TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9535 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 23353/2025 avente ad oggetto: appalto
TRA
( ), rappr.to e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MA Elena Ubiali del Foro di Milano
ATTORE
E
( , con sede in Milano alla via Filippo Argelati n. CP_1 P.IVA_1
10
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'odierna udienza del 10.12.2025, l'attore, riportandosi alle conclusioni rese nel ricorso introduttivo, così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: nel merito in via principale:
1. accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l' inefficacia della proposta datata 14.07.2024 in quanto mancante degli elementi essenziali di cui all'art. 1346 c.c.;
2.Accertare e dichiarare l'inadempimento della società appaltatrice CP_1 nei confronti del signor rispetto agli obblighi
[...] Parte_1 contrattualmente assunti con il contratto di appalto stipulato in data 15.11.22. ed altresì con il contratto stipulato in data 14.07.24, qualora ritenuto valido ed efficace;
3.Dichiarare risolti il contratto di appalto del 15.11.2022 e, nel caso, il successivo del 14.07.24 per fatto e colpa esclusivi della società resistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. e succ. e per l'effetto;
4.Condannare la società alla restituzione in favore del CP_1 committente-ricorrente degli acconti versati, pari a complessivi euro
40.000,00, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che risulterà nel
1 corso del giudizio, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data del versamento alla data di restituzione.
5.Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
In via istruttoria: in caso di contestazione in ordine a quanto esposto nel presente ricorso, si chiede sin d'ora che il Giudice voglia ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente e la prova/audizione per testi sulle circostanze indicate nella narrazione dei fatti con numerazione da 1 a 27, precedute dall'inciso “vero che”, espunte di ogni elemento valutativo, di giudizio e/o negativo, riservandosi di integrare la lista dei testi.
Con espressa riserva di migliore e ulteriore deduzione, capitolazione e istanza istruttoria nei termini che verranno assegnati.
Si indicano sin da ora quali testi sulle circostanze riferite:
1.arch. con studio in via A. Moro n. 1 Fagnano Olona Persona_1
2. residente in [...]di Samarate”. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, , in sintesi, Parte_1 deduceva: a) che in data 15.11.2022, aveva stipulato con la un CP_1 contratto d'appalto avente ad oggetto la ristrutturazione di due propri appartamenti mediante fruizione, in parte, del “bonus casa al 50%” ed, in altra parte, del “superbonus 110%”; b) che, così come previsto in contratto, esso attore, il medesimo 15.11.2022, aveva versato alla un acconto di € CP_1 40.000,00 oggetto di regolare fatturazione da parte dell'appaltatrice; c) che, tuttavia, la Nagire, nel corso di tutto l'anno 2023, non aveva in alcun modo dato esecuzione al contratto, rendendosi, poi, addirittura irreperibile nei primi mesi del 2024; d) che l'appaltatrice si era, poi, rifatta viva, nella persona del suo “responsabile” dott. , solo nel luglio 2024, allorquando Persona_2 veniva fatta sottoscrivere ad esso attore una “proposta” prevedente un
“generico e confuso”… “percorso” che avrebbe dovuto condurre ad un futuro affidamento alla stessa Nagire dell'attività di ristrutturazione ma anche di quella di commercializzazione dei medesimi predetti immobili di esso attore;
e) che tale “proposta”, in ragione del suo effettivo contenuto, doveva ritenersi inefficace o, comunque, nulla per indeterminatezza del suo oggetto;
f) che la medesima proposta, in ogni caso, non aveva avuto alcuna concreta esecuzione.
L'attore, pertanto, riservandosi di agire separatamente per il ristoro dei danni da perdita degli incentivi fiscali asseritamente subiti, proponeva le domande di cui alle conclusioni sopra riportate.
La benché regolarmente evocata in giudizio, rimaneva CP_1 contumace.
Ciò premesso, le domande attoree sono fondate e vanno, pertanto, accolte.
Documentalmente provata l'intervenuta stipula, nel novembre 2022, del contratto d'appalto indicato dall'attore così come l'avvenuto versamento, in favore della del previsto acconto di prezzo di € 40.000,00, è CP_1 sufficiente rilevare che, a fronte della compiuta allegazione attorea di totale
2 inadempimento del medesimo contratto da parte dell'appaltatrice, quest'ultima, su cui gravava il relativo onere della prova, non ha offerto alcuna prova del proprio adempimento, avendo optato per la contumacia.
Trattandosi di inadempimento totale ed in considerazione del lunghissimo tempo trascorso dalla stipula del contratto, alcun dubbio può, poi, sorgere circa la gravità dello stesso e conseguentemente circa la sussistenza dei presupposti dell'invocata risoluzione di cui all'art. 1453 c.c..
Il contratto d'appalto per il quale è lite va, pertanto, risolto per grave inadempimento della CP_1
A seguito della risoluzione del contratto d'appalto, compete, poi, senz'altro, all'attore la restituzione del predetto acconto di prezzo versato, la cui ritenzione da parte della non può, in alcun modo, ritenersi causalmente CP_1 giustificata in relazione alla successiva scrittura del luglio 2024 pure intervenuta tra le parti.
A tale scrittura del luglio 2024, infatti, così come correttamente dedotto dall'attore, non può attribuirsi alcuna efficacia negoziale, essendo la stessa, all'evidenza, qualificabile, al più, quale mera puntuazione di taluni aspetti di una ipotetica, futura e non meglio precisata “collaborazione” tra le parti finalizzata alla ristrutturazione e messa in commercio degli immobili attorei, senza concreta assunzione di obbligazioni determinate ad opera di nessuna delle parti medesime.
Pertanto, dichiarata l'inefficacia negoziale della scrittura intercorsa tra le parti nel luglio 2024 e risolto il contratto d'appalto del novembre 2022, la CP_1 va, in definitiva, condannata alla restituzione, in favore di , Parte_1 della predetta somma di € 40.000,00, oltre interessi, al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, alle sole fasi di studio, introduttivo e decisionale ed all'andamento concreto del giudizio, celebrato con rito semplificato e dipanatosi in una sola udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara priva di efficacia negoziale la scrittura intervenuta tra le parti in data 15.7.2024;
2. risolve per grave inadempimento della il contratto d'appalto CP_1 intervenuto tra le parti nel novembre 2022;
3. per l'effetto, condanna la alla restituzione, in favore di CP_1
, della somma di € 40.000,00, oltre interessi di mora Parte_1 come in parte motiva;
3 4. condanna la al rimborso, in favore di , delle CP_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in € 545,00 per esborsi ed in € 4.000,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato.
Così deciso in Milano addì 10.12.2025
Il Giudice (dott. Mauro Pacifico)
4