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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 154/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
SS VITTORIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1231/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino - PE RA 00118 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Cavalli Giovanni Carlo 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912025008935010000 RADIODIFFUSIONI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912025008935010000 RADIODIFFUSIONI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il
22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:” chiede di annullare l'atto impugnato con vittoria di spese“.
Società Riscossioni spa: non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto avverso la cartella di pagamento n. 2912025008935010000 con cui veniva richiesto il pagamento di € 234,30 a titolo di canone tv anni 2020 e 2021. La parte aveva fatto richiesta di annullamento dell'abbonamento nell'anno 2016 che veniva accolta con lettera protocollo n. PA/ stD1004983ABAM 5 con decorrenza al 1/1/2016, allegata al ricorso , pertanto l'importo non è dovuto.
L'Ente impositore non si è costituito.
Nelle memorie il legale del ricorrente ribadiva la non debenza delle somme e chiedeva la distrazione delle spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, esaminati gli atti rileva che la richiesta di parte appare fondata, ne è riprova il fatto che l'Ufficio non si è neppure costituito.
Per questi motivi
il ricorso merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 300,00 a favore del legale antistatario avv. Difensore_1. Nel dispositivo non letto in udienza non era stata disposta la distrazione delle spese richiesta dal legale per mero errore materiale. La correzione dell'errore materiale relativo al dispositivo non letto in udienza può essere disposta d'ufficio, atteso che nessuno, oltre le parti, ne ha avuto conoscenza e non è ammessa la proposizione dell'impugnazione con riserva dei motivi (sentenza
CGT 2 grado Sardegna n. 233/2025), pertanto il giudice procede all'inserimento della richiesta .
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia Entrate Ufficio canone rai al pagamento delle spese che liquida in
€ 300,00 a favore del legale antistario avv. Difensore_1.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
SS VITTORIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1231/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino - PE RA 00118 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Cavalli Giovanni Carlo 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912025008935010000 RADIODIFFUSIONI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912025008935010000 RADIODIFFUSIONI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il
22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:” chiede di annullare l'atto impugnato con vittoria di spese“.
Società Riscossioni spa: non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto avverso la cartella di pagamento n. 2912025008935010000 con cui veniva richiesto il pagamento di € 234,30 a titolo di canone tv anni 2020 e 2021. La parte aveva fatto richiesta di annullamento dell'abbonamento nell'anno 2016 che veniva accolta con lettera protocollo n. PA/ stD1004983ABAM 5 con decorrenza al 1/1/2016, allegata al ricorso , pertanto l'importo non è dovuto.
L'Ente impositore non si è costituito.
Nelle memorie il legale del ricorrente ribadiva la non debenza delle somme e chiedeva la distrazione delle spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, esaminati gli atti rileva che la richiesta di parte appare fondata, ne è riprova il fatto che l'Ufficio non si è neppure costituito.
Per questi motivi
il ricorso merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 300,00 a favore del legale antistatario avv. Difensore_1. Nel dispositivo non letto in udienza non era stata disposta la distrazione delle spese richiesta dal legale per mero errore materiale. La correzione dell'errore materiale relativo al dispositivo non letto in udienza può essere disposta d'ufficio, atteso che nessuno, oltre le parti, ne ha avuto conoscenza e non è ammessa la proposizione dell'impugnazione con riserva dei motivi (sentenza
CGT 2 grado Sardegna n. 233/2025), pertanto il giudice procede all'inserimento della richiesta .
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia Entrate Ufficio canone rai al pagamento delle spese che liquida in
€ 300,00 a favore del legale antistario avv. Difensore_1.