014.
6. Oppure, in via alternativa, l'inadempimento imputabile alla parte resistente in ordine all'attuazione del meccanismo di corresponsione della retribuzione di risultato, farebbe discendere in capo ai ricorrenti il diritto al risarcimento dei danni subiti da perdita di chance, mediante ripartizione in quote uguali fra i dirigenti dell'importo già stanziato per ciascun anno in sede di quantificazione e certificazione dei fondi per la contrattazione collettiva integrativa, ovvero mediante la liquidazione, in via equitativa, della somma di euro 10.000,00 per anno per ciascun ricorrente.
7. I ricorrenti hanno dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Giudice del Tribunale Civile di Sassari, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, condannare la in persona del Direttore Generale CP_3
2 pro tempore, alla corresponsione della retribuzione di risultato afferente alle mansioni dirigenziali svolte dai ricorrenti nel periodo decorso dall'1.1.2013 al31.12.2017e dal
2010 al 2017 o comunque dalla data di assunzione al 31.12.2017, in misura corrispondente alla valutazione media o minima delle performances individuali, o in alternativa mediante ripartizione in quote uguali fra i Dirigenti, dei fondi a tale fine già Contr stanziati e certificati dall' di Sassari per i predetti anni;
in alternativa, accertare e dichiarare l'illegittimità della omessa attivazione, da parte della delle procedure e valutazioni idonee a consentire ai ricorrenti il CP_3
percepimento della retribuzione di risultato, nei periodi sopra evidenziati;
condannare la AOU di Sassari al risarcimento dei danni conseguenti, liquidando gli stessi in misura corrispondente alla valutazione media o minima delle performances individuali,
o in alternativa in misura corrispondente alla ripartizione in quote uguali fra i Dirigenti, dell' importo dei fondi a tale fine già stanziati e certificati dall'AOU di Sassari per i predetti anni;
ovvero liquidando i predetti danni in via equitativa, nella misura di euro 10.000 per anno;
ovvero, in subordine, liquidando gli stessi nel diverso importo che verrà ritenuto congruo
e di giustizia;
in ogni caso oltre ad interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo.
Con ristoro delle spese del presente giudizio”.
8. Si è ritualmente costituita l' Controparte_1
eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale della pretesa
[...]
rivendicata dalla controparte, e comunque l'infondatezza del ricorso.
9. Mutata la persona del giudice, la causa viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. Preliminarmente, si rileva che parte ricorrente ha eccepito la tardività del deposito della memoria di costituzione.
11. L'eccezione non coglie tuttavia nel segno;
invero, per quanto emerge agli atti, la comparsa di costituzione risulta ritualmente depositata dall'
[...]
entro dieci giorni antecedenti alla prima udienza (10 Controparte_1
ottobre 2022), originariamente fissata per il 20 ottobre 2022.
3 12. Nel merito, il ricorso è comunque infondato e deve essere respinto.
13. Come già osservato dal Tribunale nelle sentenze conclusive dei giudizi R.G. 1470/2021 e
170/2022, qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., nel pubblico impiego l'erogazione della retribuzione di risultato non è conseguibile in base alla sua sola previsione contrattuale, ma è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali previamente programmati, sicché il lavoratore non può rivendicare il riconoscimento dell'emolumento ove ometta di indicare l'obiettivo assegnatogli e l'avvenuto conseguimento dello stesso (cfr. Cass. 10969/2015,
Cass. n. 11899/17); si tratta di principio analogo a quello espresso nell'ambito dell'impiego privato, ove è stata altresì rilevata l'impossibilità, in tali materie, di supplire alla mancata determinazione degli obiettivi ai sensi dell'art. 2099 c.c. (Cass. 13953/2009).
14. Ne consegue che la tutela del lavoratore in caso di omissione procedimentale dell'Amministrazione non può che consistere in una tutela risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento datoriale all'obbligo di valutare le performances individuali, che a sua volta dovrebbe essere accompagnata -trattandosi di danno da perdita di chance- dall'indicazione e prova di elementi atti a far presumere che la procedura di valutazione delle performances, ove conclusa, avrebbe avuto esito positivo e a determinarne, sia pure per via equitativa, la consistenza economica.
15. Ai fini probatori, è difatti consolidato l'orientamento della Suprema Corte, fatto proprio anche dalle Sezioni Unite, secondo cui in tema di risarcimento del danno da perdita di chance incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenimento del bene della vita rivendicato (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 21678/2013; Cass. n. 4014/2016; Cass. n. 11165/2018; Cass. n. 13483/2018 e
Cass. n. 31479/2021).
16. Nel caso di specie, ravvisa il tribunale l'omessa allegazione in ordine ad un qualsivoglia elemento, anche solo indiziario, che possa far presumere che con il completamento delle procedure di valutazione delle performances individuali sarebbe emerso il raggiungimento, quantomeno, degli obiettivi tipicamente posti da un ente sanitario in ordine ai criteri di efficienza, produttività e funzionalità, così come delineati dall'art. 62
CCNL 5.12.1996.
4 17. Invero, parte ricorrente si limita ad affermare di avere diritto alla tutela risarcitoria per l'intero periodo oggetto di domanda alla luce della valutazione positiva delle performances organizzative –e non individuali- e dell'omessa definizione delle procedure di valutazione individuale, con ciò non fornendo le condizioni concrete per valutare l'eventuale perdita di chance ed il conseguente diritto risarcitorio.
18. Nella prospettiva risarcitoria, risulta infatti insufficiente la sola deduzione in ordine al mancato approntamento da parte dell' Controparte_1
del sistema interno di valutazione del risultato assegnato al dipendente,
[...]
difettando ogni allegazione in ordine agli ipotetici obiettivi individuali, non conseguendo automaticamente il diritto alla retribuzione di risultato in ragione del solo inadempimento indicato.
19. I ricorrenti avrebbero piuttosto dovuto specificare quale sarebbe stato l'obiettivo collegato alla retribuzione di risultato, nonché allegare (e dimostrare in caso di contestazione) che quell'obiettivo era stato raggiunto pure in mancanza di una valutazione positiva da parte dell'azienda ospedaliera, inadempiente ai fini dell'adozione della struttura amministrativa per valutare tale risultato.
20. Allo stesso modo, non è sufficiente ai fini che ci occupano la mera allegazione che i ricorrenti non avessero ricevuto alcuna valutazione negativa.
21. Né, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti nelle note scritte, può ritenersi oggetto del petitum una condanna della controparte alla positiva valutazione delle performances individuali dei dirigenti medici rispetto agli incontestati risultati conseguiti negli anni di riferimento, posto che alcun riferimento è contenuto in ricorso in ordine agli obiettivi individuali;
sicché a nulla rileva la dedotta astratta idoneità delle mansioni al conseguimento dei suddetti obiettivi, non meglio identificati, nemmeno ipoteticamente.
22. A tutto quanto osservato consegue l'integrale rigetto del ricorso.
23. Sussistono le gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio, stante la sussistenza di decisioni di merito di diverso avviso all'epoca dell'introduzione del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
5 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 21/10/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 Pt_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
, (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ), Parte_7 C.F._7 Parte_8
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Grazia Tinarelli, C.F._8
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Antonina Ruiu in Sassari, Viale Umberto
n. 68;
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Dante n. 23;
CONVENUTA
OGGETTO: retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 1° luglio 2022, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio l Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate. Contr
2. I ricorrenti, quali dirigenti medici in servizio presso il Plesso San Pietro dell' di
Sassari, hanno lamentato la mancata corresponsione della retribuzione di risultato prevista dall' art. 35 del CCNL di comparto dell'8.6.2000 e dagli artt. 63, 65 e 66 del CCNL del
5.12.1996, per il periodo intercorso dal 2013 al 2017 (dal 2010 per quanto riguarda la posizione della dott.ssa Pt_8
3. Parte attrice ha altresì allegato di aver svolto con grande impegno gli incarichi di dirigenti professionali, ottenendo positivi risultati di qualità e miglioramento dei servizi per l'azienda ospedaliera, senza che sia stata espressa nei loro confronti alcuna valutazione negativa.
4. I ricorrenti hanno poi sostenuto che, sebbene risulti non completato lo svolgimento, da parte della AOU di Sassari, delle procedure valutative delle predette performances individuali, stante il complessivo andamento e la più che positiva valutazione delle strutture, sarebbe presumibile il raggiungimento, quanto meno del punteggio corrispondente alla valutazione positiva media o minima.
5. Ciò determinerebbe la sussistenza del diritto dei dirigenti medici ricorrenti alla erogazione della corrispondente retribuzione di risultato, secondo i criteri e parametri di cui al protocollo per la valutazione delle performances individuali adottato con delibera n.
253/2014.
6. Oppure, in via alternativa, l'inadempimento imputabile alla parte resistente in ordine all'attuazione del meccanismo di corresponsione della retribuzione di risultato, farebbe discendere in capo ai ricorrenti il diritto al risarcimento dei danni subiti da perdita di chance, mediante ripartizione in quote uguali fra i dirigenti dell'importo già stanziato per ciascun anno in sede di quantificazione e certificazione dei fondi per la contrattazione collettiva integrativa, ovvero mediante la liquidazione, in via equitativa, della somma di euro 10.000,00 per anno per ciascun ricorrente.
7. I ricorrenti hanno dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Giudice del Tribunale Civile di Sassari, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, condannare la in persona del Direttore Generale CP_3
2 pro tempore, alla corresponsione della retribuzione di risultato afferente alle mansioni dirigenziali svolte dai ricorrenti nel periodo decorso dall'1.1.2013 al31.12.2017e dal
2010 al 2017 o comunque dalla data di assunzione al 31.12.2017, in misura corrispondente alla valutazione media o minima delle performances individuali, o in alternativa mediante ripartizione in quote uguali fra i Dirigenti, dei fondi a tale fine già Contr stanziati e certificati dall' di Sassari per i predetti anni;
in alternativa, accertare e dichiarare l'illegittimità della omessa attivazione, da parte della delle procedure e valutazioni idonee a consentire ai ricorrenti il CP_3
percepimento della retribuzione di risultato, nei periodi sopra evidenziati;
condannare la AOU di Sassari al risarcimento dei danni conseguenti, liquidando gli stessi in misura corrispondente alla valutazione media o minima delle performances individuali,
o in alternativa in misura corrispondente alla ripartizione in quote uguali fra i Dirigenti, dell' importo dei fondi a tale fine già stanziati e certificati dall'AOU di Sassari per i predetti anni;
ovvero liquidando i predetti danni in via equitativa, nella misura di euro 10.000 per anno;
ovvero, in subordine, liquidando gli stessi nel diverso importo che verrà ritenuto congruo
e di giustizia;
in ogni caso oltre ad interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo.
Con ristoro delle spese del presente giudizio”.
8. Si è ritualmente costituita l' Controparte_1
eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale della pretesa
[...]
rivendicata dalla controparte, e comunque l'infondatezza del ricorso.
9. Mutata la persona del giudice, la causa viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. Preliminarmente, si rileva che parte ricorrente ha eccepito la tardività del deposito della memoria di costituzione.
11. L'eccezione non coglie tuttavia nel segno;
invero, per quanto emerge agli atti, la comparsa di costituzione risulta ritualmente depositata dall'
[...]
entro dieci giorni antecedenti alla prima udienza (10 Controparte_1
ottobre 2022), originariamente fissata per il 20 ottobre 2022.
3 12. Nel merito, il ricorso è comunque infondato e deve essere respinto.
13. Come già osservato dal Tribunale nelle sentenze conclusive dei giudizi R.G. 1470/2021 e
170/2022, qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., nel pubblico impiego l'erogazione della retribuzione di risultato non è conseguibile in base alla sua sola previsione contrattuale, ma è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali previamente programmati, sicché il lavoratore non può rivendicare il riconoscimento dell'emolumento ove ometta di indicare l'obiettivo assegnatogli e l'avvenuto conseguimento dello stesso (cfr. Cass. 10969/2015,
Cass. n. 11899/17); si tratta di principio analogo a quello espresso nell'ambito dell'impiego privato, ove è stata altresì rilevata l'impossibilità, in tali materie, di supplire alla mancata determinazione degli obiettivi ai sensi dell'art. 2099 c.c. (Cass. 13953/2009).
14. Ne consegue che la tutela del lavoratore in caso di omissione procedimentale dell'Amministrazione non può che consistere in una tutela risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento datoriale all'obbligo di valutare le performances individuali, che a sua volta dovrebbe essere accompagnata -trattandosi di danno da perdita di chance- dall'indicazione e prova di elementi atti a far presumere che la procedura di valutazione delle performances, ove conclusa, avrebbe avuto esito positivo e a determinarne, sia pure per via equitativa, la consistenza economica.
15. Ai fini probatori, è difatti consolidato l'orientamento della Suprema Corte, fatto proprio anche dalle Sezioni Unite, secondo cui in tema di risarcimento del danno da perdita di chance incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenimento del bene della vita rivendicato (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 21678/2013; Cass. n. 4014/2016; Cass. n. 11165/2018; Cass. n. 13483/2018 e
Cass. n. 31479/2021).
16. Nel caso di specie, ravvisa il tribunale l'omessa allegazione in ordine ad un qualsivoglia elemento, anche solo indiziario, che possa far presumere che con il completamento delle procedure di valutazione delle performances individuali sarebbe emerso il raggiungimento, quantomeno, degli obiettivi tipicamente posti da un ente sanitario in ordine ai criteri di efficienza, produttività e funzionalità, così come delineati dall'art. 62
CCNL 5.12.1996.
4 17. Invero, parte ricorrente si limita ad affermare di avere diritto alla tutela risarcitoria per l'intero periodo oggetto di domanda alla luce della valutazione positiva delle performances organizzative –e non individuali- e dell'omessa definizione delle procedure di valutazione individuale, con ciò non fornendo le condizioni concrete per valutare l'eventuale perdita di chance ed il conseguente diritto risarcitorio.
18. Nella prospettiva risarcitoria, risulta infatti insufficiente la sola deduzione in ordine al mancato approntamento da parte dell' Controparte_1
del sistema interno di valutazione del risultato assegnato al dipendente,
[...]
difettando ogni allegazione in ordine agli ipotetici obiettivi individuali, non conseguendo automaticamente il diritto alla retribuzione di risultato in ragione del solo inadempimento indicato.
19. I ricorrenti avrebbero piuttosto dovuto specificare quale sarebbe stato l'obiettivo collegato alla retribuzione di risultato, nonché allegare (e dimostrare in caso di contestazione) che quell'obiettivo era stato raggiunto pure in mancanza di una valutazione positiva da parte dell'azienda ospedaliera, inadempiente ai fini dell'adozione della struttura amministrativa per valutare tale risultato.
20. Allo stesso modo, non è sufficiente ai fini che ci occupano la mera allegazione che i ricorrenti non avessero ricevuto alcuna valutazione negativa.
21. Né, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti nelle note scritte, può ritenersi oggetto del petitum una condanna della controparte alla positiva valutazione delle performances individuali dei dirigenti medici rispetto agli incontestati risultati conseguiti negli anni di riferimento, posto che alcun riferimento è contenuto in ricorso in ordine agli obiettivi individuali;
sicché a nulla rileva la dedotta astratta idoneità delle mansioni al conseguimento dei suddetti obiettivi, non meglio identificati, nemmeno ipoteticamente.
22. A tutto quanto osservato consegue l'integrale rigetto del ricorso.
23. Sussistono le gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio, stante la sussistenza di decisioni di merito di diverso avviso all'epoca dell'introduzione del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
5 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 21/10/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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