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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/09/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Filippo Labellarte presidente Luciano Guaglione consigliere M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 852 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra
domiciliata in Barletta presso lo studio Parte_1 dell'avv. Domenico Caruso che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello ---------------------------------------------------------appellante
e
(già titolare della Casa HI di Monopoli Controparte_1
Giuseppe), domiciliato in Trani presso lo studio dell'avv. Stefania Pacione che lo rappresenta e difende, insieme all'avv. Giovanni Bruni, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in grado d'appello ------------appellata
Oggetto: rapporti bancari-ripetizione di indebito
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1272/2021 del 30/06/2021, il Tribunale di Trani, in parziale accoglimento della domanda proposta da quale titolare Controparte_1 dell'impresa individuale Casa HI di Monopoli Giuseppe, ha condannato nella qualità di procuratrice di Controparte_2 Controparte_3 alla restituzione della somma di € 16.334,48, oltre interessi legali dalla pagina 1 di 4 domanda al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite, comprese quelle di ctu.
Con ordinanza di correzione di errore materiale del 9/05/2022, lo stesso Tribunale, su istanza del Monopoli, ha disposto che gli onorari liquidati dovessero intendersi pari ad € 4.835 (in luogo di € 3.235), rilevando che, benchè indicata tra quelle per cui vi era stata liquidazione, la fase istruttoria non era stata considerata nel computo delle suddette competenze.
Avverso tale ordinanza di correzione ha proposto appello Parte_1 con citazione notificata il 13/06/2022, chiedendone l'annullamento in
[...] quanto illegittimamente emanata quando era già pendente separato appello da essa proposto avverso la sentenza n. 1272/2021.
Si è costituito in questo grado chiedendo la conferma CP_4 dell'ordinanza gravata, previa riunione del presente giudizio a quello n. 1234/2021 R.G. avente ad oggetto il gravame avverso la prefata sentenza.
La costituzione di inizialmente depositata il 24/10/2022, è CP_5 stata revocata dal suo difensore, avv. Luigi Giulio Giulini Richard, con dichiarazione del 27/09/2024 in quanto frutto di errore, trattandosi di parte estranea al giudizio.
Dopo il passaggio della causa in decisione all'udienza cartolare del 4/04/2025, con istanza congiunta del 21/05/2025 le parti ne hanno chiesto la rimessione sul ruolo per intervenuta definizione transattiva.
Nonostante la regolare comunicazione della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., nessuno è comparso né all'udienza del 20/06/2025, né a quella successiva del 12/09/2025.
Motivi della decisione
Le parti, pur avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter c.p.c., la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 20/06/2025, nè a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c., del 12/09/2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore della disciplina ratione temporis applicabile alla specie, anteriore al cd. correttivo Cartabia che ha novellato l'ultimo comma pagina 2 di 4 dell'art. 350 c.p.c., ha chiarito che l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza ex art. 307, ult. co. c.p.c. (vedasi in tal senso Cass. 2004/n. 19124 e Cass. 2007/n. 11434, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al collegio e ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.).
Ove il provvedimento di estinzione sia stato erroneamente assunto con ordinanza collegiale, esso “…ha il contenuto decisorio di una sentenza” e
“…pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 26914/2020; Cass. n. 31635/2021).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. pure Cass. 21586/181.
L'estinzione del processo comporta che le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 13/06/2022 da nei confronti di Parte_1 CP_1
già titolare dell'impresa individuale Casa HI di
[...] CP_1
avverso l'ordinanza di correzione di errore materiale n. cron.
[...]
995/22 resa il 9/05/2022 dal Tribunale di Trani, così provvede:
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 3 di 4 1. dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
-===================================================== Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 4 di 4
CORTE D'APPELLO DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Filippo Labellarte presidente Luciano Guaglione consigliere M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 852 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra
domiciliata in Barletta presso lo studio Parte_1 dell'avv. Domenico Caruso che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello ---------------------------------------------------------appellante
e
(già titolare della Casa HI di Monopoli Controparte_1
Giuseppe), domiciliato in Trani presso lo studio dell'avv. Stefania Pacione che lo rappresenta e difende, insieme all'avv. Giovanni Bruni, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in grado d'appello ------------appellata
Oggetto: rapporti bancari-ripetizione di indebito
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1272/2021 del 30/06/2021, il Tribunale di Trani, in parziale accoglimento della domanda proposta da quale titolare Controparte_1 dell'impresa individuale Casa HI di Monopoli Giuseppe, ha condannato nella qualità di procuratrice di Controparte_2 Controparte_3 alla restituzione della somma di € 16.334,48, oltre interessi legali dalla pagina 1 di 4 domanda al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite, comprese quelle di ctu.
Con ordinanza di correzione di errore materiale del 9/05/2022, lo stesso Tribunale, su istanza del Monopoli, ha disposto che gli onorari liquidati dovessero intendersi pari ad € 4.835 (in luogo di € 3.235), rilevando che, benchè indicata tra quelle per cui vi era stata liquidazione, la fase istruttoria non era stata considerata nel computo delle suddette competenze.
Avverso tale ordinanza di correzione ha proposto appello Parte_1 con citazione notificata il 13/06/2022, chiedendone l'annullamento in
[...] quanto illegittimamente emanata quando era già pendente separato appello da essa proposto avverso la sentenza n. 1272/2021.
Si è costituito in questo grado chiedendo la conferma CP_4 dell'ordinanza gravata, previa riunione del presente giudizio a quello n. 1234/2021 R.G. avente ad oggetto il gravame avverso la prefata sentenza.
La costituzione di inizialmente depositata il 24/10/2022, è CP_5 stata revocata dal suo difensore, avv. Luigi Giulio Giulini Richard, con dichiarazione del 27/09/2024 in quanto frutto di errore, trattandosi di parte estranea al giudizio.
Dopo il passaggio della causa in decisione all'udienza cartolare del 4/04/2025, con istanza congiunta del 21/05/2025 le parti ne hanno chiesto la rimessione sul ruolo per intervenuta definizione transattiva.
Nonostante la regolare comunicazione della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., nessuno è comparso né all'udienza del 20/06/2025, né a quella successiva del 12/09/2025.
Motivi della decisione
Le parti, pur avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter c.p.c., la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 20/06/2025, nè a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c., del 12/09/2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore della disciplina ratione temporis applicabile alla specie, anteriore al cd. correttivo Cartabia che ha novellato l'ultimo comma pagina 2 di 4 dell'art. 350 c.p.c., ha chiarito che l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza ex art. 307, ult. co. c.p.c. (vedasi in tal senso Cass. 2004/n. 19124 e Cass. 2007/n. 11434, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al collegio e ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.).
Ove il provvedimento di estinzione sia stato erroneamente assunto con ordinanza collegiale, esso “…ha il contenuto decisorio di una sentenza” e
“…pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 26914/2020; Cass. n. 31635/2021).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. pure Cass. 21586/181.
L'estinzione del processo comporta che le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 13/06/2022 da nei confronti di Parte_1 CP_1
già titolare dell'impresa individuale Casa HI di
[...] CP_1
avverso l'ordinanza di correzione di errore materiale n. cron.
[...]
995/22 resa il 9/05/2022 dal Tribunale di Trani, così provvede:
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 3 di 4 1. dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
-===================================================== Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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